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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4442/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4442/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 24/08/1966 rappresentato e difeso dall'avv. SCHIOPPO UMBERTO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di svolgere servizio non di ruolo in qualità di personale docente alle dipendenze del ha adito Codesto Tribunale, in funzione di CP_2
Giudice del Lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: " 1) in via preliminare, per tutti i motivi esposti ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con il negli Controparte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 nonché le inadempienze e l'illegittimo comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio e l'abuso successivamente al triennio 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, così come specificati in punto di fatto, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito conseguente all'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, attraverso la reiterata sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come specificati in punto di fatto, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto o di fatto ma comunque volti a fronteggiare ataviche carenze di organico su posto di sostegno per le scuole secondarie di
I°grado; 3) sempre per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il Controparte_3
[...] al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno da calcolarsi facendo
[...] applicazione dei criteri indicati dal Decreto-legge n. 131/2024, convertito in legge 131/2024, che prevede un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.474,04, fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse essere ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante, esclusa la detrazione dalla medesima dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e insuscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, sulla questione dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine e delle conseguenze risarcitorie dell'abuso non possono che condividersi i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 22552 del 2016, alle cui argomentazioni il Tribunale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Dopo aver richiamato le pronunce intervenute in materia della Corte di Giustizia (sentenza del 26.11.2014,
e altri) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016), la Corte di Cassazione ha in particolare Per_1 avuto modo di osservare quanto segue: “118. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che a essa attribuisce un connotato di specialità.
119. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120 Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
2 del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie a esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico e amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico e amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124 Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125 Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
"organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
La Corte ha quindi posto in luce che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine, di durata complessiva ultratriennale, può essere in termini generali configurabile solo in caso di supplenze c.d. su organico di diritto, non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto o per le supplenze temporanee, salva specifica allegazione e prova da parte del lavoratore in ordine a concrete circostanze significative nel caso specifico di un uso improprio e distorto delle supplenze su organico di fatto ovvero temporanee.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che “La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della
Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola ( c. 131 ) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso (…)” ed ulteriormente che “il rilievo che deve essere attribuito alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 1 c. 95 della L. 107/2015, consegue dal fatto che l'ordinamento nazionale ha inteso, in tal modo, adottare una misura – al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell'ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a sanare l'illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo. 82. Si tratta, al contempo, di una sanzione e, sotto il versante del beneficiario, di una riparazione in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato - che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione. 83. In
3 siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente (…) 89. E tale idoneità - relativamente alla fascia di applicazione della nuova normativa - sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015”.
Con la pronuncia del 26.11.2014 e altri, richiamata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia Per_1 aveva enunciato il seguente principio: ““la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
La Corte di Giustizia ha dunque correlato il comportamento illecito dello Stato Italiano anche alla mancanza di tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali, ciò con riferimento ad una situazione
(precedente all'intervento del legislatore con la L. 107/2015) caratterizzata dal protrarsi della copertura dei posti vacanti tramite stipulazione di contratti a tempo determinato, in luogo dell'espletamento di procedure concorsuali per la copertura delle stesse con contratti a tempo indeterminato.
Il Legislatore è successivamente intervenuto al fine di porre rimedio al rilevato contrasto con il diritto eurounitario, tramite la L. 107/2015.
In particolare, oltre a prevedere una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'assunzione dei docenti precari (introducendo una forma di risarcimento in forma specifica del danno patito dai docenti interessati dal sopra evidenziato abuso), è intervenuto altresì modificando l'art. 400, co .1 D.Lgs. 297/1994 come segue: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi
è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, venendo al caso di specie, risulta documentalmente comprovato che nessuno dei contratti stipulati dalla ricorrente abbia avuto ad oggetto la copertura dei posti vacanti e disponibili (c.d. supplenze annuali sull'organico di diritto, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto), senza pertanto complessivamente superare 36
4 mesi. Tutti i contratti stipulati afferiscono a supplenze annuali sull'organico di fatto e supplenze temporanee. (cfr. all ricorrente)
In conclusione, sulla scorta di quanto complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del caso trattato e le controvertibilità delle questioni giuridiche allo stesso sottese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
121 Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge
3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4442/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 24/08/1966 rappresentato e difeso dall'avv. SCHIOPPO UMBERTO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di svolgere servizio non di ruolo in qualità di personale docente alle dipendenze del ha adito Codesto Tribunale, in funzione di CP_2
Giudice del Lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: " 1) in via preliminare, per tutti i motivi esposti ed in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con il negli Controparte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 nonché le inadempienze e l'illegittimo comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio e l'abuso successivamente al triennio 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, così come specificati in punto di fatto, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito conseguente all'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, attraverso la reiterata sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come specificati in punto di fatto, per la copertura di posti vacanti su organico di diritto o di fatto ma comunque volti a fronteggiare ataviche carenze di organico su posto di sostegno per le scuole secondarie di
I°grado; 3) sempre per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il Controparte_3
[...] al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno da calcolarsi facendo
[...] applicazione dei criteri indicati dal Decreto-legge n. 131/2024, convertito in legge 131/2024, che prevede un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 2.474,04, fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse essere ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante, esclusa la detrazione dalla medesima dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e insuscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, sulla questione dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine e delle conseguenze risarcitorie dell'abuso non possono che condividersi i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 22552 del 2016, alle cui argomentazioni il Tribunale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
Dopo aver richiamato le pronunce intervenute in materia della Corte di Giustizia (sentenza del 26.11.2014,
e altri) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016), la Corte di Cassazione ha in particolare Per_1 avuto modo di osservare quanto segue: “118. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che a essa attribuisce un connotato di specialità.
119. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120 Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
2 del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie a esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico e amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123 Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015
n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico e amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124 Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125 Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
"organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
La Corte ha quindi posto in luce che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine, di durata complessiva ultratriennale, può essere in termini generali configurabile solo in caso di supplenze c.d. su organico di diritto, non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto o per le supplenze temporanee, salva specifica allegazione e prova da parte del lavoratore in ordine a concrete circostanze significative nel caso specifico di un uso improprio e distorto delle supplenze su organico di fatto ovvero temporanee.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che “La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della
Corte Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola ( c. 131 ) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso (…)” ed ulteriormente che “il rilievo che deve essere attribuito alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 1 c. 95 della L. 107/2015, consegue dal fatto che l'ordinamento nazionale ha inteso, in tal modo, adottare una misura – al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell'ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a sanare l'illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo. 82. Si tratta, al contempo, di una sanzione e, sotto il versante del beneficiario, di una riparazione in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato - che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione. 83. In
3 siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente (…) 89. E tale idoneità - relativamente alla fascia di applicazione della nuova normativa - sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015”.
Con la pronuncia del 26.11.2014 e altri, richiamata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia Per_1 aveva enunciato il seguente principio: ““la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
La Corte di Giustizia ha dunque correlato il comportamento illecito dello Stato Italiano anche alla mancanza di tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali, ciò con riferimento ad una situazione
(precedente all'intervento del legislatore con la L. 107/2015) caratterizzata dal protrarsi della copertura dei posti vacanti tramite stipulazione di contratti a tempo determinato, in luogo dell'espletamento di procedure concorsuali per la copertura delle stesse con contratti a tempo indeterminato.
Il Legislatore è successivamente intervenuto al fine di porre rimedio al rilevato contrasto con il diritto eurounitario, tramite la L. 107/2015.
In particolare, oltre a prevedere una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'assunzione dei docenti precari (introducendo una forma di risarcimento in forma specifica del danno patito dai docenti interessati dal sopra evidenziato abuso), è intervenuto altresì modificando l'art. 400, co .1 D.Lgs. 297/1994 come segue: “I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi
è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, venendo al caso di specie, risulta documentalmente comprovato che nessuno dei contratti stipulati dalla ricorrente abbia avuto ad oggetto la copertura dei posti vacanti e disponibili (c.d. supplenze annuali sull'organico di diritto, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto), senza pertanto complessivamente superare 36
4 mesi. Tutti i contratti stipulati afferiscono a supplenze annuali sull'organico di fatto e supplenze temporanee. (cfr. all ricorrente)
In conclusione, sulla scorta di quanto complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del caso trattato e le controvertibilità delle questioni giuridiche allo stesso sottese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
121 Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge
3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione