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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI OL TA Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5073/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spilimbergo (PN), in data
04/09/2021, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
il 12/09/2014 e , nato a [...] il Persona_2
17/09/2018;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. i signori e si alterneranno nella casa familiare al fine di Pt_1 CP_1
conservare ai figli il loro ambiente familiare garantendo agli stessi di continuare a vivere presso l'abitazione sia con il padre che con la madre. La
madre starà con i figli, dunque, presso la casa familiare dal lunedì al mercoledì
mentre il padre dal giovedì al sabato, mentre le domeniche saranno alternate tra i genitori. I signori e fin da ora, si autorizzano CP_1 Pt_1
reciprocamente a stare con i figli nelle giornate non di competenza quando l'altro genitore è impegnato con il lavoro.
3. Il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora CP_1
una somma mensile di € 100,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di Pt_1
ogni mese, mentre per far fronte alle spese comuni di gestione della casa,
accenderanno un conto corrente cointestato con il quale affronteranno le spese relative alle utenze della casa familiare e ogni relativo costo di gestione della stessa oltre a sostenere le spese necessarie per i figli eccezion fatta per quelle alimentari che saranno gestite singolarmente da ciascun genitore. Le spese straordinarie necessarie per i figli, così come stabilite dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Pordenone (spese mediche,
sanitarie, dentistiche, farmaceutiche, oculistiche e comunque tutte quelle relative alla salute, compresi i tickets, spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri scolastici, materiale scolastico d'inizio anno, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, eventuali corsi di recupero e ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria dei figli, corsi e materiale sportivo e/o ricreativo) saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno pagate con il conto corrente comune di cui sopra. Si
2 precisa che si intendono straordinarie, nel caso di specie, anche le spese di abbigliamento. Detrazione figlio a carico al 50% tra i genitori e così pure assegno unico per i figli.
4. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 2 settimane, anche non consecutive con ciascun genitore con impegno di comunicarsi il relativo periodo entro il mese di febbraio d ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori tenendo presente che la signora nel periodo natalizio lavora anche di domenica e pertanto i genitori Pt_1
dovranno concordare di anno in anno il periodo di permanenza dell'uno e dell'altro con i figli compatibilmente con gli impegni di lavoro della madre,
cercando di garantire ai figli le tradizioni cui sono abituati ed alternando ogni anno il giorno di Natale con il 31 dicembre”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
3 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Spilimbergo (PN), in data
[...]
04/09/2021;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021, atto n. 10, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa RI OL TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI OL TA Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5073/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RIVELLI ROBERTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spilimbergo (PN), in data
04/09/2021, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
il 12/09/2014 e , nato a [...] il Persona_2
17/09/2018;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. i signori e si alterneranno nella casa familiare al fine di Pt_1 CP_1
conservare ai figli il loro ambiente familiare garantendo agli stessi di continuare a vivere presso l'abitazione sia con il padre che con la madre. La
madre starà con i figli, dunque, presso la casa familiare dal lunedì al mercoledì
mentre il padre dal giovedì al sabato, mentre le domeniche saranno alternate tra i genitori. I signori e fin da ora, si autorizzano CP_1 Pt_1
reciprocamente a stare con i figli nelle giornate non di competenza quando l'altro genitore è impegnato con il lavoro.
3. Il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora CP_1
una somma mensile di € 100,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di Pt_1
ogni mese, mentre per far fronte alle spese comuni di gestione della casa,
accenderanno un conto corrente cointestato con il quale affronteranno le spese relative alle utenze della casa familiare e ogni relativo costo di gestione della stessa oltre a sostenere le spese necessarie per i figli eccezion fatta per quelle alimentari che saranno gestite singolarmente da ciascun genitore. Le spese straordinarie necessarie per i figli, così come stabilite dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Pordenone (spese mediche,
sanitarie, dentistiche, farmaceutiche, oculistiche e comunque tutte quelle relative alla salute, compresi i tickets, spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri scolastici, materiale scolastico d'inizio anno, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, eventuali corsi di recupero e ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria dei figli, corsi e materiale sportivo e/o ricreativo) saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno pagate con il conto corrente comune di cui sopra. Si
2 precisa che si intendono straordinarie, nel caso di specie, anche le spese di abbigliamento. Detrazione figlio a carico al 50% tra i genitori e così pure assegno unico per i figli.
4. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 2 settimane, anche non consecutive con ciascun genitore con impegno di comunicarsi il relativo periodo entro il mese di febbraio d ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori tenendo presente che la signora nel periodo natalizio lavora anche di domenica e pertanto i genitori Pt_1
dovranno concordare di anno in anno il periodo di permanenza dell'uno e dell'altro con i figli compatibilmente con gli impegni di lavoro della madre,
cercando di garantire ai figli le tradizioni cui sono abituati ed alternando ogni anno il giorno di Natale con il 31 dicembre”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 03/01/2025, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
3 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Spilimbergo (PN), in data
[...]
04/09/2021;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di SPILIMBERGO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021, atto n. 10, parte 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa RI OL TA
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