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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 249/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con gli avv.ti Silvia MANILDO e Matilde Parte_1 C.F._1
MANILDO
e
AN TI (C.F. ), gli avv.ti Silvia MANILDO e Matilde C.F._2
MANILDO
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente in punto di divorzio: “che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter,
2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le medesime condizioni della separazione e pronunci lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”. pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025 i coniugi e TI, che Pt_1 hanno contratto matrimonio civile il 27/5/2016 nel Comune di Fiesso d'Artico (VE), dal quale sono nate due figlie, in data 7/3/2013 e in data Persona_1 Persona_2
15/10/2016, hanno chiesto contestualmente la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni concordate inerenti alle due pronunce.
Le parti sono state autorizzate a vivere separate con provvedimento del 23/4/2025 emesso all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio che in pari data ha omologato la separazione con sentenza n. 428/2025 pubbl. il 30/4/2025, rispetto alla quale le hanno emesso dichiarazione di acquiescenza.
Con ordinanza del medesimo giorno è stata rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del processo e fissata udienza al giorno 20/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato, sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. dal deposito di note scritte con cui le parti hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi ed hanno chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle conclusioni già indicate in ricorso.
Con provvedimento del 1/12/2025 la causa è stata quindi rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, il che comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Inoltre, la condizioni concordate tra le parti, già oggetto di omologa in sede di separazione, appaiono congrue in relazione alle condizioni reddituali del nucleo familiare, essendo le parti economicamente autosufficienti, oltre che idonee a garantire l'interesse materiale e morale della prole minore, anche in punto di affidamento, garantendo l'affidamento condiviso tra i genitori e tempi di visita del padre che consentono un rapporto equilibrato con i genitori.
pag. 2 di 4
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e AN Parte_1
TI in data 27/5/2016, trascritto nel registro atti di matrimonio al Numero 6, Parte
I, Serie A, Anno 2016 del Comune di Fiesso d'Artico (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove creda il domicilio e la residenza, tenuto conto dell'interesse preminente delle figlie;
2. la casa familiare sita in Fiesso D'Artico (VE), vicolo Vicenza n.5bis, con tutti gli arredi e i corredi oggi esistenti, rimane assegnata al signor NA, proprietario esclusivo, che continuerà a pagare la rata di mutuo su di essa gravante;
Per_ Per
3. le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. Sino a che la madre non reperirà altra soluzione abitativa per sé e per le figlie, i coniugi continueranno a coabitare nell'immobile adibito a casa familiare;
4. il padre terrà con sé le figlie:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera (ore 18) al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, nonché tutti i mercoledì, dalla fine della scuola fino al giovedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola
(un pernotto). Nelle settimane in cui non ha il weekend, prenderà le figlie alle ore 18 del martedì sino al giovedì mattina (due pernotti);
b) per metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno della
Vigilia, di Natale, di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua e Pasquetta;
c) in ordine alle vacanze estive, due settimane consecutive che dovranno essere individuate, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
d) ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori, con congruo preavviso;
5. le decisioni di maggior interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse.
Ciascun genitore si impegna ad avvertire senza ritardo l'altro in caso di malattia o di infortunio delle figlie onde concordare tempestivamente le opportune scelte mediche;
pag. 3 di 4 Per_ Per 6. il signor NA contribuirà al mantenimento delle figlie minori e versando sul conto corrente della signora , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di €.200,00= (ovvero €.100,00= per Pt_1 ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
7. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, così come elencate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Qualora le predette spese vengano anticipate da uno dei due genitori, l'altro rimborserà la propria quota, previa esibizione degli scontrini, al massimo entro il mese successivo (doc. 11);
8. l'Assegno Unico, o altra misura equipollente, a favore e nell'interesse delle figlie verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
10. i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra per il mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
11. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi all'espatrio, anche per le figlie.”.
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con gli avv.ti Silvia MANILDO e Matilde Parte_1 C.F._1
MANILDO
e
AN TI (C.F. ), gli avv.ti Silvia MANILDO e Matilde C.F._2
MANILDO
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente in punto di divorzio: “che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter,
2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le medesime condizioni della separazione e pronunci lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”. pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025 i coniugi e TI, che Pt_1 hanno contratto matrimonio civile il 27/5/2016 nel Comune di Fiesso d'Artico (VE), dal quale sono nate due figlie, in data 7/3/2013 e in data Persona_1 Persona_2
15/10/2016, hanno chiesto contestualmente la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni concordate inerenti alle due pronunce.
Le parti sono state autorizzate a vivere separate con provvedimento del 23/4/2025 emesso all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio che in pari data ha omologato la separazione con sentenza n. 428/2025 pubbl. il 30/4/2025, rispetto alla quale le hanno emesso dichiarazione di acquiescenza.
Con ordinanza del medesimo giorno è stata rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del processo e fissata udienza al giorno 20/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato, sostituita ex art. 473 bis.51 c.p.c. dal deposito di note scritte con cui le parti hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi ed hanno chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle conclusioni già indicate in ricorso.
Con provvedimento del 1/12/2025 la causa è stata quindi rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, il che comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Inoltre, la condizioni concordate tra le parti, già oggetto di omologa in sede di separazione, appaiono congrue in relazione alle condizioni reddituali del nucleo familiare, essendo le parti economicamente autosufficienti, oltre che idonee a garantire l'interesse materiale e morale della prole minore, anche in punto di affidamento, garantendo l'affidamento condiviso tra i genitori e tempi di visita del padre che consentono un rapporto equilibrato con i genitori.
pag. 2 di 4
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e AN Parte_1
TI in data 27/5/2016, trascritto nel registro atti di matrimonio al Numero 6, Parte
I, Serie A, Anno 2016 del Comune di Fiesso d'Artico (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove creda il domicilio e la residenza, tenuto conto dell'interesse preminente delle figlie;
2. la casa familiare sita in Fiesso D'Artico (VE), vicolo Vicenza n.5bis, con tutti gli arredi e i corredi oggi esistenti, rimane assegnata al signor NA, proprietario esclusivo, che continuerà a pagare la rata di mutuo su di essa gravante;
Per_ Per
3. le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. Sino a che la madre non reperirà altra soluzione abitativa per sé e per le figlie, i coniugi continueranno a coabitare nell'immobile adibito a casa familiare;
4. il padre terrà con sé le figlie:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera (ore 18) al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, nonché tutti i mercoledì, dalla fine della scuola fino al giovedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola
(un pernotto). Nelle settimane in cui non ha il weekend, prenderà le figlie alle ore 18 del martedì sino al giovedì mattina (due pernotti);
b) per metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno della
Vigilia, di Natale, di Capodanno, nonché il giorno di Pasqua e Pasquetta;
c) in ordine alle vacanze estive, due settimane consecutive che dovranno essere individuate, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie;
d) ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori, con congruo preavviso;
5. le decisioni di maggior interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse.
Ciascun genitore si impegna ad avvertire senza ritardo l'altro in caso di malattia o di infortunio delle figlie onde concordare tempestivamente le opportune scelte mediche;
pag. 3 di 4 Per_ Per 6. il signor NA contribuirà al mantenimento delle figlie minori e versando sul conto corrente della signora , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di €.200,00= (ovvero €.100,00= per Pt_1 ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
7. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, così come elencate dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Qualora le predette spese vengano anticipate da uno dei due genitori, l'altro rimborserà la propria quota, previa esibizione degli scontrini, al massimo entro il mese successivo (doc. 11);
8. l'Assegno Unico, o altra misura equipollente, a favore e nell'interesse delle figlie verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
10. i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra per il mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
11. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi all'espatrio, anche per le figlie.”.
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4