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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6518/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Antonino Ennio Parte_1 C.F._1
ANDRONICO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( , assistito e difeso dall'Avv. Antonino Ennio CP_1 C.F._2
ANDRONICO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
, c.f. , e di , c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
assistiti e difesi dall'Avv. Antonino Ennio ANDRONICO, come da procura C.F._4
in atti;
TERZI INTERVENUTI nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per le parti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale di poter Parte_1
adottare cittadino italiano nato il [...] a [...]. 4), allegando la CP_1
sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione e l'esistenza di un legame affettivo con l'adottando, figlio del marito.
L'adottando si è costituito in giudizio unitamente alla ricorrente, aderendo alla domanda di adozione.
Sono contestualmente intervenuti i genitori naturali del signor i quali hanno prestato il loro CP_1 assenso all'adozione.
All'udienza del 25 febbraio 2025, entrambe le parti sono state sentite separatamente sui fatti di causa e hanno riferito quanto segue.
La signora ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze che discendono Pt_1 dall'adozione e di voler bene all'adottando come fosse suo figlio (verbale 25.2.25).
Il signor ha a sua volta espresso il proprio consenso alla domanda di adozione, dichiarando CP_1
Con andiamo d'accordo, è sposata con mio padre da anni, per un periodo della nostra vita Parte_1
abbiamo vissuto anche insieme, lei non ha figli e ha contatti solo con la madre, mi sembrava carino accettare il suo invito all'adozione. Sono consapevole delle conseguenze che discendono dall'adozione (v. verbale 25.2.25).
In merito al cognome, l'adottando ha dichiarato di non voler assumere il cognome “ e Pt_1
l'adottante ha aderito alla sua richiesta (verbale 25.2.25).
Sono stati inoltre sentiti e , i quali hanno prestato il loro assenso CP_2 CP_3 all'adozione (verbale 25.2.25).
Acquisiti l'informativa richiesta alla Questura e il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa l'8 maggio 2025, all'esito dell'udienza celebrata in forma scritta del 6 maggio 2025, sulle conclusioni assunte dalle parti con le proprie note difensive scritte.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di adozione sia fondata e meriti accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza e dalla Questura (v. verbali dichiarazioni in atti), hanno infatti dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dalla signora mira, in effetti, a confermare una situazione Pt_1 affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente sia all'interesse dell'adottando sia dell'adottante, alla quale entrambi intendono dar forma giuridica. Come risulta dagli atti, la signora è entrata a far parte della vita di da tempo, Pt_1 CP_1 essendosi coniugata il 3 settembre 2011 con il sig. padre dell'adottando. Fin dalla CP_2
costituzione di questa famiglia, il resistente ha sempre fatto parte della stessa, avendo anche convissuto con il padre e la di lui moglie (l'odierna adottante) per un periodo di 3/4 anni. Come affermato dalle parti, ad oggi il rapporto tra di loro è ancora ottimo, nonostante l'intervenuta cessazione della convivenza.
Passando all'esame dei presupposti richiesti dall'ordinamento per procedere all'adozione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 291 c.c., l'adozione è consentita alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Il dettato normativo, così come originariamente pensato dal legislatore, è risultato ad oggi, nella sua rigidità, palesemente irragionevole, portando la Corte Costituzionale a dichiara il primo comma dell'art. 291 c.c. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli,
l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando (Corte Cost. 18 gennaio 2024, n. 5).
In ogni caso, si rileva che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti ex lege, avendo la signora compiuto il trentacinquesimo anno di età e superando di circa 19 anni l'età Pt_1 dell'adottando.
Entrambi i genitori dell'adottando, intervenuti volontariamente in causa, hanno prestato il loro assenso all'adozione.
Infine, si rileva l'assenza di situazioni ostative all'adozione, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Bergamo che nulla ha rilevato sul punto.
Rispetto al cognome dell'adottato, come sopra accennato, il signor ha chiesto di non assumere CP_1 il cognome e di mantenere il proprio. Pt_1
Il Collegio ritiene di poter decidere in conformità a quanto richiesto, per le ragioni di seguito illustrate.
