CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 340/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ) elettivamente domiciliata a Parte_1 P.IVA_1 Peschiera Borromeo, via Karl Marx, n.16, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mutti (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA elettivamente domiciliato a Voghera, via Emilia Controparte_1 P.IVA_2 n.101, presso lo studio dell'avv. Sabrina De Pasquale (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende come da delega in atti
APPELLATO
E C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni
: Parte_1 NEL MERITO
1. IN VIA PRINCIPALE
1.1 riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno per l'equivalente dei costi e delle spese Controparte_1 Parte_1 necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo” e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Parte_1
attesa la riconducibilità dei lamentati danni alla mancata osservanza delle distanze previste dall'art.891 c.c. da parte del proprietario del
[...] fondo confinante con il appellato nonché il concorso colposo nella causazione dell'evento da parte del appellato;
CP_1 CP_1 1.2 accogliere, pertanto, le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: rigettare tutte le domande formulate dal condominio attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, anche relativi alla chiamata in causa del terzo oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge” e, conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti della società da parte del Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di IA per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Controparte_1
2. IN VIA SUBORDINATA pagina 1 di 11 2.1 riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno per l'equivalente dei costi e delle spese Controparte_1 Parte_1 necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo” e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art.1669 c.c. per intempestività della denuncia formulata dall'appellato ; Controparte_1 2.2 accogliere, conseguentemente, le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: rigettare tutte le domande formulate dal attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, CP_1 anche relativi alla chiamata in causa del terzo oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge” e, conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti della società da parte del Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di IA per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Controparte_1
3. IN VIA ANCOR PIU' SUBORDINATA 3.1 riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno per l'equivalente dei costi e delle spese Controparte_1 Parte_1 necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo” e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Parte_1
attesa la riconducibilità dei lamentati danni alla mancata osservanza delle distanze previste dall'art.891 c.c. da parte del proprietario del
[...] fondo confinante con il appellato nonché il concorso colposo nella causazione dell'evento da parte del appellato;
CP_1 CP_1 3.2 accogliere, pertanto, le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: rigettare tutte le domande formulate dal condominio attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, anche relativi alla chiamata in causa del terzo oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge” e, conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti della società da parte del Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di IA per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Controparte_1
4. IN OGNI CASO
4.1 riformare, altresì, il punto dell'impugnata sentenza n.43/2024 emessa in data 29 dicembre 2023 e pubblicata il 3 gennaio 2024 del Tribunale
Ordinario di IA – G.U. dott.ssa Giacomo Rocchetti di IA – notificata a mezzo pec in data 4 gennaio 2024 che oggi erroneamente recita: “Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa che si liquidano in € 286,00 per Parte_1 Controparte_1 spese esenti, € 2.965,96 (oltre Iva ed oneri accessori, se dovuti) per costi di CTU (ing. ) ed € 2.910,00 per compensi del procedimento di Per_1 istruzione preventiva (di cui: € 945,00 fase studio, € 750,00 fase intr., € 1.215,00 fase istr.; valori medi), nonché € 786,00 per spese esenti ed € 7.616,00 per compensi di giudizio (di cui: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr., € 2.905,00 fase dec.; valori medi), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge” e condannare, invece, l'appellato a rimborsare alla società Controparte_1 Parte_1
il compenso professionale e le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario 15% ex articolo 14 TF,
[...] dell'I.V.A. e del contributo Cassa Previdenza Avvocati come per legge. 4.2 riformare, infine, il punto dell'impugnata sentenza n.43/2024 emessa in data 29 dicembre 2023 e pubblicata il 3 gennaio 2024 del Tribunale Ordinario di IA – G.U. dott.ssa Giacomo Rocchetti di IA – notificata a mezzo pec in data 4 gennaio 2024 che oggi erroneamente recita: “Pone definitivamente Per_ i costi di CTU (ing. ), già liquidati con decreto del 21.09.2022, interamente a carico della parte soccombente e porre, invece, Parte_1Per_ definitivamente i costi di CTU (ing. ), già liquidati con decreto del 21.09.2022, interamente a carico dell'appellato . Controparte_1
: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis
- in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da e rigettare tutte le domande in esso proposte dall'appellante sia Parte_1 in via principale, sia in via subordinata, sia in via di ulteriore subordine sia in ogni caso, perché infondato/e in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data 14/05/2024 e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado n. 43/2024 emessa il 29/12/2023 e pubblicata il 03/01/2024 del Tribunale di IA, G.U. Dott. Giacomo Rocchetti, notificata a mezzo pec in data 04/01/2024.
- con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti da cui tra origine la presente vicenda processuale posso essere così riassunti. L'impresa (d'ora in avanti, ) nell'anno 2012 realizzava e vendeva a Lungavilla Parte_1 Pt_1
(PV), via Calipari, un complesso condominiale - il d'ora in avanti anche solo Controparte_1
- composto da quattordici unità abitative collocate in un corpo di fabbrica centrale e otto CP_1 villette a schiera, collegate al fabbricato principale da un cortile comune e due accessi carrai, identificati ai civici n. 5 e 13 ed un accesso comune pedonale al civico n. 9, previo rilascio di polizza decennale postuma per i danni all'immobile stipulata con la Compagnia assicurativa Controparte_3
Nel corso del 2018, a seguito della segnalazione, da parte dei condomini, di fenomeni di dissesto della strada di accesso al passo carraio, nonché di cedimenti in prossimità della recinzione esterna del fabbricato, il incaricava un tecnico al fine di verificarne le cause. CP_1 pagina 2 di 11 Quest'ultimo, all'esito di sopralluoghi, rilevava: i) un ribaltamento in atto del muro di recinzione in prossimità del passo carraio con disallineamento e suo probabile intero scorrimento verso l'area agricola a nord, imputabile a difetti strutturali dell'opera di fondazione o delle modalità di connessione tra la fondazione in cemento armato e la recinzione;
ii) il cedimento totale del piano in autobloccanti, con una fessurazione marcata e la scucitura tra i blocchi, parallela alla recinzione, riconducibile ad una insufficiente realizzazione del substrato in materiale drenante, probabilmente unito all'assenza di un adeguato contenimento perimetrale che avrebbe dovuto essere assicurato all'opera di recinzione.
Alla luce di tali riscontri, il Condominio, in data 23.10.2019 proponeva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. davanti al Tribunale di IA, affinché il CTU nominando, nel contraddittorio con la società , Pt_1 costruttrice/venditrice delle unità immobiliari costituenti l'edificio, accertasse i vizi e difetti lamentati, le sue possibili cause ed i costi di ripristino.
Al procedimento di istruzione preventiva, con finalità conciliativa, venivano chiamati a partecipare, su istanza di , anche i professionisti a vario titolo coinvolti nelle fasi di progettazione, direzione e Pt_1 collaudo dell'opera (geologi, progettista, direttore dei lavori, collaudatore dei c.a.), nonché la Compagnia di assicurazione (già ). Controparte_2 CP_3
Nella relazione definitiva del 22.11.2020, il CTU (ing. ) riscontrava l'esistenza dei gravi difetti Per_1 strutturali denunciati dai condomini, imputabili all'impresa costruttrice, sia con riferimento alla pavimentazione del corsello condominiale di accesso ai box, sia avuto riguardo al muro di contenimento laterale sul fronte settentrionale del lotto, precisando -quanto a quest'ultimo- che l'opera era stata realizzata a distanza inferiore da quella minima prescritta dalla legge per canali e fossi (art. 891 c.c.); il CTU quantificava i costi di ripristino in € 40.835,63 per la pavimentazione ed € 15.382,92 per il rifacimento del muro di sostegno.
All'esito del detto accertamento -risultati vani il tentativo di conciliazione espletato dal CTU e le richieste di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa costruttrice, a suo dire responsabile dei gravi difetti rilevati nelle parti comuni del fabbricato- il Condominio, richiamato il previo esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., con atto di citazione notificato in data 19.02.2021 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di IA , al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità Pt_1 in merito ai gravi vizi e difetti dello stabile condominiale e, dunque, per la condanna di essa al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con comparsa di risposta -depositata il 20.05.2021- si costituiva tardivamente in giudizio, Pt_1 affermando, in primo luogo, di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile, avendo avuto conoscenza della citazione solo pochi giorni prima dell'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. a causa di un'erronea identificazione del messaggio PEC come “spam” da parte del gestore del servizio, con spostamento automatico della busta nella casella “posta indesiderata”. Chiedeva pertanto, in via preliminare, di essere rimessa in termini al fine estendere il contraddittorio quantomeno verso la Compagnia di assicurazione con la quale aveva stipulato la polizza decennale postuma “danni diretti all'immobile”, avendo quest'ultima anche partecipato al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
Quanto al merito, la convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza e la Pt_1 prescrizione del diritto e/o dell'azione ai sensi degli artt. 1495, 1667 e 1669 c.c., rilevando che le opere pagina 3 di 11 erano iniziate nel 2010 ed ultimate in data 6.03.2012, mentre la prima contestazione dei presunti vizi/difetti da parte del era avvenuta solo con la missiva del 10.06.2019; contestava, poi, CP_1 il contenuto della perizia di parte attrice poiché priva di autonomo valore probatorio, nonché le conclusioni della relazione di CTU preventiva ex art. 696-bis c.p.c. in quanto “non assimilabile, quoad effectum, alla relazione di CTU”, riportandosi alle osservazioni critiche svolte dal proprio CTP, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, ritenute non provate né giustificabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co. 2 c.p.c, le circostanze addotte da , respingeva l'istanza di rimessione in termini;
ciononostante, riteneva Pt_1 opportuno ordinare ex artt. 107 e 270 c.p.c. la chiamata in causa di al fine di Controparte_2 consentirle di partecipare al giudizio di merito, in modo da evitare la proposizione di nuovi giudizi tra le medesime parti e potenziali conflitti di giudicato relativamente all'oggetto del contendere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la terza chiamata si costituiva tardivamente, dopo la declaratoria di contumacia, pendenti i termini per il deposito della seconda memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c.
Nella comparsa di costituzione e risposta, la terza chiamata chiedeva, in rito, di essere estromessa dal giudizio, previa revoca dell'ordine di chiamata in causa ex art. 107 c.p.c., ritenendo insussistenti i presupposti per la sua partecipazione al giudizio;
deduceva, altresì in merito.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione degli atti del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ed un supplemento di CTU su aspetti tecnici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
--
Con sentenza n. 43/2024, il Tribunale di IA ha così statuito:
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno Controparte_1 Parte_1 per l'equivalente dei costi e delle spese necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo;
• dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di manleva spiegata da nei Parte_1 confronti di • condanna la parte soccombente al rimborso delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite in favore della parte vittoriosa che si liquidano in € 286,00 per Controparte_1 spese esenti, € 2.965,96 (oltre Iva ed oneri accessori, se dovuti) per costi di CTU (ing. ) ed € Per_1 2.910,00 per compensi del procedimento di istruzione preventiva (di cui: € 945,00 fase studio, € 750,00 fase intr., € 1.215,00 fase istr.; valori medi), nonché € 786,00 per spese esenti ed € 7.616,00 per compensi di giudizio (di cui: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr., €
2.905,00 fase dec.; valori medi), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della terza Parte_1 chiamata che si liquidano in € 5.261,00 per compensi (di cui € 851,00 fase Controparte_2 studio, € 602,00 fase intr., € 903,00 fase istr.; valori minimi, tenuto conto della costituzione nel corso
pagina 4 di 11 della fase istruttoria;
€ 2.905,00 fase dec., valore medio), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente i costi di CTU (ing. ), già liquidati con decreto del 21.09.2022, Per_2 interamente a carico della parte soccombente Parte_1
La sentenza può essere così sunteggiata. Il Tribunale ha accertato la responsabilità ex art.1669 c.c. dell'impresa costruttrice per i danni Pt_1 derivanti al Condominio per i gravi difetti della costruzione inerenti alle parti comuni. In particolare, il primo giudice, aderendo alle risultanze dell'espletata CTU e alle conclusioni del CTU incaricato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, ha affermato che il cedimento della fondazione del muro -che aveva trascinato con sé la recinzione soprastante- e il conseguente dissesto della pavimentazione erano dipese dalla insufficiente consistenza del terreno su cui lo stesso era stato realizzato da , a causa la prossimità di un cavo colatore, che aveva reso precaria la stabilità del Pt_1 manufatto.
Il Tribunale, considerata la preesistenza del cavo colatore rispetto ai manufatti realizzati successivamente dalla società convenuta, ha rilevato infatti che l'opinione di entrambi i CTU sostanzialmente convergeva nel ritenere che la fondazione era stata edificata ad una distanza inferiore a quella “minima” necessaria (e sufficiente) ad evitare le possibili (e prevedibili) inferenze (“cinematismi”) del cavo colatore con la stessa fondazione.
Il Tribunale ha precisato che, sebbene il primo CTU avesse argomentato sulla “distanza minima” , richiamando anche il disposto dell'art. 891 c.c., deducendo dallo stato dei luoghi che la distanza tra il canale ed il muro non rispettasse le prescrizioni di legge, riteneva tuttavia che la portata normativa della disposizione in esame, rilevante in materia di distanze nei rapporti di vicinato, non poteva essere invocata alla stregua di un parametro di legge per valutare se l'edificazione del muro di contenimento al confine con il cavo irriguo (o colatore), preesistente alla costruzione e di origine naturale, poteva ritenersi opera “legittima” od “illegittima”, rispetto al fondo del vicino.
Ha, infatti, evidenziato che un tale accertamento risultava fuorviante, atteso che ciò che rileva ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. è l'esistenza di gravi difetti dell'opera e la loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione, sì che il risultato tecnico ottenuto non assicura la piena conformità alle regole dell'arte: circostanza che, nel caso di specie, il CTU nominato nel giudizio di merito, esclusa la “centralità” del richiamo all'art. 891 c.c. (v. pag. 28 rel. CTU), aveva rinvenuto, quanto alla recinzione e quindi alla fondazione, nel mancato rispetto da parte dell'impresa costruttrice delle “ tecniche dell'arte nella scelta o della tipologia di fondazione o della sua posizione” Pt_1
(cfr. pag. 29 rel. CTU).
-- Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibili le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. sollevate da , in quanto precluse dalla tardiva costituzione in Pt_1 giudizio della medesima.
Ha rilevato, infatti, che la società convenuta costituendosi tardivamente in giudizio – in data
20.05.2021, solo sei giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata al 26.05.2021-con il deposito della comparsa di costituzione e risposta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., senza giovare di alcuna rimessione in termini, era decaduta dalla possibilità di sollevare le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, nel cui novero si ascrivono proprio le eccezioni di decadenza e prescrizione.
pagina 5 di 11 Ha parimenti evidenziato che non poteva ritenersi rilevante al riguardo la circostanza che le eccezioni di decadenza e prescrizione dalle garanzie ex artt. 1495, 1667 e 1669 c.c. erano state formulate dalla società convenuta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c, atteso che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, al cui orientamento ha affermato di conformarsi, l'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo;
ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall' art. 166 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva (Cass.
19.8.2005, n. 17058).
Il Tribunale ha ritenuto, infine, preclusa e assorbita, in ragione della tardiva costituzione in giudizio della società convenuta, la domanda di manleva -ed ogni altra questione attinente al rapporto di garanzia- svolta da nei confronti della compagnia assicurativa , terza chiamata in Pt_1 Controparte_2 giudizio.
--
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , affidandolo a quattro motivi. Pt_1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per non aver il Tribunale accertato la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa . Parte_1
Sostiene a tale riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, la responsabilità dei difetti riscontrati nel complesso condominiale- in particolare, i dissesti alla strada di accesso al passo carraio ed i cedimenti in prossimità della recinzione esterna del fabbricato- non sia ascrivibile alle tecniche di realizzazione delle opere da essa adoperate e come accertate dall'espletata CTU d'ufficio, quanto, piuttosto, all'attività del proprietario del fondo agricolo confinante, il quale nell'eseguire i lavori di manutenzione del canale e rimodellamento dell'alveo, si era avvicinato al confine dell'immobile senza rispettare le distanze previste dall'art. 891 c.c.
Sul punto, l'appellante evidenzia che il Tribunale, acriticamente aderendo alle risultanze della CTU espletata e all'accertamento compiuto dal perito incaricato nell'ambito del procedimento ex art.696 bis c.p.c., e non correttamente valutando le osservazioni critiche mosse dal suo ctp, ha erroneamente ritenuto “inconferente” (pagina n.10 della sentenza) il richiamo alla disciplina dettata dall'articolo 891 c.c. Sostiene infatti che la norma in esame, dopo aver stabilito la distanza minima da rispettare se si intende scavare un canale in prossimità del confine, nella parte in cui prevede che “la sponda più vicina deve essere a scarpa naturale oppure munita di opere di sostegno” imponeva proprio al proprietario confinante, e non ad essa , la realizzazione di opere di sostegno idonee a garantire la tenuta del Pt_1 terreno e ad evitare il cedimento della fondazione del muro, che aveva trascinato con sé la recinzione soprastante.
Ritiene pertanto che, in assenza di tali interventi da parte del confinante, nessuna responsabilità possa esserle ascritta per i difetti dell'opera realizzata, con conseguente carenza di legittimazione passiva al giudizio in capo alla stessa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale erroneamente ritenuto, da un lato, inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. da essa sollevate, in quanto precluse dalla sua tardiva costituzione in pagina 6 di 11 giudizio e, dall'altro, invece, ritenuto assolto, da parte del l'onere probatorio in ordine CP_1 alla tempestività della denuncia dei vizi lamentati.
Sostiene a tale riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, essa aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza, per averla formulata dapprima nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c e poi anche nella propria comparsa di costituzione e risposta;
che il deposito di tale atto difensivo, ancorché avvenuto il 20 maggio 2021, ovvero solo sei giorni prima della data della prima udienza di comparizione e trattazione, fissata al 26 maggio 2021, non era tardivo per diversi motivi, sia perché essa era venuta a conoscenza della citazione in giudizio solo pochi giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (in data 18 maggio 2021) a causa dell'erronea identificazione del messaggio come
“spam”, e l'inserimento tra la “posta indesiderata”, da parte del programma gestionale della posta elettronica certificata, sia perché il differimento della data della prima udienza di trattazione, dal 26 maggio 2021 al 13 ottobre 2021, disposto dal primo giudice anche per consentire la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa era già indice dal quale desumere che, in ogni caso, CP_2 l'eventuale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla stessa società convenuta non avrebbe pregiudicato i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che il sistema delle preclusioni assertive di cui all'art. 167 c.p.c. mira a salvaguardare.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver erroneamente il Tribunale ritenuto assolto da parte del l'onere della prova in ordine alla riconducibilità CP_1 dell'evento dannoso alla condotta illecita di . Pt_1
Sostiene a tale riguardo che i vizi riscontrati nelle parti comuni dello stabile condominiale, e in particolare i cedimenti in prossimità della recinzione, alla luce delle risultanze delle consulenze espletate e non correttamente valutate dal Tribunale, non siano stati determinati da difetti costruttivi imputabili a , ma derivino dalla modifiche apportate, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2018, Pt_1 all'alveo del canale- insistente sul confine dell'immobile e realizzato in violazione delle distanze previste dall'art. 891 c.c.- dai lavori di manutenzione effettuati dal proprietario del fondo confinante ed esclusivamente ascrivibili a quest'ultimo.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per avere il Tribunale erroneamente condannato al rimborso delle spese di lite in favore del Condominio e, altresì, Pt_1 posto a carico esclusivo della medesima i costi della ctu espletata.
Si è costituito il che ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
, ritualmente citata nel presente giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_2 contumace.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.; la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
-- L'opinione della Corte. Le censure sono infondate e non meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Possono essere tratti congiuntamente, in quanto connessi tra loro, il primo e il terzo motivo di gravame, con i quali l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ascritto ad essa la responsabilità dei difetti delle parti comuni, lamentati dal Condominio. Pt_1 pagina 7 di 11 lamenta che il Tribunale le abbia ascritto, sulla base delle CTU in ATP e nel giudizio di merito- Pt_1 l'esclusiva responsabilità della causazione dei danni, quando invece la responsabilità era ascrivibile al proprietario del fondo confinante, i cui lavori di manutenzione, eseguiti sul cavo colatore insistente sul confine tra i due fondi, in assenza di idonee opere di sostegno, avevano causato l'instabilità e il conseguente cedimento della recinzione e della pavimentazione di accesso all'edificio. Ritiene, pertanto, di non essere legittimata passiva;
tanto più considerando che il NON CP_1 aveva provata la sua responsabilità di essa . Pt_1
Tali doglianze sono prive di pregio.
Ritiene, infatti, questa Corte di condividere le persuasive conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla responsabilità ex art.1669 cc. di per i difetti lamentati dal in quanto Pt_1 CP_1 coerenti con le risultanze istruttorie del giudizio. Per_ Invero la Ctu espletata nel giudizio di merito (dall' ing. ha individuato le cause dei cedimenti strutturali delle parti comuni dell'edificio condominiale nel mancato rispetto da parte della costruttrice delle “tecniche dell'arte nella scelta o della tipologia di fondazione o della sua posizione” (cfr. Pt_1 pag. 29 rel. CTU).
In particolare, il Ctu ha rilevato che i danni erano ascrivibili alla errata edificazione della fondazione (si legge a pag. 24 della CTU), che era stata realizzata sul confine del fondo senza tener conto della possibile interferenza del cavo colare prossimo al medesimo confine e preesistente alla costruzione del manufatto.
Ha infatti, evidenziato -quanto al cedimento della recinzione che lo stesso- “è dipeso dalla insufficiente consistenza del terreno su cui grava la fondazione del muro, causa la prossimità del cavo colatore. Il terreno su cui grava la fondazione e la recinzione è infatti, in molti tratti, o parzialmente mancante, del modo che la fondazione risulta “staccata” da terra o comunque non sufficientemente coerente per sostenere i carichi dell'opera edile (Foto N° 26). La mancanza di terreno e la carenza di capacità portante sono maggiori a ridosso dell'alveo del canale e tendono a diminuire allontanandosi dalla sponda, di modo che si è manifestato un cedimento differenziale con rotazione della fondazione verso il cavo e possibile minimo scorrimento della stessa verso quest'ultimo. Il cedimento della ha CP_4 trascinato con sé la recinzione soprastante” (pag.23 CTU); rilevando, poi, come il cedimento della pavimentazione “è direttamente connesso al cedimento della recinzione, atteso che coinvolge solo il tratto a ridosso della recinzione e non le altre porzioni di aree di manovra” (pag.24 CTU).
Ciò posto, quanto alla prossimità del cavo colatore al manufatto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le consulenze espletate, lungi dall'ascrivere la causazione dei danni lamentati dal ai lavori di manutenzione sul medesimo eseguiti dal proprietario confinante, hanno CP_1 concordemente evidenziato, invece, come la preesistenza dello stesso rispetto alla costruzione dello stabile imponesse a la realizzazione della fondazione della recinzione ad una CP_5 Pt_1 distanza minima tale da garantire la stabilità della stessa.
Invero il Ctu nominato- alla luce della documentazione fotografica e cartografica acquisita nel corso delle operazioni peritali (v. pag. 16 ss e 25-29 rel. CTU), rappresentativa “in maniera sufficientemente chiara ed in assenza di altra documentazione contraria” della evoluzione dello stato dei luoghi nel corso del tempo (2002-2021)- dopo aver dato atto che i lavori di manutenzione eseguiti periodicamente sull'alveo del cavo “..possono aver comportato una modifica nel tempo dello stato dei luoghi, con riferimento alle caratteristiche delle sponde e quindi anche alla posizione dell'asse del cavo” ha, tuttavia, chiarito come “tale spostamento, ipotizzando che sia avvenuto, vista la non apprezzabilità dal confronto delle foto aeree, non può comunque essere che di pochi decimetri” (pag. 27 CTU). pagina 8 di 11 Pertanto, rilevato che “come il cavo colatore sul fronte Nord dell'area di pertinenza del CP_1 non abbia subito apprezzabili traslazioni ortogonali al suo asse di scorrimento, rimanendo negli
[...] anni pressoché nella medesima posizione” (pag. 27 CTU ), e in assenza del progetto esecutivo della fondazione e della recinzione (cfr. 32 rel. CTU), non versati in atti, ha desunto che “la vicinanza del cavo, anche ipotizzandone una distanza maggiore rispetto a quella attuale avrebbe comunque, a parere dello scrivente, dovuto far prevedere quanto poi si è manifestato, realizzando, come già affermato, un'altra tipologia di fondazione, ovvero realizzando la recinzione a maggior distanza dal cavo”; conseguentemente concludendo che “ la costruzione sufficientemente in arretrato (nel caso in esame almeno un metro) avrebbe consentito la posa della fondazione su del terreno meno soggetto alle modifiche di consistenza dovute al ciclo di presenza e assenza d'acqua nel cavo stesso” (pag. 28 CTU).
Alle medesime conclusioni era del resto pervenuto anche il CTU nominato in ATP nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva (ing. ), il quale ha rilevato come la precaria stabilità del Per_1 manufatto e i cinematismi riscontrati fossero da ascrivere alla realizzazione del muro, costruito da a ridosso del confine del fondo e ad una distanza dal canale inferiore a quella prescritta dall'art. Pt_1
891 c.c. Il Ctu dopo aver rilevato che “ la distanza minima tra muro e canale, al di sotto dei limiti imposti da Codice Civile, fa sì che il cavo influisca sul terreno sottostante la fondazione: l'acqua del cavo si infiltra nel terreno attraverso le sponde e per risalita capillare riempie i vuoti del terreno collocato al di sotto della fondazione del muro di sostegno”, ha evidenziato “l'assoluta inadeguatezza del manufatto murario” proponendo la necessità di un intervento di ripristino utile “ ad escludere ogni interferenza del cavo esistente con l'opera realizzata”, in particolare attraverso la realizzazione di
“nuove fondazioni” ad una quota di imposta inferiore alla quota di fondo canale e tali da escludere che ogni smottamento di terreno delle sponde dell'argine possa introdurre dei cinematismi sul paramento murario. (vedasi pagg.10-12 relazione peritale): con ciò confermando come il cedimento del muro fosse imputabile alla tecniche costruttive impiegate da nella posa della fondazione e Pt_1 non riferibili in alcun modo ai lavori di manutenzione del canale.
Orbene, il riferimento alla disciplina delle distanze di cui all'art. 891 c.c., invocato dal primo consulente, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, non può ritenersi dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità in capo a . Pt_1
Invero, aderendo alle persuasive conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, tale disposizione - rilevante in materia di distanze nei rapporti di vicinato, imponendo a colui che scava, sul proprio fondo, fossi o canali “presso” il confine, di osservare la c.d. distanza “solonica” dal fondo vicino- non può costituire un parametro di legge per valutare, ai fine della responsabilità ex art. 1669 c.c., la piena conformità dell'opera realizzata alle regole dell'arte. Nel caso in esame tale norma, come condivisibilmente statuito dal Tribunale, risulta, infatti, inconferente, atteso che l'esistenza di gravi difetti riscontrati nelle parti comuni del non è CP_1 riconducibile all'attività del canale o alla sua realizzazione, ma è eziologicamente riferibile all'imperfetta esecuzione di , la quale, nel realizzare il muro sul confine, non ha tenuto conto Pt_1 delle possibili interferenze del cavo colatore limitrofo, di origine naturale e già esistente, sulla fondazione del manufatto medesimo e sulla conseguente stabilità e tenuta della sovrastante recinzione , nonché della adiacente pavimentazione di accesso ai box.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi, quindi, che , in ragione delle Pt_1 evidenze istruttorie emerse, come coerentemente e persuasivamente valutate dal Tribunale, fosse legittimata passiva al giudizio, oltre che responsabile dei danni patiti dal Condominio. pagina 9 di 11 --
Privo di pregio risulta altresì il secondo motivo di gravame.
Deve al riguardo evidenziarsi che l'appellante non risulta avere proposto uno specifico motivo di gravame avverso l'appellata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. sollevate da
, in quanto precluse dalla sua tardiva costituzione in giudizio. Pt_1 Afferma, infatti, il Tribunale (v. pag. 13 sentenza di primo grado) che è “costante in giurisprudenza l'affermazione del principio secondo cui l'onere del committente di fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta sorge allorquando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, così come è fermo l'orientamento che esclude che le eccezioni di decadenza e prescrizione possano essere ascritte alla categoria delle eccezioni “in senso lato” e, dunque, rilevate anche d'ufficio da parte del giudice (v. Cass. n. 18078/2012). Ebbene, nella fattispecie per cui è causa, costituendosi tardivamente in giudizio con il deposito della comparsa di costituzione e risposta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., senza giovare di alcuna rimessione in termini (v. ud. 26.05.2021), la convenuta è decaduta dalla possibilità di sollevare le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio”.
A diverse conclusioni non conduce il fatto che le eccezioni di decadenza e prescrizione dalle garanzie ex artt. 1495, 1667 e 1669 c.c. siano state formulate dalla società convenuta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., atteso che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è ragione per discostarsi, “l'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo;
ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall' art. 166 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva. Ciò perché - spiega la Corte - il provvedimento che ammette
l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., in virtù del quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito e non è, per tale sua natura, neppure suscettibile di ricorso per ZI (cfr. Cass. 19.8.2005, n. 17058). In tal senso la proposizione dell'eccezione nel giudizio preventivo equivale a proposizione in sede stragiudiziale” (Cass. n. 24490/2022).
Le doglianze avanzate dall'appellante (v. pagg. 18-21 atto di appello), lungi dal muovere una specifica contestazione in ordine a tale statuizione, si limitano a ribadire la (asserita) tempestività della proposizione delle eccezioni di decadenza e prescrizione da parte di , in ragione dell'avvenuta Pt_1 tardiva costituzione in giudizio per causa alla stessa non imputabile e del rigetto della rimessione in termini richiesta al primo giudice, senza nulla argomentare al riguardo.
non individua né le ragioni che minerebbero la correttezza delle conclusioni svolte dal Pt_1
Tribunale a sostegno del rigetto della richiesta ex art. 153 c.p.c.(specificate nel verbale di udienza del
26.5.2021 e poste a fondamento della sentenza impugnata) né, tantomeno, le circostanze idonee ad incrinare il percorso logico- argomentativo svolto dal primo giudice in ordine all'inammissibilità, per tardività nella costituzione in giudizio, delle eccezioni sollevate da . Pt_1 L'omessa impugnazione come descritta, si traduce, pertanto, nella violazione del principio di specificità dell'appello e nel mancato assolvimento dell'onere, imposto all'appellante, di pagina 10 di 11 individuazione dei passaggi dell'atto oggetto di gravame utili a confutare la pronuncia impugnata, la quale, sul punto, deve, pertanto, essere confermata.
-- Le considerazioni svolte in ordine all'accertata responsabilità di e alla conseguente Pt_1 soccombenza della stessa nel giudizio di prime cure assorbono le censure svolte dall'appellante con il quarto motivo di gravame, avendo correttamente il Tribunale, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., condannato al rimborso delle spese di lite in favore del e posto a Pt_1 CP_1 carico esclusivo della medesima i costi della ctu espletata.
--
La sentenza va quindi confermata con condanna dell'appellante soccombente a pagare al CP_1 le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM
[...] 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'impegno profuso (che non ha visto alcuna fase istruttoria) e del valore della controversia (euro 32.600,00), oltre agli accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 43/2024 del Tribunale di
[...] Controparte_1
IA così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado Controparte_1 d'appello, liquidate in euro 6.946,00, oltre agli accessori dovuti per legge,
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2025. Il consigliere rel.est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 340/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ) elettivamente domiciliata a Parte_1 P.IVA_1 Peschiera Borromeo, via Karl Marx, n.16, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mutti (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA elettivamente domiciliato a Voghera, via Emilia Controparte_1 P.IVA_2 n.101, presso lo studio dell'avv. Sabrina De Pasquale (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende come da delega in atti
APPELLATO
E C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni
: Parte_1 NEL MERITO
1. IN VIA PRINCIPALE
1.1 riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno per l'equivalente dei costi e delle spese Controparte_1 Parte_1 necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo” e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Parte_1
attesa la riconducibilità dei lamentati danni alla mancata osservanza delle distanze previste dall'art.891 c.c. da parte del proprietario del
[...] fondo confinante con il appellato nonché il concorso colposo nella causazione dell'evento da parte del appellato;
CP_1 CP_1 1.2 accogliere, pertanto, le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: rigettare tutte le domande formulate dal condominio attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, anche relativi alla chiamata in causa del terzo oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge” e, conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti della società da parte del Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di IA per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Controparte_1
2. IN VIA SUBORDINATA pagina 1 di 11 2.1 riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno per l'equivalente dei costi e delle spese Controparte_1 Parte_1 necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo” e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art.1669 c.c. per intempestività della denuncia formulata dall'appellato ; Controparte_1 2.2 accogliere, conseguentemente, le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: rigettare tutte le domande formulate dal attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, CP_1 anche relativi alla chiamata in causa del terzo oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge” e, conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti della società da parte del Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di IA per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Controparte_1
3. IN VIA ANCOR PIU' SUBORDINATA 3.1 riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno per l'equivalente dei costi e delle spese Controparte_1 Parte_1 necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo” e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Parte_1
attesa la riconducibilità dei lamentati danni alla mancata osservanza delle distanze previste dall'art.891 c.c. da parte del proprietario del
[...] fondo confinante con il appellato nonché il concorso colposo nella causazione dell'evento da parte del appellato;
CP_1 CP_1 3.2 accogliere, pertanto, le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale: rigettare tutte le domande formulate dal condominio attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, anche relativi alla chiamata in causa del terzo oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge” e, conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti della società da parte del Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di IA per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Controparte_1
4. IN OGNI CASO
4.1 riformare, altresì, il punto dell'impugnata sentenza n.43/2024 emessa in data 29 dicembre 2023 e pubblicata il 3 gennaio 2024 del Tribunale
Ordinario di IA – G.U. dott.ssa Giacomo Rocchetti di IA – notificata a mezzo pec in data 4 gennaio 2024 che oggi erroneamente recita: “Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa che si liquidano in € 286,00 per Parte_1 Controparte_1 spese esenti, € 2.965,96 (oltre Iva ed oneri accessori, se dovuti) per costi di CTU (ing. ) ed € 2.910,00 per compensi del procedimento di Per_1 istruzione preventiva (di cui: € 945,00 fase studio, € 750,00 fase intr., € 1.215,00 fase istr.; valori medi), nonché € 786,00 per spese esenti ed € 7.616,00 per compensi di giudizio (di cui: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr., € 2.905,00 fase dec.; valori medi), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge” e condannare, invece, l'appellato a rimborsare alla società Controparte_1 Parte_1
il compenso professionale e le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario 15% ex articolo 14 TF,
[...] dell'I.V.A. e del contributo Cassa Previdenza Avvocati come per legge. 4.2 riformare, infine, il punto dell'impugnata sentenza n.43/2024 emessa in data 29 dicembre 2023 e pubblicata il 3 gennaio 2024 del Tribunale Ordinario di IA – G.U. dott.ssa Giacomo Rocchetti di IA – notificata a mezzo pec in data 4 gennaio 2024 che oggi erroneamente recita: “Pone definitivamente Per_ i costi di CTU (ing. ), già liquidati con decreto del 21.09.2022, interamente a carico della parte soccombente e porre, invece, Parte_1Per_ definitivamente i costi di CTU (ing. ), già liquidati con decreto del 21.09.2022, interamente a carico dell'appellato . Controparte_1
: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis
- in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da e rigettare tutte le domande in esso proposte dall'appellante sia Parte_1 in via principale, sia in via subordinata, sia in via di ulteriore subordine sia in ogni caso, perché infondato/e in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta in data 14/05/2024 e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado n. 43/2024 emessa il 29/12/2023 e pubblicata il 03/01/2024 del Tribunale di IA, G.U. Dott. Giacomo Rocchetti, notificata a mezzo pec in data 04/01/2024.
- con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti da cui tra origine la presente vicenda processuale posso essere così riassunti. L'impresa (d'ora in avanti, ) nell'anno 2012 realizzava e vendeva a Lungavilla Parte_1 Pt_1
(PV), via Calipari, un complesso condominiale - il d'ora in avanti anche solo Controparte_1
- composto da quattordici unità abitative collocate in un corpo di fabbrica centrale e otto CP_1 villette a schiera, collegate al fabbricato principale da un cortile comune e due accessi carrai, identificati ai civici n. 5 e 13 ed un accesso comune pedonale al civico n. 9, previo rilascio di polizza decennale postuma per i danni all'immobile stipulata con la Compagnia assicurativa Controparte_3
Nel corso del 2018, a seguito della segnalazione, da parte dei condomini, di fenomeni di dissesto della strada di accesso al passo carraio, nonché di cedimenti in prossimità della recinzione esterna del fabbricato, il incaricava un tecnico al fine di verificarne le cause. CP_1 pagina 2 di 11 Quest'ultimo, all'esito di sopralluoghi, rilevava: i) un ribaltamento in atto del muro di recinzione in prossimità del passo carraio con disallineamento e suo probabile intero scorrimento verso l'area agricola a nord, imputabile a difetti strutturali dell'opera di fondazione o delle modalità di connessione tra la fondazione in cemento armato e la recinzione;
ii) il cedimento totale del piano in autobloccanti, con una fessurazione marcata e la scucitura tra i blocchi, parallela alla recinzione, riconducibile ad una insufficiente realizzazione del substrato in materiale drenante, probabilmente unito all'assenza di un adeguato contenimento perimetrale che avrebbe dovuto essere assicurato all'opera di recinzione.
Alla luce di tali riscontri, il Condominio, in data 23.10.2019 proponeva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. davanti al Tribunale di IA, affinché il CTU nominando, nel contraddittorio con la società , Pt_1 costruttrice/venditrice delle unità immobiliari costituenti l'edificio, accertasse i vizi e difetti lamentati, le sue possibili cause ed i costi di ripristino.
Al procedimento di istruzione preventiva, con finalità conciliativa, venivano chiamati a partecipare, su istanza di , anche i professionisti a vario titolo coinvolti nelle fasi di progettazione, direzione e Pt_1 collaudo dell'opera (geologi, progettista, direttore dei lavori, collaudatore dei c.a.), nonché la Compagnia di assicurazione (già ). Controparte_2 CP_3
Nella relazione definitiva del 22.11.2020, il CTU (ing. ) riscontrava l'esistenza dei gravi difetti Per_1 strutturali denunciati dai condomini, imputabili all'impresa costruttrice, sia con riferimento alla pavimentazione del corsello condominiale di accesso ai box, sia avuto riguardo al muro di contenimento laterale sul fronte settentrionale del lotto, precisando -quanto a quest'ultimo- che l'opera era stata realizzata a distanza inferiore da quella minima prescritta dalla legge per canali e fossi (art. 891 c.c.); il CTU quantificava i costi di ripristino in € 40.835,63 per la pavimentazione ed € 15.382,92 per il rifacimento del muro di sostegno.
All'esito del detto accertamento -risultati vani il tentativo di conciliazione espletato dal CTU e le richieste di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa costruttrice, a suo dire responsabile dei gravi difetti rilevati nelle parti comuni del fabbricato- il Condominio, richiamato il previo esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., con atto di citazione notificato in data 19.02.2021 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di IA , al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità Pt_1 in merito ai gravi vizi e difetti dello stabile condominiale e, dunque, per la condanna di essa al risarcimento di tutti i danni subiti.
Con comparsa di risposta -depositata il 20.05.2021- si costituiva tardivamente in giudizio, Pt_1 affermando, in primo luogo, di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile, avendo avuto conoscenza della citazione solo pochi giorni prima dell'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. a causa di un'erronea identificazione del messaggio PEC come “spam” da parte del gestore del servizio, con spostamento automatico della busta nella casella “posta indesiderata”. Chiedeva pertanto, in via preliminare, di essere rimessa in termini al fine estendere il contraddittorio quantomeno verso la Compagnia di assicurazione con la quale aveva stipulato la polizza decennale postuma “danni diretti all'immobile”, avendo quest'ultima anche partecipato al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
Quanto al merito, la convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza e la Pt_1 prescrizione del diritto e/o dell'azione ai sensi degli artt. 1495, 1667 e 1669 c.c., rilevando che le opere pagina 3 di 11 erano iniziate nel 2010 ed ultimate in data 6.03.2012, mentre la prima contestazione dei presunti vizi/difetti da parte del era avvenuta solo con la missiva del 10.06.2019; contestava, poi, CP_1 il contenuto della perizia di parte attrice poiché priva di autonomo valore probatorio, nonché le conclusioni della relazione di CTU preventiva ex art. 696-bis c.p.c. in quanto “non assimilabile, quoad effectum, alla relazione di CTU”, riportandosi alle osservazioni critiche svolte dal proprio CTP, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, ritenute non provate né giustificabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co. 2 c.p.c, le circostanze addotte da , respingeva l'istanza di rimessione in termini;
ciononostante, riteneva Pt_1 opportuno ordinare ex artt. 107 e 270 c.p.c. la chiamata in causa di al fine di Controparte_2 consentirle di partecipare al giudizio di merito, in modo da evitare la proposizione di nuovi giudizi tra le medesime parti e potenziali conflitti di giudicato relativamente all'oggetto del contendere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la terza chiamata si costituiva tardivamente, dopo la declaratoria di contumacia, pendenti i termini per il deposito della seconda memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c.
Nella comparsa di costituzione e risposta, la terza chiamata chiedeva, in rito, di essere estromessa dal giudizio, previa revoca dell'ordine di chiamata in causa ex art. 107 c.p.c., ritenendo insussistenti i presupposti per la sua partecipazione al giudizio;
deduceva, altresì in merito.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione degli atti del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ed un supplemento di CTU su aspetti tecnici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
--
Con sentenza n. 43/2024, il Tribunale di IA ha così statuito:
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accertata l'esistenza di gravi difetti della costruzione come in parte motiva, accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno Controparte_1 Parte_1 per l'equivalente dei costi e delle spese necessari alla loro eliminazione e ripristino, quantificati in complessivi € 32.600,00, oltre IVA ed oneri accessori se dovuti, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU (3.09.2022), fino alla presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza, nonché degli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Dalla pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali di mora fino al soddisfo;
• dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di manleva spiegata da nei Parte_1 confronti di • condanna la parte soccombente al rimborso delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite in favore della parte vittoriosa che si liquidano in € 286,00 per Controparte_1 spese esenti, € 2.965,96 (oltre Iva ed oneri accessori, se dovuti) per costi di CTU (ing. ) ed € Per_1 2.910,00 per compensi del procedimento di istruzione preventiva (di cui: € 945,00 fase studio, € 750,00 fase intr., € 1.215,00 fase istr.; valori medi), nonché € 786,00 per spese esenti ed € 7.616,00 per compensi di giudizio (di cui: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr., €
2.905,00 fase dec.; valori medi), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della terza Parte_1 chiamata che si liquidano in € 5.261,00 per compensi (di cui € 851,00 fase Controparte_2 studio, € 602,00 fase intr., € 903,00 fase istr.; valori minimi, tenuto conto della costituzione nel corso
pagina 4 di 11 della fase istruttoria;
€ 2.905,00 fase dec., valore medio), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente i costi di CTU (ing. ), già liquidati con decreto del 21.09.2022, Per_2 interamente a carico della parte soccombente Parte_1
La sentenza può essere così sunteggiata. Il Tribunale ha accertato la responsabilità ex art.1669 c.c. dell'impresa costruttrice per i danni Pt_1 derivanti al Condominio per i gravi difetti della costruzione inerenti alle parti comuni. In particolare, il primo giudice, aderendo alle risultanze dell'espletata CTU e alle conclusioni del CTU incaricato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, ha affermato che il cedimento della fondazione del muro -che aveva trascinato con sé la recinzione soprastante- e il conseguente dissesto della pavimentazione erano dipese dalla insufficiente consistenza del terreno su cui lo stesso era stato realizzato da , a causa la prossimità di un cavo colatore, che aveva reso precaria la stabilità del Pt_1 manufatto.
Il Tribunale, considerata la preesistenza del cavo colatore rispetto ai manufatti realizzati successivamente dalla società convenuta, ha rilevato infatti che l'opinione di entrambi i CTU sostanzialmente convergeva nel ritenere che la fondazione era stata edificata ad una distanza inferiore a quella “minima” necessaria (e sufficiente) ad evitare le possibili (e prevedibili) inferenze (“cinematismi”) del cavo colatore con la stessa fondazione.
Il Tribunale ha precisato che, sebbene il primo CTU avesse argomentato sulla “distanza minima” , richiamando anche il disposto dell'art. 891 c.c., deducendo dallo stato dei luoghi che la distanza tra il canale ed il muro non rispettasse le prescrizioni di legge, riteneva tuttavia che la portata normativa della disposizione in esame, rilevante in materia di distanze nei rapporti di vicinato, non poteva essere invocata alla stregua di un parametro di legge per valutare se l'edificazione del muro di contenimento al confine con il cavo irriguo (o colatore), preesistente alla costruzione e di origine naturale, poteva ritenersi opera “legittima” od “illegittima”, rispetto al fondo del vicino.
Ha, infatti, evidenziato che un tale accertamento risultava fuorviante, atteso che ciò che rileva ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. è l'esistenza di gravi difetti dell'opera e la loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione, sì che il risultato tecnico ottenuto non assicura la piena conformità alle regole dell'arte: circostanza che, nel caso di specie, il CTU nominato nel giudizio di merito, esclusa la “centralità” del richiamo all'art. 891 c.c. (v. pag. 28 rel. CTU), aveva rinvenuto, quanto alla recinzione e quindi alla fondazione, nel mancato rispetto da parte dell'impresa costruttrice delle “ tecniche dell'arte nella scelta o della tipologia di fondazione o della sua posizione” Pt_1
(cfr. pag. 29 rel. CTU).
-- Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibili le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. sollevate da , in quanto precluse dalla tardiva costituzione in Pt_1 giudizio della medesima.
Ha rilevato, infatti, che la società convenuta costituendosi tardivamente in giudizio – in data
20.05.2021, solo sei giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata al 26.05.2021-con il deposito della comparsa di costituzione e risposta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., senza giovare di alcuna rimessione in termini, era decaduta dalla possibilità di sollevare le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, nel cui novero si ascrivono proprio le eccezioni di decadenza e prescrizione.
pagina 5 di 11 Ha parimenti evidenziato che non poteva ritenersi rilevante al riguardo la circostanza che le eccezioni di decadenza e prescrizione dalle garanzie ex artt. 1495, 1667 e 1669 c.c. erano state formulate dalla società convenuta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c, atteso che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, al cui orientamento ha affermato di conformarsi, l'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo;
ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall' art. 166 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva (Cass.
19.8.2005, n. 17058).
Il Tribunale ha ritenuto, infine, preclusa e assorbita, in ragione della tardiva costituzione in giudizio della società convenuta, la domanda di manleva -ed ogni altra questione attinente al rapporto di garanzia- svolta da nei confronti della compagnia assicurativa , terza chiamata in Pt_1 Controparte_2 giudizio.
--
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , affidandolo a quattro motivi. Pt_1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per non aver il Tribunale accertato la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa . Parte_1
Sostiene a tale riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, la responsabilità dei difetti riscontrati nel complesso condominiale- in particolare, i dissesti alla strada di accesso al passo carraio ed i cedimenti in prossimità della recinzione esterna del fabbricato- non sia ascrivibile alle tecniche di realizzazione delle opere da essa adoperate e come accertate dall'espletata CTU d'ufficio, quanto, piuttosto, all'attività del proprietario del fondo agricolo confinante, il quale nell'eseguire i lavori di manutenzione del canale e rimodellamento dell'alveo, si era avvicinato al confine dell'immobile senza rispettare le distanze previste dall'art. 891 c.c.
Sul punto, l'appellante evidenzia che il Tribunale, acriticamente aderendo alle risultanze della CTU espletata e all'accertamento compiuto dal perito incaricato nell'ambito del procedimento ex art.696 bis c.p.c., e non correttamente valutando le osservazioni critiche mosse dal suo ctp, ha erroneamente ritenuto “inconferente” (pagina n.10 della sentenza) il richiamo alla disciplina dettata dall'articolo 891 c.c. Sostiene infatti che la norma in esame, dopo aver stabilito la distanza minima da rispettare se si intende scavare un canale in prossimità del confine, nella parte in cui prevede che “la sponda più vicina deve essere a scarpa naturale oppure munita di opere di sostegno” imponeva proprio al proprietario confinante, e non ad essa , la realizzazione di opere di sostegno idonee a garantire la tenuta del Pt_1 terreno e ad evitare il cedimento della fondazione del muro, che aveva trascinato con sé la recinzione soprastante.
Ritiene pertanto che, in assenza di tali interventi da parte del confinante, nessuna responsabilità possa esserle ascritta per i difetti dell'opera realizzata, con conseguente carenza di legittimazione passiva al giudizio in capo alla stessa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale erroneamente ritenuto, da un lato, inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. da essa sollevate, in quanto precluse dalla sua tardiva costituzione in pagina 6 di 11 giudizio e, dall'altro, invece, ritenuto assolto, da parte del l'onere probatorio in ordine CP_1 alla tempestività della denuncia dei vizi lamentati.
Sostiene a tale riguardo che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, essa aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza, per averla formulata dapprima nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c e poi anche nella propria comparsa di costituzione e risposta;
che il deposito di tale atto difensivo, ancorché avvenuto il 20 maggio 2021, ovvero solo sei giorni prima della data della prima udienza di comparizione e trattazione, fissata al 26 maggio 2021, non era tardivo per diversi motivi, sia perché essa era venuta a conoscenza della citazione in giudizio solo pochi giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (in data 18 maggio 2021) a causa dell'erronea identificazione del messaggio come
“spam”, e l'inserimento tra la “posta indesiderata”, da parte del programma gestionale della posta elettronica certificata, sia perché il differimento della data della prima udienza di trattazione, dal 26 maggio 2021 al 13 ottobre 2021, disposto dal primo giudice anche per consentire la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa era già indice dal quale desumere che, in ogni caso, CP_2 l'eventuale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla stessa società convenuta non avrebbe pregiudicato i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che il sistema delle preclusioni assertive di cui all'art. 167 c.p.c. mira a salvaguardare.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver erroneamente il Tribunale ritenuto assolto da parte del l'onere della prova in ordine alla riconducibilità CP_1 dell'evento dannoso alla condotta illecita di . Pt_1
Sostiene a tale riguardo che i vizi riscontrati nelle parti comuni dello stabile condominiale, e in particolare i cedimenti in prossimità della recinzione, alla luce delle risultanze delle consulenze espletate e non correttamente valutate dal Tribunale, non siano stati determinati da difetti costruttivi imputabili a , ma derivino dalla modifiche apportate, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2018, Pt_1 all'alveo del canale- insistente sul confine dell'immobile e realizzato in violazione delle distanze previste dall'art. 891 c.c.- dai lavori di manutenzione effettuati dal proprietario del fondo confinante ed esclusivamente ascrivibili a quest'ultimo.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per avere il Tribunale erroneamente condannato al rimborso delle spese di lite in favore del Condominio e, altresì, Pt_1 posto a carico esclusivo della medesima i costi della ctu espletata.
Si è costituito il che ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
, ritualmente citata nel presente giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_2 contumace.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.; la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
-- L'opinione della Corte. Le censure sono infondate e non meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Possono essere tratti congiuntamente, in quanto connessi tra loro, il primo e il terzo motivo di gravame, con i quali l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ascritto ad essa la responsabilità dei difetti delle parti comuni, lamentati dal Condominio. Pt_1 pagina 7 di 11 lamenta che il Tribunale le abbia ascritto, sulla base delle CTU in ATP e nel giudizio di merito- Pt_1 l'esclusiva responsabilità della causazione dei danni, quando invece la responsabilità era ascrivibile al proprietario del fondo confinante, i cui lavori di manutenzione, eseguiti sul cavo colatore insistente sul confine tra i due fondi, in assenza di idonee opere di sostegno, avevano causato l'instabilità e il conseguente cedimento della recinzione e della pavimentazione di accesso all'edificio. Ritiene, pertanto, di non essere legittimata passiva;
tanto più considerando che il NON CP_1 aveva provata la sua responsabilità di essa . Pt_1
Tali doglianze sono prive di pregio.
Ritiene, infatti, questa Corte di condividere le persuasive conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla responsabilità ex art.1669 cc. di per i difetti lamentati dal in quanto Pt_1 CP_1 coerenti con le risultanze istruttorie del giudizio. Per_ Invero la Ctu espletata nel giudizio di merito (dall' ing. ha individuato le cause dei cedimenti strutturali delle parti comuni dell'edificio condominiale nel mancato rispetto da parte della costruttrice delle “tecniche dell'arte nella scelta o della tipologia di fondazione o della sua posizione” (cfr. Pt_1 pag. 29 rel. CTU).
In particolare, il Ctu ha rilevato che i danni erano ascrivibili alla errata edificazione della fondazione (si legge a pag. 24 della CTU), che era stata realizzata sul confine del fondo senza tener conto della possibile interferenza del cavo colare prossimo al medesimo confine e preesistente alla costruzione del manufatto.
Ha infatti, evidenziato -quanto al cedimento della recinzione che lo stesso- “è dipeso dalla insufficiente consistenza del terreno su cui grava la fondazione del muro, causa la prossimità del cavo colatore. Il terreno su cui grava la fondazione e la recinzione è infatti, in molti tratti, o parzialmente mancante, del modo che la fondazione risulta “staccata” da terra o comunque non sufficientemente coerente per sostenere i carichi dell'opera edile (Foto N° 26). La mancanza di terreno e la carenza di capacità portante sono maggiori a ridosso dell'alveo del canale e tendono a diminuire allontanandosi dalla sponda, di modo che si è manifestato un cedimento differenziale con rotazione della fondazione verso il cavo e possibile minimo scorrimento della stessa verso quest'ultimo. Il cedimento della ha CP_4 trascinato con sé la recinzione soprastante” (pag.23 CTU); rilevando, poi, come il cedimento della pavimentazione “è direttamente connesso al cedimento della recinzione, atteso che coinvolge solo il tratto a ridosso della recinzione e non le altre porzioni di aree di manovra” (pag.24 CTU).
Ciò posto, quanto alla prossimità del cavo colatore al manufatto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le consulenze espletate, lungi dall'ascrivere la causazione dei danni lamentati dal ai lavori di manutenzione sul medesimo eseguiti dal proprietario confinante, hanno CP_1 concordemente evidenziato, invece, come la preesistenza dello stesso rispetto alla costruzione dello stabile imponesse a la realizzazione della fondazione della recinzione ad una CP_5 Pt_1 distanza minima tale da garantire la stabilità della stessa.
Invero il Ctu nominato- alla luce della documentazione fotografica e cartografica acquisita nel corso delle operazioni peritali (v. pag. 16 ss e 25-29 rel. CTU), rappresentativa “in maniera sufficientemente chiara ed in assenza di altra documentazione contraria” della evoluzione dello stato dei luoghi nel corso del tempo (2002-2021)- dopo aver dato atto che i lavori di manutenzione eseguiti periodicamente sull'alveo del cavo “..possono aver comportato una modifica nel tempo dello stato dei luoghi, con riferimento alle caratteristiche delle sponde e quindi anche alla posizione dell'asse del cavo” ha, tuttavia, chiarito come “tale spostamento, ipotizzando che sia avvenuto, vista la non apprezzabilità dal confronto delle foto aeree, non può comunque essere che di pochi decimetri” (pag. 27 CTU). pagina 8 di 11 Pertanto, rilevato che “come il cavo colatore sul fronte Nord dell'area di pertinenza del CP_1 non abbia subito apprezzabili traslazioni ortogonali al suo asse di scorrimento, rimanendo negli
[...] anni pressoché nella medesima posizione” (pag. 27 CTU ), e in assenza del progetto esecutivo della fondazione e della recinzione (cfr. 32 rel. CTU), non versati in atti, ha desunto che “la vicinanza del cavo, anche ipotizzandone una distanza maggiore rispetto a quella attuale avrebbe comunque, a parere dello scrivente, dovuto far prevedere quanto poi si è manifestato, realizzando, come già affermato, un'altra tipologia di fondazione, ovvero realizzando la recinzione a maggior distanza dal cavo”; conseguentemente concludendo che “ la costruzione sufficientemente in arretrato (nel caso in esame almeno un metro) avrebbe consentito la posa della fondazione su del terreno meno soggetto alle modifiche di consistenza dovute al ciclo di presenza e assenza d'acqua nel cavo stesso” (pag. 28 CTU).
Alle medesime conclusioni era del resto pervenuto anche il CTU nominato in ATP nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva (ing. ), il quale ha rilevato come la precaria stabilità del Per_1 manufatto e i cinematismi riscontrati fossero da ascrivere alla realizzazione del muro, costruito da a ridosso del confine del fondo e ad una distanza dal canale inferiore a quella prescritta dall'art. Pt_1
891 c.c. Il Ctu dopo aver rilevato che “ la distanza minima tra muro e canale, al di sotto dei limiti imposti da Codice Civile, fa sì che il cavo influisca sul terreno sottostante la fondazione: l'acqua del cavo si infiltra nel terreno attraverso le sponde e per risalita capillare riempie i vuoti del terreno collocato al di sotto della fondazione del muro di sostegno”, ha evidenziato “l'assoluta inadeguatezza del manufatto murario” proponendo la necessità di un intervento di ripristino utile “ ad escludere ogni interferenza del cavo esistente con l'opera realizzata”, in particolare attraverso la realizzazione di
“nuove fondazioni” ad una quota di imposta inferiore alla quota di fondo canale e tali da escludere che ogni smottamento di terreno delle sponde dell'argine possa introdurre dei cinematismi sul paramento murario. (vedasi pagg.10-12 relazione peritale): con ciò confermando come il cedimento del muro fosse imputabile alla tecniche costruttive impiegate da nella posa della fondazione e Pt_1 non riferibili in alcun modo ai lavori di manutenzione del canale.
Orbene, il riferimento alla disciplina delle distanze di cui all'art. 891 c.c., invocato dal primo consulente, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante, non può ritenersi dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità in capo a . Pt_1
Invero, aderendo alle persuasive conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, tale disposizione - rilevante in materia di distanze nei rapporti di vicinato, imponendo a colui che scava, sul proprio fondo, fossi o canali “presso” il confine, di osservare la c.d. distanza “solonica” dal fondo vicino- non può costituire un parametro di legge per valutare, ai fine della responsabilità ex art. 1669 c.c., la piena conformità dell'opera realizzata alle regole dell'arte. Nel caso in esame tale norma, come condivisibilmente statuito dal Tribunale, risulta, infatti, inconferente, atteso che l'esistenza di gravi difetti riscontrati nelle parti comuni del non è CP_1 riconducibile all'attività del canale o alla sua realizzazione, ma è eziologicamente riferibile all'imperfetta esecuzione di , la quale, nel realizzare il muro sul confine, non ha tenuto conto Pt_1 delle possibili interferenze del cavo colatore limitrofo, di origine naturale e già esistente, sulla fondazione del manufatto medesimo e sulla conseguente stabilità e tenuta della sovrastante recinzione , nonché della adiacente pavimentazione di accesso ai box.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi, quindi, che , in ragione delle Pt_1 evidenze istruttorie emerse, come coerentemente e persuasivamente valutate dal Tribunale, fosse legittimata passiva al giudizio, oltre che responsabile dei danni patiti dal Condominio. pagina 9 di 11 --
Privo di pregio risulta altresì il secondo motivo di gravame.
Deve al riguardo evidenziarsi che l'appellante non risulta avere proposto uno specifico motivo di gravame avverso l'appellata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. sollevate da
, in quanto precluse dalla sua tardiva costituzione in giudizio. Pt_1 Afferma, infatti, il Tribunale (v. pag. 13 sentenza di primo grado) che è “costante in giurisprudenza l'affermazione del principio secondo cui l'onere del committente di fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta sorge allorquando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, così come è fermo l'orientamento che esclude che le eccezioni di decadenza e prescrizione possano essere ascritte alla categoria delle eccezioni “in senso lato” e, dunque, rilevate anche d'ufficio da parte del giudice (v. Cass. n. 18078/2012). Ebbene, nella fattispecie per cui è causa, costituendosi tardivamente in giudizio con il deposito della comparsa di costituzione e risposta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., senza giovare di alcuna rimessione in termini (v. ud. 26.05.2021), la convenuta è decaduta dalla possibilità di sollevare le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio”.
A diverse conclusioni non conduce il fatto che le eccezioni di decadenza e prescrizione dalle garanzie ex artt. 1495, 1667 e 1669 c.c. siano state formulate dalla società convenuta nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., atteso che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è ragione per discostarsi, “l'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo;
ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall' art. 166 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva. Ciò perché - spiega la Corte - il provvedimento che ammette
l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., in virtù del quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito e non è, per tale sua natura, neppure suscettibile di ricorso per ZI (cfr. Cass. 19.8.2005, n. 17058). In tal senso la proposizione dell'eccezione nel giudizio preventivo equivale a proposizione in sede stragiudiziale” (Cass. n. 24490/2022).
Le doglianze avanzate dall'appellante (v. pagg. 18-21 atto di appello), lungi dal muovere una specifica contestazione in ordine a tale statuizione, si limitano a ribadire la (asserita) tempestività della proposizione delle eccezioni di decadenza e prescrizione da parte di , in ragione dell'avvenuta Pt_1 tardiva costituzione in giudizio per causa alla stessa non imputabile e del rigetto della rimessione in termini richiesta al primo giudice, senza nulla argomentare al riguardo.
non individua né le ragioni che minerebbero la correttezza delle conclusioni svolte dal Pt_1
Tribunale a sostegno del rigetto della richiesta ex art. 153 c.p.c.(specificate nel verbale di udienza del
26.5.2021 e poste a fondamento della sentenza impugnata) né, tantomeno, le circostanze idonee ad incrinare il percorso logico- argomentativo svolto dal primo giudice in ordine all'inammissibilità, per tardività nella costituzione in giudizio, delle eccezioni sollevate da . Pt_1 L'omessa impugnazione come descritta, si traduce, pertanto, nella violazione del principio di specificità dell'appello e nel mancato assolvimento dell'onere, imposto all'appellante, di pagina 10 di 11 individuazione dei passaggi dell'atto oggetto di gravame utili a confutare la pronuncia impugnata, la quale, sul punto, deve, pertanto, essere confermata.
-- Le considerazioni svolte in ordine all'accertata responsabilità di e alla conseguente Pt_1 soccombenza della stessa nel giudizio di prime cure assorbono le censure svolte dall'appellante con il quarto motivo di gravame, avendo correttamente il Tribunale, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., condannato al rimborso delle spese di lite in favore del e posto a Pt_1 CP_1 carico esclusivo della medesima i costi della ctu espletata.
--
La sentenza va quindi confermata con condanna dell'appellante soccombente a pagare al CP_1 le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM
[...] 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'impegno profuso (che non ha visto alcuna fase istruttoria) e del valore della controversia (euro 32.600,00), oltre agli accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 43/2024 del Tribunale di
[...] Controparte_1
IA così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado Controparte_1 d'appello, liquidate in euro 6.946,00, oltre agli accessori dovuti per legge,
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 febbraio 2025. Il consigliere rel.est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11