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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17413/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17413/2024
, con il patrocinio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
, nata in [...] in data [...] CP_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 9.10.2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni del 15.1.2025
Per il PM
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 9.10.2024, parte ricorrente, , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della di lui moglie, CP_1
, nominando, quale tutore, sé stesso.
[...]
Con decreto del 22.10.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza avanti al GOP,
avv. Barbara Ferrero, al 2.12.2024, nonché fissava udienza di precisazione per le conclusioni al
28.1.2025.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 2.12.2024, dinanzi al G.O.P si svolgeva l'esame dell'interdicenda; all'esito, il G.O.P. nominava, quale tutore provvisorio della persona interdicenda, il sig. e rinviava all'udienza già Parte_1 calendarizzata del 28.1.2025.
In data 15.1.2025, parte ricorrente depositava ritualmente in atti foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte resistente, , “invalida, con necessità di CP_1 assistenza continua”, è affetta da “deterioramento cognitivo tipo Alzhaimer” (cfr. docc. 3 e 4)
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del coniuge di quest'ultima. La sig.ra , infatti, non è CP_1 stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è apparsa in totale stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza del 2.12.2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata in [...] in data [...], CP_1 residente Beinasco, via G. Donizetti n. 8 e domiciliata presso la casa di cura RSA “Edmondo De Amicis”, via Maria Teresa Fornasio snc 30.
CONFERMA la nomina di tutore del sig. . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Est.- Rel. Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17413/2024
, con il patrocinio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
, nata in [...] in data [...] CP_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 9.10.2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni del 15.1.2025
Per il PM
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 9.10.2024, parte ricorrente, , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della di lui moglie, CP_1
, nominando, quale tutore, sé stesso.
[...]
Con decreto del 22.10.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza avanti al GOP,
avv. Barbara Ferrero, al 2.12.2024, nonché fissava udienza di precisazione per le conclusioni al
28.1.2025.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 2.12.2024, dinanzi al G.O.P si svolgeva l'esame dell'interdicenda; all'esito, il G.O.P. nominava, quale tutore provvisorio della persona interdicenda, il sig. e rinviava all'udienza già Parte_1 calendarizzata del 28.1.2025.
In data 15.1.2025, parte ricorrente depositava ritualmente in atti foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte resistente, , “invalida, con necessità di CP_1 assistenza continua”, è affetta da “deterioramento cognitivo tipo Alzhaimer” (cfr. docc. 3 e 4)
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi anche alla presenza del coniuge di quest'ultima. La sig.ra , infatti, non è CP_1 stata in grado di rispondere alle domande poste dal Giudice, è apparsa in totale stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio (v. verbale di udienza del 2.12.2024).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata in [...] in data [...], CP_1 residente Beinasco, via G. Donizetti n. 8 e domiciliata presso la casa di cura RSA “Edmondo De Amicis”, via Maria Teresa Fornasio snc 30.
CONFERMA la nomina di tutore del sig. . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025
Il Giudice Est.- Rel. Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.