Ordinanza cautelare 24 febbraio 2021
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2023
N. 01040/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2021, proposto da
CA AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Vecchione, Marco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Giorgi in ER, corso Garibaldi, 164;
contro
Ufficio Territoriale del Governo ER, Questura ER, Ministero dell'Interno - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del provvedimento ex artt. 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 e art. 163 T.U. Leggi di P.S. del Questore della Provincia di ER del 14.07.2020, Cat. X/2020/Div. A.C. M.P., notificato il 22.08.2020, impugnato in data 21.09.2020 con ricorso gerarchico al Prefetto di ER ex art. 1 e ss. D.P.R. 1199/1971, senza che sia intervenuta alcuna decisione nei 90 giorni assegnati per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo ER e di Questura ER e di Ministero dell'Interno - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’avviso della segreteria di fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a. (trasmesso alle parti costituite tramite pec consegnata in data 3/03/2023), recante la seguente espressa comunicazione: <<Il ricorso viene fissato ai sensi dell'art 71 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con avvertenza che – nel caso di mancata manifestazione espressa di interesse – il ricorso verrà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art 84, c. 4, c.p.a. Diversamente, verrà fissata l'udienza pubblica di discussione>>;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a., <<…. il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata>>;
- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., <<il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa>>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata, per ragioni di speditezza e di economia processuale, con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 71/bis c.p.a.;
Rilevato che:
- la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 71/bis c.p.a. (come da documentazione agli atti), non ha prodotto alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto pertanto che:
- l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente (che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso) integra, in considerazione anche del tempo trascorso, la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione normativa di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Anna Saporito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO