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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 8270/2023 promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.01.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Leonardi opponente
CONTRO
C.F.: ), con sede legale in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
Curtatone n. 3, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi opposta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e domanda rigettata: nel merito in via principale:
• per i motivi di cui agli atti di causa, soprattutto per l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo notificato, dichiarare il titolo notificato mancante ab origine e quindi non idoneo allo scopo di una successiva esecuzione forzata;
• per i motivi di cui agli atti di causa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad “ e per essa della odierna mandataria “Fire Controparte_1
Spa”;
• disporre la rimessione in istruttoria del presente giudizio al fine di veder accolta la richiesta, ex art. 210 c.p.c., di esibizione del contratto di cessione del credito intercorso tra il “Credito Valtellinese Spa” e “ , alla luce Controparte_1 dell'orientamento di codesto ill.mo Tribunale che, in analoghi giudizi (ex plurimis
RG 8827/2023, Giudice Dott.ssa Patrizia Fantin) ha pronunciato ordinanza di esibizione documentale proprio del contratto di cessione intercorso da creditore originario e società cartolarizzatrice e/o ravvisato la necessità di produrre documentazione idonea ad individuare univocamente la posizione ceduta in rapporto ai documenti contrattuali citati nelle memorie difensive e non allegati (ex plurimis
R.G. 3150/2024, Giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto). Per inciso, in ordine al doc.
20 versato a corredo della memoria n. 3 avversaria, si rileva l'inidoneità dello stesso ad assurgere a mezzo di prova in quanto, in primo luogo, prodotto tardivamente all'interno di memoria non deputata all'indicazione dei mezzi di prova;
in secondo luogo, trattasi di documento di parte, chiaramente formato in data successiva alle contestazioni mosse (datato 10.06.2024) e addirittura successivamente al deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2; in ultimo, da tale comunicazione emergerebbe la presenza di ulteriore fideiussore di cui non è dato conoscere l'importo recuperato per il tramite del medesimo,
in ogni caso:
• per i motivi di cui agli atti di causa, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 13.09.2022 e l'inesistenza del diritto della convenuta opposta a procedere ad esecuzione forzata;
• condannare “ . e per essa l'odierna mandataria “Fire Spa” Controparte_1 al risarcimento del danno in favore dell'attore opponente, derivante quantomeno dall'intrapresa, nelle more, dell'esecuzione RG 610/2022, nella misura che verrà determinata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa;
• ordinare alla competente cancelleria la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo e/o Email_1
, alla Procura della Repubblica in sede per le Email_2
valutazioni in ordine, quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione”.
Nell'interesse di Controparte_1
“nel merito: respingere l'opposizione, perche' inammissibile ed in-fondata sia in fatto che in diritto;
con vittoria di compensi e spese di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi Parte_1
al Tribunale di Monza il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c. originariamente incardinato nei confronti di dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Bergamo ove, con sentenza del 1.8.2023, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Bergamo in favore di quella del Tribunale di Monza.
2. L'opposizione ha ad oggetto l'atto di precetto notificato a n data Parte_1
13.9.2022 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di €
2.218.983,31 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 83/2021 emesso dal Tribunale di Lecco.
Con il primo motivo di opposizione, viene eccepita l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo n. 83/2021, infatti, è stato notificato in data
25.3.2021 in Calco, via Ghislanzoni n. 18, nonostante egli sin dal 22.12.2020 risiedesse nel Comune di Urgnano.
Con il secondo motivo di opposizione – proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito il difetto di titolarità del credito in capo ad non potendosi considerare idonea prova della cessione la Controparte_1
mera pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. nella Gazzetta Ufficiale.
Con il terzo motivo di opposizione – anch'esso proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito che né né la Controparte_1
mandataria risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 106 Controparte_2
t.u.b., con conseguente violazione di quanto prescritto dall'art. 2, comma 6, della l.
130/1999.
3. si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto Controparte_1
dell'opposizione per le seguenti ragioni.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, ha rilevato Controparte_1
che la notifica del titolo esecutivo, ancorché effettuata in luogo diverso da quello di residenza del debitore, non può considerarsi inesistente, bensì al più nulla. La nullità della notifica del decreto ingiuntivo, tuttavia, non può essere fatta valere mediante l'opposizione all'esecuzione, bensì unicamente mediante l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, infatti, potrebbe essere esperito unicamente nei casi di inesistenza della notificazione.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, ha rilevato che la dimostrazione della titolarità del credito risulterebbe – oltre che dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 65 del 7.6.2018 – altresì dall'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito www.creval.it. Infine, con riferimento al terzo motivo di opposizione, ha rilevato che non vi è alcuna violazione dell'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 in quanto il master servicer nominato da ossia Credito Fondiario s.p.a., risulta Controparte_1
regolarmente iscritto all'albo ex art. 106 t.u.b. (doc. 19).
4. All'udienza del 5.4.2024 sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Nelle memorie depositate le parti hanno insistito nelle rispettive difese e l'opponente ha domandato, in via istruttoria:
• di ordinare l'esibizione del contratto di cessione dei crediti;
• di ordinare l'esibizione del registro di notificazione del difensore che ha curato la notifica del decreto ingiuntivo;
• l'ammissione della prova testimoniale al fine di dimostrare che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente non risiedeva più nel Comune di
Calco, in via Ghislanzoni n. 18.
L'opponente ha domandato altresì di ordinare alla cancelleria la trasmissione del fascicolo alla Banca d'Italia ed alla Procura della Repubblica per le valutazioni in ordine all'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 t.u.b.
5. Con ordinanza riservata del 9.8.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 31.10.2024.
6. All'udienza del 31.10.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dopo lo scambio di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
7. Preliminarmente occorre rilevare che il secondo ed il terzo motivo di opposizione, ancorché formulati per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione, devono considerarsi ammissibili in quanto – come in più occasioni affermato dalla Suprema
Corte – “l'atto di riassunzione del giudizio che segue, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., ad una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito, può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo (che è quella di conservare gli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche quella introduttiva di un nuovo giudizio, nel quale, secondo le regole proprie di svolgimento, dovrà essere assicurato il contraddittorio” (cfr. Cass. Civ. 15753/2014
e 223/2011).
8. Nel merito, l'opposizione è infondata.
8.1. Con il primo motivo di opposizione, eccepisce l'inesistenza Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto la stessa è stata effettuata in un luogo
– Comune di Calco, via Ghislanzoni n. 18 – ove non risiedeva più da circa cinque mesi.
A tal riguardo occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615
c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma” (cfr. ex multis Cass.
Civ. 17308/2015).
La censura proposta dalla parte che eccepisca l'inesistenza della notificazione integra un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto la contestazione attiene all'esistenza di un valido titolo esecutivo e, quindi, al diritto di procedere in via esecutiva da parte del creditore.
Tanto premesso, occorre verificare se la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di ai sensi dell'art. 143 c.p.c. possa Parte_1
considerarsi, come sostenuto da quest'ultimo, giuridicamente inesistente.
Soltanto in tal caso, infatti, il vizio concernente la notifica del titolo esecutivo potrebbe essere fatto valere mediante la proposizione di un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
I presupposti affinché la notificazione possa considerarsi inesistente sono stati delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n.
14916/2016.
In particolare, nella pronuncia citata si è affermato che l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr., in senso conforme, anche Cass. Civ. 14692/2023 in materia di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo).
In presenza degli elementi sopra indicati, pertanto, la notificazione deve considerarsi giuridicamente esistente, senza che rilevi al riguardo la sussistenza o meno di un criterio di collegamento tra il destinatario della notifica ed il luogo in cui questa è stata effettuata.
Orbene, nel caso in esame, alla luce dei principi di diritto sin qui richiamati, deve ritenersi che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di non sia inesistente, bensì meramente nulla. Parte_1
Non sussistono, infatti, i presupposti delineati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione affinché tale notifica possa essere considerata inesistente, considerato che:
(i) la notificazione è stata eseguita da un ufficiale giudiziario;
(ii) l'atto non è stato puramente e semplicemente restituito al mittente, bensì è stato depositato presso la Casa Comunale di Calco ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
25.3.2021.
Conseguentemente, non venendo in rilievo una notificazione inesistente, bensì meramente nulla, il rimedio esperibile non è rappresentato dall'opposizione preventiva all'esecuzione, bensì dall'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, deve ribadirsi l'irrilevanza della richiesta di ordine di esibizione del registro di notificazione del difensore che ha curato la notifica del decreto ingiuntivo e dell'ammissione di prova testimoniale al fine di dimostrare che l'opponente non risiedeva più nel Comune di Calco, dato che in ogni caso la notifica non potrebbe considerarsi inesistente.
8.2. Risulta parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo ad Controparte_1
[...]
A tal riguardo deve anzitutto osservarsi che – secondo un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità – “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (in senso conforme Cass. Civ. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
è stata implicitamente riconosciuta dall'opponente, atteso che egli nel giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo non ha mai sollevato tale eccezione (cfr. all. 3 di parte opponente, contenente il fascicolo di parte del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bergamo), bensì ha contestato unicamente l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Detto contegno processuale denota univocamente l'implicito riconoscimento della titolarità del credito in capo alla convenuta, in quanto in caso contrario egli avrebbe senz'altro formulato tale eccezione nell'ambito dei molteplici atti difensivi depositati nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo.
Alla luce di quanto esposto, la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
deve ritenersi dimostrata dato che la stessa è stata implicitamente riconosciuta
[...]
dall'opponente.
8.3. Risulta, infine, infondato il terzo motivo di opposizione, concernente la violazione dell'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 in ragione dell'asserita omessa iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. di e del soggetto Controparte_1
incaricato per la riscossione Controparte_3
Ritiene questo Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi dal principio di diritto affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso Cass. Civ. 7243/2024, 12007/2024, nonché decreto della
Prima Presidente della Corte di Cassazione del 17.5.2024).
Considerata l'irrilevanza ai fini civilistici dell'eventuale omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., non occorre in questa sede procedere all'accertamento in ordine all'iscrizione del soggetto incaricato alla riscossione e, per l'effetto, non sussistono i presupposti per la trasmissione del fascicolo alla Banca d'Italia e alla
Procura della Repubblica, come richiesto dall'opponente.
9. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Pt_1
deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in
[...]
favore della convenuta, che si liquidano – in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da €
2.000.000,01 a € 4.000.000), secondo parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria da liquidarsi secondo parametri minimi in considerazione della natura documentale della causa.
L'opponente deve essere pertanto condannato alla rifusione delle spese di lite per complessivi € 37.900 (di cui € 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 11.436 per la fase istruttoria, € 13.542,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e
I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_1
generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 8270/2023 promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.01.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Leonardi opponente
CONTRO
C.F.: ), con sede legale in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
Curtatone n. 3, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi opposta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e domanda rigettata: nel merito in via principale:
• per i motivi di cui agli atti di causa, soprattutto per l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo notificato, dichiarare il titolo notificato mancante ab origine e quindi non idoneo allo scopo di una successiva esecuzione forzata;
• per i motivi di cui agli atti di causa, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad “ e per essa della odierna mandataria “Fire Controparte_1
Spa”;
• disporre la rimessione in istruttoria del presente giudizio al fine di veder accolta la richiesta, ex art. 210 c.p.c., di esibizione del contratto di cessione del credito intercorso tra il “Credito Valtellinese Spa” e “ , alla luce Controparte_1 dell'orientamento di codesto ill.mo Tribunale che, in analoghi giudizi (ex plurimis
RG 8827/2023, Giudice Dott.ssa Patrizia Fantin) ha pronunciato ordinanza di esibizione documentale proprio del contratto di cessione intercorso da creditore originario e società cartolarizzatrice e/o ravvisato la necessità di produrre documentazione idonea ad individuare univocamente la posizione ceduta in rapporto ai documenti contrattuali citati nelle memorie difensive e non allegati (ex plurimis
R.G. 3150/2024, Giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto). Per inciso, in ordine al doc.
20 versato a corredo della memoria n. 3 avversaria, si rileva l'inidoneità dello stesso ad assurgere a mezzo di prova in quanto, in primo luogo, prodotto tardivamente all'interno di memoria non deputata all'indicazione dei mezzi di prova;
in secondo luogo, trattasi di documento di parte, chiaramente formato in data successiva alle contestazioni mosse (datato 10.06.2024) e addirittura successivamente al deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2; in ultimo, da tale comunicazione emergerebbe la presenza di ulteriore fideiussore di cui non è dato conoscere l'importo recuperato per il tramite del medesimo,
in ogni caso:
• per i motivi di cui agli atti di causa, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 13.09.2022 e l'inesistenza del diritto della convenuta opposta a procedere ad esecuzione forzata;
• condannare “ . e per essa l'odierna mandataria “Fire Spa” Controparte_1 al risarcimento del danno in favore dell'attore opponente, derivante quantomeno dall'intrapresa, nelle more, dell'esecuzione RG 610/2022, nella misura che verrà determinata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa;
• ordinare alla competente cancelleria la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo e/o Email_1
, alla Procura della Repubblica in sede per le Email_2
valutazioni in ordine, quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione”.
Nell'interesse di Controparte_1
“nel merito: respingere l'opposizione, perche' inammissibile ed in-fondata sia in fatto che in diritto;
con vittoria di compensi e spese di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi Parte_1
al Tribunale di Monza il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c. originariamente incardinato nei confronti di dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Bergamo ove, con sentenza del 1.8.2023, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Bergamo in favore di quella del Tribunale di Monza.
2. L'opposizione ha ad oggetto l'atto di precetto notificato a n data Parte_1
13.9.2022 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di €
2.218.983,31 in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 83/2021 emesso dal Tribunale di Lecco.
Con il primo motivo di opposizione, viene eccepita l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo n. 83/2021, infatti, è stato notificato in data
25.3.2021 in Calco, via Ghislanzoni n. 18, nonostante egli sin dal 22.12.2020 risiedesse nel Comune di Urgnano.
Con il secondo motivo di opposizione – proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito il difetto di titolarità del credito in capo ad non potendosi considerare idonea prova della cessione la Controparte_1
mera pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. nella Gazzetta Ufficiale.
Con il terzo motivo di opposizione – anch'esso proposto per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione – viene eccepito che né né la Controparte_1
mandataria risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 106 Controparte_2
t.u.b., con conseguente violazione di quanto prescritto dall'art. 2, comma 6, della l.
130/1999.
3. si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto Controparte_1
dell'opposizione per le seguenti ragioni.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, ha rilevato Controparte_1
che la notifica del titolo esecutivo, ancorché effettuata in luogo diverso da quello di residenza del debitore, non può considerarsi inesistente, bensì al più nulla. La nullità della notifica del decreto ingiuntivo, tuttavia, non può essere fatta valere mediante l'opposizione all'esecuzione, bensì unicamente mediante l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, infatti, potrebbe essere esperito unicamente nei casi di inesistenza della notificazione.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, ha rilevato che la dimostrazione della titolarità del credito risulterebbe – oltre che dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 65 del 7.6.2018 – altresì dall'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito www.creval.it. Infine, con riferimento al terzo motivo di opposizione, ha rilevato che non vi è alcuna violazione dell'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 in quanto il master servicer nominato da ossia Credito Fondiario s.p.a., risulta Controparte_1
regolarmente iscritto all'albo ex art. 106 t.u.b. (doc. 19).
4. All'udienza del 5.4.2024 sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Nelle memorie depositate le parti hanno insistito nelle rispettive difese e l'opponente ha domandato, in via istruttoria:
• di ordinare l'esibizione del contratto di cessione dei crediti;
• di ordinare l'esibizione del registro di notificazione del difensore che ha curato la notifica del decreto ingiuntivo;
• l'ammissione della prova testimoniale al fine di dimostrare che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente non risiedeva più nel Comune di
Calco, in via Ghislanzoni n. 18.
L'opponente ha domandato altresì di ordinare alla cancelleria la trasmissione del fascicolo alla Banca d'Italia ed alla Procura della Repubblica per le valutazioni in ordine all'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 t.u.b.
5. Con ordinanza riservata del 9.8.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 31.10.2024.
6. All'udienza del 31.10.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dopo lo scambio di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
7. Preliminarmente occorre rilevare che il secondo ed il terzo motivo di opposizione, ancorché formulati per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione, devono considerarsi ammissibili in quanto – come in più occasioni affermato dalla Suprema
Corte – “l'atto di riassunzione del giudizio che segue, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., ad una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito, può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo (che è quella di conservare gli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche quella introduttiva di un nuovo giudizio, nel quale, secondo le regole proprie di svolgimento, dovrà essere assicurato il contraddittorio” (cfr. Cass. Civ. 15753/2014
e 223/2011).
8. Nel merito, l'opposizione è infondata.
8.1. Con il primo motivo di opposizione, eccepisce l'inesistenza Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto la stessa è stata effettuata in un luogo
– Comune di Calco, via Ghislanzoni n. 18 – ove non risiedeva più da circa cinque mesi.
A tal riguardo occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615
c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma” (cfr. ex multis Cass.
Civ. 17308/2015).
La censura proposta dalla parte che eccepisca l'inesistenza della notificazione integra un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto la contestazione attiene all'esistenza di un valido titolo esecutivo e, quindi, al diritto di procedere in via esecutiva da parte del creditore.
Tanto premesso, occorre verificare se la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di ai sensi dell'art. 143 c.p.c. possa Parte_1
considerarsi, come sostenuto da quest'ultimo, giuridicamente inesistente.
Soltanto in tal caso, infatti, il vizio concernente la notifica del titolo esecutivo potrebbe essere fatto valere mediante la proposizione di un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
I presupposti affinché la notificazione possa considerarsi inesistente sono stati delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n.
14916/2016.
In particolare, nella pronuncia citata si è affermato che l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr., in senso conforme, anche Cass. Civ. 14692/2023 in materia di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo).
In presenza degli elementi sopra indicati, pertanto, la notificazione deve considerarsi giuridicamente esistente, senza che rilevi al riguardo la sussistenza o meno di un criterio di collegamento tra il destinatario della notifica ed il luogo in cui questa è stata effettuata.
Orbene, nel caso in esame, alla luce dei principi di diritto sin qui richiamati, deve ritenersi che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di non sia inesistente, bensì meramente nulla. Parte_1
Non sussistono, infatti, i presupposti delineati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione affinché tale notifica possa essere considerata inesistente, considerato che:
(i) la notificazione è stata eseguita da un ufficiale giudiziario;
(ii) l'atto non è stato puramente e semplicemente restituito al mittente, bensì è stato depositato presso la Casa Comunale di Calco ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
25.3.2021.
Conseguentemente, non venendo in rilievo una notificazione inesistente, bensì meramente nulla, il rimedio esperibile non è rappresentato dall'opposizione preventiva all'esecuzione, bensì dall'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, deve ribadirsi l'irrilevanza della richiesta di ordine di esibizione del registro di notificazione del difensore che ha curato la notifica del decreto ingiuntivo e dell'ammissione di prova testimoniale al fine di dimostrare che l'opponente non risiedeva più nel Comune di Calco, dato che in ogni caso la notifica non potrebbe considerarsi inesistente.
8.2. Risulta parimenti infondato il secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo ad Controparte_1
[...]
A tal riguardo deve anzitutto osservarsi che – secondo un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità – “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (in senso conforme Cass. Civ. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
è stata implicitamente riconosciuta dall'opponente, atteso che egli nel giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo non ha mai sollevato tale eccezione (cfr. all. 3 di parte opponente, contenente il fascicolo di parte del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bergamo), bensì ha contestato unicamente l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Detto contegno processuale denota univocamente l'implicito riconoscimento della titolarità del credito in capo alla convenuta, in quanto in caso contrario egli avrebbe senz'altro formulato tale eccezione nell'ambito dei molteplici atti difensivi depositati nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Bergamo.
Alla luce di quanto esposto, la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
deve ritenersi dimostrata dato che la stessa è stata implicitamente riconosciuta
[...]
dall'opponente.
8.3. Risulta, infine, infondato il terzo motivo di opposizione, concernente la violazione dell'art. 2, comma 6, della l. 130/1999 in ragione dell'asserita omessa iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. di e del soggetto Controparte_1
incaricato per la riscossione Controparte_3
Ritiene questo Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi dal principio di diritto affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso Cass. Civ. 7243/2024, 12007/2024, nonché decreto della
Prima Presidente della Corte di Cassazione del 17.5.2024).
Considerata l'irrilevanza ai fini civilistici dell'eventuale omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., non occorre in questa sede procedere all'accertamento in ordine all'iscrizione del soggetto incaricato alla riscossione e, per l'effetto, non sussistono i presupposti per la trasmissione del fascicolo alla Banca d'Italia e alla
Procura della Repubblica, come richiesto dall'opponente.
9. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Pt_1
deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in
[...]
favore della convenuta, che si liquidano – in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da €
2.000.000,01 a € 4.000.000), secondo parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria da liquidarsi secondo parametri minimi in considerazione della natura documentale della causa.
L'opponente deve essere pertanto condannato alla rifusione delle spese di lite per complessivi € 37.900 (di cui € 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 11.436 per la fase istruttoria, € 13.542,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e
I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in € 37.900 oltre al 15% per spese Controparte_1
generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio