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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9430/2024 promosso da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROBERTO Parte_1
MAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROBERTO MAURA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
1. Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, nella casa famigliare, ove manterranno la residenza;
2. Assegnare la casa famigliare sita in Via del Molino Nuovo 14 – Bibiana alla IG.ra Parte_1
con tutti i mobili ed arredi;
[...]
3. Disporre che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli:
: a) una sera infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e al mattino dalle ore 7,15 alle Per_2 ore 8,30 nella settimana in cui lo porta a scuola (quando la madre svolge il turno mattutino);
b) a fine settimana alternati dal sabato alle 13,00 alle ore 20,00 della domenica;
c) metà delle vacanze natalizie suddividendo il periodo di modo che alternativamente e ad anni alterni il minore possa trascorrere il Natale con un genitore, il Capodanno con l'altro;
d) metà delle vacanze pasquali suddividendo il periodo di modo che, alternativamente e ad anni alterni, il minore possa trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro;
e) metà delle festività infrasettimanali civili e religiose, alternandosi con l'altro genitore e ad anni alterni;
f) dieci giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive. Si precisa che le festività infrasettimanali
e le vacanze avranno la prevalenza rispetto ai normali turni di visita;
: liberamente secondo gli accordi raggiunti direttamente tra il padre e la ragazza, vista l'età Per_1
e gli impegni, scolastici e non, di quest'ultima;
4. Disporre l'obbligo per il IG. di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori un assegno mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio); tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5. Disporre l'obbligo per il IG. di rimborsare alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1 entro quindici giorni dalla richiesta documentata, il 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli (scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, nonché ogni altra spesa purchè preventivamente concordate e successivamente documentate), richiamando quanto previsto dal
Protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
6. Disporre che l'assegno unico possa continuare ad essere richiesto e percepito interamente dalla IG.ra ; entrambi i genitori debbono fornire la massima collaborazione nella presentazione Pt_1 della domanda e nella consegna dei documenti necessari, al fine di garantire la continuità nella erogazione dell'assegno unico;
7. Disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicarsi vicendevolmente, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali future variazioni di indirizzo;
8. Disporre che i minori possano ottenere documenti di identità e passaporti validi per l'espatrio;
9. le spese della presente procedura saranno suddivise al 50% cadauno.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (20/04/2010) e (1/03/2018) sono nati dalla relazione tra Per_1 Per_2 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Controparte_1
incompatibilità di carattere.
Le condizioni relative ai minori erano state regolate con scrittura privata del 10/05/2021. Con ricorso depositato il 28/05/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Nelle more le parti addivenivano ad un accordo;
pertanto, il Giudice delegato assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni;
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, nella casa famigliare, ove manterranno la residenza;
ASSEGNA la casa famigliare sita in Via del Molino Nuovo 14 – Bibiana alla IG.ra Parte_1
con tutti i mobili ed arredi;
[...]
DISPONE che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli:
: a) una sera infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e al mattino dalle ore 7,15 alle ore Per_2
8,30 nella settimana in cui lo porta a scuola (quando la madre svolge il turno mattutino);
b) a fine settimana alternati dal sabato alle 13,00 alle ore 20,00 della domenica;
c) metà delle vacanze natalizie suddividendo il periodo di modo che alternativamente e ad anni alterni il minore possa trascorrere il Natale con un genitore, il Capodanno con l'altro;
d) metà delle vacanze pasquali suddividendo il periodo di modo che, alternativamente e ad anni alterni, il minore possa trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
e) metà delle festività infrasettimanali civili e religiose, alternandosi con l'altro genitore e ad anni alterni;
f) dieci giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive. Si precisa che le festività infrasettimanali e le vacanze avranno la prevalenza rispetto ai normali turni di visita;
: liberamente secondo gli accordi raggiunti direttamente tra il padre e la ragazza, vista l'età e Per_1 gli impegni, scolastici e non, di quest'ultima;
DISPONE l'obbligo per il IG. di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori un assegno mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio); tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
DISPONE l'obbligo per il IG. di rimborsare alla IG.ra , entro Controparte_1 Parte_1
quindici giorni dalla richiesta documentata, il 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli
(scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, nonché ogni altra spesa purchè preventivamente concordate e successivamente documentate), richiamando quanto previsto dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico possa continuare ad essere richiesto e percepito interamente dalla IG.ra ; entrambi i genitori debbono fornire la massima Pt_1
collaborazione nella presentazione della domanda e nella consegna dei documenti necessari, al fine di garantire la continuità nella erogazione dell'assegno unico;
DISPONE l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicarsi vicendevolmente, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali future variazioni di indirizzo;
DA' ATTO che le parti concordano che i minori possano ottenere documenti di identità e passaporti validi per l'espatrio;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9430/2024 promosso da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROBERTO Parte_1
MAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROBERTO MAURA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
1. Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, nella casa famigliare, ove manterranno la residenza;
2. Assegnare la casa famigliare sita in Via del Molino Nuovo 14 – Bibiana alla IG.ra Parte_1
con tutti i mobili ed arredi;
[...]
3. Disporre che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli:
: a) una sera infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e al mattino dalle ore 7,15 alle Per_2 ore 8,30 nella settimana in cui lo porta a scuola (quando la madre svolge il turno mattutino);
b) a fine settimana alternati dal sabato alle 13,00 alle ore 20,00 della domenica;
c) metà delle vacanze natalizie suddividendo il periodo di modo che alternativamente e ad anni alterni il minore possa trascorrere il Natale con un genitore, il Capodanno con l'altro;
d) metà delle vacanze pasquali suddividendo il periodo di modo che, alternativamente e ad anni alterni, il minore possa trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro;
e) metà delle festività infrasettimanali civili e religiose, alternandosi con l'altro genitore e ad anni alterni;
f) dieci giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive. Si precisa che le festività infrasettimanali
e le vacanze avranno la prevalenza rispetto ai normali turni di visita;
: liberamente secondo gli accordi raggiunti direttamente tra il padre e la ragazza, vista l'età Per_1
e gli impegni, scolastici e non, di quest'ultima;
4. Disporre l'obbligo per il IG. di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori un assegno mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio); tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5. Disporre l'obbligo per il IG. di rimborsare alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1 entro quindici giorni dalla richiesta documentata, il 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli (scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, nonché ogni altra spesa purchè preventivamente concordate e successivamente documentate), richiamando quanto previsto dal
Protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
6. Disporre che l'assegno unico possa continuare ad essere richiesto e percepito interamente dalla IG.ra ; entrambi i genitori debbono fornire la massima collaborazione nella presentazione Pt_1 della domanda e nella consegna dei documenti necessari, al fine di garantire la continuità nella erogazione dell'assegno unico;
7. Disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicarsi vicendevolmente, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali future variazioni di indirizzo;
8. Disporre che i minori possano ottenere documenti di identità e passaporti validi per l'espatrio;
9. le spese della presente procedura saranno suddivise al 50% cadauno.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (20/04/2010) e (1/03/2018) sono nati dalla relazione tra Per_1 Per_2 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per
[...] Controparte_1
incompatibilità di carattere.
Le condizioni relative ai minori erano state regolate con scrittura privata del 10/05/2021. Con ricorso depositato il 28/05/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Nelle more le parti addivenivano ad un accordo;
pertanto, il Giudice delegato assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni;
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, nella casa famigliare, ove manterranno la residenza;
ASSEGNA la casa famigliare sita in Via del Molino Nuovo 14 – Bibiana alla IG.ra Parte_1
con tutti i mobili ed arredi;
[...]
DISPONE che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli:
: a) una sera infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e al mattino dalle ore 7,15 alle ore Per_2
8,30 nella settimana in cui lo porta a scuola (quando la madre svolge il turno mattutino);
b) a fine settimana alternati dal sabato alle 13,00 alle ore 20,00 della domenica;
c) metà delle vacanze natalizie suddividendo il periodo di modo che alternativamente e ad anni alterni il minore possa trascorrere il Natale con un genitore, il Capodanno con l'altro;
d) metà delle vacanze pasquali suddividendo il periodo di modo che, alternativamente e ad anni alterni, il minore possa trascorrere il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
e) metà delle festività infrasettimanali civili e religiose, alternandosi con l'altro genitore e ad anni alterni;
f) dieci giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive. Si precisa che le festività infrasettimanali e le vacanze avranno la prevalenza rispetto ai normali turni di visita;
: liberamente secondo gli accordi raggiunti direttamente tra il padre e la ragazza, vista l'età e Per_1 gli impegni, scolastici e non, di quest'ultima;
DISPONE l'obbligo per il IG. di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori un assegno mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio); tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
DISPONE l'obbligo per il IG. di rimborsare alla IG.ra , entro Controparte_1 Parte_1
quindici giorni dalla richiesta documentata, il 50% delle spese straordinarie effettuate per i figli
(scolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, nonché ogni altra spesa purchè preventivamente concordate e successivamente documentate), richiamando quanto previsto dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico possa continuare ad essere richiesto e percepito interamente dalla IG.ra ; entrambi i genitori debbono fornire la massima Pt_1
collaborazione nella presentazione della domanda e nella consegna dei documenti necessari, al fine di garantire la continuità nella erogazione dell'assegno unico;
DISPONE l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicarsi vicendevolmente, mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali future variazioni di indirizzo;
DA' ATTO che le parti concordano che i minori possano ottenere documenti di identità e passaporti validi per l'espatrio;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.