In linea con quanto sopra osservato in merito all'evoluzione sociale dell'istituto, si rammenta che l'adozione di maggiorenne se, tradizionalmente, mirava a realizzare una funzione sostitutiva della mancata paternità o maternità legittima, consentendo a colui che fosse privo di discendenti di tutelare il proprio patrimonio e il proprio nome, trasmettendoli all'adottando, ad oggi i valori di riferimento e i bisogni ai quali l'istituto risponde non sono più - o non soltanto - orientati alla tutela del proprio nome e del proprio patrimonio, bensì alla salvaguardia dell'interesse morale, familiare e sociale ad ottenere il riconoscimento giuridico di un legame affettivo ex artt. 2, 31 e 32 della Carta
Costituzionale.
Rispetto a queste nuove funzioni, assecondate dalla giurisprudenza costituzionale, il principio di trasmissione del cognome consacrato dall'art. 299, co. 1 c.c. è stato considerato dalla giurisprudenza di merito l'antico retaggio di una concezione storica dell'istituto oramai superata che si mostra insensibile alla tutela del diritto all'identità personale (v. in tal senso Trib. Siena, 1 dicembre 2020,
n. 2; Trib. La Spezia, 14 novembre 2020, n. 9; Trib. Milano, sez. I, 16 gennaio 2020; Trib. Milano, sez. I, 19 febbraio 2020; Trib. Parma 27 febbraio 2019; Trib. Bergamo, sez. I, 4 febbraio 2021, n. 2).
Come ricordato dalla Consulta nella decisione n. 135 del 4 luglio 2023, Da un lato - come questa
Corte ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonché ordinanza n. 18 del 2021) - il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. In particolare, là dove non vi sia l'accordo fra i genitori per l'attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone
l'unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, questa Corte (ancora nella citata sentenza n. 131 del 2022) - non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
(in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, EÓ AD contro ) - ha affermato che anche CP_4
l'ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori.
Da un altro lato, a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome.
Rispetto alla necessità di assumere un secondo cognome, effetto proprio dell'adozione della persona maggiore d'età, si manifesta chiaramente l'esigenza di una tutela del diritto all'identità personale, a salvaguardia del quale la Corte Suprema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Ripercorsa sinteticamente l'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi tempi anche in merito all'attribuzione del cognome all'adottato maggiorenne, il Collegio ritiene che una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano la materia sia compatibile anche con la scelta dell'adottando, alla quale l'adottante non si è opposta, di non assumere il suo cognome, mantenendo esclusivamente quello paterno, tenendo conto da un lato della nuova funzione sociale dell'adozione di maggiorenne, pienamente integrata dal caso in esame, dall'altro dell'esigenza di tutela del diritto all'identità personale ove, come affermato dal Giudice delle Leggi nella decisione da ultimo citata, sia fortemente correlata al cognome originario (v. in tal senso, Trib. Verbania 6 ottobre 2022, n. 8;
Trib. Firenze 3 agosto 2020, n. 7).
In conclusione, il Collegio ritiene che l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale dell'adottando, garantito dall'art. 2 della Carta Costituzionale, mediante la non attribuzione del cognome dell'adottante, non sia in contrasto con l'interesse manifestato da entrambe le parti all'adozione, fondato in via esclusiva sulla volontà di dar forma giuridica ad un rapporto affettivo e identitario già esistente, il quale verrebbe invece leso se non fosse riconosciuta al resistente, a fronte della non derogabilità dell'art. 299 c.c., altra possibilità che rinunciare all'adozione.
Nulla sulle spese, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nata il [...] a [...]: Parte_1
1. dispone farsi luogo all'adozione di nato il [...] a [...] parte CP_1
della predetta Parte_1
2. dispone che l'adottando mantenga il proprio cognome “ , senza CP_1 CP_1 assumere il cognome dell'adottante;
3. manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Antonino Ennio Parte_1 C.F._1
ANDRONICO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( , assistito e difeso dall'Avv. Antonino Ennio CP_1 C.F._2
ANDRONICO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
, c.f. , e di , c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
assistiti e difesi dall'Avv. Antonino Ennio ANDRONICO, come da procura C.F._4
in atti;
TERZI INTERVENUTI nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per le parti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale di poter Parte_1
adottare cittadino italiano nato il [...] a [...]. 4), allegando la CP_1
sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione e l'esistenza di un legame affettivo con l'adottando, figlio del marito.
L'adottando si è costituito in giudizio unitamente alla ricorrente, aderendo alla domanda di adozione.
Sono contestualmente intervenuti i genitori naturali del signor i quali hanno prestato il loro CP_1 assenso all'adozione.
All'udienza del 25 febbraio 2025, entrambe le parti sono state sentite separatamente sui fatti di causa e hanno riferito quanto segue.
La signora ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze che discendono Pt_1 dall'adozione e di voler bene all'adottando come fosse suo figlio (verbale 25.2.25).
Il signor ha a sua volta espresso il proprio consenso alla domanda di adozione, dichiarando CP_1
Con andiamo d'accordo, è sposata con mio padre da anni, per un periodo della nostra vita Parte_1
abbiamo vissuto anche insieme, lei non ha figli e ha contatti solo con la madre, mi sembrava carino accettare il suo invito all'adozione. Sono consapevole delle conseguenze che discendono dall'adozione (v. verbale 25.2.25).
In merito al cognome, l'adottando ha dichiarato di non voler assumere il cognome “ e Pt_1
l'adottante ha aderito alla sua richiesta (verbale 25.2.25).
Sono stati inoltre sentiti e , i quali hanno prestato il loro assenso CP_2 CP_3 all'adozione (verbale 25.2.25).
Acquisiti l'informativa richiesta alla Questura e il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa l'8 maggio 2025, all'esito dell'udienza celebrata in forma scritta del 6 maggio 2025, sulle conclusioni assunte dalle parti con le proprie note difensive scritte.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di adozione sia fondata e meriti accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza e dalla Questura (v. verbali dichiarazioni in atti), hanno infatti dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dalla signora mira, in effetti, a confermare una situazione Pt_1 affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente sia all'interesse dell'adottando sia dell'adottante, alla quale entrambi intendono dar forma giuridica. Come risulta dagli atti, la signora è entrata a far parte della vita di da tempo, Pt_1 CP_1 essendosi coniugata il 3 settembre 2011 con il sig. padre dell'adottando. Fin dalla CP_2
costituzione di questa famiglia, il resistente ha sempre fatto parte della stessa, avendo anche convissuto con il padre e la di lui moglie (l'odierna adottante) per un periodo di 3/4 anni. Come affermato dalle parti, ad oggi il rapporto tra di loro è ancora ottimo, nonostante l'intervenuta cessazione della convivenza.
Passando all'esame dei presupposti richiesti dall'ordinamento per procedere all'adozione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 291 c.c., l'adozione è consentita alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Il dettato normativo, così come originariamente pensato dal legislatore, è risultato ad oggi, nella sua rigidità, palesemente irragionevole, portando la Corte Costituzionale a dichiara il primo comma dell'art. 291 c.c. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli,
l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando (Corte Cost. 18 gennaio 2024, n. 5).
In ogni caso, si rileva che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti ex lege, avendo la signora compiuto il trentacinquesimo anno di età e superando di circa 19 anni l'età Pt_1 dell'adottando.
Entrambi i genitori dell'adottando, intervenuti volontariamente in causa, hanno prestato il loro assenso all'adozione.
Infine, si rileva l'assenza di situazioni ostative all'adozione, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Bergamo che nulla ha rilevato sul punto.
Rispetto al cognome dell'adottato, come sopra accennato, il signor ha chiesto di non assumere CP_1 il cognome e di mantenere il proprio. Pt_1
Il Collegio ritiene di poter decidere in conformità a quanto richiesto, per le ragioni di seguito illustrate.
In linea con quanto sopra osservato in merito all'evoluzione sociale dell'istituto, si rammenta che l'adozione di maggiorenne se, tradizionalmente, mirava a realizzare una funzione sostitutiva della mancata paternità o maternità legittima, consentendo a colui che fosse privo di discendenti di tutelare il proprio patrimonio e il proprio nome, trasmettendoli all'adottando, ad oggi i valori di riferimento e i bisogni ai quali l'istituto risponde non sono più - o non soltanto - orientati alla tutela del proprio nome e del proprio patrimonio, bensì alla salvaguardia dell'interesse morale, familiare e sociale ad ottenere il riconoscimento giuridico di un legame affettivo ex artt. 2, 31 e 32 della Carta
Costituzionale.
Rispetto a queste nuove funzioni, assecondate dalla giurisprudenza costituzionale, il principio di trasmissione del cognome consacrato dall'art. 299, co. 1 c.c. è stato considerato dalla giurisprudenza di merito l'antico retaggio di una concezione storica dell'istituto oramai superata che si mostra insensibile alla tutela del diritto all'identità personale (v. in tal senso Trib. Siena, 1 dicembre 2020,
n. 2; Trib. La Spezia, 14 novembre 2020, n. 9; Trib. Milano, sez. I, 16 gennaio 2020; Trib. Milano, sez. I, 19 febbraio 2020; Trib. Parma 27 febbraio 2019; Trib. Bergamo, sez. I, 4 febbraio 2021, n. 2).
Come ricordato dalla Consulta nella decisione n. 135 del 4 luglio 2023, Da un lato - come questa
Corte ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonché ordinanza n. 18 del 2021) - il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. In particolare, là dove non vi sia l'accordo fra i genitori per l'attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone
l'unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, questa Corte (ancora nella citata sentenza n. 131 del 2022) - non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
(in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, EÓ AD contro ) - ha affermato che anche CP_4
l'ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori.
Da un altro lato, a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome.
Rispetto alla necessità di assumere un secondo cognome, effetto proprio dell'adozione della persona maggiore d'età, si manifesta chiaramente l'esigenza di una tutela del diritto all'identità personale, a salvaguardia del quale la Corte Suprema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Ripercorsa sinteticamente l'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi tempi anche in merito all'attribuzione del cognome all'adottato maggiorenne, il Collegio ritiene che una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano la materia sia compatibile anche con la scelta dell'adottando, alla quale l'adottante non si è opposta, di non assumere il suo cognome, mantenendo esclusivamente quello paterno, tenendo conto da un lato della nuova funzione sociale dell'adozione di maggiorenne, pienamente integrata dal caso in esame, dall'altro dell'esigenza di tutela del diritto all'identità personale ove, come affermato dal Giudice delle Leggi nella decisione da ultimo citata, sia fortemente correlata al cognome originario (v. in tal senso, Trib. Verbania 6 ottobre 2022, n. 8;
Trib. Firenze 3 agosto 2020, n. 7).
In conclusione, il Collegio ritiene che l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale dell'adottando, garantito dall'art. 2 della Carta Costituzionale, mediante la non attribuzione del cognome dell'adottante, non sia in contrasto con l'interesse manifestato da entrambe le parti all'adozione, fondato in via esclusiva sulla volontà di dar forma giuridica ad un rapporto affettivo e identitario già esistente, il quale verrebbe invece leso se non fosse riconosciuta al resistente, a fronte della non derogabilità dell'art. 299 c.c., altra possibilità che rinunciare all'adozione.
Nulla sulle spese, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nata il [...] a [...]: Parte_1
1. dispone farsi luogo all'adozione di nato il [...] a [...] parte CP_1
della predetta Parte_1
2. dispone che l'adottando mantenga il proprio cognome “ , senza CP_1 CP_1 assumere il cognome dell'adottante;
3. manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo