Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 368/2023 avverso la sentenza n. 103/2023 del
06.02.2023, pubblicata in data 06.02.2023, emessa dal Tribunale di Massa nella causa R.G.220/2022
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Furlan (Studio Furlan & Partners S.r.l.) Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa (MS), Via G.B. La Salle n.9
- APPELLANTE
Contro in persona del suo legale rappresentante con sede in Milano in via Controparte_1
Benigno Crespi n. 19
-APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza di primo grado e rimettere la causa in istruttoria con ammissione della prova orale sui capitoli non ammessi, in quanto assolutamente rilevanti al fine di ulteriormente provare le domande proposte ed i fatti allegati e con ammissione della CTU MEDICA. Piaccia all'Ill.ma Corte, accogliere le domande del e per l'effetto condannare in virtù di polizza infortuni Parte_1 CP_2
n°40304731000117 a risarcire all'appellante la somma di euro 14.302,00, oltre alle spese a titolo di risarcimento danni a seguito dell'infortunio, o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria. In ogni caso riformare la sentenza in punto di riduzione delle spese legali.
Vinte le spese del primo e secondo grado di giudizio.”
1
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa er essere indennizzato per l'infortunio subito in Controparte_1
data 16.05.2019, in forza della polizza infortuni n° 40304731000117 e per l'effetto condannare la compagnia di assicurazione al pagamento della somma di euro 14.302,00.
Si costituiva regolarmente ccependo la nullità dell'atto di citazione Controparte_1
per violazione del disposto di cui all'art. 163 c.p.c. In via subordinata chiedeva respingere la domanda svolta da in quanto infondata in fatto e in diritto. non rientrando il sinistro tra gli eventi Parte_1
indennizzabili a termini di polizza;
in via ulteriormente subordinata chiedeva limitare l'indennizzo dovuto da all'ammontare risultante all'esito dell'istruttoria. Controparte_1
Il Tribunale concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 cpc, all'esito, ritenute inammissibili le prove dedotte da parte attrice, alla luce della totale genericità del capitolo dedotto in ordine al fatto generatore di danno e, conseguentemente ultronea, o comunque, meramente esplorativa, la richiesta di CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6 febbraio 2023.
Alla suddetta udienza le parti discutevano la causa ed il Tribunale con l'appellata sentenza rigettava la domanda del sig. e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
convenuta.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello, chiedendo la riforma Parte_1
della sentenza impugnata. ebbene ritualmente citata in giudizio non si costituiva in giudizio e Controparte_1
rimaneva contumace.
La Corte con ordinanza del 13.09.2023 respingeva la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.
Con ordinanza del 18.12.2024 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna la sentenza del Tribunale di Massa con articolati motivi: Parte_1
1) Errore in procedendo ed in judicando per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. violazione dell'art. 244 c.p.c per violazione del diritto alla prova, violazione dell'art. 132 c.p.c. per vizio di motivazione, violazione dell'art. 61 per mancata ammissione CTU, richiesta di rimessione della causa in istruttoria;
2) Errore in procedendo ed in judicando per violazione degli artt. 115, 116, e 132 c.p.c., per errata valutazione delle prove documentali e per vizio di motivazione sul punto;
3) Errore in procedendo ed in particolare violazione dell'art. 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese.
2 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere da un lato che le carenti allegazioni dell'atto di citazione ben potevano integrarsi per relationem con l'esame della documentazione medica in atti, salvo poi ritenere una inammissibile genericità delle prove testimoniali dedotte. I motivi sono infondati. La Suprema Corte ha avuto modi affermare che: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. 24377/2021); e che non è compito del giudice integrare la capitolazione di chi è onerato ex art 2697 comma I cc della prova dei fatti costitutivi della domanda con domande a chiarimento o con indagini tecniche di ufficio, quanto dell'attore dedurre capitoli di prova adeguatamente circostanziati sugli accadimenti dedotti in causa e in eventuale replica alle contestazioni del convenuto (Cass. 19631/2020).
Va considerato che il capitolo di prova articolato da parte appellante non soddisfa i requisiti minimi per essere ammesso, in quanto così formulato: “ 1 –in data 16.5.2019 a seguito di infortunio, cadendo a terra, il sig. riportava la rottura traumatica tendine sovraspinato spalla dx”. Il capitolo Parte_1
è generico in quanto privo di riferimenti temporali e di luogo, come evidenziato dal Tribunale. Né può sopperire a tale genericità la relazione peritale non idonea fornire indicazioni sui punti mancanti.
Ne consegue l'inammissibilità della ctu che avrebbe carattere meramente esplorativo, non consentito dalla giurisprudenza (La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso Cass.
Civ. - Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
La Corte rileva del resto che, al contrario di quanto assunto dall'appellante, l'appellata ha contestato il fatto sin dall'atto di costituzione nel primo grado di giudizio, eccependo altresì la preesistenza di lesioni in capo all'odierno appellante.
3 I motivi sono pertanto infondati.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'eccessiva entità delle somme liquidate a titolo di spese legali in violazione dell'art. 91 c.p.c.
La Corte ritiene che in considerazione della semplicità della materia trattata vanno rideterminati gli importi delle spese legali del primo grado di giudizio, con liquidazione della somma nella misura complessiva di euro 3.778,00 (DM 55/2014: Fase di studio della controversia: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio: € 777,00; Fase istruttoria € 840,00; Fase di decisione € 1.701,00), oltre spese generali, Iva (se dovuta) e CPA.
Nulla per le spese di lite del presente grado, in considerazione della contumacia della parte appellata.
PQM
La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 368/2023 avverso la sentenza 103/2023 pubblicata il 06.02.2023, emessa dal Tribunale di Massa così decide:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza:
Condanna lla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore Parte_1
di che sono liquidate nella misura di euro 3.778,00 (DM Controparte_1
55/2014: Fase di studio della controversia: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio: € 777,00;
Fase istruttoria € 840,00; Fase di decisione € 1.701,00), oltre spese generali, Iva (se dovuta) e
CPA.
- Conferma nel resto.
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Maria Laura Morello
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