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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1102/2021, vertente
TRA
e in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in
Venafro (IS) alla Via Antonio Mancino n. 13, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Forgione, che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti
OPPONENTI-RICORRENTI
E
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite i propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la propria sede.
OPPOSTO-RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2021 , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 117/2021
[...]
1 notificatagli con raccomandata del 23 aprile 2021 con cui l'
[...]
di Frosinone gli ha ingiunto il pagamento di una Controparte_2 somma pari a € 16.680,27 a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003, modificato dall'art.1, comma 1, D.Lgs. 8/2016 in materia di somministrazione illecita di manodopera, sulla base delle contestazioni mosse con il rapporto n.
54/44 del 25.02.2019, relativo al processo verbale n. FR 00000/2018-198-
01 del 19.2.2018.
Avverso tale ordinanza ingiunzione i ricorrenti hanno proposto l'odierna opposizione, adducendo a fondamento della stessa due motivi di censura, e in particolare:
- L'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 l.
689/1981;
- L'insussistenza della violazione contestata, in quanto tra la società opponente e la è stato Controparte_1 CP_3 concluso un regolare contratto di appalto, per l'esecuzione di lavori di progettazione e lavori tecnici, come emerge anche dalla controversia insorta e poi transatta in ordine alla corretta esecuzione del contratto.
Ha poi fatto istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, argomentando in merito alla sussistenza dei presupposti gravi motivi per concedere tale sospensione, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare ed in rito 1. con decreto inaudita altera parte, stante la sussistenza di gravi motivi e del periculum in mora, sospendere l‟esecutività dell‟impugnata ordinanza ingiunzione del
[...]
Controparte_4
- n. 117/2021 stante la sussistenza di
[...] gravi motivi. nel merito 2. per tutti i motivi esplicitati nel presente ricorso, da qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, accertare e dichiarare, la nullita‟ e/o annullabilita‟ e/o invalidita‟ e/o inefficacia dell‟ordinanza
2 ingiunzione del ministero del lavoro e delle politiche sociali - ispettorato nazionale del lavoro - ispettorato territoriale di frosinone n. 117/2021;
3. per l‟effetto del punto 2) che precede annullare, revocare, privare
d‟efficacia e/o porre in non cale l‟ordinanza ingiunzione impugnata;
in ogni caso 4. con vittoria delle spese, diritti ed onorari della procedura oltre iva, cap
e rimoborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosene sin d‟ora antistatario ai sensi dell‟art. 93 c.p.c.”
Si è costituito in giudizio con Controparte_2 memoria depositata in cancelleria il 8.2.2022 contestando la fondatezza dell'opposizione e ribadendo la legittimità del proprio operato, eccependo la tardività dell'opposizione in quanto depositata oltre i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta il 28.4.2021, sottolineando in via preliminare la correttezza del procedimento, ribadendo ancora l'infondatezza del motivo basato sulla violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981, considerando che gli accertamenti sono stati definiti con l'invio della diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004 il 15.2.2016, e che l'ordinanza ingiunzione può poi legittimamente essere emessa nel termine quinquennale di prescrizione.
Ha poi dedotto nel merito sulla sussistenza nel caso di specie della violazione contestata, sulla base delle modalità di svolgimento del rapporto tra opponente e committente, considerando che la società CP_1 non era in possesso di requisiti minimi per svolgere attività di
[...] cui all'oggetto sociale, non avendo una sede operativa (fatta eccezione con un unico locale di 13 mq, in locazione, in comune con altre società oggetto dell'accertamento, e coincidente con la sede legale e operativa della società ingiunta ) e difettano di qualsiasi organizzazione imprenditoriale. CP_3
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e per testimoni. La causa è stata dunque rinviata per la discussione, e all'udienza di discussione, fissata a seguito di un rinvio d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo, sostituita dal
3 deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalla sola parte resistente, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Va infatti ribadito che ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.lgs. 150/2011 il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie, la stessa parte opponente ha rilevato che l'ordinanza
è stata spedita per la notificazione in data 23 aprile 2021, e dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' Controparte_2
è emerso che la notificazione si è perfezionata il 28 aprile del 2021
[...]
(cfr. all.to 2 fasc. res.). Sulla circostanza, peraltro, la parte opponente da un lato ha riconosciuto l'intervenuta notificazione e la spedizione del 23 aprile del 2021, dall'altro non ha dedotto alcunchè di specifico, a fronte della documentazione prodotta e delle affermazioni della resistente, in sede di prima udienza né rappresentato alcuna circostanza in contestazione, né ha affermato, nell'opposizione, di aver ricevuto la notificazione dell'ordinanza in data successiva.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data
31 maggio 2021, dunque a più di trenta giorni dal perfezionamento della notificazione (dovendosi intendere quale ultimo giorno utile per il deposito del ricorso il 28 maggio 2021, venerdì). Pertanto, in accoglimento dell'eccezione della parte resistente l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, e non deve essere esaminata nel merito.
***
Va comunque rilevato, in aggiunta a quanto evidenziato ed assorbente in merito all'inammissibilità dell'opposizione, che questa si apprezza comunque infondata, tanto con riferimento alla dedotta violazione del termine di cui all'art. 14 della l. 689/1981 (considerando la documentata
4 attività ispettiva e l'effettiva contestazione immediata all'esito degli accertamenti eseguiti), quanto nel merito, in considerazione delle risultanze dell'istruttoria che hanno consentito di evidenziare elementi chiari a supporto dell'effettiva sussistenza di ipotesi di illecita somministrazione di manodopera (essendo emersi elementi in merito all'assenza di autonoma organizzazione imprenditoriale da parte della e non Controparte_1 essendo emersa alcuna evidenza dell'oggetto del contratto di appalto asseritamente stipulato).
Per tali ragioni, anche nel merito deve ritenersi fondata la valutazione svolta all'esito dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione opposta, risultando pienamente integrati i presupposti per le violazioni contestate, e le sanzioni legittimamente comminate in applicazione delle pertinenti disposizioni di legge (non risulta peraltro articolato alcun motivo specifico in merito alla quantificazione della sanzione, che appare conforme alla norma invocata).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia (da ricomprendersi nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000) seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico della parte opponente, con riduzione del 20% prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. essendo l' difeso in giudizio da propri funzionari. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna le parti opponenti, e la società Parte_1 in solido tra loro, a rimborsare, in favore Controparte_1 dell' convenuto i compensi legali che Controparte_2 si liquidano in € 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cassino il 16/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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