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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza ex art. 429 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6375-2020 r.g.
TRA
, c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Rondinelli, domiciliata come in atti
-Ricorrente-
CONTRO
:
in persona del Controparte_1 CP_2
dell , rapp.to e difeso dalle dott.sse Controparte_3
Rossella Santoro e Giuseppina Aprea, domiciliato come in atti
- Resistente –
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l' . Ing. n. CP_4
418/2020 del 14-10-2020, elevata dall' Controparte_1
con la quale è stata irrogata una sanzione di €
[...]
6.300,00, chiedendo in via principale : dichiararsi l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in subordine, la rideterminazione al minimo la sanzione amministrativa irrogata.
Si è, inoltre, costituito l' Controparte_1
eccependo, l'infondatezza della opposizione e il conseguente rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente e dopo un serie di rinvii, decisa ex art. 429 c.p.c.
Preliminarmente va detto che, non può trovare accoglimento,
l'eccezione di parte ricorrente di illegittimità della ordinanza impugnata per carenza di motivazione.
In quanto, tale ordinanza, nella sua parte preliminare, indica in modo chiaro gli atti precedenti, emessi dalla resistente, sulla base dei quali è stata emessa detta ordinanza impugnata (motivazione per relationem).
In particolare, viene contestato alla ricorrente, nel provvedimento impugnato, di avere tenuto alle proprie dipendenze, presso l'attività commerciale di cui è titolare ”solo 50 centesimi” due lavoratrici senza regolare contratto di lavoro. La specifica normativa prevede : il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
L'art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015 prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo.
Ciò posto, va detto che l' ordinanza ingiunzione impugnata, trova il suo fondamento nel verbale ispettivo del 25-05-2016 ore 10:05, nel corso del quale è stata riscontra la presenza di due lavoratrici Pt_2
e le quali rilasciavano, ai funzionari ispettivi,
[...] Parte_3
delle dichiarazioni del seguente tenore : a) : lavoro alle Parte_3
dipendenze di solo 50 centesimi nella qualità di commessa a far data dal 23-05-2016; lavoro che sto svolgendo unitamente alla titolare Pt_1
; sul lavoro ricevo ordine e direttive da ; da quando
[...] Parte_1
sono stata assunta i miei compagni di lavoro sono;
in ordine Parte_2
a lettera di assunzione e/o copia contratto e/o modello Unilav dichiaro non ancora ricevuto;
lavoro per un toltale di giorni 6 a settimana, lavoro dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per un totale di 24 ore settimanali;
ulteriori dichiarazioni sono venuta a lavoro Lunedì 23-05-2016 vengo la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sono in prova. L'altra dipendente , nel processo verbale di dichiarazione Parte_2
spontanea del 26-05-2016 ha dichiarato :”Lavoro da due settimane e precisamente dal 15 Maggio 2016 in qualità di commessa par-time quattro ore di mattino inizio alle ore 9.30 e finisco alle 13.00 non ho consegnato i documenti di lavoro ed ho ricevuto un compenso di € 100,00 per la prima settimana di lavoro.”
Giova solo evidenziare, per completezza, che l'art. 2096 c.c. prevede, per il patto di prova la forma scritta.
Per entrambe le lavoratrici è stata inviata, per conto della ricorrente, comunicazione UniLav del 25-05-2016 ore 11:56.
Il ricorrente, nel caso di specie, eccepisce in primis l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto, secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo, le due lavoratrici e Parte_2 [...]
avrebbero iniziato la propria attività lavorativa il giorno Parte_3
stesso dell'accertamento ispettivo ossia in data 25-05-2016, non assumendo rilevanza le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici, per le motivazioni espresse nei propri scritti.
Ciò posto, va detto che, le dichiarazioni rilasciate ai funzionari ispettivi dell'ispettorato del lavoro ( nel verbale ispettivo oppure in atto allegato), nell'esercizio delle loro funzioni, ( come nel caso di specie), assumono, chiaramente, fede privilegiata.
Infatti secondo la Suprema Corte “ E' principio consolidato ( Cass.
n. 9251 del 2010; n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” .
Dunque, in assenza di “querela di falso” sono da ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni contenute in tale verbale, nonché quanto riscontrato dagli accertatori e descritto in detto verbale.
A ciò va aggiunto che le due dichiarazioni sono estremamente circostanziate (orario lavorativo, mansioni, inizio dell'attività lavorativa)
e perfettamente coincidenti tra di loro.
Per tale motivo è da ritenersi legittima l'ordinanza ingiunzione emessa dalla resistente e la conseguente irrogazione della sanzione.
Riguardo al quantum della sanzione, va detto che parte ricorrente ha chiesto la rideterminazione al minimo la sanzione amministrativa irrogata, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto di tale istanza.
Ciò posto, così come previsto dalla relativa normativa ed affermato chiaramente dalla giurisprudenza, il giudice ordinario oltre che annullare la sanzione amministrativa può rideterminare la stessa.
L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 conv.con modif. in L. 73/2002 nella formulazione modificata dalla legge 183/2010 come sostituito dall'art. 22,comma 1, D. Lgs. 151/2015, stabilisce la sanzione nella misura da € 1.500,00 ad € 9.000,00.
L'amministrazione resistente ha quantificato l'importo della sanzione per ciascun lavoratore in € 3.150,00.
La legge 681-1981 art.11 prevede “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L' art.6 comma 12 D.Lg. 150-2011 “ Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
Analizzando la condotta della ricorrente, alla luce dei criteri sopra espressi, appare chiaro che la gravità della violazione è stata minima
(tre giorni di lavoro in nero per e dodici giorni per Parte_3 Pt_2
, immediata e risolutiva è stata l'opera svolta dall'agente per
[...]
eliminare le conseguenze della violazione (assunzione lo stesso giorno dall'accertamento con contratto a tempo indeterminato).
Per tali motivi si ritiene di rideterminare la sanzione nel minimo edittale con aumento del 10 %, per ogni singola lavoratrice assunta in nero.
Di conseguenza considerato che, come sopra evidenziato, la sanzione minima per ogni singolo lavoratore “in nero” è di € 1.500,00, applicando a tale importo un aumento di € 150,00(10%), si avrà una sanzione di €
1.650,00 per ogni lavoratrice, per un totale di € 3.300,00.
Riguardo al governo delle spese va detto che visto il parziale accoglimento del ricorso le stesse vadano interamente compensate tra le parti in causa.
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel proc. n. 6375-2020 r.g., così provvede: - In accoglimento parziale del presente ricorso, ridetermina la sanzione dovuta dal ricorrente, in virtù della impugnata ordinanza-ingiunzione n. 418-2020 del 14-10-2020 , in €
3.300,00.
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Nola lì 04 03 2025 Il GU.
Dr Alfredo Granata