Sentenza 2 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03586/2026REG.PROV.COLL.
N. 03672/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3672 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato LB Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura Utg di Brescia, Commissione Elettorale Circondariale di Brescia - XIV Sottocommissione di Salò, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di AG, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00603/2026, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura Utg di Brescia, della Commissione Elettorale Circondariale di Brescia - XIV Sottocommissione di Salò e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 7 maggio 2026 il Cons. LB RS e udito per l’amministrazione l’avvocato dello Stato Vincenza Clelia Castaldo, si dà atto che l’avv. LB Salvadori ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Col ricorso di primo grado -OMISSIS- ha impugnato il verbale di deliberazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Salò n. -OMISSIS- del 26 aprile 2026 con cui veniva disposta l’esclusione della candidatura dello stesso a consigliere comunale in occasione delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di AG (BS), comune di circa 100 abitanti, che si terranno il 24 e 25 maggio 2026.
L’esclusione era motivata in ragione della sussistenza a carico del -OMISSIS- della causa d’incandidabilità di cui all’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000 in quanto il ricorrente ricopriva, sia alla data di presentazione della candidatura sia al momento della deliberazione di non ammissione, la carica di consigliere comunale presso il distinto Comune di Capriano del Colle (BS).
A fondamento del ricorso il -OMISSIS- deduceva di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale presso il Comune di Capriano del Colle in data 24 aprile 2026, proprio al fine di rimuovere la causa d’incandidabilità ex art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000.
Tali dimissioni, redatte e sottoscritte in data 24 aprile 2026, venivano successivamente trasmesse al Comune di Capriano del Colle con pec del 27 aprile 2026 e depositate presso il relativo Ufficio Protocollo in data 28 aprile 2026.
Tanto premesso, il -OMISSIS- si doleva, in sintesi, dell’interpretazione eccessivamente formalistica dell’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000 accolta dall’amministrazione, con rilievo attribuito alle sole date di trasmissione e protocollazione della dichiarazione di dimissioni, anziché a quella (effettivamente rilevante) di sottoscrizione della stessa.
Sotto altro profilo, il ricorrente deduceva, in via subordinata, che la causa d’incompatibilità sarebbe in ogni caso cessata il 27 aprile 2026, cioè prima della conoscibilità della candidatura da parte degli elettori, sicché la ratio dell’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000 di impedire il cumulo di cariche sarebbe stata comunque rispettata; né sussisterebbe alcun interesse pubblico all’esclusione della candidatura, considerato che l’integrazione del requisito, ancorché tardiva, era tale da non influire sulla competizione elettorale, visto che il -OMISSIS- non aveva ancora svolto alcuna campagna elettorale, i due Comuni distano circa 100 km l’uno dall’altro, e le loro elezioni si svolgeranno contestualmente, per cui non potrebbe esservi alcuna sovrapposizione di carica qualora il ricorrente fosse eletto in entrambi.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Ministero dell’Interno, della Prefettura - Utg Brescia e della Commissione Elettorale Circondariale di Brescia, XIV Sottocommissione di Salò, respingeva il ricorso.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che l’art. 56, comma 1, secondo periodo, e l’art. 60, comma 1, n. 12), d.lgs. n. 267 del 2000 prevedono un vero e proprio requisito di candidabilità volto a garantire, al contempo, la correttezza e trasparenza della competizione elettorale e il divieto di cumulo degli incarichi.
Trattandosi di un requisito di candidabilità lo stesso deve sussistere al momento della presentazione della candidatura, ai fini della validità di questa, con conseguente necessità che le eventuali dimissioni da altra carica (disciplinate dall’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267 del 2000) siano presentate antecedentemente.
Nella specie, a fronte di un termine per la presentazione delle candidature fissato alle ore 12,00 del 25 aprile 2026, il -OMISSIS- aveva sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura il 23 aprile 2026 dichiarando di non essere consigliere in carica in altro Comune; e tuttavia a quella data lo stesso era in realtà consigliere in carica presso il Comune di Capriano del Colle, avendo trasmesso le dimissioni a tale Comune solo con comunicazione via pec del 27 aprile 2026, e successivamente depositato le stesse personalmente il 28 aprile 2026.
Per questo, le dimissioni erano state in realtà presentate successivamente sia alla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura, sia alla data di presentazione di quest’ultima, sia infine allo stesso provvedimento d’esclusione impugnato, non rilevando in diverso senso la sottoscrizione dell’interessato - priva di data certa - con indicazione del “ 24 aprile 2026 ” apposta in calce alla dichiarazione di dimissioni e diversa dalla data di presentazione delle stesse e assunzione a protocollo dell’ente.
Di qui la corretta esclusione disposta dalla competente Sottocommissione Elettorale per carenza di un requisito di candidabilità, a seguito di attestazione formale del sindaco di Capriano del Colle della mancata presentazione di dimissioni dal -OMISSIS- ancora alla data del 26 aprile 2026.
Sotto altro profilo, venendo in rilievo un requisito di candidabilità, il Tar ribadiva come lo stesso ben dovesse essere integrato alla data di presentazione della candidatura, e la conseguente esclusione costituisse un atto dovuto (anche ai sensi dell’art. 60, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000) scevro da apprezzamento discrezionale dell’amministrazione.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il ricorrente di primo grado deducendo:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000 in combinato disposto con l’art. 51 Cost.; erronea subordinazione della rimozione della causa di incandidabilità alla protocollazione materiale delle dimissioni; rilevanza della data di assunzione (redazione e sottoscrizione) delle dimissioni anziché della data di comunicazione; violazione del principio del favor partecipationis ;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000 in combinato disposto con l’art. 51 Cost.; erronea individuazione del momento rilevante per la rimozione della causa di incandidabilità; violazione del principio del favor partecipationis ;
III) in via subordinata: anche accogliendo la tesi restrittiva della protocollazione, la causa di incandidabilità è cessata il 27 aprile 2026, prima della pubblicazione delle liste e della conoscibilità da parte dei cittadini; assenza di lesione della par condicio elettorale
4. Resistono al gravame il Ministero dell’Interno, la Prefettura Utg di Brescia e la Commissione elettorale circondariale di Brescia, XIV Sottocommissione di Salò, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel ritenere che le dimissioni dell’interessato dalla carica di consigliere comunale presso il Comune di Capriano del Colle fossero state “presentate” solo con la comunicazione via pec del 27 aprile 2026 e il deposito personale del 28 aprile 2026, quando in realtà le stesse erano state sottoscritte il 24 aprile 2026 e consegnate in pari data a tal G.A. (presentatore della lista “-OMISSIS-”) e tal A.G. (altro consigliere comunale del Comune di Capriano del Colle), come da dichiarazioni di atto notorio rilasciate da entrambi.
In tale contesto, al tempo di presentazione della candidatura ( i.e. , ore 16,30 del 24 aprile 2026), la dichiarazione di dimissioni era stata dunque già consegnata nelle suddette modalità, e la causa di impedimento di cui all’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000 risultava perciò tempestivamente rimossa.
Segnatamente, le rassegnate dimissioni si sarebbero perfezionate con la consegna del 24 aprile 2026 ad A.G. quale consigliere comunale di Capriano del Colle (e perciò esponente politico del Consiglio, appunto), rappresentando la successiva loro protocollazione un adempimento amministrativo privo di rilievo ai fini qui in discussione.
1.1. Col secondo motivo, l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il Tar nel trascurare che il subordinare gli effetti delle dimissioni a circostanze quali la “protocollazione materiale” delle stesse dall’ufficio comunale equivarrebbe a condizionare illegittimamente la cessazione della causa impeditiva alla candidatura a volontà estranee e discrezionali.
D’altra parte, l’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato dal Tar, disciplinerebbe la diversa ipotesi delle dimissioni ai fini della surroga del consigliere dimissionario da parte del Consiglio comunale, fattispecie necessitante di tutt’altro formalismo proprio perché volta a consentire la detta surroga a salvaguardia della continuità dell’organo assembleare.
A ciò si aggiunga che le cause d’ineleggibilità e incandidabilità sono da ritenersi di stretta interpretazione e contenute entro quanto ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse ad esse sottese; sicché sarebbe da ritenersi sproporzionata e ingiustificata, a fronte della chiara volontà dimissionaria tempestivamente manifestata dall’interessato, la determinazione di escluderlo sol perché la protocollazione del relativo atto è avvenuta tre giorni dopo la detta manifestazione.
1.2. Col terzo motivo, proposto in via subordinata, l’appellante deduce che la causa d’incandidabilità sarebbe comunque venuta meno nella specie il 27 aprile 2026, prima della pubblicazione delle liste e della loro conoscibilità da parte dei cittadini; di qui l’assenza di lesioni alla par condicio elettorale, atteso che i cittadini non sono mai venuti a conoscenza della candidatura del -OMISSIS- in un momento in cui lo stesso rivestiva ancora la carica di consigliere comunale di Capriano del Colle.
Né, alla luce del contesto riferito, residuerebbe alcun interesse pubblico concreto all’esclusione del -OMISSIS- dalla competizione elettorale, con sacrificio invece, in conseguenza dell’illegittima esclusione adottata, del diritto di elettorato passivo dell’appellante costituzionalmente garantito.
1.3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione e interdipendenza di alcune delle questioni sollevate, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
1.3.1. È anzitutto da ritenere inammissibile per novità, come eccepito dall’amministrazione resistente, la censura incentrata sull’intervenuta consegna della dichiarazione di dimissioni del -OMISSIS- a soggetti terzi (in specie, il “presentatore” della lista e altro consigliere comunale del Comune di Capriano del Colle) in quanto la stessa, così come i fatti ad essa sottesi, sono nuovi e non già dedotti col ricorso di primo grado (ma v. comunque anche infra sui profili di merito inerenti ai requisiti dell’atto di dimissioni).
1.3.2. Tanto premesso, emerge chiaramente dalla documentazione in atti come l’appellante abbia accettato la propria candidatura con dichiarazione in data 23 aprile 2026, in cui fra l’altro dichiarava “ di non essere consigliere in carica di altro Comune ”; detta candidatura è stata successivamente presentata il 24 aprile 2026, ore 16,30, e ammessa il 25 aprile 2026 dalla competente Sottocommissione elettorale circondariale di Salò.
Al contempo, emerge da dichiarazione del sindaco di Capriano del Colle del 26 aprile 2026, trasmessa alle ore 20,25, che a quella data il -OMISSIS- era ancora consigliere comunale in carica presso il medesimo Comune, non essendo a quel momento stata presentata dallo stesso alcuna dichiarazione di dimissioni.
In effetti, il suddetto atto di dimissioni, ancorché recante in calce indicazione della data del “ 24/04/2026 ”, fu trasmesso via pec al Comune di Capriano del Colle solo il 27 aprile 2026, e successivamente presentato personalmente e protocollato il 28 aprile 2026.
Il che è nel complesso sufficiente ai fini del rigetto del gravame.
1.3.3. Ai sensi dell’art. 56, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000 « I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale ».
Come emerge dalla rubrica della disposizione, si tratta di un « Requisit [o] della candidatura », che deve dunque sussistere ab origine , traducendosi la sua mancanza in una vera e propria fattispecie di incandidabilità : come osservato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, infatti, “ La distinzione tra cause di incandidabilità, da un lato, e cause di ineleggibilità e di incompatibilità, dall’altro, è nel sistema della normativa di riferimento, essendo le prime disciplinate [proprio] dall’art. 56 (intitolato ‘Requisiti della candidatura’) e le seconde dall’art. 60 (intitolato ‘Ineleggibilità’) ed essendo le norme appunto riferite a due distinti momenti delle operazioni elettorali, la prima, a quello della candidatura, e la seconda a quello delle elezioni, di modo che la prima disposizione opera ex ante precludendo la candidatura, la seconda ex post comportando la decadenza del candidato ineleggibile, una volta che sia stato eletto ” (Cons. Stato, V, 4 maggio 2026, n. 3467).
Da ciò consegue che “ mentre la causa di ineleggibilità può essere rimossa in un tempo definito dal legislatore (nel caso di specie ‘ non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature ’, arg. ex art. 60, comma 3), la causa di incandidabilità va rimossa prima dell’accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista nella quale risulta inserito il candidato della cui incandidabilità si tratta. Qualora invece la rimozione della causa di incandidabilità avvenga dopo la presentazione della lista, la stessa non impedisce la ricusazione del candidato, anche se sopraggiunta prima del termine ultimo di presentazione delle candidature o nello stesso giorno di scadenza di presentazione delle candidature ” (Cons. Stato, n. 3467 del 2026, cit.).
Nel caso di specie, come osservato, al tempo di accettazione e presentazione della candidatura il -OMISSIS- era ancora in carica quale consigliere comunale di altro Comune; le dimissioni, infatti, furono trasmesse all’ente solo il 27 aprile 2026 e successivamente presentate personalmente il 28 aprile 2026.
L’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267 del 2000 prevede al riguardo che « Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione […] . Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci […]».
La norma, che pone una regola generale (e non solo funzionale rispetto al distinto istituto della « surroga »), prescrive una precisa modalità e forma attraverso cui le dimissioni individuali vanno rassegnate per poter essere « efficaci »; al riguardo, il primo e indefettibile loro requisito è che le stesse, « indirizzate al rispettivo consiglio », vengano « presentate » presso l’ente, trattandosi appunto di atto unilaterale recettizio.
Per questo, la dichiarazione evocata dal -OMISSIS- per sostenere l’intervenuta tempestiva cessazione della carica presso il Comune di Capriano del Colle è in realtà priva di rilievo: oltre a non avere data certa, la stessa è stata infatti comunque « presentata », agli effetti di legge, solo successivamente alla presentazione della candidatura, e persino dopo la relativa scadenza (in tal senso, cfr. peraltro anche la citata dichiarazione del sindaco di Capriano del Colle).
Alla luce di ciò, senz’altro la candidatura del -OMISSIS- è stata formalizzata allorquando egli era incandidabile in quanto consigliere comunale in carica presso altro Comune, venendo perciò legittimamente esclusa dall’amministrazione.
Non vale il richiamare, in senso contrario, la sproporzione della misura, il carattere di “stretta interpretazione” delle cause impeditive dell’elettorato passivo o la presunta assenza di un interesse pubblico concreto all’esclusione e di un effettivo vulnus al confronto elettorale: in senso contrario è sufficiente osservare come la fattispecie di cui all’art. 56, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000 risulti nella specie perfettamente integrata, la stessa non richieda (né ammetta) alcun apprezzamento discrezionale dell’amministrazione e implichi di per sé la necessaria (e vincolata) esclusione della candidatura.
Allo stesso modo, non vale in diverso senso il richiamare le dimissioni formalizzate dal -OMISSIS- nei giorni successivi: trattasi infatti di dimissioni postume, che non consentono di colmare l’originaria carenza del requisito di candidabilità in capo all’interessato, di per sé determinante la necessaria esclusione della sua candidatura.
Di qui l’infondatezza delle censure.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
2.1. La peculiarità della fattispecie e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutte le altre persone fisiche e giuridiche private menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
LB RS, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LB RS | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.