Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2154 dell'8 luglio 2022 Oggetto: benefici ex lege n°266/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, iscritta al n°758/2022 tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Orsini e Cosimo Suma. Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE contro e , rappresentati e difesi, dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 Controparte_2
dello Stato di Lecce.
APPELLATO PRINCIPALE
All'udienza del 7 febbraio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25-3-2019 ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Parte_1
Lecce esponendo di aver prestato servizio dal 28 gennaio 1965 al 29 marzo 1982 nell'Arma dei
Carabinieri con il grado di militare di Brigadiere e di essere stato esposto nell'espletamento dell'attività di servizio a particolari condizioni ambientali e operative;
che, in particolare, nell'anno
1966, aveva prestato servizio in qualità di carabiniere a cavallo presso il IV Gruppo Squadroni –
Carabinieri a Cavallo Roma- in Palermo, partecipando a numerose operazioni militari volte al contrasto del fenomeno dell'abigeato; che, nell'esecuzione della predetta attività lavorativa, aveva effettuato numerose escursioni notturne e diurne in zone impervie ( sulla catena montuosa circostante il Comune di Palermo), durante le quali era stato esposto continuativamente a particolari stress fisici dovuti alle inclemenze atmosferiche nonché a disordini alimentari determinati da lunghe turnazioni e
che, successivamente, negli anni 1972 e 1973, aveva prestato servizio in qualità di capo squadra fucilieri Battaglione Bari, svolgendo attività di ordine pubblico e,
a partire dal 1973, era stato addetto all'unità radiomobile di Casarano, svolgendo, con turnazione diurna e notturna nonchè attività di polizia giudiziaria, attività che avevano comportato, anch'esse, lunghe turnazioni e pernottamenti in luoghi di fortuna, causando stress fisici e disordini alimentari che avevano inciso sul suo stato di salute;
che esso ricorrente era risultato affetto da “epatopatia cronica e gastroduodenite ipertrofica con ulcera bulbare” e, all'esito della visita davanti alla
Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bari (verbale mod. B n°1027), era stata accertata la sua permanente inidoneità al servizio militare nonché la dipendenza delle predette patologie da causa di servizio ( con verbale del 28 novembre 1981 AB n°1544 la dipendenza da causa di servizio della gastroduodenite e, con successivo verbale del 21 maggio 1983, la epatopatia cronica) ed ascritte, per cumulo, alla 6^ categoria Tab. A di pensione a decorrere dal 7 aprile 1986.
Tanto premesso, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento, adottato in sede amministrativa, di rigetto della domanda di riconoscimento del suo status di vittima del dovere, attesa l'indisponibilità, irrinunciabilità ed imprescrittibilità del diritto all'accertamento del predetto status e del diritto alla corresponsione dei relativi benefici.
Tanto premesso e ritenendo di rientrare, a causa delle predette patologie contratte a causa di servizio, nella categoria dei soggetti aventi diritto ai benefici previsti in favore delle vittime del dovere, ha chiesto accertare e dichiarare: “che ha svolto le mansioni affidategli durante la Parte_1
carriera militare in numerose missioni, in particolari condizioni ambientali o operative che hanno implicato l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto; che le patologie sofferte da sono direttamente riconducibili Parte_1
alle mansioni affidategli durante le missioni per gran parte della carriera militare, in particolari condizioni ambientali o operative che hanno implicato l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto; il diritto dell'odierno appellante al riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” ovvero di soggetto ad esso
“equiparato”, così come previsto dall'art. 1, commi 563 -564, legge n. 266/2005, per le causali di cui al presente atto;
conseguentemente il diritto di all'attribuzione di tutti i benefici Parte_1 previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati”, di cui alla legge n. 232/2016 in combinato disposto con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e legge n.
206/2004; che le patologie sofferte dall'odierno appellante determinano una percentuale invalidante pari al 60 %, così come da relazione medico-legale di parte versata in atti, o di quell'altra percentuale maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
conseguentemente, condannare il ed il Controparte_3 CO
, in persona dei rispettivi Ministri legali rapp. pro-tempore, ciascuno per quanto di propria
[...] competenza, alla corresponsione in favore di dei seguenti benefici: • attribuzione Parte_1 del beneficio della “speciale elargizione”, previsto dall' art. 5, comma 1, legge n. 206/2004, pari a complessive € 120.000,00 s.e.o. per le causali di cui al presente atto, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi rivalutazione monetaria come per legge;
• attribuzione dello ”speciale assegno vitalizio” mensile, soggetto a perequazione automatica, rilasciato a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ex art. 2, comma 105, legge n.
244/2007 (legge finanziaria per l'anno 2008); attribuzione dell'assegno vitalizio, così previsto dal
D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n.1 e come rivalutato dalla legge n. 350/2003 e sancito dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 7761/2017;
l'attribuzione di tutti i benefici previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, ed in particolare dei seguenti: l'esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
l'assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
o l'assistenza psicologica a carico dello Stato;
l'esenzione dall'imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta; la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale;
condannare il Controparte_3
ed il , in persona dei rispettivi Ministri leg. rapp. pro-tempore, al
[...] CO
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Si sono costituiti in giudizio il e il , eccependo in via CO Controparte_2 preliminare la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” nonché la prescrizione dei ratei degli assegni mensili.
Sul punto ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo accertarsi la prescrizione dei diritti azionati da . Parte_1
Nel merito, i convenuti hanno rilevato che, nella fattispecie, non ricorreva alcuna delle CP_5
ipotesi contemplate dall'art.. 1, commi 563 e 564, della legge n266/2005, rilevando che le patologie da cui era affetto il ricorrente non era state contratte in alcuna delle situazioni tipizzate dal predetto comma 563, né in presenza di condizioni di impiego straordinarie ed eccezionali rispetto al generico servizio come richiesto dal successivo comma 564.
Hanno concluso quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza dell'8 luglio 2022 n°2154 ha rigettato la domanda, compensando le spese di causa.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza con ricorso depositato il 17 Parte_1 dicembre 2022, deducendo l'erroneità della decisione impugnata e ribadendo la spettanza in suo favore dei benefici in questione per le motivazioni già espresse in primo grado.
Gli appellati si sono costituiti con memoria depositata il 27.1.2024 e, contestando la fondatezza dell'appello, ne hanno chiesto il rigetto.
Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dai appellati. Sul punto è intervenuta una pronuncia della Cassazione che ha statuito che CP_5
“la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n.
266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale;
ne consegue che, pur avendo l'istante presentato la domanda con missiva del 30 gennaio 2017, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, per una patologia diagnostica almeno sin dall'anno
1981 (v. verbale Commissione Medica Ospedaliera di Bari del 28 novembre 1981 AB n°1544, prodotto in atti), non può ritenersi prescritto il diritto all'iscrizione nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, nonché il diritto a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale.
Passando all'esame del merito, si rileva che fonda la propria domanda sull'art.1, Parte_1
comma 564, della legge n°266/2005, deducendo che le patologie denunciate ( epatopatia cronica e gastroduodenite ipertrofica con ulcera bulbare ) sono state causate da condizioni ambientali o operative che hanno implicato l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto (inclemenze atmosferiche, disagi ambientali e disordini alimentari) ovvero dei compiti attinenti all'attività di servizio come brigadiere dell'Arma dei Carabinieri negli anni dal 1972 al 1982.
Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuna una breve ricostruzione normativa e, all'esito, una ricostruzione storico-giurisprudenziale dell'istituto assistenziale oggetto di esame, riportando il contenuto, negli anni, di alcune pronunce sia del Giudice Amministrativo che del Giudice Ordinario
(in particolare della Corte di Cassazione) con riferimento alla normativa in materia di vittime del dovere e soggetti equiparati.
La disciplina normativa in materia di vittime del dovere è frutto di una stratificazione secolare. Il primo testo di legge che ha utilizzato la locuzione “vittime del dovere” è stato il RDL n. 261/1921, con cui venne istituito un fondo nel bilancio del per elargizioni alle famiglie Controparte_2
dei funzionari di P.S., Ufficiali della Regia Guardia e Reali carabinieri. Sino al 1980 la legge non stabiliva espressamente che cosa si intendesse per “vittime del dovere”, rimettendosi ad una definizione implicita: la “vittima” era l'appartenente ad uno dei corpi di pubblica sicurezza allora esistenti che fosse deceduto nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
Con legge n. 1261/1967 e, successivamente, con leggi n. 101/1968 e l. 629/1973, la platea dei beneficiari delle provvidenze fu estesa in favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle ispettrici e assistenti di polizia, dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, sempre sul presupposto che si trattasse di “caduti” nell'espletamento dei propri doveri.
Solo con la legge n°466/1980 , all'art. 1, fu adottata una prima definizione espressa di “vittime del dovere”, stabilendo che “per vittime del dovere” dovessero intendersi i soggetti “deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”. Con la stessa legge, i benefici previsti per le vittime del dovere furono estesi anche alle famiglie dei vigili del fuoco (art. 2), dei magistrati ordinari (art. 3), dei vigili urbani e di qualsiasi persona che, legalmente richiesta, avesse prestato “assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza”.
Con il successivo D.P.R. 510/1999, tuttora in vigore, ci fu un tentativo di sistematizzare le disposizioni di rango regolamentare relativamente alle vittime del dovere, pur riportando una rubrica riferita esclusivamente alla diversa categoria delle “vittime del terrorismo”. L'art. 2 del suddetto
Regolamento individua le amministrazioni competenti all'attribuzione delle provvidenze economiche dovute alle vittime del dovere, ripartendole tra il , il Controparte_2 CP_2
il , riservando una competenza preponderante al primo. Controparte_6 CO
La principale modifica dell'assetto normativo vigente interviene con la legge finanziaria per il 2006
(legge 266/2005). La legge, oltre ad introdurre, all'art.1, comma 562, una clausola di “progressiva estensione” alle vittime del dovere dei benefici già previsti in favore della diversa categoria delle vittime della criminalità e del terrorismo, si occupa nuovamente di fornire una definizione di
“vittime del dovere” e di soggetti ad esse equiparati. Secondo la definizione dell'art. 1, comma 563,
“per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466 , e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
L'inciso di apertura del comma 563 appare pleonastico, nella parte in cui richiama dapprima una specifica elencazione di dipendenti pubblici (segnatamente, quelli indicati all'art. 3 l. 466/1980) salvo poi estendere la portata della disposizione alla generalità dei dipendenti. Inoltre la formulazione del comma 563, non abrogando espressamente le antecedenti disposizioni normative di rango primario, ha dato adito a non pochi problemi interpretativi nella specificazione del tenore normativo della disposizione: sia per quanto concerne il necessario raccordo con una serie di disposizioni normative tuttora vigenti (in primis il già citato art. 1 l. 466/1980), sia per ciò che attiene alla delimitazione dei presupposti applicativi modali della disposizione stessa. Il successivo comma 564 ha poi introdotto, accanto alle “vittime del dovere”, una categoria di soggetti ad esse equiparati, stabilendo che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
.Infine, al comma 564, il legislatore aveva demandato il Governo all'approvazione di un nuovo regolamento con cui disciplinare i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze.
Il regolamento è stato approvato con d.p.r. n. 243/2006.
All'art. 1, comma 1, il Regolamento ha fornito alcune definizioni integrative rispetto alle richiamate disposizioni primarie contenute nella l. 266/2005. In particolare, è stato specificato che per “missioni di particolare natura” (di cui all'art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”. Sempre ai fini dell'art. 1, comma 564, l. 266/2005, il Regolamento ha definito le “particolari condizioni ambientali od operative”, qualificandole come le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; ancora ai medesimi fini, si è stabilito che le infermità si considerino “dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione” solo quando le “straordinarie circostanze” (intese, a propria volta, come
«particolari condizioni ambientali od operative») siano state la “causa ovvero la concausa efficiente e determinante» delle infermità riportate (art. 6, comma 3).
Quanto alla interpretazione giurisprudenziale della normativa in esame, si rileva che, a fronte di un primo indirizzo, consolidatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, che inquadrava la posizione soggettiva di chi aspirasse al riconoscimento come «vittima del dovere» quale interesse legittimo pretensivo da far valere di fronte ad un'amministrazione che godeva di ampia discrezionalità nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, se ne è contrapposto (ed infine ha Parte prevalso e si è affermato) un altro, sviluppato dall' che qualifica, come sopra già rilevato, tale posizione come diritto soggettivo di natura assistenziale, correlato ad uno status activae civitatis imprescrittibile, non accostato ad alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione e il cui sorgere risulta condizionato alla previa proposizione di una domanda amministrativa da parte dell'interessato.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento della posizione di vittima del dovere, la giurisprudenza amministrativa aveva interpretato le norme sulla base di criteri particolarmente stringenti. In particolare, era stato previsto quale criterio generale quello secondo cui la legge non ritenesse sufficiente che l'infortunio (o il decesso) potesse conseguire all'espletamento, da parte del dipendente pubblico, di funzioni d'istituto tout court. Al contrario, si richiedeva, anche per le ipotesi disciplinate dall'art. 1, comma 563, che l'interessato dovesse aver subito l'infortunio per avere affrontato un rischio che andasse oltre quello ordinario connesso all'attività d'istituto. Diversamente opinando, si sosteneva che la nozione di vittime del dovere avrebbe subito un'indebita sovrapposizione con quella della causa di servizio, dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, rispetto a cui, invece, la prima presenterebbe caratteristiche speciali.
In definitiva, secondo l'orientamento più restrittivo della giurisprudenza amministrativa, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, sarebbe l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla
L. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia sarebbe quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali con un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano portato invalidità di carattere permanente.
A confutazione di quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, veniva evidenziato come la legge preveda che la posizione di “vittima del dovere” possa ricorrere solo a fronte di eventi caratterizzati da specifici connotati modali (ad esempio durante lo svolgimento di operazioni di soccorso, ecc.) e ciò renderebbe di per sé evidente che vi è effettivamente una chiara distinzione tra i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e di vittima del dovere;
in sintesi, apparirebbe già chiaro che il genus della causa di servizio sia ben più ampio di quello delle vittime del dovere, richiedendo unicamente che l'infortunio derivi, in generale, da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio;
al contrario, per ottenere il riconoscimento della posizione giuridica di “vittima del dovere”, l'infortunio deve essersi verificato non solo durante il servizio, ma anche secondo le specifiche modalità indicate nella legge. Questo, però, non equivarrebbe a concludere che l'infortunio che dia luogo al riconoscimento della vittima del dovere, oltre a svolgersi secondo le modalità indicate dalla legge, debba necessariamente presentare un quid pluris rispetto alle modalità ordinarie di svolgimento delle operazioni ivi indicate.
Sin dall'inizio degli anni 2000 la giurisprudenza del Giudice Ordinario ha messo in dubbio la consistenza della posizione giuridica della “vittima del dovere” secondo gli schemi delineati e sviluppati dal giudice amministrativo.
Inoltre, per diversi anni, sia il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che il giudice amministrativo, quando aditi, avevano ritenuto la propria giurisdizione sulle controversie relative al riconoscimento delle vittime del dovere. Si era delineata, quindi, una situazione chiaramente confliggente con il principio della precostituzione per legge del giudice naturale , declinato alla
Parte stregua del riparto di giurisdizione tra e GA, quale immediato riflesso dell'art. 25 Cost.; ne era derivata la necessità di un intervento chiarificatore in sede nomofilattica, giunto con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 23300/2016, secondo cui: “si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”.
La posizione di vittima del dovere è quindi correlata ad una situazione giuridica che non rientra né tra gli istituti previdenziali o assistenziali finalizzati a garantire condizioni di vita dignitose ai lavoratori o agli indigenti né tra quelli orientati al risarcimento di coloro i quali, in nome di un superiore interesse collettivo, abbiano subito un danno alla salute.
Molto problematica è sempre stata, in sede interpretativa, la delimitazione del perimetro del requisito delle “particolari condizioni operative”, che il Regolamento definisce come le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Secondo l'impostazione originariamente adottata dalla giurisprudenza amministrativa, la
“particolarità” delle condizioni, richiesta dalla legge, equivarrebbe all'esposizione del soggetto ad un rischio eccezionale derivante da circostanze esogene rispetto all'ordinario atteggiarsi dei propri compiti istituzionali (Cons. Stato, Sez. IV, 31.1.2012, n. 480. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.9.2015, n.
4219; Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042)
Nella sentenza del Consiglio di Stato della IV sezione del 18 gennaio 2018 n°306, si legge “Questo
Consiglio ha più volte precisato, in termini generali, che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio;
quanto alla specifica latitudine dell'art. 3 della l. n. 629, si è altresì puntualizzato che “l'art. 3, comma 2, della l. 629/1973 prevede, per il riconoscimento della speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime del dovere, che l'evento lesivo sia specificamente attinente a tali operazioni (o all'espletamento dell'attività di soccorso) e, cioè, che vi sia una connessione causale strettissima e inscindibile tra il rischio specifico – si pensi, ad esempio, ad una vasta operazione antimafia o all'intervento di soccorso in occasione di una straordinaria calamità naturale – e l'evento traumatico” “L'evento traumatico, pertanto, non deve essere semplicemente “connesso all'espletamento di funzioni d'istituto”, ma deve conseguire alla verificazione del rischio specifico di quelle “operazioni di polizia preventiva o repressiva” in cui era impegnato l'agente, ossia del rischio che rappresenta il tratto caratterizzante e qualificante di quelle operazioni e di cui costituisce il risvolto pericoloso per così dire “ordinario”, prevedibile, preventivabile…. Del resto, come rilevato in pregresse pronunce, per costante orientamento di questo
Consiglio, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è
l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla l. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente ( Cons. St., sez. I, 31.1.2013, parere n. 7595; Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2015, n. 3915”)
Si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa richiedeva la verifica dell'esistenza di un rischio specifico ( quello non ordinario, non prevedibile) anche con riferimento alle ipotesi di cui al comma
563 dell'art. della legge in esame ovvero alle ipotesi in cui il legislatore aveva tipizzato le situazioni di rischio e di cui si dirà in seguito.
Con riferimento, in particolare, alle ipotesi di cui al comma 564 dell'art.1 cit, il Giudice Ordinario, almeno fino al 2022, ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo della normativa in esame, ritenendo applicabile la tutela indennitaria ogni qualvolta l'attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè dalla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse. Sarebbe sufficiente, allora, il ricorrere di qualsiasi evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (Cass.Civ., Sez. Lav., 30.5. 2022, n. 17433; Cass. Civ., Sez. Lav.,
29.4.2021, n. 11343; Cass. Civ., SS.UU., 21.9.2017, n. 21969; Cass. Civ., Sez. Lav., 8.6.2018, n.
15027; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 .11.2020, n. 24604; Cass.
Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., Sez. Lav., 20.9.2021, n. 25403; Cass. Civ., Sez. Lav.,
8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n.
19677.), arrivando a sostenere che la “particolarità” delle condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., SS.UU., 17.11.2016, n. 23396).
Secondo tale ultimo orientamento giurisprudenziale, la violazione del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. costituirebbe, di per sé, circostanza straordinaria in grado di esporre il dipendente a maggiori rischi per la propria integrità fisica, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Sul punto, sono stati ritenuti rilevanti, ai fini dell'applicabilità del comma 564, anche l'errore o il difetto di manutenzione di un mezzo di trasporto.
Nella sentenza n° 20543/2022, la Suprema Corte ritiene che l'errore o il difetto di manutenzione dei mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto, alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, tenendo conto che questi debbono essere svolti in sicurezza e con utilizzo ci mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz'altro quella nozione di particolari condizioni ambientali e operative. (
v. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 30.5.2022, n. 17437; Cass. Civ., Sez. Lav., 4.11.2020, n. 24604).
Ancora, è stata ritenuta integrante il requisito delle “particolari condizioni” anche la sussistenza di avverse condizioni metereologiche, rispetto alle quali si rivelavano inadeguate le condizioni di un mezzo di trasporto. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ.; Cass. Civ., Sez. Lav.,
22.7.2019, n. 19675; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19266).
Infine, è stata valorizzata, sempre per integrare il requisito in parola, anche la negligenza del pilota o del conducente. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19674; Cass. Civ., SS.UU., 15485/2017; Cass.
Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19268; Cass. Civ., Sez. Lav., 16.7.2019, n. 19035; Cass. Civ., Sez. Lav.,
8.11.2018, n. 28587).
A partire dal 2022, in diverse sentenze della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. Lav.,
29819/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 13436, Cass. Civ., Sez. Lav., 24.3.2023, n. 8511;
Cass. Civ., Sez. Lav., 23.3.2023, n. 8369; Cass. Civ., Sez. Lav., 12.6.2023, n. 16532; Cass. Civ. Sez.
Lav. n°29618/2024), si coglie un diverso indirizzo interpretativo in materia. In particolare viene sottolineata la necessità di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro e si precisa che i termini “particolare” e “straordinario” devono essere intesi come fuori dal comune e dall'ordinario ovvero relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio.
In particolare nella sentenza n°29819/2022 si legge : “Il Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti, in rapporto alle ordinarie condizioni l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie
o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”(v. in senso conforme Cass. n°29618/2024; v. Cass. n°5208/2023; n°22778/2024; Cass.
n°16851/2024 con la quale non si riconosce lo status di vittima del dovere ad un carabiniere investito mentre ferma le auto nelle attività di perlustrazione).
In definitiva il punto critico attiene proprio all'apprezzamento del “rischio” con particolare riferimento nell'ipotesi disciplinata dal comma 564 cit..
La giurisprudenza della Suprema Corte, come appena rilevato, sembra orientarsi nel ritenere, in particolare negli ultimi due anni, non sufficiente il rischio insito nello svolgimento di normali compiti di servizio ma richiede la sussistenza un quid pluris consistente in rischi e fatiche ulteriori ( appunto un quid pluris) rispetto al rischio già insito nell'espletamento delle ordinarie mansioni a cui è addetto il dipendente pubblico.
Orbene, a tale ultimo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di aderire, condividendo il predetto percorso argomentativo della Suprema Corte nonché sulla base delle ulteriori considerazione che seguono.
Si osserva che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando, nel comma 563, talune attività ritenute dalla legge particolarmente pericolose. Vi è quindi una presunzione assoluta di rischio eccezionale ( ovvero quel quid pluris) al quale è esposto il dipendente pubblico nell'espletamento delle attività di soccorso, di ordine pubblico etc e, nell'ipotesi in cui l'esercizio di tali attività abbiano comportato lesioni all'integrità psico-fisica dell'agente, la norma attribuisce automaticamente al danneggiato o ai suoi aventi causa i benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere.
In altre parole, la valutazione del “particolare” ( nel senso di più elevato) rischio viene fatta dal legislatore a monte: i soggetti impegnati nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, in contesti internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, sono soggetti esposti, sulla base di una valutazione compiuta dal legislatore, ad un rischio più elevato di subire lesioni alla propria incolumità psico-fisica rispetto al rischio ordinariamente insito nell'espletamento delle mansioni loro assegnate.
Non è quindi condivisibile la giurisprudenza amministrativa sopra citata che ha richiesto, anche per le ipotesi di cui al comma 563 cit., la ricorrenza di circostanze eccezionali e di gesti che rasentino l'eroicità ovvero di uno specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali.
Sul punto si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n°34299/2024: “..il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività….”
Diverso ragionamento, secondo il Collegio, deve essere fatto con riferimento alle ipotesi disciplinate dal comma 564 cit. che riconosce come soggetti equiparati a quelli di cui al precedente comma 563
“coloro che, pur non avendo riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) del comma 563 (ritenute già dal legislatore ad alto tasso di pericolosità), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici suindicati, il D.P.R. n. 243 del 2006 all'art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Al fine di perimetrare correttamente l'istituto in esame ( e il riferimento è sempre alle ipotesi previste dal comma 564 cit.), il Collegio ritiene di dover sottolineare la ricorrenza di due elementi necessari per il positivo scrutinio di applicabilità della norma di cui al comma 564 cit.
Il primo consiste nell'aver il dipendente pubblico subito l'infortunio o contratto la malattia nell'espletamento dei compiti di istituto, e questo è un requisito comune anche alle ipotesi disciplinate dal comma 563.
All'art. 1, comma 1, il Regolamento sopra richiamato ha specificato che per “missioni di particolare natura” (di cui all'art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente.
Avuto riguardo alle attività, nell'esercizio delle quali il dipendente riporta lesioni all'integrità psico- fisica, si può trattare sia di un'attività di particolare importanza, connotata dai caratteri di straordinarietà o di specialità, sia di un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”
(Cass. S.U. sentenza n. 759/2017; Cass. sentenza n. 17436/2022).
Quindi il comma 564 cit. come integrato dal Regolamento cit., nella parte in cui si fa riferimento alla
“missione” ( “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”), non richiede la straordinarietà della attività espletata dal dipendente. Il requisito richiesto è invece che si tratti di attività autorizzate dalla autorità gerarchicamente e funzionalmente sovraordinata al dipendente e non di attività poste in essere dal dipendente di sua iniziativa.
Il secondo elemento, distintivo rispetto all'istituto di cui al comma 563 è costituito dalla necessità di provare che la lesione all'integrità psico-fisica o il decesso siano stati causati da una condizione/situazione non preventivamente considerata e normata dalla legislazione in materia prevenzionale relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali: il soggetto si è trovato esposto ad un rischio eccezionale (si ribadisce non normato) e detto rischio si è poi concretizzato nell'evento che ha determinato la lesione alla integrità psico-fisica.
Ed invero, “rischio eccezionale” ( al quale fanno riferimento anche le ultime sentenze della Suprema
Corte sopra riportate) non può che essere un rischio non prevedibile e quindi un rischio che non è stato preso in considerazione dal legislatore nella normativa antinfortunistica e rispetto al quale quindi non sono state previste misure di prevenzione del rischio medesimo ivi comprese quelle non specificatamente normate e comunque ricavabili dall'art. 2087 c.c. ovvero quelle che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo la migliore scienza ed esperienza (“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
Delineato il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non possa essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005, in quanto le patologie denunciate non sono state contratte (considerato il rapporto di causalità come dedotto dallo stesso nel ricorso introduttivo di primo grado;
di qui l'irrilevanza della prova Parte_1
testimoniale sul punto): a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (art. 1 comma 563 cit.); né .in presenza di un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio ordinariamente svolto (art. 1 comma 564 cit.).
La attività espletata dall'appellante ovvero quella di brigadiere nell'Arma dei Carabinieri ( prima come carabiniere a cavallo, poi come capo squadra fucilieri ed infine come agente di polizia giudiziaria) espone ordinariamente il lavoratore al rischio di intemperie, in quanto attività svolta all'aperto, nonché al rischio di non seguire orari corretti per i pasti giornalieri a causa dell'osservanza di turni di lavoro diurni e notturni. . Qualora questi rischi, insiti nell'attività lavorativa predetta, siano stati causa di patologie contratte dal dipendente, quest'ultimo può azionare la tutela risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, qualora ritenga che siano state violate da quest'ultimo norme in materia prevenzionale specifiche o comunque ricavabili, nel caso concreto, ex art. 2087 c.c.. ma non può invocare la tutela indennitaria per cui è causa che non può che basarsi su una diversa prospettazione rispetto a quella relativa all'azione risarcitoria ex art. 2087 c.c: nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2087
c.c. il rischio di verificazione dell'evento dannoso è previsto e/o prevedibile secondo la migliore scienza ed esperienza ed è quindi insito nell'espletamento dell'attività lavorativa, tanto è vero che, se si verifica l'evento dannoso e il datore non ha adottato tutte le misure di prevenzione del rischio medesimo, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni alla salute psico-fisica conseguenti all'evento; nell'ipotesi disciplinata dal comma 564 cit. il lavoratore è stato esposto ad un rischio eccezionale (non previsto e/o non prevedibile), riconducibile a determinate circostanze del servizio, rischio che ha travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di servizio.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17 dicembre 2022 da Parte_1
nei confronti del e dal avverso la sentenza
[...] CO Controparte_2
n°2154/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parta appellata, delle spese di questo grado, liquidate in euro 963,00, ex D. M. n°55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 7 febbraio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Caterina Mainolfi)