Articolo 10 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 febbraio 1991
Art. 10. 1. A ciascuna delle universita' degli studi di Trieste e di Udine e' concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonche' all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per la realizzazione delle finalita' indicate nell' articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 , l'Universita' di Udine e' autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo, a cui e' assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di lire 3 miliardi per l'anno 1991. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283 , e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le universita' degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le universita' dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.
4. All'Universita' degli studi di Venezia e' concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per l'anno 1991 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie. All'Universita' degli studi di Padova e' concesso un contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi e partecipare a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari, ambientali ed economiche.
5. Al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico e' assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738 . Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Per l'anno 1991 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa.
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 26 della legge n. 546/1977 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremonto nel 1976, e' il seguente:
"Art. 26. - E' istituita, a decorre dall'anno accademico 1977-78, la Universita' statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-79. L'Universita' di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli, e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo art. 34, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei corsi di laurea, delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale all'Universita' di Udine. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sara' tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonche' sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;
b) previsione della organizzazione dipartimentale;
c) previsione della costituzione del comitato tecnico-amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facolta', eletti dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facolta' delle universita' statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento all'Universita' fino alla costituzione di tutti i normali organi.
Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'Universita' di Udine e' previsto, per l'anno finanziario 1977, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
All'onere relativo alle spese di funzionamento della Universita' di Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede, quanto a lire 1.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e, quando a lire 10.000 milioni per il biennio 1977-78 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.
In deroga alle vigenti norme che vietano la istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quelle dell'ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-78, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste.
Sara' mantenuta a favore dell'Universita' degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprieta' degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro per l'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973 .
Resteranno fermi in favore della Universita' statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici.
Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo art. 34, norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'universita' e della ricerca scientifica nella regione".
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 102/1978 (Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste) e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e' istituita, in conformita' di quanto disposto dall' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , l'Universita' statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) Lingue e letterature straniere:
a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.
Nell'ambito della facolta' di lingue e letterature straniere sara' valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.
2) Ingegneria:
a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.
3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
a) corso di laurea in scienze dell'informazione.
4) Agraria:
a) corso di laurea in scienze agrarie;
b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
c) corso di laurea in scienze della produzione animale.
5) Lettere e filosofia:
a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente;
mobili e artistici.
L'ordinamento didattico del corso di laurea terra' conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.
L'Universita' e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
La facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' di Trieste funzionante in Udine, passa dall'Universita' di Trieste all'Universita' di Udine. Le ralative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Universita' di Udine.
I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall' art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 , cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Udine di cui al primo comma, n. 2) del presente art. 1.
In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facolta' di medicina, l'Universita' degli studi di Trieste e' autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita' di Trieste.
L'Universita' degli studi di Udine si organizzera' in dipartimenti in conformita' di quano sara' disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario".
- La legge n. 283/1963 reca: "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia".
- La legge n. 738/1986 reca: "Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale".
Entrata in vigore il 5 febbraio 1991