Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 00737/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2022, proposto da
AN VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pasquale Cannas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di La Maddalena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ALE.MA S.r.l., con sede in La Maddalena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità
del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alle istanze, in data 18.9.2021 e 24.6.2022, con le quali l'odierno ricorrente ha chiesto al Comune di La Maddalena di porre in essere ogni necessaria azione al fine di far cessare gli inconvenienti lamentati nelle medesime istanze e, comunque, ad eliminare la segnalata condizione di illegalità, nonché a procedere all'adozione di ogni doveroso atto inibitorio/repressivo, anche attraverso la rimozione delle strutture e degli arredi che limitano e/o impediscono il transito nella via Zonza, oltre che l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e regolamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di La Maddalena e di ALE.MA S.r.l.;
Vista la sentenza del Tar Sardegna, II Sezione, n. 84 del 13 febbraio 2023;
Vista l’istanza del ricorrente di nomina del commissario ad acta;
Vista la memoria del 9 settembre 2023, con la quale parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’istanza di nomina del Commissario ad acta;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la sentenza del Tar Sardegna, II Sezione, n. 84 del 13 febbraio 2023;
Vista l’istanza del ricorrente di nomina del commissario ad acta;
Preso atto della memoria del 9 settembre 2023, con la quale parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’istanza di nomina del Commissario ad acta, insistendo per la condanna del Comune resistente oltre che alle ordinarie spese, anche al risarcimento danni ai sensi del comma 1 dell’art. 96 c.p.c. e, in ogni caso, ex comma 3 del medesimo art. 96; non resta al collegio che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in relazione all’istanza di nomina del Commissario ad acta.
Le spese del giudizio, relative alla presente fase concernente l’istanza di parte ricorrente di nomina del Commissario ad acta, devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente, per le ragioni ampiamente illustrate dal ricorrente nella propria memoria di replica del 9 settembre 2023, che il collegio condivide, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Deve essere invece disattesa la richiesta di condanna del Comune resistente al risarcimento danni ai sensi del comma 1 dell’art. 96 c.p.c. e, in ogni caso, ex comma 3 del medesimo art. 96, in quanto, pur dovendosi riconoscere il comportamento omissivo della Difesa del Comune che non ha adeguatamente portato a conoscenza né del ricorrente, né del collegio (ai fini della decisione del giudizio di cui alla sentenza n. 84 del 13 febbraio 2023) la reale ed effettiva situazione dei fatti relativi alla vicenda in questione rilevanti ai fini della decisione della controversia; deve comunque ritenersi che non sussistano i presupposti richiesti dal primo comma della norma in questione per la condanna al risarcimento dei danni e non ritiene il collegio di procedere alla condanna del Comune al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’articolo in questione, nonché ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di nomina del Commissario ad acta.
Respinge la domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c..
Condanna l'Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Lensi |
IL SEGRETARIO