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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1707/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 6528/2020 del 9 ottobre 2020
tra
(nato a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fricchione
, Francesco Manna Email_1
e Antonio Viggiano Email_2 1
, con studio in Napoli al Viale Villa Email_3
Santa Maria n. 7
e l' C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1 e, per essa,
quale mandataria (giusta procura conferitale con atto ricevuto per notar dott.
di Sacile del 25.11.2021, rep. 32859, raccolta n. 21990), la Persona_1
(già denominata e CP_2 CP_3 [...]
, con sede legale in Verona, al Viale dell'Agricoltura Controparte_4
n. 7 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Forino (con studio in Nocera
Inferiore alla Via Roma n. 58, e domicilio digitale Email_4
e l' P. IVA ), con sede legale in Milano, Piazza Gae Controparte_4 P.IVA_3
Aulenti n.3, Tower A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa (giusta procura generale alle liti autenticata dal dr.
, notaio in Bologna, il 29 ottobre 2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105) Per_2
dall'avv. Maria Rosaria De Simone (con studio in Napoli alla Piazza
Piedigrotta, 9, e domicilio digitale Email_5
e
(nato a [...] il [...]; ), non Controparte_5 C.F._2
costituito e
(nata a [...] il [...]; ), Controparte_6 C.F._3
non costituita
Conclusioni
Per : Parte_1
1. Preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della
2
e della mandataria di . Controparte_4 CP_2 CP_1
2. Nel merito, accogliere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto Parte_1
riformare la sentenza n. 6528/2020 del Tribunale di Napoli in persona del GOT dott.
Scalzone resa nel procedimento recante RG 5237/2017 e dichiarare inammissibili,
improcedibili ovvero infondate le domande avanzate dalla e dalla Controparte_4
mandataria di . CP_2 CP_1
3. Condannare le parti appellate alla rifusione integrale delle spese e delle
competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come
per legge, con clausola di distrazione in favore degli scriventi procuratori.
Per l' Controparte_1
- In via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione per violazione
dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n. 134, per
mancato superamento del cd. “Filtro”; - Nel merito, rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e,
per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6528/2020 del
09.10.2020;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2017 l' Controparte_4
premesso di essere creditrice (per la somma di € 331.197,12, oltre agli interessi e alle spese) dell' e dei suoi fideiussori, Parte_2 CP_5
e nei
[...] Parte_3 Controparte_6 Parte_4
confronti dei quali aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 22096/2015 del 22 settembre 2015, notificato il 14 ottobre 2015 e reso provvisoriamente esecutivo il 21 maggio 2016, esponeva che con atto del 29
dicembre 2015 per notar (rep. 9792, raccolta 5641) Persona_3 CP_5
garante oltre che socio della debitrice principale, aveva trasferito a
[...] 3
la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Stendhal Parte_1
n. 23, interno 3, scala A, e censito in catasto urbano al foglio 2, particella 58,
sub. 13, Z.C. 12/B, cat. A/2, cl. 5, di vani 8, sup. cat. mq. 168, riservando l'usufrutto vitalizio a sé stesso e, successivamente, a favore della moglie,
, altro fideiussore della società debitrice;
che il prezzo di Controparte_6
compravendita della nuda proprietà del bene alienato era pari a € 240.000,00,
di cui € 6.000,00 versati alla data di stipula del contratto di compravendita mediante assegno postale, € 44.000,00 versati in pari data mediante due vaglia postali dell'importo rispettivamente di € 14.000,00 ed € 30.000,00, mentre i restanti € 190.000,00 dovevano essere versati “senza interessi di sorta” per patto espresso tra le parti, in 95 rate, a fronte delle quali erano state rilasciate 95
cambiali (pagherò cambiari), ciascuna dell'importo di € 2.000,00, da Pt_1
all'ordine di aventi scadenza bimestrale il primo
[...] Controparte_5
giorno di ciascun bimestre, con la prima in scadenza il 1° marzo 2016 e l'ultima il 1° novembre 2031; che vi era netta sproporzione tra il prezzo pattuito tra le parti per il cespite alienato e il valore di mercato per beni della stessa categoria situati nel Comune di Napoli nella medesima zona di quello venduto, che sarebbe dovuto essere minimo di € 385.400,00 e massimo di € 590.000,00; che risultava alquanto difficile credere che un soggetto acquistasse la nuda proprietà di un immobile gravato da un diritto di usufrutto, dapprima a vantaggio del venditore e successivamente a vantaggio della moglie di questo;
che l'atto di compravendita stipulato dal fideiussore, in quanto cronologicamente successivo non solo alla data di stipulazione della fideiussione (16 settembre 2009) ma anche alla notificazione del decreto ingiuntivo n. 22096/2015 (14 ottobre 2015), era anche gravemente lesivo delle ragioni di credito della banca, data la sostanziale impossidenza degli ingiunti.
Ciò premesso, l' conveniva Controparte_4 Controparte_5 [...]
e innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentir CP_6 Parte_1
accertare e dichiarare la nullità della compravendita, perché simulata, e, in via 4 alternativa e/o subordinata, la sua inefficacia (ex art. 2901 c.c.), perché volta esclusivamente a recare pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
§ I.II. costituitosi all'udienza del 12 settembre 2017, Parte_1
contestava, in primo luogo, la legittimazione della Controparte_4
giustificava l'esiguità del prezzo pattuito in considerazione dell'oggetto della vendita, la mera nuda proprietà «gravata da usufrutto in favore del venditore che
alla data dell'atto aveva 57 anni», e, infine, negava che l'atto in questione avesse recato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, in quanto il soggetto venditore era proprietario di altri immobili sui quali la banca avrebbe potuto soddisfare le proprie pretese.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
e non si costituivano. Controparte_5 Controparte_6
§ I.III. La causa, istruita mediante l'acquisizione di prove testimoniali, era decisa con sentenza del 9 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Napoli, in persona del giudice onorario dr. Vincenzo Scalzone, rilevata l'insussistenza della prova di un accordo simulatorio ovvero di una simulata dichiarazione recettizia di volontà, accoglieva la domanda di revocatoria e, per l'effetto,
dichiarava l'inefficacia dell'atto di compravendita del 29.12.2015 per notar
[...]
rep. 9792 racc. 5641 intercorso tra Per_3 Controparte_5 Controparte_6
e condannando i convenuti, in solido fra loro, al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquidava in € 545,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi oltre agli ulteriori accessori.
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata l'8 aprile 2021 e rinotificata il 14 dicembre 2021
a e , ha proposto appello, Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
invocando l'integrale riforma della sentenza di primo grado, per l'omessa pronuncia sulla eccepita carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito e per l'omessa valutazione del materiale istruttorio nonché per l'insussistenza dei presupposti dell'actio pauliana. 5
L' ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Controparte_4
deducendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e,
comunque, la sua infondatezza nel merito.
Il 17 maggio 2022 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
l' deducendo di avere acquistato pro soluto i crediti della Controparte_1
in virtù del contratto di cessione dei crediti pecuniari dell'11 Controparte_4
novembre 2021, di cui era stata data notizia (ai sensi dell'articolo 58, comma
2, del D. Lgs. N. 385 del 1993) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 137 del 18 novembre 2021.
e , ricevuta il 14 dicembre 2021 la Controparte_5 Controparte_6
notificazione dell'atto di appello, non si sono costituiti, sì da doversi ritenere contumaci.
§ II.II. In via preliminare, va superata l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello, giacché l'atto di gravame, così come formulato, soddisfa il requisito formale prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati chiaramente individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione, nonché illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante: infatti, la parte appellante è riuscita a fornire alla corte un quadro completo delle proprie doglianze sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e le motivazioni addotte con l'atto di appello.
§ II.III. Ciò precisato, il primo motivo di gravame con cui l'appellante contesta la carenza di legittimazione attiva in capo all' lamentando che Controparte_4
il Tribunale avrebbe omesso di effettuare ogni indagine sul punto, non appare meritevole di accoglimento.
Prima di affrontare il caso che ci occupa, è opportuno effettuare alcuni chiarimenti in ordine alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in un giudizio, al fine di specificare che: - essa è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta a 6 chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
- le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
- la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa (Cass. 16814/2024; Cass., S.U. 2951/2016).
Nel caso di specie, la titolarità del credito da parte dell' trova Controparte_4
riscontro nel decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale di Roma
(e dichiarato provvisoriamente esecutivo), quale avente causa (per incorporazione) dell'originaria creditrice (nuova Controparte_7
denominazione del Credito Italiano S.p.A.), onde nessuna ulteriore verifica si rende necessaria rispetto alle vicende anteriori alla formazione del titolo giudiziale, riferite nel ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. e, peraltro, documentate anche in questa sede (ove necessario) con la produzione dei seguenti atti: - la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20.7.2002 del cambio di denominazione da Credito Italiano S.p.A. in - l'atto di Controparte_7
fusione per notar di Torino del 19.10.2008, rep. 19430, raccolta Persona_4
n. 12674, con il quale Controparte_7 Controparte_8
Banco di Sicilia S.p.A., Controparte_9 Controparte_10
[...] Controparte_11 [...]
ono state incorporate in Controparte_12 Controparte_4
- l'atto di fusione per notar di Roma del 20.10.2008, rep. Persona_5
47912, raccolta n. 13013, registrato in pari data a Roma 1, n. 39512 serie 1T, con efficacia dall'1.11.2008, con il quale Controparte_7 Controparte_8
e Banco di Sicilia S.p.A. sono state
[...] Controparte_13
incorporate in - l'atto per notar di Roma Controparte_4 Persona_5 7 del 20.10.2008, rep. 47913, raccolta n. 13014, con efficacia dall'1.11.2008, con il quale la ha conferito alla Controparte_4 Controparte_14
che, contestualmente all'efficacia del conferimento, aveva mutato la propria denominazione in il ramo di azienda Controparte_8
denominato “ ” costituito «dalle attività, passività, diritti, Controparte_15
obblighi e, in genere da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai
rapporti, anche pregressi, intrattenuti con clientela “retail” (famiglie, piccole imprese)
già appartenenti a “ , “ , Controparte_7 Controparte_8
“ , “ , presso Controparte_16 Controparte_17
le filiali ubicate in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna,
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria».
Con riferimento all si rileva, poi, che essa ha dato prova Controparte_1
della propria legittimazione sostanziale mediante copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 18 novembre 2021, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (c.d. “Legge sulla Cartolarizzazione”),
dell'avviso della stipula, avvenuta in data 11 novembre 2021, del contratto di cessione pro-soluto dei crediti pecuniari della ricompresi nella Controparte_4
lista identificativa indicata sul sito internet
https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html.
Inoltre, l con atto per notar di Salice Controparte_1 Persona_1
del 25.11.2021, rep. 32859, raccolta n. 21990, ha conferito procura speciale
(anche processuale) alla per il compimento, in nome e per CP_2
conto della società mandante, di ogni attività, adempimento e formalità
ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la società è o sarà titolare, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
Orbene, si ritiene che sia stata fornita sufficiente prova sia della legittimazione dell' all'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto titolare di Controparte_4
credito nei confronti della parte venditrice, sia della legittimazione 8 dell' a intervenire in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quale avente Controparte_1
causa dell'attrice, tenuto conto anche del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza alcuna incertezza i rapporti oggetto della cessione (Cass. 16191/2024; Cass.
15884/2019).
Il principio risulta tanto applicabile al caso di specie se si considera il tenore,
piuttosto generico, della deduzione di parte appellante nonché la mancanza di ogni contestazione circa l'esistenza del contratto di cessione ovvero delle ragioni del credito. § II.IV. Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le prove documentali e quelle testimoniali attestanti la correttezza e la diligenza del compratore e, dunque, dirette ad escludere l'elemento soggettivo, ovvero il consilium fraudis, dell'azione revocatoria. Il
giudice di primo grado avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla presunta incongruità del prezzo pattuito nel contratto di compravendita rispetto a quello di mercato per cespiti immobiliari situati nella medesima zona e non avrebbe osservato che l'oggetto di acquisto era una nuda proprietà, il cui valore, in considerazione dell'età dell'usufruttuario,
era pari al 40% della proprietà, e che, ciononostante, l'acquirente aveva anche corrisposto un prezzo più elevato, il cui avvenuto pagamento era provato mediante le ricevute dei bonifici depositate in atti unitamente alle note istruttorie del 12 marzo 2018. L'appellante, inoltre, sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione che la vendita in parola era atto a titolo oneroso, sicché nel patrimonio del venditore sarebbe entrata una somma di 9 denaro pari al valore di mercato del bene venduto, e che il patrimonio del debitore si comporrebbe di altri beni immobili idonei a garantire e permettere alla banca di soddisfare il suo credito.
La doglianza appare infondata, in quanto non risulta conferente la contestazione analitica della rilevanza dei singoli fatti indiziari operata dall'appellante, tenuto conto del tradizionale insegnamento secondo cui il giudice del merito, in tema di prova degli elementi integrativi della fattispecie dell'azione revocatoria, deve apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti,
che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi.
A questo proposito, a fronte delle difese dell'appellante, che riguardano, sia pur in un unico motivo, alcuni presupposti dell'azione revocatoria, quali l'eventus damni e il consilium fraudis, appare opportuno, preliminarmente,
richiamare i principi cardine dell'azione esercitata. Va, in primo luogo, chiarito che nel giudizio ex art. 2901 c.c., al fine di dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, è da reputarsi sufficiente per il creditore procedente l'allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore, trattandosi di pretesa già
esaminata e ritenuta provata in sede monitoria (Cass. 12849/2007): nella specie, il credito dell risulta appunto dal decreto ingiuntivo Controparte_4
ottenuto nei confronti dell' e dei suoi fideiussori, tra Parte_2
cui l'autore dell'atto dispositivo colpito dall'azione revocatoria, risultando così
superflua l'indicazione da parte della banca, peraltro non supportata da alcuna documentazione, che l'esistenza del credito sia stata confermata (in via definitiva) dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10973/2020, che, pur revocando il decreto ingiuntivo, ha condannato l' Parte_2
nonché i fideiussori Controparte_5 Parte_3 Parte_4
e in solido al pagamento di € 303.760,86 oltre agli Controparte_6
interessi di mora e alle spese. 10
Inoltre, va specificato che l'azione in esame presuppone, per la sua esperibilità,
la semplice esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, una volta concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (Cass. 10522/2020).
A ciò va aggiunto che, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione, la suddetta scientia damni va riscontrata con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità degli altri coobbligati ovvero sulla consistenza dei loro rispettivi patrimoni (Cass.
8315/2017).
Ciò premesso, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus
damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (Cass. 16986/2007). Proprio nella prospettiva di tale ampio concetto di pregiudizio, comprendente anche il pericolo di danno, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito, con riguardo all'onere della prova,
che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o 11 qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 19207/2018),
tenendo, però, presente che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, come nella specie, comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012).
Di questi principi ha fatto corretta applicazione il giudice di primo grado che ha ritenuto provato l'eventus damni attraverso la constatazione che l'atto di disposizione patrimoniale era stato realizzato dal fideiussore in periodo
«immediatamente successiv[o] alla emissione del decreto ingiuntivo» ottenuto dall'istituto di credito anche nei suoi confronti, e tale statuizione non risulta,
in sostanza, scalfita dalle doglianze di parte appellante che, in via del tutto generica e in assenza di alcuna allegazione istruttoria, deduce che tramite «l'Agenzia del Territorio è emerso che il sig. è certamente capiente e Controparte_5
solvibile in quanto, oltre all'usufrutto riservatosi con la vendita del 29.12.2015, ha più
unità immobiliari».
È da ritenersi carente, dunque, la prova che il patrimonio residuo del venditore sia sufficiente a soddisfare il creditore che agisce in revocatoria,
risultando così sufficiente a realizzare quella maggiore difficoltà e incertezza nella esazione del credito, che integra gli estremi dell'eventus damni,
l'alienazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto.
Va, poi, evidenziato, circa il consilium fraudis dell'acquirente, che quando l'atto di disposizione è successivo – come nel caso in esame – al sorgere del credito,
presupposto soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza o anche la mera conoscibilità, in capo al debitore, del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La prova del 12 predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita ed è, di regola, fornita tramite presunzioni.
Tenuto conto di tale principio, il tribunale, sia pur sinteticamente, ha ritenuto sussistente il requisito della consapevolezza in capo al terzo acquirente desumendolo da alcuni elementi presuntivi e, in particolare, dal fatto che si è
trattato della vendita, «peraltro ad un prezzo inferiore», della nuda proprietà con riserva di usufrutto, dapprima, in favore dello stesso venditore e,
successivamente, in favore della moglie di questo.
Pur senza condividere la valutazione del primo giudice circa l'individuazione del pregiudizio nella sproporzione del prezzo pattuito rispetto a quello di mercato, che trascura la circostanza che l'oggetto di vendita ha riguardato la nuda proprietà, il cui valore, secondo la recente tabella allegata al D.lgs.
18/09/2024 n. 139, come confermato dall'art. 1, comma 3, del decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/12/2024 (pubblicato in G.U. n. 305 del 31/12/2024), è pari al 40% della proprietà piena (considerata l'età degli usufruttuari), ad avviso del collegio sussistono comunque altri e molteplici indizi che consentono di ravvisare la sussistenza dell'elemento soggettivo del
consilium fraudis in capo all'acquirente.
In primo luogo, a venire in rilievo è proprio la peculiare natura dell'affare, in relazione alla circostanza che l'acquirente può conseguire il godimento dell'immobile solo in seguito alla morte dell'usufruttuario e all'età, non avanzata, degli stessi usufruttuari (anni 57 il venditore e anni 53 sua moglie).
L'operazione negoziale realizzata, infatti, pur non presentando alcun margine di aleatorietà, dal momento che sin dalla stipulazione sono stabiliti, seppure con una valutazione probabilistica, i vantaggi e gli svantaggi reciproci (Cass.
17399/2004), si presta agevolmente, in considerazione dell'aumento dell'aspettativa di vita, a una valutazione antieconomica, contribuendo non solo ad esporre l'acquirente alle oscillazioni, non sempre favorevoli, del mercato immobiliare, ma anche a ritardare in maniera eclatante il pieno 13 soddisfacimento di un investimento che, come emerge dall'art. 7 dell'atto di compravendita (cfr. ricorso alle agevolazioni fiscali), appare condotto per l'acquisto della prima casa di abitazione nella quale normalmente un compratore di età adulta, come nel caso di specie, intenderà trasferirsi nel giro di poco tempo.
Alquanto singolari appaiono, poi, le modalità di pagamento che risultano eccessivamente dilazionate nel tempo (dal 2016 al 2031) e senza che per esse fosse previsto alcun riconoscimento di interessi: dall'art. 2 del contratto di compravendita emerge, infatti, che oltre la metà del prezzo pattuito (€
190.000,00) dovesse essere corrisposta «senza interessi di sorta» in 95 rate, a fronte delle quali sono state rilasciate n. 95 cambiali (pagherò cambiari)
ciascuna dell'importo di € 2.000,00, tutte emesse dall'acquirente all'ordine di aventi scadenza bimestrale, il primo giorno di ciascun Controparte_5 bimestre, con la prima in scadenza il 1° marzo 2016 e l'ultima il 1° novembre
2031.
Questi rilievi, unitamente alla circostanza che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del detto atto di vendita, sul cespite alienato vi era un'iscrizione ipotecaria che il venditore dichiarava essere «relativa ad un mutuo ormai estinto»
e di cui garantiva la successiva «cancellazione ai sensi di legge», costituiscono, in base all'insegnamento giurisprudenziale, elementi dai quali può già
ragionevolmente desumersi la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore (Cass. 21503/2011).
Ma la presunzione di consapevolezza in capo al terzo circa la natura pregiudizievole dell'affare risulta ancora più intensa se si considera la statuizione contenuta nella parte finale del già menzionato art. 2, relativa al rilascio, da parte del venditore, di «ampia, finale e liberatoria quietanza del prezzo
[…] pattuito», anticipatamente alla corresponsione di oltre la metà del prezzo 14
e senza alcun adeguato riscontro circa l'effettiva ricezione del pagamento effettuato dall'acquirente. Con riferimento a quest'ultimo, degna di nota appare anche la circostanza che il pagamento sia avvenuto in modalità diversa da quella pattuita (cambiali), ossia, in parte, mediante accrediti su carta di pagamento ricaricabile tipo Postepay e, in parte, mediante bonifici bancari, e che, in seguito alla notifica dell'atto di citazione, sia stato saldato l'intero debito pervenendosi, in tal modo, alla sua estinzione anticipata rispetto alla scadenza finale concordata (1° novembre 2031) e cogliendosi nella
“frettolosità” dell'adempimento un ulteriore indice sintomatico della conoscenza in capo al terzo della natura lesiva dell'atto realizzato.
Di fronte ad un simile quadro indiziario, la valorizzazione delle dichiarazioni rese da entrambi i testi nel corso della loro escussione non può certo indurre il collegio a pervenire ad una diversa soluzione della lite, dal momento che le stesse non fanno riferimento a circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, ma si limitano a rivelare l'intenzione dell'acquirente di investire i suoi risparmi nell'acquisto di un immobile al fine di non conseguirne un'utilità
immediata ( e quella del venditore di trasferirsi all'estero Persona_6
riservando l'usufrutto sull'immobile.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali appaiono anche del tutto contraddittorie rispetto alla documentazione allegata, posto che, a fronte della pattuizione relativa al pagamento del restante prezzo di € 190.000,00 in maniera dilazionata fino al 2031, entrambi i testi hanno riferito che il debito pecuniario
«era da estinguere entro il 2015» ( e che era «stato pagato Persona_6
entro la fine dell'anno» ( rendendo altamente inverosimile Testimone_1
che l'acquirente, contravvenendo subitaneamente all'accordo, sia riuscito a corrispondere integralmente il prezzo in soli due giorni dalla stipula del contratto (29 dicembre 2015).
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere il giudizio di accertamento 15 dell'elemento soggettivo in capo al terzo avente causa, sì da doversi confermare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 29 dicembre 2015 per notar , rep. 9792, raccolta n. 5641, così come deciso dal giudice Persona_3
di primo grado.
§ II.V. Le considerazioni illustrate inducono a ritenere infondati tutti i motivi di appello, che va, di conseguenza, respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società cessionaria del credito, da liquidare secondo i criteri dettati dall'articolo 5 del D.M. n. 55
del 2014, per il quale nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo all'entità
economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (quindi, al valore di € 331.197,12, risultante dal decreto ingiuntivo, o, comunque, di € 303.760,86,
quale minor importo del credito risultante all'esito del giudizio di opposizione
ex artt. 645 e ss. c.p.c., come riferito dalla banca appellata). Nei rapporti con la banca cedente, disinteressatasi delle sorti del giudizio dopo la trattazione scritta disposta in sostituzione della prima udienza del 20
maggio 2022, si ritiene debba disporsi la compensazione delle spese, poiché
altrimenti graverebbero sull'appellante gli effetti di una vicenda (la successione nel credito verso la parte venditrice del contratto impugnato) alla quale è del tutto estraneo.
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_18
(successore ex art. 111 c.p.c. di , delle spese di appello, Controparte_4
liquidate in € 17.250,00 (di cui € 15.000,00 per compensi ed € 2.250,00 per spese 16 forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge, con compensazione nei rapporti con l' Controparte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 14 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1707/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 6528/2020 del 9 ottobre 2020
tra
(nato a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fricchione
, Francesco Manna Email_1
e Antonio Viggiano Email_2 1
, con studio in Napoli al Viale Villa Email_3
Santa Maria n. 7
e l' C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1 e, per essa,
quale mandataria (giusta procura conferitale con atto ricevuto per notar dott.
di Sacile del 25.11.2021, rep. 32859, raccolta n. 21990), la Persona_1
(già denominata e CP_2 CP_3 [...]
, con sede legale in Verona, al Viale dell'Agricoltura Controparte_4
n. 7 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Forino (con studio in Nocera
Inferiore alla Via Roma n. 58, e domicilio digitale Email_4
e l' P. IVA ), con sede legale in Milano, Piazza Gae Controparte_4 P.IVA_3
Aulenti n.3, Tower A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa (giusta procura generale alle liti autenticata dal dr.
, notaio in Bologna, il 29 ottobre 2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105) Per_2
dall'avv. Maria Rosaria De Simone (con studio in Napoli alla Piazza
Piedigrotta, 9, e domicilio digitale Email_5
e
(nato a [...] il [...]; ), non Controparte_5 C.F._2
costituito e
(nata a [...] il [...]; ), Controparte_6 C.F._3
non costituita
Conclusioni
Per : Parte_1
1. Preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della
2
e della mandataria di . Controparte_4 CP_2 CP_1
2. Nel merito, accogliere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto Parte_1
riformare la sentenza n. 6528/2020 del Tribunale di Napoli in persona del GOT dott.
Scalzone resa nel procedimento recante RG 5237/2017 e dichiarare inammissibili,
improcedibili ovvero infondate le domande avanzate dalla e dalla Controparte_4
mandataria di . CP_2 CP_1
3. Condannare le parti appellate alla rifusione integrale delle spese e delle
competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come
per legge, con clausola di distrazione in favore degli scriventi procuratori.
Per l' Controparte_1
- In via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione per violazione
dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n. 134, per
mancato superamento del cd. “Filtro”; - Nel merito, rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e,
per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6528/2020 del
09.10.2020;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2017 l' Controparte_4
premesso di essere creditrice (per la somma di € 331.197,12, oltre agli interessi e alle spese) dell' e dei suoi fideiussori, Parte_2 CP_5
e nei
[...] Parte_3 Controparte_6 Parte_4
confronti dei quali aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 22096/2015 del 22 settembre 2015, notificato il 14 ottobre 2015 e reso provvisoriamente esecutivo il 21 maggio 2016, esponeva che con atto del 29
dicembre 2015 per notar (rep. 9792, raccolta 5641) Persona_3 CP_5
garante oltre che socio della debitrice principale, aveva trasferito a
[...] 3
la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Stendhal Parte_1
n. 23, interno 3, scala A, e censito in catasto urbano al foglio 2, particella 58,
sub. 13, Z.C. 12/B, cat. A/2, cl. 5, di vani 8, sup. cat. mq. 168, riservando l'usufrutto vitalizio a sé stesso e, successivamente, a favore della moglie,
, altro fideiussore della società debitrice;
che il prezzo di Controparte_6
compravendita della nuda proprietà del bene alienato era pari a € 240.000,00,
di cui € 6.000,00 versati alla data di stipula del contratto di compravendita mediante assegno postale, € 44.000,00 versati in pari data mediante due vaglia postali dell'importo rispettivamente di € 14.000,00 ed € 30.000,00, mentre i restanti € 190.000,00 dovevano essere versati “senza interessi di sorta” per patto espresso tra le parti, in 95 rate, a fronte delle quali erano state rilasciate 95
cambiali (pagherò cambiari), ciascuna dell'importo di € 2.000,00, da Pt_1
all'ordine di aventi scadenza bimestrale il primo
[...] Controparte_5
giorno di ciascun bimestre, con la prima in scadenza il 1° marzo 2016 e l'ultima il 1° novembre 2031; che vi era netta sproporzione tra il prezzo pattuito tra le parti per il cespite alienato e il valore di mercato per beni della stessa categoria situati nel Comune di Napoli nella medesima zona di quello venduto, che sarebbe dovuto essere minimo di € 385.400,00 e massimo di € 590.000,00; che risultava alquanto difficile credere che un soggetto acquistasse la nuda proprietà di un immobile gravato da un diritto di usufrutto, dapprima a vantaggio del venditore e successivamente a vantaggio della moglie di questo;
che l'atto di compravendita stipulato dal fideiussore, in quanto cronologicamente successivo non solo alla data di stipulazione della fideiussione (16 settembre 2009) ma anche alla notificazione del decreto ingiuntivo n. 22096/2015 (14 ottobre 2015), era anche gravemente lesivo delle ragioni di credito della banca, data la sostanziale impossidenza degli ingiunti.
Ciò premesso, l' conveniva Controparte_4 Controparte_5 [...]
e innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentir CP_6 Parte_1
accertare e dichiarare la nullità della compravendita, perché simulata, e, in via 4 alternativa e/o subordinata, la sua inefficacia (ex art. 2901 c.c.), perché volta esclusivamente a recare pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
§ I.II. costituitosi all'udienza del 12 settembre 2017, Parte_1
contestava, in primo luogo, la legittimazione della Controparte_4
giustificava l'esiguità del prezzo pattuito in considerazione dell'oggetto della vendita, la mera nuda proprietà «gravata da usufrutto in favore del venditore che
alla data dell'atto aveva 57 anni», e, infine, negava che l'atto in questione avesse recato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, in quanto il soggetto venditore era proprietario di altri immobili sui quali la banca avrebbe potuto soddisfare le proprie pretese.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
e non si costituivano. Controparte_5 Controparte_6
§ I.III. La causa, istruita mediante l'acquisizione di prove testimoniali, era decisa con sentenza del 9 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Napoli, in persona del giudice onorario dr. Vincenzo Scalzone, rilevata l'insussistenza della prova di un accordo simulatorio ovvero di una simulata dichiarazione recettizia di volontà, accoglieva la domanda di revocatoria e, per l'effetto,
dichiarava l'inefficacia dell'atto di compravendita del 29.12.2015 per notar
[...]
rep. 9792 racc. 5641 intercorso tra Per_3 Controparte_5 Controparte_6
e condannando i convenuti, in solido fra loro, al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquidava in € 545,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi oltre agli ulteriori accessori.
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata l'8 aprile 2021 e rinotificata il 14 dicembre 2021
a e , ha proposto appello, Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
invocando l'integrale riforma della sentenza di primo grado, per l'omessa pronuncia sulla eccepita carenza di legittimazione attiva dell'istituto di credito e per l'omessa valutazione del materiale istruttorio nonché per l'insussistenza dei presupposti dell'actio pauliana. 5
L' ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Controparte_4
deducendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e,
comunque, la sua infondatezza nel merito.
Il 17 maggio 2022 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
l' deducendo di avere acquistato pro soluto i crediti della Controparte_1
in virtù del contratto di cessione dei crediti pecuniari dell'11 Controparte_4
novembre 2021, di cui era stata data notizia (ai sensi dell'articolo 58, comma
2, del D. Lgs. N. 385 del 1993) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 137 del 18 novembre 2021.
e , ricevuta il 14 dicembre 2021 la Controparte_5 Controparte_6
notificazione dell'atto di appello, non si sono costituiti, sì da doversi ritenere contumaci.
§ II.II. In via preliminare, va superata l'eccezione d'inammissibilità
dell'appello, giacché l'atto di gravame, così come formulato, soddisfa il requisito formale prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati chiaramente individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione, nonché illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante: infatti, la parte appellante è riuscita a fornire alla corte un quadro completo delle proprie doglianze sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e le motivazioni addotte con l'atto di appello.
§ II.III. Ciò precisato, il primo motivo di gravame con cui l'appellante contesta la carenza di legittimazione attiva in capo all' lamentando che Controparte_4
il Tribunale avrebbe omesso di effettuare ogni indagine sul punto, non appare meritevole di accoglimento.
Prima di affrontare il caso che ci occupa, è opportuno effettuare alcuni chiarimenti in ordine alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in un giudizio, al fine di specificare che: - essa è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta a 6 chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
- le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
- la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa (Cass. 16814/2024; Cass., S.U. 2951/2016).
Nel caso di specie, la titolarità del credito da parte dell' trova Controparte_4
riscontro nel decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale di Roma
(e dichiarato provvisoriamente esecutivo), quale avente causa (per incorporazione) dell'originaria creditrice (nuova Controparte_7
denominazione del Credito Italiano S.p.A.), onde nessuna ulteriore verifica si rende necessaria rispetto alle vicende anteriori alla formazione del titolo giudiziale, riferite nel ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. e, peraltro, documentate anche in questa sede (ove necessario) con la produzione dei seguenti atti: - la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20.7.2002 del cambio di denominazione da Credito Italiano S.p.A. in - l'atto di Controparte_7
fusione per notar di Torino del 19.10.2008, rep. 19430, raccolta Persona_4
n. 12674, con il quale Controparte_7 Controparte_8
Banco di Sicilia S.p.A., Controparte_9 Controparte_10
[...] Controparte_11 [...]
ono state incorporate in Controparte_12 Controparte_4
- l'atto di fusione per notar di Roma del 20.10.2008, rep. Persona_5
47912, raccolta n. 13013, registrato in pari data a Roma 1, n. 39512 serie 1T, con efficacia dall'1.11.2008, con il quale Controparte_7 Controparte_8
e Banco di Sicilia S.p.A. sono state
[...] Controparte_13
incorporate in - l'atto per notar di Roma Controparte_4 Persona_5 7 del 20.10.2008, rep. 47913, raccolta n. 13014, con efficacia dall'1.11.2008, con il quale la ha conferito alla Controparte_4 Controparte_14
che, contestualmente all'efficacia del conferimento, aveva mutato la propria denominazione in il ramo di azienda Controparte_8
denominato “ ” costituito «dalle attività, passività, diritti, Controparte_15
obblighi e, in genere da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai
rapporti, anche pregressi, intrattenuti con clientela “retail” (famiglie, piccole imprese)
già appartenenti a “ , “ , Controparte_7 Controparte_8
“ , “ , presso Controparte_16 Controparte_17
le filiali ubicate in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna,
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria».
Con riferimento all si rileva, poi, che essa ha dato prova Controparte_1
della propria legittimazione sostanziale mediante copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 18 novembre 2021, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (c.d. “Legge sulla Cartolarizzazione”),
dell'avviso della stipula, avvenuta in data 11 novembre 2021, del contratto di cessione pro-soluto dei crediti pecuniari della ricompresi nella Controparte_4
lista identificativa indicata sul sito internet
https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html.
Inoltre, l con atto per notar di Salice Controparte_1 Persona_1
del 25.11.2021, rep. 32859, raccolta n. 21990, ha conferito procura speciale
(anche processuale) alla per il compimento, in nome e per CP_2
conto della società mandante, di ogni attività, adempimento e formalità
ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti di cui la società è o sarà titolare, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
Orbene, si ritiene che sia stata fornita sufficiente prova sia della legittimazione dell' all'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto titolare di Controparte_4
credito nei confronti della parte venditrice, sia della legittimazione 8 dell' a intervenire in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quale avente Controparte_1
causa dell'attrice, tenuto conto anche del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza alcuna incertezza i rapporti oggetto della cessione (Cass. 16191/2024; Cass.
15884/2019).
Il principio risulta tanto applicabile al caso di specie se si considera il tenore,
piuttosto generico, della deduzione di parte appellante nonché la mancanza di ogni contestazione circa l'esistenza del contratto di cessione ovvero delle ragioni del credito. § II.IV. Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le prove documentali e quelle testimoniali attestanti la correttezza e la diligenza del compratore e, dunque, dirette ad escludere l'elemento soggettivo, ovvero il consilium fraudis, dell'azione revocatoria. Il
giudice di primo grado avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla presunta incongruità del prezzo pattuito nel contratto di compravendita rispetto a quello di mercato per cespiti immobiliari situati nella medesima zona e non avrebbe osservato che l'oggetto di acquisto era una nuda proprietà, il cui valore, in considerazione dell'età dell'usufruttuario,
era pari al 40% della proprietà, e che, ciononostante, l'acquirente aveva anche corrisposto un prezzo più elevato, il cui avvenuto pagamento era provato mediante le ricevute dei bonifici depositate in atti unitamente alle note istruttorie del 12 marzo 2018. L'appellante, inoltre, sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto in considerazione che la vendita in parola era atto a titolo oneroso, sicché nel patrimonio del venditore sarebbe entrata una somma di 9 denaro pari al valore di mercato del bene venduto, e che il patrimonio del debitore si comporrebbe di altri beni immobili idonei a garantire e permettere alla banca di soddisfare il suo credito.
La doglianza appare infondata, in quanto non risulta conferente la contestazione analitica della rilevanza dei singoli fatti indiziari operata dall'appellante, tenuto conto del tradizionale insegnamento secondo cui il giudice del merito, in tema di prova degli elementi integrativi della fattispecie dell'azione revocatoria, deve apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti,
che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi.
A questo proposito, a fronte delle difese dell'appellante, che riguardano, sia pur in un unico motivo, alcuni presupposti dell'azione revocatoria, quali l'eventus damni e il consilium fraudis, appare opportuno, preliminarmente,
richiamare i principi cardine dell'azione esercitata. Va, in primo luogo, chiarito che nel giudizio ex art. 2901 c.c., al fine di dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, è da reputarsi sufficiente per il creditore procedente l'allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore, trattandosi di pretesa già
esaminata e ritenuta provata in sede monitoria (Cass. 12849/2007): nella specie, il credito dell risulta appunto dal decreto ingiuntivo Controparte_4
ottenuto nei confronti dell' e dei suoi fideiussori, tra Parte_2
cui l'autore dell'atto dispositivo colpito dall'azione revocatoria, risultando così
superflua l'indicazione da parte della banca, peraltro non supportata da alcuna documentazione, che l'esistenza del credito sia stata confermata (in via definitiva) dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10973/2020, che, pur revocando il decreto ingiuntivo, ha condannato l' Parte_2
nonché i fideiussori Controparte_5 Parte_3 Parte_4
e in solido al pagamento di € 303.760,86 oltre agli Controparte_6
interessi di mora e alle spese. 10
Inoltre, va specificato che l'azione in esame presuppone, per la sua esperibilità,
la semplice esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, una volta concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (Cass. 10522/2020).
A ciò va aggiunto che, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione, la suddetta scientia damni va riscontrata con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità degli altri coobbligati ovvero sulla consistenza dei loro rispettivi patrimoni (Cass.
8315/2017).
Ciò premesso, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus
damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (Cass. 16986/2007). Proprio nella prospettiva di tale ampio concetto di pregiudizio, comprendente anche il pericolo di danno, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito, con riguardo all'onere della prova,
che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o 11 qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 19207/2018),
tenendo, però, presente che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita, come nella specie, comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. 1896/2012).
Di questi principi ha fatto corretta applicazione il giudice di primo grado che ha ritenuto provato l'eventus damni attraverso la constatazione che l'atto di disposizione patrimoniale era stato realizzato dal fideiussore in periodo
«immediatamente successiv[o] alla emissione del decreto ingiuntivo» ottenuto dall'istituto di credito anche nei suoi confronti, e tale statuizione non risulta,
in sostanza, scalfita dalle doglianze di parte appellante che, in via del tutto generica e in assenza di alcuna allegazione istruttoria, deduce che tramite «l'Agenzia del Territorio è emerso che il sig. è certamente capiente e Controparte_5
solvibile in quanto, oltre all'usufrutto riservatosi con la vendita del 29.12.2015, ha più
unità immobiliari».
È da ritenersi carente, dunque, la prova che il patrimonio residuo del venditore sia sufficiente a soddisfare il creditore che agisce in revocatoria,
risultando così sufficiente a realizzare quella maggiore difficoltà e incertezza nella esazione del credito, che integra gli estremi dell'eventus damni,
l'alienazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto.
Va, poi, evidenziato, circa il consilium fraudis dell'acquirente, che quando l'atto di disposizione è successivo – come nel caso in esame – al sorgere del credito,
presupposto soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza o anche la mera conoscibilità, in capo al debitore, del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La prova del 12 predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita ed è, di regola, fornita tramite presunzioni.
Tenuto conto di tale principio, il tribunale, sia pur sinteticamente, ha ritenuto sussistente il requisito della consapevolezza in capo al terzo acquirente desumendolo da alcuni elementi presuntivi e, in particolare, dal fatto che si è
trattato della vendita, «peraltro ad un prezzo inferiore», della nuda proprietà con riserva di usufrutto, dapprima, in favore dello stesso venditore e,
successivamente, in favore della moglie di questo.
Pur senza condividere la valutazione del primo giudice circa l'individuazione del pregiudizio nella sproporzione del prezzo pattuito rispetto a quello di mercato, che trascura la circostanza che l'oggetto di vendita ha riguardato la nuda proprietà, il cui valore, secondo la recente tabella allegata al D.lgs.
18/09/2024 n. 139, come confermato dall'art. 1, comma 3, del decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/12/2024 (pubblicato in G.U. n. 305 del 31/12/2024), è pari al 40% della proprietà piena (considerata l'età degli usufruttuari), ad avviso del collegio sussistono comunque altri e molteplici indizi che consentono di ravvisare la sussistenza dell'elemento soggettivo del
consilium fraudis in capo all'acquirente.
In primo luogo, a venire in rilievo è proprio la peculiare natura dell'affare, in relazione alla circostanza che l'acquirente può conseguire il godimento dell'immobile solo in seguito alla morte dell'usufruttuario e all'età, non avanzata, degli stessi usufruttuari (anni 57 il venditore e anni 53 sua moglie).
L'operazione negoziale realizzata, infatti, pur non presentando alcun margine di aleatorietà, dal momento che sin dalla stipulazione sono stabiliti, seppure con una valutazione probabilistica, i vantaggi e gli svantaggi reciproci (Cass.
17399/2004), si presta agevolmente, in considerazione dell'aumento dell'aspettativa di vita, a una valutazione antieconomica, contribuendo non solo ad esporre l'acquirente alle oscillazioni, non sempre favorevoli, del mercato immobiliare, ma anche a ritardare in maniera eclatante il pieno 13 soddisfacimento di un investimento che, come emerge dall'art. 7 dell'atto di compravendita (cfr. ricorso alle agevolazioni fiscali), appare condotto per l'acquisto della prima casa di abitazione nella quale normalmente un compratore di età adulta, come nel caso di specie, intenderà trasferirsi nel giro di poco tempo.
Alquanto singolari appaiono, poi, le modalità di pagamento che risultano eccessivamente dilazionate nel tempo (dal 2016 al 2031) e senza che per esse fosse previsto alcun riconoscimento di interessi: dall'art. 2 del contratto di compravendita emerge, infatti, che oltre la metà del prezzo pattuito (€
190.000,00) dovesse essere corrisposta «senza interessi di sorta» in 95 rate, a fronte delle quali sono state rilasciate n. 95 cambiali (pagherò cambiari)
ciascuna dell'importo di € 2.000,00, tutte emesse dall'acquirente all'ordine di aventi scadenza bimestrale, il primo giorno di ciascun Controparte_5 bimestre, con la prima in scadenza il 1° marzo 2016 e l'ultima il 1° novembre
2031.
Questi rilievi, unitamente alla circostanza che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del detto atto di vendita, sul cespite alienato vi era un'iscrizione ipotecaria che il venditore dichiarava essere «relativa ad un mutuo ormai estinto»
e di cui garantiva la successiva «cancellazione ai sensi di legge», costituiscono, in base all'insegnamento giurisprudenziale, elementi dai quali può già
ragionevolmente desumersi la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore (Cass. 21503/2011).
Ma la presunzione di consapevolezza in capo al terzo circa la natura pregiudizievole dell'affare risulta ancora più intensa se si considera la statuizione contenuta nella parte finale del già menzionato art. 2, relativa al rilascio, da parte del venditore, di «ampia, finale e liberatoria quietanza del prezzo
[…] pattuito», anticipatamente alla corresponsione di oltre la metà del prezzo 14
e senza alcun adeguato riscontro circa l'effettiva ricezione del pagamento effettuato dall'acquirente. Con riferimento a quest'ultimo, degna di nota appare anche la circostanza che il pagamento sia avvenuto in modalità diversa da quella pattuita (cambiali), ossia, in parte, mediante accrediti su carta di pagamento ricaricabile tipo Postepay e, in parte, mediante bonifici bancari, e che, in seguito alla notifica dell'atto di citazione, sia stato saldato l'intero debito pervenendosi, in tal modo, alla sua estinzione anticipata rispetto alla scadenza finale concordata (1° novembre 2031) e cogliendosi nella
“frettolosità” dell'adempimento un ulteriore indice sintomatico della conoscenza in capo al terzo della natura lesiva dell'atto realizzato.
Di fronte ad un simile quadro indiziario, la valorizzazione delle dichiarazioni rese da entrambi i testi nel corso della loro escussione non può certo indurre il collegio a pervenire ad una diversa soluzione della lite, dal momento che le stesse non fanno riferimento a circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione, ma si limitano a rivelare l'intenzione dell'acquirente di investire i suoi risparmi nell'acquisto di un immobile al fine di non conseguirne un'utilità
immediata ( e quella del venditore di trasferirsi all'estero Persona_6
riservando l'usufrutto sull'immobile.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali appaiono anche del tutto contraddittorie rispetto alla documentazione allegata, posto che, a fronte della pattuizione relativa al pagamento del restante prezzo di € 190.000,00 in maniera dilazionata fino al 2031, entrambi i testi hanno riferito che il debito pecuniario
«era da estinguere entro il 2015» ( e che era «stato pagato Persona_6
entro la fine dell'anno» ( rendendo altamente inverosimile Testimone_1
che l'acquirente, contravvenendo subitaneamente all'accordo, sia riuscito a corrispondere integralmente il prezzo in soli due giorni dalla stipula del contratto (29 dicembre 2015).
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere il giudizio di accertamento 15 dell'elemento soggettivo in capo al terzo avente causa, sì da doversi confermare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 29 dicembre 2015 per notar , rep. 9792, raccolta n. 5641, così come deciso dal giudice Persona_3
di primo grado.
§ II.V. Le considerazioni illustrate inducono a ritenere infondati tutti i motivi di appello, che va, di conseguenza, respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società cessionaria del credito, da liquidare secondo i criteri dettati dall'articolo 5 del D.M. n. 55
del 2014, per il quale nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo all'entità
economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (quindi, al valore di € 331.197,12, risultante dal decreto ingiuntivo, o, comunque, di € 303.760,86,
quale minor importo del credito risultante all'esito del giudizio di opposizione
ex artt. 645 e ss. c.p.c., come riferito dalla banca appellata). Nei rapporti con la banca cedente, disinteressatasi delle sorti del giudizio dopo la trattazione scritta disposta in sostituzione della prima udienza del 20
maggio 2022, si ritiene debba disporsi la compensazione delle spese, poiché
altrimenti graverebbero sull'appellante gli effetti di una vicenda (la successione nel credito verso la parte venditrice del contratto impugnato) alla quale è del tutto estraneo.
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_18
(successore ex art. 111 c.p.c. di , delle spese di appello, Controparte_4
liquidate in € 17.250,00 (di cui € 15.000,00 per compensi ed € 2.250,00 per spese 16 forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge, con compensazione nei rapporti con l' Controparte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 14 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore