Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 05/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
RG 431/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 30 aprile 2025
PROC. N. 431/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 30 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, CF , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Teramo, alla via D'Annunzio 39, presso lo studio dell'avv. Francesca Borsa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ricorrente contro in persona del suo Procuratore Dott. Controparte_1 Controparte_2 giusta procura autenticata per Notaio di Corteranzo di Torino del Persona_1
1/8/2016, rep. n. 3.573, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Mariano
Morgese, nel cui studio in Campobasso, Via D'Amato n. 7, è elettivamente domiciliata. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “accertare e dichiarare la nullità Parte_1
e/o illegittimità delle sospensioni subite dal ricorrente e specificate al capitolo 18) della narrativa del presente atto, complessivamente dal 12.03.2020 al 31.05.2023, anche per violazione e/o inadempimento della clausola della rotazione e per l'effetto condannare
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_3
Si costituiva in giudizio che resisteva al ricorso, domandandone il Controparte_1
rigetto.
La causa era, quindi, rinviata per la discussione finale in trattazione scritta
2. Il ricorso merita parziale accoglimento.
Appare opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Come noto, il D.lgs. n. 148/2015 ha ridisegnato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo, per quanto rileva in questa sede, al capo I, i principi generali in materia di integrazione salariale, dedicando, invece, ai Capi II e III, specifiche norme che regolano, da una parte, la C.I.G.O. e dall'altro lato, la C.I.G.S. La prima ha la funzione di coprire le sospensioni, generalmente di breve durata, salvo le successive proroghe, dovute ad eventi transitori e/o crisi contingenti, mentre la C.I.G.S.
interviene nelle crisi strutturali che comportano processi riorganizzativi o di risanamento lunga durata e/o esuberi strutturali da gestire in un arco temporale ampio. Gli eventi legittimanti la C.I.G.O. possono essere ricondotti sostanzialmente a due ipotesi di sospensione dell'attività produttiva dell'azienda, previsti dall'art. 11, D.Lgs. n. 148/2015,
ovvero eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti, caratterizzati dalla mancanza di un nesso di causalità tra il loro verificarsi e il comportamento dell'imprenditore o dei suoi dipendenti, e situazioni temporanee di mercato che non pongano in dubbio la ripresa della normale attività produttiva, intendendosi per tali quegli eventi che dipendono da fattori esterni all'azienda e che incidono oggettivamente sulla capacità produttiva della stessa. Dalle disposizioni normative risulta che l'articolo 14
riferito alla cassa integrazione guadagni ordinaria, a differenza dell'articolo 24 che si occupa della cassa integrazione guadagni straordinaria, non richiama il criterio della rotazione quale elemento di discussione negoziale, oltre che come soluzione utile a selezionare i lavoratori da porre in cassa integrazione. Benché il D.Lgs. n. 148 del 2015
disciplinante la materia non preveda un obbligo di rotazione, deve rilevarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è
incondizionato, ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è
preordinata la e che devono essere realizzate, e dall'obbligo di osservare i doveri di Pt_2
correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che dall'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o presunta ridotta capacità lavorativa” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8998/2003; sent. n. 6686/2002). Quindi, in definitiva sintesi, ancorché
il criterio di rotazione ed i criteri di scelta del personale da sospendere non costituiscano oggetto del confronto sindacale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 148 del 2015, ciò
non toglie che tale criterio debba essere onorato dalla società al fine di selezione il personale da collocare in C.I.G.O. Tale dovere deve ritenersi operante, tuttavia, tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni e che sono quindi tra loro fungibili, non essendo invece sindacabile la scelta datoriale in relazione a quali mansioni mantenere in servizio e quali sospendere, con la conseguenza che è legittima l'esclusione dalla rotazione di un lavoratore che non abbia mansioni identiche agli altri dipendenti da essa interessati (cfr. Cass., sez. L., n. 6177 del 27/03/2004). Ciò non toglie, però, che la scelta da parte del datore di lavoro del personale da collocare in debba essere Pt_3
improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, in relazione ai quali il criterio di rotazione ne rappresenta l'espressione. Ed infatti, si ritiene che il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da porre in cassa integrazione, per quanto non sottoposto dalla normativa di settore ad alcun limite di scelta o criterio di rotazione, deve certamente essere considerato sottoposto al limite della correttezza, della buona fede e della non discriminazione, in quanto principi generali in materia contrattuale nel nostro ordinamento giuridico, ben rispondenti ai doveri del datore di lavoro correlati al diritto soggettivo del lavoratore di svolgere la propria prestazione lavorativa. Né tale tipo di limitazione, peraltro coerente con l'ordinamento, è in grado di minare le scelte di merito del datore di lavoro in ordine alle esigenze organizzative aziendali, atteso che l'esercizio della libertà di impresa, lungi dall'essere arbitrario, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali in materia di obbligazione, tra cui appunto i principi di buona fede e correttezza. Il presupposto essenziale, però, al fine di poter ragionevolmente ritenere attuabile nell'ambito di una comunità lavorativa un meccanismo di rotazione è che i dipendenti in comparazione siano pienamente fungibili. Ed è allora su tali premesse che è
necessario effettuare la valutazione della legittimità della condotta posta in essere dalla resistente. CP_4
Nel caso di specie, ha fatto anche ricorso al c.d. contratto di solidarietà (CDS), CP_1
vale a dire lo strumento di integrazione salariale che consente la tutela dell'occupazione attraverso la diminuzione dell'orario di lavoro (cfr. doc. 1 fascicolo parte resistente).
Ebbene, la ricorrente lamenta che , pur comunicando la propria determinazione CP_1 di avvalersi della C.I.G.O. alle rappresentanze sindacali aziendali, non forniva indicazioni sui criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, né sulle modalità di rotazione o sulle ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Dall'analisi delle predette note alle rappresentanze sindacali, previa indicazione delle cause di sospensione, viene riportato soltanto il numero dei lavoratori interessati alla sospensione dell'attività lavorativa senza alcun, seppur generico, richiamo ai criteri utilizzati in merito alla scelta degli stessi.
In proposito, si rammenta che il potere di scelta dei lavoratori da porre C.I.G.O. o C.D.S.,
come precisato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è sottoposto al limite esterno derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori, tra l'altro, per motivi di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. La mancata rotazione comporta a carico del datore di lavoro l'obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore sospeso, da determinarsi in base alle differenze retributive tra la normale retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale percepito. Ed infatti, qualora il lavoratore venga illegittimamente sospeso in cassa integrazione guadagni o in questa situazione, pur non viziata da illegittimità originaria, illegittimamente però permanga, il danno dallo stesso subito è pari alla intera retribuzione che avrebbe avuto il diritto di godere durante tutto il periodo nel quale arbitrariamente non gli è stato consentito il rientro in servizio,
costringendolo alla percezione del solo trattamento di integrazione salariale (cfr. Cass.
civ, sez. lavoro, sent. n. 2468/2000).
Nel caso di specie, dal 12.03.2020 al 31.05.2023 il ricorrente è rimasto sospeso dal lavoro per diversi mesi a zero ore e per altri mesi con un numero di ore elevato per i seguenti periodi (cfr. buste paga): dal 12.03.2020 al 31.07.2020 (marzo 117 ore, aprile 173 ore,
maggio 173 ore, giugno 173 ore, luglio 173 ore – a titolo di Cigo Covid); dal 1.09.2021 al
31.03.2022 (settembre 173 ore, ottobre 173 ore, novembre 173 ore, dicembre 173 ore,
gennaio 133 ore – a titolo di Cigo Covid).
Tuttavia, ha messo in luce e documentato che per alcune giornate comprese nei CP_1
predetti periodi il ricorrente si sarebbe assentato per motivazioni diverse dalla CIGO o dal
CDS, ad esempio per malattia, ferie o permessi.
Effettivamente, risulta che – per l'arco temporale compreso tra il 1 settembre 2021 ed il
31 gennaio 2022 – il ricorrente è stato assente per un totale di giorni 6 per il 2021 per
PAR (permesso annuo retribuito) e festività e per un totale di giorni 11 per il 2022 a titolo di ferie, par, festività o malattia e, dunque, per un titolo differente rispetto alla CIGO o al
CDS. Per tale ragione, in riferimento a queste specifiche giornate (analiticamente indicate nella memoria difensiva alle pagg. 4, 5 e 6) non è dovuta l'indennità risarcitoria per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda va parzialmente accolta (cfr. Corte
d'Appello di Campobasso sentenza n. 20/2024) e, accertata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in C.I.G.O. o C.D.S. del ricorrente per il periodo indicato (al netto delle 17 giornate precisate), va condannata al pagamento di CP_1 una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
In assenza di analitica e documentata contestazione dei conteggi contenuti nel ricorso, si prende come riferimento la somma indicata in quest'ultimo, a cui va sottratto però il corrispondente importo per le diciassette giornate escluse. Dunque, moltiplicando l'indennità risarcitoria giornaliera indicata in ricorso per il mese di dicembre 2021
(€.688,08/31=€.22,19) per il numero di giornate di assenza per titolo “diverso” che è pari a 6, si ottiene l'importo da sottrarre alla domanda (€.133,17). Questa cifra va sottratta a
€.688,08, arrivando ad €.554,91, che corrisponde all'indennità risarcitoria che CP_1
dovrà corrispondere al ricorrente per il mese di dicembre 2021.
Applicando lo stesso metodo al gennaio 2022 (€.513,54/31=16,56*11=182,22
→€.513,54-182,22=331,32), si perviene all'importo di 331,32 che dovrà CP_1
corrispondere al ricorrente per il mese di gennaio 2022.
Sottraendo all'importo finale chiesto in ricorso i due importi di €.133,17 ed €.182,22 (per un totale di €.315,39), si perviene alla cifra di €.6.474,98 (€.6.790,37-315,39), su cui decorreranno gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite – stante l'accoglimento parziale della domanda – sono compensate nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico della società soccombente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del D.M. n. 147/2022 in riferimento alle fasi espletate (esclusa istruttoria), tenendo conto del valore della causa.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di l'importo Parte_1
di euro €.6.474,98, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
2. Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., liquidati in euro 2.810,67 per CP_1 compensi, euro 118,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Larino, 30 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella