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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio n. 15992/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con l'Avv. MELZANI ILARIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.6.2025)
“Le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo a definizione della lite, per cui le condizioni di divorzio già dettate dall'accordo di negoziazione assistita datato 26.2.2018 vengono così modificate, con conferma del resto, con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e rinuncia al deposito di scritti conclusionali:
RIDUZIONE, a decorrere dalla data odierna, del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, ad € 300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascuno), oltre Parte_1 al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
RINUNCIA ad opera delle parti ad ogni altra domanda ed eccezione formulate nel presente giudizio e DICHIARAZIONE per cui esse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti ivi evocati e, comunque, in relazione a tutti i rapporti fra le stesse intervenuti, con conseguente RINUNCIA ad ogni azione a tal riguardo, ad eccezione di tutte le azioni finalizzate al recupero delle somme dovute dal ricorrente alla resistente in relazione all'arretrato maturato a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bagolino (BS) in data 29.5.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bagolino al n. 6, parte II, serie A, anno 1999. Per_ Dall'unione sono nati i figli il 22.8.2006 e il 22.10.2007. Per_2
Il divorzio è stato pronunciato con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 26.2.2018, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 7.3.2018.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto, in questa sede, la modifica delle condizioni divorzio, sulla quale la parte resistente, costituendosi in vista della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, non ha inizialmente concordato.
Alla prima udienza, celebrata in data 11.6.2025, tuttavia, le parti hanno trovato un accordo a definizione della lite, precisando le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, e il Giudice delegato si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse dei figli minori, che si è omesso di sentire perché superflua, in considerazione dell'accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio, già dettate dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 26.2.2018, in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio n. 15992/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. BEATRICI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con l'Avv. MELZANI ILARIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.6.2025)
“Le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo a definizione della lite, per cui le condizioni di divorzio già dettate dall'accordo di negoziazione assistita datato 26.2.2018 vengono così modificate, con conferma del resto, con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e rinuncia al deposito di scritti conclusionali:
RIDUZIONE, a decorrere dalla data odierna, del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, ad € 300,00 mensili complessivi (ossia ad € 150,00 mensili per ciascuno), oltre Parte_1 al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
RINUNCIA ad opera delle parti ad ogni altra domanda ed eccezione formulate nel presente giudizio e DICHIARAZIONE per cui esse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti ivi evocati e, comunque, in relazione a tutti i rapporti fra le stesse intervenuti, con conseguente RINUNCIA ad ogni azione a tal riguardo, ad eccezione di tutte le azioni finalizzate al recupero delle somme dovute dal ricorrente alla resistente in relazione all'arretrato maturato a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bagolino (BS) in data 29.5.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bagolino al n. 6, parte II, serie A, anno 1999. Per_ Dall'unione sono nati i figli il 22.8.2006 e il 22.10.2007. Per_2
Il divorzio è stato pronunciato con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 26.2.2018, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 7.3.2018.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto, in questa sede, la modifica delle condizioni divorzio, sulla quale la parte resistente, costituendosi in vista della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, non ha inizialmente concordato.
Alla prima udienza, celebrata in data 11.6.2025, tuttavia, le parti hanno trovato un accordo a definizione della lite, precisando le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, e il Giudice delegato si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse dei figli minori, che si è omesso di sentire perché superflua, in considerazione dell'accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio, già dettate dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 26.2.2018, in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri