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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, ai sensi degli artt.435 bis e 350,3 co, cpc, all'esito dell'udienza in presenza del 28/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Ornella Parte_1
Bellacosa e Gerardo Ferraioli, con domicilio eletto in Nocera Inferiore, alla Piazza G.
Amendola, n. 1;
PARTE APPELLANTE-appellata incidentale
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Donatello Esposito, giusta procura Controparte_1
allegata, e con il medesimo elett.te dom.to presso il suo domicilio Reginde pec
Email_1
PARTE APPELLATA-appellante incidentale
NONCHÉ
in persona dei Curatori dott. e Avv. Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lo Presti in virtù di procura CP_4
allegata in calce al presente atto, elettivamente domiciliati in Salerno alla via Balzico n.
33;
PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
PARTE APPELLATA- non costituita
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 872/2023, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, Sez. Lavoro, in data 24/05/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 872/2023 pronunciata in data 24/05/2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva parzialmente la domanda avanzata da Pt_1
, dichiarando l'illegittimità del licenziamento comminatogli in data 16/10/2022 e
[...]
condannando, altresì, in solido le società convenute al pagamento di una indennità corrispondente a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento della metà delle spese di lite, determinate per intero in € 3.0000.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato nella Parte_1
Cancelleria di questa Corte in data 21/07/2023, chiedendo l'annullamento e la riforma della sentenza di primo grado, in ragione delle domande spiegate in primo grado e di quanto precisato nel ricorso in appello nonché l'accertamento del diritto del sig. Pt_1
ad ottenere la continuità giuridica ex art. 2112 c.c. del rapporto di lavoro, già intercorrente alle dipendenze della dall'1.12.2021, con la CP_2 Controparte_6
e nonché il diritto alla cantierizzazione come diciassettesima unità addetta all'appalto relativo alla raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. nel Comune di San Marzano Sul
Sarno, oggetto di fitto di ramo di azienda tra la e la CP_2 Controparte_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
contrastava in fatto e in diritto il gravame proposto e proponeva, altresì, appello incidentale. Si costituiva, inoltre, anche la liquidazione giudiziale della CP_2
mentre rimaneva contumace il . Controparte_7
Nel corso del giudizio, con note ex art. 127 ter depositate in data 01/07/2024 parte appellante principale depositava il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti
( ) con contestuale rinuncia congiunta agli atti Controparte_8
del giudizio. Disposto rinvio per consentire alla Liquidazione giudiziale della CP_2 di richiedere espressa autorizzazione al G.D. per l'accettazione della rinuncia, la causa veniva rinviata e decisa all'odierna udienza del 28/04/2025, in cui tutte le parti presenti richiedevano declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2 *****
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che è venuto meno ogni interesse al gravame e alla relativa decisione, per l'intervenuta transazione della causa, di cui le parti hanno dato prova con note depositate in data 01/07/2024, chiedendo concordemente la pronuncia di “cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale di ogni spesa di lite”.
Tale richiesta è stata concordemente ribadita, all'odierna udienza, dalle parti presenti.
Si evidenzia in proposito che:
-l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez. Sesta, ord.,
11.09.2018, n. 22098; Cass. 11/09/2015, n. 17969; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass.
12/04/2013, n. 8934);
-l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Sez. 2 - , Sentenza n. 10728 del 03/05/2017);
-la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere e, non rimanendo alcun contrasto nemmeno sulle spese del giudizio, va disposta la compensazione integrale dele spese lite.
P. Q. M.
3 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
e sull'appello incidentale avanzato da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 872/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il
[...]
24/05/2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 28/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, ai sensi degli artt.435 bis e 350,3 co, cpc, all'esito dell'udienza in presenza del 28/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Ornella Parte_1
Bellacosa e Gerardo Ferraioli, con domicilio eletto in Nocera Inferiore, alla Piazza G.
Amendola, n. 1;
PARTE APPELLANTE-appellata incidentale
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Donatello Esposito, giusta procura Controparte_1
allegata, e con il medesimo elett.te dom.to presso il suo domicilio Reginde pec
Email_1
PARTE APPELLATA-appellante incidentale
NONCHÉ
in persona dei Curatori dott. e Avv. Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lo Presti in virtù di procura CP_4
allegata in calce al presente atto, elettivamente domiciliati in Salerno alla via Balzico n.
33;
PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
PARTE APPELLATA- non costituita
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 872/2023, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, Sez. Lavoro, in data 24/05/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 872/2023 pronunciata in data 24/05/2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva parzialmente la domanda avanzata da Pt_1
, dichiarando l'illegittimità del licenziamento comminatogli in data 16/10/2022 e
[...]
condannando, altresì, in solido le società convenute al pagamento di una indennità corrispondente a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento della metà delle spese di lite, determinate per intero in € 3.0000.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato nella Parte_1
Cancelleria di questa Corte in data 21/07/2023, chiedendo l'annullamento e la riforma della sentenza di primo grado, in ragione delle domande spiegate in primo grado e di quanto precisato nel ricorso in appello nonché l'accertamento del diritto del sig. Pt_1
ad ottenere la continuità giuridica ex art. 2112 c.c. del rapporto di lavoro, già intercorrente alle dipendenze della dall'1.12.2021, con la CP_2 Controparte_6
e nonché il diritto alla cantierizzazione come diciassettesima unità addetta all'appalto relativo alla raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. nel Comune di San Marzano Sul
Sarno, oggetto di fitto di ramo di azienda tra la e la CP_2 Controparte_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
contrastava in fatto e in diritto il gravame proposto e proponeva, altresì, appello incidentale. Si costituiva, inoltre, anche la liquidazione giudiziale della CP_2
mentre rimaneva contumace il . Controparte_7
Nel corso del giudizio, con note ex art. 127 ter depositate in data 01/07/2024 parte appellante principale depositava il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti
( ) con contestuale rinuncia congiunta agli atti Controparte_8
del giudizio. Disposto rinvio per consentire alla Liquidazione giudiziale della CP_2 di richiedere espressa autorizzazione al G.D. per l'accettazione della rinuncia, la causa veniva rinviata e decisa all'odierna udienza del 28/04/2025, in cui tutte le parti presenti richiedevano declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2 *****
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che è venuto meno ogni interesse al gravame e alla relativa decisione, per l'intervenuta transazione della causa, di cui le parti hanno dato prova con note depositate in data 01/07/2024, chiedendo concordemente la pronuncia di “cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale di ogni spesa di lite”.
Tale richiesta è stata concordemente ribadita, all'odierna udienza, dalle parti presenti.
Si evidenzia in proposito che:
-l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez. Sesta, ord.,
11.09.2018, n. 22098; Cass. 11/09/2015, n. 17969; Cass. 11/07/2014, n. 16016; Cass.
12/04/2013, n. 8934);
-l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Sez. 2 - , Sentenza n. 10728 del 03/05/2017);
-la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere e, non rimanendo alcun contrasto nemmeno sulle spese del giudizio, va disposta la compensazione integrale dele spese lite.
P. Q. M.
3 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
e sull'appello incidentale avanzato da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 872/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il
[...]
24/05/2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 28/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
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