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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 409/2021 del Ruolo Generale
Affari Civili, promosso da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonio Urbano ed Ezio Torrella, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Bologna alla via Monte Grappa 22;
attore
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e (C.F. Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita C.F._2
Faraglia, ed elettivamente domiciliati presso la stessa;
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._3 difeso dall'Avv. Giuseppe Mileti, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso;
convenuti
(C.F. P.I. Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del procuratore speciale del P.IVA_3
1 Rappresentante per l'LI dott.ssa Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Di Marzio, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso;
terza chiamata
in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Testa e Roberta Del Sordo, ed elettivamente domiciliato a Chieti (CH) alla via Domenico
Spezioli n. 12; interveniente volontario
OGGETTO: SINISTRO STRADALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, , e Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Nel
[...]
Merito - dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Lancia Y, tg. EL716LH di proprietà e condotto dalla IG.ra , Controparte_2
e del IG. e, conseguentemente, condannarli in Parte_2 solido con le rispettive compagnie di assicurazioni, in persona dei l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal IG.
a seguito del sinistro per cui è causa Parte_1 quantificati complessivamente in € 3.710.681,00 (al netto di quanto già versato o da versare da parte dell' . A tale somma CP_5 andrà detratta quella di € 414.600,00 già versata dalla Compagnia
Arca e trattenuta in acconto dall'attore sul maggior credito vantato. Pertanto si chiede il pagamento dei convenuti in solido
a favore dell'attore della somma di 3.296.081,00 e/o la diversa somma che verrà ritenuta equa dall'Ill.mo Giudice adito. Il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo
e con vittoria delle spese e compensi di lite oltre accessori di legge».
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto la
2 responsabilità concorrente dei convenuti e CP_6
nella causazione dei danni patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali derivatigli dal sinistro stradale occorso in Vasto
(CH) il giorno 22/7/2018, quando, nel percorrere la corsia di viale Dalmazia con direzione sud-nord unitamente a gruppo di ciclisti, l'attore avrebbe perso l'equilibrio a causa della manovra di scartamento a destra del velocipede condotto da e del conseguente contatto tra la ruota anteriore del Pt_2 proprio mezzo e la ruota posteriore del velocipede di Pt_2 andando ad impattare violentemente con la parte anteriore destra dell'autoveicolo Lancia Y targato EL716LH di proprietà e condotto da la quale, proveniente dall'opposto senso di Controparte_2 marcia, aveva invaso l'opposta corsia onde superare altro autoveicolo in sosta.
Derivando all'attore dal violento impatto la paraplegia degli arti inferiori, egli ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale - per danno biologico (danno da invalidità permanente pari all'85% e danno da invalidità temporanea totale per 270 giorni) e danno morale (precisando che la liquidazione di tale danno «è già contenuta nel calcolo nel danno biologico sopra riportato in applicazione delle c.d. Tabelle milanesi»), con personalizzazione non inferiore al 25% - e del danno patrimoniale
– per perdita della capacità lavorativa generica e/o specifica
(correlata alla qualifica di muratore), danno pensionistico, spese di assistenza, spese sostenute e da sostenersi nonché spese di adeguamento dell'immobile di residenza, oltre spese stragiudiziali di assistenza e consulenza legale e medico-legale, per un ammontare complessivo (al netto delle somme già corrisposte dalla per complessivi € 214.600,00) di Controparte_1
€ 2.572.152,37.
Si sono costituite in giudizio – quale Controparte_1 compagnia garante della responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autoveicolo Lancia Y targato EL716LH - e
[...]
per contestare le avverse deduzioni e richieste CP_2
3 anzitutto in punto di an debeatur, allegando (sulla scorta delle riprese della telecamera di videosorveglianza esaminate e valutate dal consulente della Procura della Repubblica di Vasto,
Ing. le responsabilità concorrenti nella Persona_1 causazione del sinistro sia del conducente dell'autovettura
AG (per avere sostato l'autovettura contromano e diagonalmente al margine della carreggiata percorsa da CP_2 costringendo la stessa ad invadere l'opposta corsia onde proseguire la marcia), sia di e dello stesso Pt_2 Pt_1 perché, unitamente ad altri ciclisti, provenivano in direzione opposta e in formazione raggruppata molto vicina alla linea di mezzeria, a velocità dal consulente stimata in 30 Km/h. I convenuti, quindi, hanno contestato il quantum della pretesa risarcitoria con riferimento sia al danno non patrimoniale
(allegando una invalidità permanente dell'80%, la sussistenza di una residua capacità lavorativa generica e la carenza di presupposti per una personalizzazione del danno) sia al danno patrimoniale (contestando ogni singola voce risarcitoria pretesa a tale titolo). Sulla scorta delle riferite deduzioni, i convenuti hanno concluso con richiesta «di accertare e dichiarare la prevalente responsabilità del sinistro per cui è causa di
[...]
e di e la residuale e minima Parte_1 Parte_2 corresponsabilità della conducente e proprietaria della autovettura Lancia Y targata EL716LH, Controparte_2 conseguentemente condannare le odierne resistenti al pagamento dei danni tenendo conto, non solo della percentuale di responsabilità della vittima e del IG. ma anche Pt_2 dell'importo di €. 214.600,00 già versato da Controparte_1
. Spese vinte».
[...]
Si è costituito in giudizio per chiedere, in Parte_2 via pregiudiziale e in rito, il mutamento del rito ex art. 702- ter c.p.c., stante la necessità di un'istruttoria complessa sia in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sia in ordine alla quantificazione del danno. Quindi, il convenuto ha
4 contestato le richieste attoree in punto di an debeatur, invocando l'assenza di propria responsabilità nella causazione del sinistro ed adducendo quella di per avere invaso l'opposta Controparte_2 corsia di marcia, così costringendo a spostarsi sulla Pt_2 destra onde evitare l'impatto frontale con l'autovettura Lancia
Y targata EL716LH, nonché quella concorrente dello stesso Pt_1 che lo seguiva nella marcia a distanza troppo ravvicinata e che, senza essere toccato dal proprio velocipede, avrebbe perso il controllo del mezzo per andare ad impattare con la testa contro la parte anteriore dell'autovettura. Il convenuto ha contestato altresì il quantum della pretesa risarcitoria con riguardo al danno biologico, alla richiesta di personalizzazione del danno, alla perdita di capacità lavorativa generica e/o specifica, alle spese di assistenza, alle spese legali e medico-legali stragiudiziali. Quindi, ha reso dichiarazione ex art. 702-bis, V comma, c.p.c. ai fini della chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni di RA, giusta polizza collettiva CP_3
n. F1700001012 in essere con l'A.S.D. Ciclistica Parte_3
San Timoteo di Termoli di cui si è dichiarato associato.
Sulla scorta delle riferite deduzioni, ha così concluso: «II)- nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, riconoscere nella causazione del sinistro occorso al in data 22 Parte_1 luglio 2018 in Vasto Marina alla Via Dalmazia la esclusiva responsabilità della sig.ra proprietaria e Controparte_2 conducente dell'autovettura Lancia Y, tg. EL716LH, e/o in via concorsuale anche quella dell'odierno ricorrente e la totale assenza di responsabilità in capo al e, per Parte_2
l'effetto rigettare l'avversa domanda proposta nei confronti dello stesso giacché infondata in fatto e diritto;
III)- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda proposta dall'attrice, riconoscere la responsabilità esclusiva alla sig.ra
[...]
, proprietaria e conducente dell'autovettura Lancia Y, CP_2 tg. EL716LH, e per l'effetto condannare la stessa e la
[...]
, nella qualità di società assicuratrice del Controparte_1
5 detto autoveicolo a manlevare e/o comunque a tenere indenne il di quanto questi dovesse vedersi costretto a Parte_2 corrispondere al a qualsiasi titolo ragione ed Parte_1 azione in forza della sentenza che codesto Giudicante andrà ad emettere;
IV)- in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda proposta dal ricorrente, riconoscere una percentuale di responsabilità in capo al non superiore al 5% Parte_2 con il 95% da ripartirsi tra la e il Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente CP_7
l'eventuale risarcimento dovuto da;
V)- stante Parte_2
l'esistenza del contratto di assicurazione, condannare la di RA (Cod. Fisc. Parte_4
- Part. IVA , in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante presso il Rappresentante Generale per l'LI di
in persona del legale rappresentate con sede in Milano al CP_3
Corso Garibaldi n.86, a manlevare e/o tenere indenne il Parte_2
di quanto questi sarà costretto a corrispondere al
[...] ricorrente in forza della sentenza che l'adito Giudice andrà a pronunciare e, per l'effetto condannare la
[...] di RA (Cod. Fisc. - Part. Parte_4 P.IVA_2
IVA ), in persona del legale rappresentante presso il P.IVA_3
Rappresentante Generale per l'LI di in persona del CP_3 legale rappresentate con sede in Milano al Corso Garibaldi n.86, al pagamento nei confronti del di tutte le Parte_2 somme che questi, a qualsiasi titoli (anche spese legali e di eventuali CTU) sarà tenuto a corrispondere in favore di terzi in forza della sentenza che l'adito Giudice andrà a pronunciare;
VI)- il tutto sempre e comunque con vittoria, anche nei confronti del terzo chiamato in garanzia, di spese, compenso professionale, rimborso forfettario e accessori di legge del presente giudizio».
Si è costituita in giudizio Controparte_3
Rappresentante generale per l'LI (di seguito, per brevità,
Cont solo “ ”), nella qualità di successore nella titolarità della
6 polizza n. F1700001012 con decorrenza dall'1/1/2021, per chiedere, anzitutto, l'estromissione dalla lite degli
“ , nonché il mutamento del Parte_5 rito e contestare diffusamente e dettagliatamente le richieste di parte istante in punto di an, invocando la assoluta estraneità dell'assicurato nella causazione del sinistro e Pt_2 indicando quella concorrente dell'istante della convenuta Pt_1
, nonché di - proprietario della CP_2 Controparte_9
AG Golf in sosta vietata nella corsia di marcia di competenza di – e di il quale, alla CP_2 Controparte_10 guida del proprio velocipede alle spalle di avrebbe Pt_1 investito con entrambe le ruote quest'ultimo, già riverso al suolo, all'altezza del capo/collo. Contestate le pretese
Cont risarcitorie anche in punto di quantum, ha così concluso: «In via preliminare, tenuto conto che , Controparte_3 ha assunto il rischio della polizza con il certificato n.
F1700001012, nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 01.01.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property
Courts of England and ChD) del 25.11.2020, Controparte_11 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei
, estromettere dalla presente lite gli CP_3 [...]
− Sempre in via preliminare, valutare la Parte_5 sussistenza dei presupposti per disporre ex art. 107 cpc la chiamata in causa del terzo iussu iudicis del sig.
[...]
e del sig. disponendo ogni CP_9 Controparte_10 opportuno provvedimento conseguenziale;
− In ogni caso, dichiarare inammissibili ed infondate e comunque rigettare le domande svolte dal ricorrente, nei confronti del sig. Pt_2 perché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova anche in relazione al quantum debeatur In via gradata, nel caso in cui l'adito giudice ritenesse sussistere una forma di responsabilità, anche parziale, in capo al convenuto sig.
fatto salvo ogni gravame, accertare e Parte_2
7 dichiarare la responsabilità concorrente della sig.ra
[...]
e del ricorrente sig. nella causazione CP_2 Parte_1 del sinistro e, per l'effetto, ridurre congruamente il quantum debeatur, per i motivi esposti in comparsa e nei successivi scritti difensivi e verbali di causa, il tutto, comunque, entro
i limiti dei massimali contrattualmente convenuti e previa decurtazione della franchigia operante, nonché di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni ed entro i limiti contrattualmente assunti;
− In ogni caso, condannare chi di ragione al pagamento delle spese di rito».
Con ordinanza del 28/6/2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositato in data 29/5/2024, si è, infine, costituito in giudizio l'
[...]
, il quale, deducendo Controparte_5 di avere appreso della pendenza della lite solo con la notifica a mezzo pec del 28/2/2023 dell'ordinanza istruttoria del
16/2/2023, ha esercitato l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile Parte_2
– assumendone la responsabilità ex art. 2043 c.c. -
[...] nonché azione di surroga ex art. 142 del D.lgs. 209/2005 nei confronti della corresponsabile ex art. 2054 c.c. Controparte_2
e di – quali soggetti sottoposti alle Controparte_1 norme sulla R.C.A. obbligatoria ex art. 122 e ss. D.lgs. 209/2005
- fino alla concorrenza degli importi corrispondenti al valore capitalizzato delle prestazioni assistenziali a questi erogate e da erogare. Sulla scorta delle deduzioni ed allegazioni quali quivi sinteticamente riportate, l' ha così concluso: «Voglia CP_5
l'Il.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare il diritto dell' ad essere risarcito per la complessiva somma di Euro CP_5
315.787,35= comprensiva di Euro 254.035,37= per sorte capitalizzata di pensione di inabilità civile ed indennità di
8 accompagnamento ex art. 41 della Legge n. 183/2010, di Euro
19.904,51= per interessi legali e di Euro 41.847,47= per rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare Parte_2
, in via esclusiva, ovvero in solido con
[...] Controparte_2 ed al pagamento della medesima somma, Controparte_1 oltre accessori ulteriori al soddisfo e vittoria di spese».
* * *
1. In via pregiudiziale, deve esaminarsi l'istanza della terza Cont chiamata afferente alla richiesta di estromissione dal presente giudizio degli “ . Parte_5
La parte evocata in giudizio in garanzia dal convenuto Parte_2
è la « di RA (Cod.
[...] Parte_4
Fisc. - Part. IVA , in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante presso il Rappresentante Generale per l'LI di
»; la parte costituitasi in giudizio con comparsa CP_3 depositata in data 21/3/2022 è « Controparte_3 che ha assunto il rischio della polizza con il certificato n.
F1700001012, in persona del procuratore speciale del
Rappresentante per l'LI (C.F. P. I.V.A. P.IVA_2
), dott.ssa nella qualità di P.IVA_3 Controparte_4 successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 01.01.2021 (…)».
Stante, pertanto, l'assenza di una formale evocazione in giudizio di soggetti altri e diversi dalla compagnia di assicurazioni di RA (quali, appunto, gli “Assicuratori CP_3 Parte_5
”), e stante la costituzione in giudizio di
[...] CP_3 [...]
– società di diritto belga, interamente Controparte_3 controllata da Lloyd's1 – che non ha contestato ma anzi allegato la propria titolarità passiva del contratto di garanzia – giusta provvedimento della High Court of Justice Business and Property
Courts of England and Wales Companies Court (ChD) del 25/11/2020 – il fondamento e lo scopo della richiesta di estromissione degli
“ - valutata alla luce del Parte_5 dovere/potere di interpretazione e qualificazione della domanda ex artt. 112 e 113 c.p.c. anche in dipendenza dell'assoluta carenza di argomentazione a suffragio della richiesta – non possono essere valutati che in ragione della particolare struttura giuridica dei di RA - quale già ricostruita CP_3 dalle SS.UU. della Suprema Corte (Sentenza n. 785 del 17/11/1999)
e successivamente ribadita da Cass. civ. , III sez. 15/11/2024 n.
29491 – secondo cui i di RA «non sono né una CP_3 compagnia, né un'impresa assicurativa unitaria, bensì un'associazione riconosciuta di singole persone fisiche (i
"names") aderenti ad essa, che, singolarmente o in aggregazioni non costituenti associazioni, ma collegate tra loro dal vincolo di solidarietà (i "syndicates") garantiscono illimitatamente, con
i propri patrimoni, i rischi assunti da ciascuno di essi ("name"
o "syndacate") tramite gli operatori effettivi specializzati ed autorizzati in veste di agenti o brokers (cd."underwriters")-, con la conseguenza che il "rappresentante generale per l'LI" non rappresenta il come istituto a sè stante (che non ha, CP_3 pertanto, "una sede o una succursale in LI"), ma soltanto gli assicuratori (aderenti ai ) di volta in volta CP_3 materialmente firmatari della polizza (nella specie, 24
"syndacates"), dei quali, peraltro, non può considerarsi un agente, ma solo un rappresentante agli effetti processuali, relativamente alle sole controversie attinenti alla gestione della succursale (e, cioè, degli affari assicurativi correlati a polizze emesse da tali rappresentanze».
Pertanto, atteso che l'istituto processuale dell'estromissione consiste nell'uscita dal processo, in esito a provvedimento giudiziale, di una parte che originariamente vi aveva partecipato, nel caso che qui occupa la partecipazione al presente processo degli “ – che Parte_5 certamente non sussiste sul piano formale, non essendo stati gli
10 stessi evocati in giudizio – potrebbe, al più, sussistere sul piano sostanziale – in ragione della descritta strutturazione del mercato dei – conseguendone che, non ricadendo detta ipotesi CP_3 in nessuna delle fattispecie previste dalla legge2, gli effetti sostanziali della decisione potrebbero riverberarsi, al più e in linea teorica, unicamente in punto di esecuzione della stessa;
anche tale effetto, tuttavia, deve essere escluso in ragione della successione a titolo particolare – ante causam - nella titolarità del contratto di garanzia identificato dal certificato n.
F1700001012, quale attestata dal richiamato provvedimento della
High Court del 25/11/2020 – che, costituendo attestazione, per
Cont l'appunto, dell'assunzione da parte di delle obbligazioni originariamente assunte dagli “ Parte_5
” esclude una legittimazione degli stessi a subire, sul
[...] piano sostanziale, gli effetti della presente decisione.
L'istanza di estromissione va, pertanto, disattesa per difetto dei relativi presupposti.
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Dagli esiti dell'istruttoria e dall'esame della documentazione versata in atti – e, in particolare modo, dall'analisi del filmato di videosorveglianza riproducente l'intera dinamica del sinistro
- nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di una responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nella infausta vicenda in esame, che deve essere gradata in ragione delle seguenti valutazioni.
- dinamica del sinistro CP_12
3. In via di premessa generale, deve osservarsi che l'attento e ripetuto esame del predetto video consente di valutare una 2 ovvero: non l'art. 108 c.p.c. poiché il rapporto di garanzia considerato è quello tra chiamante/chiamato in garanzia;
non l'art. 109 c.p.c., non contendendosi in ordine alla titolarità passiva dell'obbligazione di garanzia;
non l'art. 111, III comma, c.p.c., non vertendosi in ipotesi di successione a titolo particolare in corso di causa. 11 concatenazione causale cronologico/materiale che vede ciascuno dei distinti comportamenti dei protagonisti della vicenda quali antecedenti necessari (ma non sufficienti) a determinare l'evento, emergendo con incontrovertibile chiarezza che lo stesso non si sarebbe ugualmente verificato in assenza di anche una sola di tali condotte.
Difatti, se l'elemento materialmente e cronologicamente innescante detta sequenza può essere ravvisato nella presenza dell'autoveicolo AG Golf in posizione di sosta/parcheggio nella direttrice di marcia della Lancia Y, in modo da indurre la conducente della stessa a superare, a velocità moderata, la linea di mezzeria della sede stradale, la concomitante sopravvenienza a velocità sostenuta del gruppo di ciclisti (tra i quali l'attore e il convenuto ) in formazione non lineare (ovvero Pt_1 Pt_2 affiancati l'uno all'altro) e la perdita di equilibrio/caduta dell'attore nell'esatto momento dell'incrocio con la Lancia Y, è successione di fatti tale da potere escludere l'evento lesivo in carenza anche di uno solo di detti fatti concorrenti.
Appare, infatti, di incontrovertibile nitore che l'evento lesivo non avrebbe potuto verificarsi se la convenuta non avesse CP_2 invaso l'opposta corsia;
ma è di pari evidenza il fatto che, pur stante detta invasione di corsia, se il gruppo di ciclisti avesse tenuto la prescritta formazione in c.d. “fila indiana”, tale condotta avrebbe materialmente consentito all'autovettura ed ai velocipedi di proseguire incolumi la propria marcia, stante la sussistenza di spazio utile allo scorrimento di entrambi negli opposti sensi di circolazione;
di uguale evidenza, poi, è il fatto che, pur stante l'invasione di corsia dell'autovettura Lancia Y
e pur stante la marcia affiancata dei velocipedi, qualora non vi fosse stata da parte dell'attore una (autonoma e/o indotta) perdita del pieno e completo controllo del proprio mezzo, non vi sarebbe stata caduta e conseguente urto con la sopraggiungente autovettura – ultimo fattore direttamente determinante le lesioni per cui è causa.
12 Se, pertanto, tale è la valutazione in ordine alla concatenazione fattuale conducente all'evento, la stessa conduce all'attribuzione di una corresponsabilità (gradata nelle misure di seguito indicate) in ragione della presunzione ex art. 2054
c.c. e della dovuta verifica in concreto (sì come indicato dalla
Suprema Corte3) della conformità delle condotte in esame alle norme regolanti la circolazione stradale e, tra esse, al generale principio informatore della circolazione ex art. 140, I comma,
Codice della strada, in ragione del quale «Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale».
4. Così pervenendo alla valutazione del comportamento di guida tenuto dalla convenuta l'esame del video e le Controparte_2 risultanze documentali attestano come la stessa, alla guida dell'autoveicolo Lancia Y nel tempo e luogo del sinistro, procedendo in direzione nord – sud lungo il tratto rettilineo a doppio senso di marcia delimitato da linea di mezzeria di viale
Dalmazia, abbia parzialmente invaso la corsia di marcia opposta onde sopravanzare l'autoveicolo AG Golf in sosta
(irregolare) sulla propria corsia di marcia. L'art. 148 del Codice della strada, nel regolare la manovra di sorpasso (definita quale
“manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”) impone al conducente che intende sorpassare di accertare: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa 3 Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024: «In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)»; conforme Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7479 del
20/03/2020; 13 esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
In ordine al doveroso accertamento della presenza di veicoli sopraggiungenti dalla direzione contraria, quindi, deve evidenziarsi come, nel frangente, il sopravvenire di un gruppo di ciclisti nella direzione opposta fosse chiaramente percepibile dalla convenuta in ragione della condizione di piena CP_2 illuminazione della sede stradale (da luce diurna del mese di luglio) e della visuale disponibile alla conducente, agevolata anche dal fatto che, essendo detta manovra di sorpasso iniziata con largo anticipo rispetto all'ostacolo (considerato che l'autoveicolo Lancia Y – già al minuto 07:06:51 – si trova oltre la linea di mezzeria, essendo la ruota anteriore destra in corrispondenza della terza banda dell'attraversamento pedonale, così evidenziandosi anche la violazione dell'art. 143 Codice della strada che impone, al I comma, la circolazione sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera), la conducente aveva la possibilità di scorgere anche lo scenario retrostante la VW Golf, così avendo l'occasione di distinguere, da distanza utile alla dovuta manovra di arresto, il sopraggiungere del gruppo di ciclisti tra i quali si trovava l'attore.
In ordine alla stima delle velocità dei mezzi (autoveicolo e velocipedi), le valutazioni compiute nella consulenza svolta dall'Ing. costituiscono supporto indiziario Persona_2 utile, stante la loro convergenza globale5 con le ulteriori risultanze istruttorie e la correttezza scientifica e investigativa del metodo adottato da detto consulente al fine di dedurre dette velocità dal rapporto spazio percorso dai mezzi nel frangente (ricavato da precisi punti di riferimento) e tempo
(ricavabile dal cronometraggio incorporato in sovrapposizione al filmato); di conseguenza, la bassa velocità dell'autoveicolo, stimata in circa 15 Km/h, attesta ulteriormente la piena possibilità per la conducente convenuta di compiere con ogni opportuna cautela, calma ed attenzione – una volta avvistato l'ostacolo e il sopraggiungente gruppo di ciclisti – la dovuta manovra di interruzione della marcia del proprio autoveicolo nella propria corsia onde consentire lo scorrimento del traffico nella corsia opposta e quindi, accertata la mancanza di altro traffico, procedere a sorpassare l'ostacolo.
Alla luce di tale dirimente ed assorbente valutazione, deve quindi, osservarsi, in via del tutto incidentale, come la presenza
Cont dell'autoveicolo VW Golf (dalla terza chiamata identificata in proprietà di in sosta palesemente Controparte_9 irregolare (perché posto in senso contrario al senso di marcia e diagonalmente al margine sinistro della carreggiata – in violazione dell'art. 157, II comma, Codice della strada – e in infrazione del segnale di divieto di sosta ivi insistente dalle
0 alle 24 – con violazione dell'art. 146 del Codice della strada), pur palesandosi quale antecedente storico della sequenza produttiva del danno, non assume uguale incidenza in punto di causalità materiale, giacché, non potendosi ritenere la condotta tenuta nel frangente dalla convenuta coartata dalla CP_2 presenza di detto ostacolo (stante la possibilità di superarlo previo accertamento delle condizioni di sicurezza), tale condotta
(omissiva – per non avere arrestato la marcia - e commissiva – per avere proseguito la marcia con invasione della corsia opposta) ha interrotto il nesso di causalità con la condotta del conducente
canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (…)»; 15 dell'autoveicolo VW Golf, in quanto autonoma rispetto a quest'ultima, assorbendo sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale per ridurlo al ruolo di semplice occasione.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, ma anche in considerazione del fatto che la condotta della convenuta ha altresì contribuito a determinare quella del convenuto (in ragione Parte_2 di quanto qui di seguito descritto e valutato in ordine alla repentina manovra di accostamento a destra di quest'ultimo) e del fatto che «il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione» (così Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
31009 del 30/11/2018), il contributo di nella produzione CP_2 dell'evento è da ritenersi superiore all'apporto paritario, stimandosi nella misura percentuale del 70%.
5. In ordine alla valutazione della condotta di guida tenuta del convenuto occorre premettere che l'art. 182 Parte_2 del Codice della strada, con riguardo alle norme di comportamento relative ai ciclisti, impone che gli stessi debbano «(…) procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila (…)» mentre l'art. 377, I comma del Regolamento di attuazione del Codice della strada prescrive che «I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono».
Il precetto di cui all'art. 143 Codice della strada – che impone la circolazione sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima anche quando la
16 strada è libera – trova, quindi, applicazione anche con riguardo ai velocipedi in ragione della classificazione di cui all'art. 47, I comma, lett. c) del Codice della strada e della definizione di “velocipede” di cui all'art. 50, I comma, del Codice della strada.
Alla luce di tale quadro normativo, che impone ai ciclisti l'obbligo di circolare accostati al margine destro della carreggiata di percorrenza e, di norma, in unica fila (c.d. “fila indiana”), appare di tutta evidenza come il mancato rispetto di dette regole di comportamento – emulativo dei contesti agonistici ove, tuttavia, operano le cautele organizzative del traffico e della circolazione non altrettanto operanti negli ordinari e quotidiani contesti della circolazione urbana ed extraurbana – sia riscontrabile, nel video, già in un primo gruppo di quattro ciclisti (a due gruppi di due affiancati) che giungono sullo scenario dello sinistro (ad orario 07:06:50) e, quindi, nel gruppo di sei/sette ciclisti che giungono successivamente nel medesimo scenario (ad orario 07:06:51) tra i quali vi sono e Pt_1
. Pt_2
Quindi, se la posizione di quest'ultimo negli istanti precedenti la perdita di equilibrio di è certamente da valutarsi in Pt_1 prossimità della linea di mezzeria, il successivo scartamento da sinistra a destra (plausibilmente deliberato in esito all'avvistamento della sopraggiungente Lancia Y e necessitata dalla concomitante invasione di corsia di quest'ultima e dalla irregolare posizione del velocipede condotto dallo stesso
), con variazione di traiettoria intercettante quella di Pt_2
, appare confermato tanto dall'esame diretto del video, Pt_1 quanto dalle condivisibili valutazioni compiute sia dall'Ing.
sia dall'Ing. secondo cui lo Persona_1 Persona_3 spostamento da sinistra a destra di è da valutarsi nello Pt_2 spazio di circa 20 cm nel tempo di mezzo secondo, così integrando le caratteristiche di uno scarto improvviso – il c.d. “taglio 6 in relazione peritale svolta nel processo penale n. 329/2019 R.G. 17 della strada” - idoneo a costituire intralcio o pericolo per i veicoli seguenti.
Alla luce di tali considerazioni, ogni argomentazione afferente al presunto mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte di si rivela destituita di fondamento logico e fattuale, Pt_1 poiché in ragione della comune nozione di “taglio della strada”
– intesa quale azione di un veicolo che, in fase di sorpasso di altro veicolo, rientra improvvisamente nella corsia occupata dal veicolo superato - la maggiore o minore distanza tra quest'ultimo e il primo è condizione determinata dal veicolo sorpassante e non certamente dal veicolo sorpassato.
Sulla base di tale ricostruzione, inoltre, l'impossibilità di accertare oggettivamente il verificarsi di un contatto tra la ruota posteriore del velocipede condotto da e la ruota Pt_2 anteriore di quello condotto da non appare di esiziale Pt_1 rilievo, poiché la perdita di controllo e/o equilibrio da parte di quest'ultimo appare pienamente riconducibile tanto ad un contatto quanto all'azione di disturbo conseguente all'incrocio delle traiettorie;
e ciò anche in ragione della notoria instabilità dei velocipedi in generale (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 31009 del 30/11/2018 in ordine a velocipede quale mezzo «che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile») e delle c.d. “biciclette da corsa” o “da strada” in particolare (perché caratterizzate da estrema leggerezza del telaio e minore sezione delle ruote).
E' in ragione della convergenza di tali valutazioni che divengono ulteriormente apprezzabili e, pertanto, condivisibili le considerazioni svolte dall'Ing. in ordine alla Persona_4 caduta di immediatamente precedente all'impatto dello Pt_1 stesso con l'autoveicolo: secondo il perito, la perdita di equilibrio verso la sinistra dell'attore (una volte escluse altre cause teoriche quali il malore improvviso del conducente e le anomalie del manto stradale, perché, pur presenti, distanti dal tratto di percorrenza) può essere ricondotta - in base ad attenta
18 valutazione delle forze vettoriali e angolari - non solo al contatto con un corpo estraneo ma anche allo spostamento del baricentro del sistema bici/ciclista compatibile con una manovra istintiva di rotazione del manubrio verso destra (con conseguente sbilanciamento del sistema biciletta/ciclista verso sinistra), conseguendone che la caduta dell'attore risulta, per l'appunto, compatibile sia con un contatto diretto delle due ruote (da sinistra verso destra), sia con la plausibile istintiva manovra di sterzata verso destra (in senso orario) di onde evitare Pt_1 il probabile urto.
Alle luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, è impropriamente invocata la scriminante dello stato di necessità ex art. 2045 c.c., giacché tale norma pone quale condizione di operatività della causa di giustificazione il fatto che il pericolo non sia stato volontariamente causato dall'agente o che fosse altrimenti evitabile;
condizioni che, nel caso di specie, si valutano del tutto assenti, attesa la posizione irregolare assunta da sulla sede stradale (concorrente a Pt_2 determinare la situazione di pericolo innescata dalla Lancia Y), la velocità non adeguata alla situazione contingente e l'evitabilità del temuto scontro frontale con l'autovettura tramite altre e più sicure manovre di emergenza (non ultima l'arresto del velocipede).
Poiché – come premesso - la caduta di si inserisce nella Pt_1 sequenza causale produttiva dell'evento, e poiché la responsabilità di detta caduta è – per quanto poc'anzi esaminato
– imputabile al convenuto il cui comportamento Pt_2 nell'occorso risulta difforme alle richiamate norme di condotta della circolazione, la percentuale di concorso di nella Pt_2 produzione dell'evento deve essere stimata nella misura del 20%.
6. Venendo, quindi, alla valutazione della condotta dello stesso in ordine alla causazione dell'evento, sia in funzione della Pt_1 presunzione ex art. 2054 c.c. sia in relazione al concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., deve osservarsi 19 come la ripresa video evidenzi che anche l'attore, al pari della maggior parte del gruppo di ciclisti presenti nel tempo e nel luogo del sinistro, abbia contravvenuto ai richiamati precetti del Codice della strada, essendo del tutto evidente come questi stesse procedendo nella marcia né su fila unica, né accostandosi al margine destro della carreggiata: detta circostanza, in particolare, assume rilievo proprio nella peculiarità del caso in esame, atteso che il contatto tra e la parte anteriore Pt_1 dell'autovettura è avvenuta in prossimità della linea di mezzeria, deducendosene che laddove si fosse trovato Pt_1 accostato al margine destro della corsia di percorrenza, tale contatto non avrebbe avuto modo di verificarsi e che, anche in caso di caduta determinata dal taglio di strada da parte di
, il corpo di non si sarebbe trovato nella Pt_2 Pt_1 traiettoria della sopraggiungente autovettura.
Contribuisce, infine, alla determinazione del grado di corresponsabilità di il fatto che lo stesso non abbia dato Pt_1 prova di «aver fatto tutto il possibile per evitare il danno» ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. Infatti, la circostanza che cada a terra sul suo lato sinistro senza Pt_1 neppure istintivamente poggiare a terra il piede sinistro deve essere plausibilmente ricondotta all'utilizzo di un dispositivo di blocco delle calzature nei pedali della bicicletta – circostanza che l'Ing. pone per accertata7 - Per_1 genericamente identificato quale meccanismo di “pedali a sgancio rapido”.
Benché l'utilizzo di tale dispositivo sia libero e non specificamente normato, esso deve essere, tuttavia, valutato alla luce dalla prescrizione di cui all'art. 182, II comma, Codice della strada in ragione della quale «I ciclisti (…) devono essere in grado in ogni momento di (…) compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie»; poiché, tuttavia, la 7 cfr. perizia pag. 25: «(…) il cade a terra sul lato sinistro senza poter poggiare il piede in Per_1 Pt_1 quanto sicuramente bloccato nei pedali»; 20 manovra di sgancio dai pedali presuppone – oltre che una certa dimestichezza – anche una data frazione di tempo necessaria a completare l'azione di sblocco del piede, essa si pone come ostativa al pronto e completo controllo del mezzo, ivi compresa la manovra (anche istintiva) necessaria a prevenire la caduta in seguito ad una perdita di equilibrio (ovvero il poggiare uno o entrambi i piedi al suolo).
Pertanto, la concomitante ricorrenza dell'inottemperanza alle richiamate norme di comportamento del Codice della strada e il mancato ricorso all'uso dell'ordinaria diligenza implicito nell'utilizzo di tale dispositivo, conducono alla determinazione di una percentuale di corresponsabilità dello stesso attore nella causazione del danno pari al 10%.
7. In ordine alla allegata responsabilità concorrente di altra parte non evocata in giudizio - ovvero del ciclista (dalla
Cont convenuta identificato nella persona di il Controparte_10 quale, sopraggiungendo immediatamente dietro a avrebbe Pt_1 attinto con entrambe le ruote la parte del capo/collo dello stesso allorquando si trovava già inerme al suolo – deve osservarsi che, se, per un verso, non si ritengono emerse dall'istruttoria evidenze probatorie utili a valutare l'incidenza di tale impatto sulle lesioni riportate da , per altro verso, la stessa può Pt_1 essere ragionevolmente esclusa in ragione del fatto che la regione del rachide interessata dalla patologia riscontrata (D3 e D4) è diversa ed anatomicamente distante da quella asseritamente attinta dal passaggio delle ruote (vertebre cervicali) la cui lesione ha conseguenze diverse da quella in esame (tetraplegia o morte) e dalla presumibile insufficienza delle forze sulle stesse applicate a determinare lo schiacciamento e scoppio tanto delle vertebre cervicali, quanto di quelle dorsali specificamente interessate.
In via riassuntiva, quindi, l'ambito dell'an debeatur deve essere definito con l'attribuzione della responsabilità concorrente delle parti nella misura del 70% in capo alla convenuta CP_2
21 del 20% in capo al convenuto e del 10% in capo all'attore Pt_2
. Pt_1
Controparte_13
In ordine allo scrutinio del quantum, vengono in evidenza le seguenti valutazioni in ordine a ciascuna delle partite risarcitorie pretese da parte attrice.
8. Danno non patrimoniale
La CTU a cura della dott.ssa ha accertato - con Persona_5 valutazione medico-legale correttamente motivata e quindi del tutto condivisibile (stante anche l'assenza di specifiche critiche e/o differenti valutazioni tecniche delle parti in causa) - la sussistenza nella persona dell'attore di esiti permanenti di «trauma contusivo del rachide cervicodorsale con residua paraplegia da sezione midollare completa conseguente a frattura da scoppio e schiacciamento del corpo di D3-D4 e necessità di stabilizzazione chirurgica del tratto cervicale, residua vescica neurogena, trauma toracico chiuso, trauma cranico minore, sindrome depressiva reattiva», valutando la compatibilità degli stessi con la dinamica del sinistro quali effetti di «un trauma diretto combinato contro un corpo contundente ( asfalto/autovettura) a livello del rachide cervicodorsale con lesione fratturativa descritta nella lettera di dimissione da scoppio e schiacciamento dei somi di D3 e D4 e coinvolgimento del midollo spinale con conseguente lesione midollare completa e residua paraplegia catalogata D4 ASIA A complicata altresì da vescica neurogena. Il paziente inoltre ha riportato nel sinistro un trauma cranico e un trauma toracico chiuso con contusione polmonare)» oltre «sindrome depressiva reattiva per la quale il paziente è in cura da diversi anni ormai e che richiede
l'assunzione di adeguata terapia oltre a quella specifica per il dolore cronico neuropatico e per la vescica neurogena».
In conseguenza di tale quadro diagnostico, il CTU ha valutato – con risposta del tutto esaustiva e condivisibile – un residuato
22 permanente pari all'80% ed una inabilità temporanea pari a 6 mesi
(180 giorni) di I.T.T., 4 mesi (120 giorni) di I.T.P. al 75%, 3 mesi (90 giorni) di I.T.P. al 50%.
Sulla scorta dei summenzionati dati, è, quindi, possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo ricorso – quale parametro validato dalla sentenza della Suprema
Corte n. 12408/2011 - ai noti criteri liquidativi di cui alle c.d. Tabelle milanesi – edizione giugno 2024 – come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
Invalidità permanente 80% a) Punto di danno biologico 9.376,77 € b) Incremento punto di d.b. per sofferenza soggettiva (+ 50%) 4.688,39 € c) Punto di danno non patrimoniale (a + b) 14.065,16 €
d) Danno biologico risarcibile 663.875,00 €
Percentuale di personalizzazione (max 25%) = 12 12 e) Incremento Personalizzazione danno biologico 79.665,00 € f) Totale danno biologico (d + e) 743.540,00 €
g) Danno sofferenza soggettiva (50% d.b. - d) 331.937,50 € h) Totale Danno non patrimoniale risarcibile 1.075.477,50 €
i) Punto base I.T.T. al 100% - giorni e I.T.T. 115,00 € 180 20.700,00 € l) Punto base I.T.P. al 75% - giorni e I.T.P. 86,25 € 120 10.350,00 € m) Punto base I.T.P. al 50% - giorni e I.T.P. 57,50 € 90 5.175,00 € n) Totale danno biologico temporaneo (i+l+m) 36.225,00 €
Totale con personalizzazione (h + n) 1.111.703,00 €
In ordine alla personalizzazione del valore del danno biologico nella percentuale sopra indicata (sub. lett. “e”) deve osservarsi che – seppure ritenute le allegazioni attoree attinenti alle conseguenze della invalidità sulle attività non professionali precedentemente svolte dall'attore e sui rapporti dinamico- relazionali quali effetti ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età – la stessa trova presupposto nella presenza (incontestata) di due figli in minore età alle cui cure il padre, in ragione della grave menomazione, non potrà attendere in via ordinaria.
23 Danni patrimoniali
9. Danno da perdita della capacità lavorativa
In via di premessa generale, deve osservarsi come la lesione della capacità di guadagno si sviluppi nel duplice ambito del pregiudizio alla capacità lavorativa generica che è ulteriore e distinto da quello cagionato alla riduzione della capacità lavorativa specifica (cfr. ex pluribus Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023). Da tale differente declinazione discende un diverso regime probatorio in ordine all'an ed al quantum di ognuna delle specifiche domande, essendo onere dell'istante dare prova - quanto alla capacità lavorativa specifica – dello svolgimento di una data occupazione (quanto all'an) e della retribuzione alla stessa conseguente (quanto al quantum) e – quanto alla capacità lavorativa generica – della definitiva e totale o parziale impossibilità di attendere a lavori diversi, comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, da quello specificamente prestato al momento del sinistro (quanto all'an) e della perdita della conseguente retribuzione, potendosi procedere alla liquidazione del danno, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. «ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale anche quando il danneggiato non abbia provato l'entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento» (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 7531 del 15/05/2012).
Correlando tale premessa con le valutazioni compiute dal CTU medico-legale dott.ssa e l'evidenza delle lesioni Persona_5 conseguite al sinistro, può ritenersi certamente comprovato l'an della lesione alla capacità lavorativa specifica in ragione della insanabile incompatibilità delle condizioni fisiche dell'attore post sinistro con la precedente – benché saltuaria e temporanea
- occupazione di operaio o manovale edile.
Può, parimenti, ritenersi sussistente l'an della lesione alla 24 capacità lavorativa generica, siccome così valutato dal CTU, secondo il quale, «considerato lo stato psicofisico del paziente, il grado di istruzione e le residue capacità, non si ravvedono possibilità di inserimento nel mondo lavorativo con efficaci capacità di guadagno e di sostentamento che possano essere svolte in maniera autonoma dallo stesso».
Non assumono, di contro, alcuna valenza probatoria decisiva le allegazioni della convenuta in ordine Controparte_1 all'impiego dell'attore presso un'agenzia assicurativa di Pt_6 atteso il valore meramente giornalistico – e non certo confessorio
– della dichiarazione da valutarsi, comunque, quale funzionale al contesto narrativo dell'articolo ispirato alla meritevole celebrazione dei benefici dell'attività sportiva sull'approccio resiliente alla disabilità.
Tenuto conto, peraltro, della tempestiva contestazione dell'attore (in memorie autorizzate depositate il 15/6/2022, pag.
5) della circostanza allegata dalla convenuta dell'evidenza CP_1 documentale dello stato di impiego dell'attore fino all'1/1/2018
(doc. 49: estratto conto previdenziale ) e della carenza di CP_5 ulteriore efficace prova contraria da parte di non può CP_1 ritenersi comprovato che l'attore abbia svolto attività lavorativa successivamente al sinistro.
Quindi, l'ulteriore esame della domanda attorea, in parte qua, rivela come la stessa – non scevra, in ragione dell'onnicomprensività della richiesta, di commistione tra le due partite risarcitorie quali sopra distintamente identificate – debba essere riferita alla sola lesione della capacità lavorativa generica, e ciò sia in ragione del riferimento al criterio di calcolo del quantum in ragione del triplo della pensione sociale, sia perché la domanda di liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica – pur fondata nell'an - difetta di assolvimento degli oneri di allegazione e prova del quantum con riferimento ai criteri di cui all'art. 137, I e II comma, Cod. ass. e, pertanto, della prova dell'effettivo esercizio della
25 specifica attività lavorativa in concomitanza dell'evento lesivo e del reddito mediamente percepito nella medesima epoca
(attraverso, ad esempio, l'allegazione delle coeve ed antecedenti dichiarazioni dei redditi), cui – nella insufficienza delle uniche due buste paga allegate in atti – non può sopperirsi – in funzione sostitutiva dell'onere probatorio - mediante il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si procede, quindi, alla liquidazione del danno alla capacità lavorativa generica secondo il criterio indicato dall'art. 137,
III comma Cod. ass. (tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale) ed attualizzazione del danno patrimoniale futuro giusta coefficiente del 35,59 indicato nelle Tabelle Milanesi edizione
2024 (corrispondente all'età di 24 anni del danneggiato ed alla durata di 43 anni, non trovando invece alcuna corrispondenza né
l'indice di 51,25 indicato da parte attrice, né quello di 47,34 indicato da ) nel modo che segue: CP_1
a Triplo della pensione sociale 19.627,53 € b Età del danneggiato 24 c Età pensionabile media 67 d (c - b) Durata (numero di anni per cui verrà perso il reddito) 43 e Coefficiente numerico moltiplicativo Tab. Milano 2024 35,39 a x e Valore attualizzato 694.618,29 €
versamenti a detrarre - 334.637,00 €8 CP_5
Totale dan nziale da capacità lavorativa 359.981,29 €
Il danno del ricorrente per la perdita della capacità lavorativa generica è da ritenersi ammontante ad € 359.981,29.
10. Danno (differenziale) pensionistico
Parte attrice, muovendo dal presupposto di aver perduto la capacità lavorativa specifica nella qualifica di operaio edile ed assumendo il danno patrimoniale derivante dalla relativa mancata contribuzione previdenziale, pretende il ristoro della differenza tra il trattamento pensionistico annuo pronosticabile con riferimento a detta occupazione (pari ad € 21.836,00, calcolato 8 pag. 13 comparsa conclusionale Pt_1 26 sulla proiezione di una reddituale annua di € 15.000,00) e quello, parimenti annuo, calcolabile in funzione della pensione sociale
(€ 5.983,00) derivandone un ammontare di € 221.942,00 pari alla moltiplicazione della differenza (€ 15.853,00) per i 14 anni decorrenti dall'età pensionabile (67 anni) all'età della vita media di 81 anni (dato ISTAT).
La richiesta è meritevole di accoglimento – in ossequio al giudizio necessariamente probabilistico e astratto sotteso alla valutazione del danno futuro – dovendosi ritenere che, in ragione del titolo di studio posseduto dall'attore e della carenza di specifiche qualifiche professionali utili all'accesso a mansioni lavorative di superiore retribuzione, la retribuzione media annua di € 15.000,00 sia congrua base di calcolo del trattamento pensionistico sul quale l'attore avrebbe potuto confidare in assenza delle lesioni patite.
Pertanto, il conseguente calcolo può essere svolto come segue:
a Pensione annua lavoro muratore retrib. € 15.000,00 annue 21.836,00 € b Pensione sociale annua 5.983,00 € c = a- b Differenza 15.853,00 € d Età pensionabile 69 e Età media vita 81 f = d-e Durata pensione 12 g = c x f Danno pensionistico differenziale 190.236,00 €
sulla scorta dell'allegazione attorea, discostandosene unicamente in punto di determinazione della durata presumibile, atteso che nella proiezione del calcolo pensionistico (allegata sub. doc.
25) l'età di pensionamento considerata è di 69 anni e un mese, derivandone un decremento della durata della pensione in 12 anni.
Conseguentemente il danno pensionistico differenziale subito dall'attore per mancata piena contribuzione previdenziale è da valutarsi pari ad € 190.236,00.
11. Spese di assistenza
L'attore, assumendo – sulla scorta di multipli parametri - la necessità di assistenza generica per 6/8 ore giornaliere, ha
27 inizialmente chiesto il ristoro della spesa relativa alla retribuzione prescritta dal CCNL “COLF E BADANTI” per assistente familiare livello CS pari ad € 18.194,33 annui moltiplicati per gli anni di vita residua calcolabili in 57 anni (24 anni – 81 anni quale dato ISTAT della vita media maschile) per un ammontare complessivo di € 1.037.076,81, dal quale detrarre l'indennità di accompagnamento pari alla complessiva somma di € 355.680,00, CP_5 con un residuo importo risarcitorio di € 681.396,81.
In sede conclusionale, quindi, la domanda è stata specificata in ragione del numero di ore di assistenza valutato dal CTU in 18/20 ore giornaliere, così pervenendo al raddoppiamento della richiesta iniziale con una pretesa risarcitoria per €
2.304.857,74 (attesa la necessità di impiego di due assistenti familiari).
La valutazione della specifica domanda, quindi, se evidenzia l'evidente errore di parte attrice nella lettura della quantificazione del CTU circa l'entità dell'assistenza giornaliera espressa nei termini delle 18/20 ore settimanali
(pari a poco meno di 3 ore giornaliere), necessita di una revisione critica della valutazione dello stesso CTU laddove rappresenta che l'attore «non è ad oggi autonomo negli atti di vita quotidiana, per quanto possa usare correttamente le braccia non riuscendo però a mobilizzare e mantenere la posizione del tronco anche da seduto a causa di forti rachialgie e riduzione di forza, necessita della presenza di un caregiver che possa occuparsi dei bisogni quotidiani, dal più semplice (indossare una maglia o lavarsi) a quelli più complessi (fare la spesa, andare in bagno, fare uso di servizi e parzialmente dei trasporti in quanto il paziente ha riferito di poter guidare la macchina con le agevolazioni previste per i portatori di disabilità) ma comunque riguardanti sempre la sfera del quotidiano, pertanto ad oggi il paziente necessita di almeno 18/20 ore (considerato anche il periodo di sonno e considerato anche la difficoltà a mantenere il sonno durante la notte) complessive quotidiane (a tale
28 proposito specifico che si tratta di un refuso materiale dovendo intendersi non quotidiane ma settimanali». Detta conclusione deve essere valutata in logica coerente con quelle che possono ritenersi le sussistenti capacità motorie residuali che consentono all'attore una apprezzabile, benché limitata, capacità motoria utile ad attendere alle esigenze basilari della vita quotidiana.
E', infatti, da considerare che la accertata possibilità per l'attore di effettuare attività paralimpiche quali quella della iniziativa “Obiettivo Tricolore” (ovvero la staffetta Campobasso
– Benevento, per un percorso di circa 70 Km con un tempo medio di percorrenza di 3 ore), in una con la possibilità di attendere alla guida di un autoveicolo appositamente adattato per la guida senza l'utilizzo degli arti inferiori, è attestazione di una residuale capacità psico/fisica in ragione della quale le necessità di assistenza devono essere ricondotte alle sole attività implicanti la piena mobilità.
Per tale considerazione, avuto riguardo anche alla valutazione di cui al verbale sanitario n. 155 del 14/9/2018 attestante la CP_5 necessità “di intervento assistenziale continuativo e permanente continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione” nonché alla fruizione dei servizi assistenziali di Assistenza
Domiciliare Integrata, si ritiene congruo un numero di ore di assistenza giornaliera pari a 6, potendosi, quindi, procedere al calcolo dell'importo risarcitorio sulla scorta del parametro proposto da parte attrice (livello retributivo medio per gli assistenti familiari di livello CS CCNL Lavoro Domestico) per una spesa annuale di € 18.194,33 da moltiplicarsi per il numero di anni di vita residua (57) per un ammontare di € 1.037.076,81. Da detto importo deve essere sottratta l'erogazione per il CP_5 medesimo titolo (indennità di accompagnamento) nella somma capitalizzata da parte attrice indicata in € 404.180,009, 9 pag. 15 comparsa conclusionale Pt_1 29 derivandone un residuo credito risarcitorio pari ad € 632.896,81.
12. Spese mediche documentate
Il vaglio della valutazione espressa dal CTU in ordine alla congruità delle spese mediche sostenute e documentate da parte attrice per l'importo di € 30.749,76 rivela come, tra le stesse, sia stata conteggiata e contemplata anche la spesa (pari ad €
3.050,00) relativa alla consulenza medico-legale di parte a firma del dott. che, avendo natura di allegazione Persona_6 difensiva tecnica e non attenendo propriamente alle spese per dispositivi medici, terapie e consulenze cliniche deve essere valutata, come in prosieguo nella presente motivazione, nel diverso ambito delle spese per la fase stragiudiziale.
Per tale motivo, parte attrice ha diritto al rimborso al titolo in esame della inferiore somma di € 27.699,76.
13. Spese mediche future
E' condivisibile – in quanto conforme ai criteri probabilistici e astratti che devono essere necessariamente utilizzati per liquidare il danno futuro - la valutazione prognostica espressa dal CTU in ordine alle spese mediche che il danneggiato dovrà affrontare vita natural durante - in ragione dell'irreversibile quadro patologico complessivo e della probabile insorgenza di patologie connesse allo stato di immobilità degli arti inferiori
(ulcere, piaghe da decubito, complicanze circolatorie, etc.) - valutate nella spesa media annua minima di € 2.000,00 (ovvero circa € 167,00 mensili) - al netto delle cure e delle prestazioni forniti dal SSN e/o ASL da moltiplicarsi per il numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso (così
Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 9/12/2024).
Deve, di conseguenza, accertarsi il diritto di parte attrice al rimborso (anticipato) di tale voce di danno per la complessiva somma equitativamente e forfettariamente indicata in € 70.000,00.
14. Spese non sanitarie (adeguamento immobile)
30 L'attore chiede il rimborso delle spese necessarie all'adeguamento dell'appartamento ove domicilia/risiede
(installazione microelevatore e adeguamento bagno) per una somma complessiva di € 9.562,82.
La domanda è fondata nell'an, dovendosi ritenere l'attinenza delle opere descritte allo stato fisico dell'attore conseguente al sinistro e, pertanto, conseguenza indiretta e mediata dell'evento lesivo, essendo allo stesso legate da un nesso di causa, e nel quantum, evincendosi dall'esame della documentazione fiscale la pertinenza delle spese ivi indicate con le opere descritte. Di conseguenza, deve riconoscersi il diritto dell'attore al rimborso della somma di € 9.562,82.
15. Spese legali fase stragiudiziale e medico-legali
In ordine alla pretesa attorea relativa alle spese stragiudiziali asseritamente sostenute per assistenza legale e consulenza medico-legale, deve osservarsi come le stesse rappresentino una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c. e come tale soggetta alle regole generali, conseguendone – oltre ai relativi oneri di domanda, allegazione e prova – che esso non sarà dovuto per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.), né per le spese sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.); inoltre, in adesione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Tribunale Taranto sez. II, 20/09/2023,
n.2135; Tribunale sez. III - Firenze, 20/12/2022, n. 3535) non rileva la mancata documentazione dell'effettivo pagamento della somma, essendo sufficiente la dimostrazione che sia insorto l'obbligo del relativo pagamento.
Sulla scorta di tali principi, se deve ritenersi sussistente la debenza della spesa relativa alla consulenza medico-legale di parte quale atto avente natura di allegazione tecnico-difensiva, riguardo all'assistenza legale si rileva come, dall'esame delle fatture versate in atti, le stesse, emesse nello stesso mese di aprile 2021, siano entrambe riferite alla medesima attività 31 stragiudiziale così evidenziando l'unicità della prestazione professionale.
Pertanto, dovendosi escludere la richiesta di rimborso del duplice emolumento per superfluità ed eccessività, ai sensi dell'art. 92, I comma, c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 8, I comma, del D.M. 55/201410, la somma complessivamente risarcibile a tale titolo deve essere liquidata nell'importo di € 15.738,00
(pari ad € 3.050,00 per CTP medico/legale + € 12.688,00 per assistenza legale).
16. Per quanto sin qui esaminato e valutato, l'importo risarcitorio dei danni derivanti all'attore dal sinistro in esame deve essere indicato e riepilogato come segue:
Danno non patrimoniale 1.111.703,00 €
Danno patrimoniale Incapacità lavorativa 359.981,29 €
Danno pensionistico 190.236,00 €
Spese di assistenza 632.896,81 €
Spese mediche documentate 27.699,76 €
Spese mediche future 70.000,00 €
Altre spese (adeguamento immobile) 9.562,82 €
Spese legali e medico legali strag. 15.738,00 €
Totale danno 2.417.817,68 €
Detto importo deve, quindi, essere proporzionato in ragione della percentuale di responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento quale sopra valutata - al netto delle somme medio tempore corrisposte all'attore da in Controparte_1 via di anticipazione e provvisionale per un ammontare complessivo di € 414.600,00 – derivandone che il residuo importo risarcitorio liquidabile in favore dell'attore (e che viene posto a carico dei tre convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c.) viene determinato come segue: 10 « 1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato». 32 Totale danno 2.417.817,68 €
Ripartizione
a) (10%) 241.781,77 € Pt_1
b) (20%) 483.563,54 € Pt_2
e (70%) 1.692.472,37 € CP_2 CP_1
Acconti e provvisionale - 414.600,00 € CP_1 c) Residuo 1.277.872,37 € CP_1
Totale risarcimento residuo (b + c) 1.761.435,91 €
17. L' ha svolto intervento autonomo ex artt. 105, I comma, CP_5
e 268 c.p.c. nei confronti di ai sensi dell'art. 1916 Pt_2
c.c. e di ed ai sensi dell'art. CP_2 Controparte_1
142 del D.Lgs. 209/2005 onde ottenere il rimborso delle spese assistenziali/previdenziali (pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento) corrisposte e da corrispondere all'attore in relazione ai danni allo stesso derivanti dal sinistro per cui è causa.
Pur dovendosi valutare la tempestività dell'intervento ai sensi dell'art. 268, I comma, c.p.c., avuto riguardo al deposito in data 29/5/2024 dell'atto di intervento ed alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del
5/6/202411, le domande con esso proposte sono da ritenersi inammissibili. Invero, si ritiene di aderire – pur nella consapevolezza del dibattito giurisprudenziale tutt'ora in corso in ordine alle difficoltà interpretative derivanti dal combinato disposto dell'art. 105 c.p.c. e dell'art. 268 c.p.c. – a quella giurisprudenza di merito12 che ritiene – in piena aderenza alla formulazione letterale dell'art. 268, II comma, c.p.c. - che l'interveniente debba sottostare a tutte le preclusioni insorte per le parti originarie e che, pertanto, ove a queste ultime non sia più consentito formulare domande nuove, anche tale potere 11 giusta ordinanza a verbale dell'8/5/2024; 12 cfr. Trib. Milano, 1 luglio 1997; Trib. Roma, 17 febbraio 1998; Trib. Monza, 12 settembre 1998; Trib.
Milano, 29 ottobre 1998; Trib. Torino, 7 giugno 2000; Trib. Lodi, 8 novembre 2000; Trib. Napoli, 23 maggio
2001; Trib. Roma, 30 agosto 2002; Trib. Milano, 27 marzo 2003; Trib. Ivrea, 7 luglio 2003; C. App. Torino, 24 settembre 2003; Trib. Mantova, 17 febbraio 2004; Trib. Bergamo, 14 maggio 2004; Trib. Savona, 30 agosto
2004; Trib. Milano 31 marzo 2005; Trib. Salerno, 15 giugno 2006; Trib. Terni 13 luglio 2006; Trib. Pinerolo, 9 gennaio 2008; Trib. Bitonto, 17 agosto 2008 contra Trib. Napoli, 9 febbraio 2001; Trib. Voghera, 9 febbraio
2002; C. App. Roma, 24 settembre 2002; 33 (unitamente a quello di formulazione di richieste istruttorie) non potrà essere concesso neppure all'interveniente volontario.
Pur rendendo di fatto ipotizzabile, dopo il decorso del primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., il solo intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma II, c.p.c., trattasi dell'unica interpretazione possibile dell'art. 268 c.p.c. che possa dirsi fedele al dettame costituzionale e, in particolar modo, all'art. 111 Cost. che, a seguito della riforma del 1999 (L. 23/11/1999 n.
2) prevede espressamente, oltre al principio del contraddittorio, anche quello della “ragionevole durata” del processo, che rischiano di essere compromessi laddove si optasse per la tesi secondo cui il terzo possa intervenire in giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni proponendo una domanda autonoma. Infatti, seppure la Cassazione abbia affermato
(cfr. Cass. 25264/2008) che la domanda del terzo deve “essere decisa alla stregua delle prove già acquisite” - che dovrebbe in tesi evitare l'allungamento dei tempi processuali -, ciò aggrava il rischio che l'intervento del terzo comporti la lesione del diritto ad un contraddittorio pieno ed effettivo. Delle due l'una:
o alla parte originaria, colpita dalla domanda nuova dell'interveniente, non si concede la facoltà di formulare eccezioni, produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, ed allora si violerà il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa della parte originaria stessa;
oppure si assegneranno nuovi termini per la formulazione delle eccezioni e per l'articolazione dei mezzi istruttori, con ciò facendo regredire il processo alla fase primordiale, in cui presumibilmente anche all'interveniente verrà concessa la facoltà di controdedurre, dandosi origine ad una vera e propria seconda fase istruttoria, con violazione del principio della ragionevole durata del processo.
Alla luce delle superiori considerazioni, se le produzioni documentali dell' allegate al predetto intervento rilevano CP_5 unicamente in punto di adempimento all'ordine di esibizione ex
34 art. 210 c.p.c., le domande di rivalsa e surrogazione si rivelano tardive perché successive all'ultimo termine utile alla formulazione di domande nuove quale è quello della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 12310 del
15/06/2015).
18. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, derivandone che all'accoglimento della domanda attorea, seppure in entità minore di quanto richiesto, segue la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio - che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 - avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore del decisum.
Analogamente, le spese di CTU sono poste a carico delle parti convenute per un terzo ciascuna.
In ragione dell'intervento dell' soltanto in data 29/5/2024, CP_5 ad istruttoria conclusa, e del conseguente limitato impegno difensivo profuso in risposta alle domande avanzate, nel rapporto processuale tra e convenuti le spese di lite sono CP_5 integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 409/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , Controparte_2 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore di a Parte_1 titolo risarcitorio, della somma di € 1.761.435,91, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, da ripartirsi, nei rapporti interni, secondo le percentuali di responsabilità di cui in parte
35 motiva;
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , Controparte_2 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 870,00 per spese documentate ed € 37.951,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
per un terzo ciascuno, le spese di CTU come Parte_2 già liquidate in corso di causa, con diritto di parte attrice di ripetere quanto eventualmente anticipato al CTU;
4) dichiara , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare Parte_2 da quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore di in ragione della presente sentenza a titolo di Parte_1 risarcimento, rimborso delle spese di giudizio e spese di CTU;
5) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dall' CP_5
6) compensa integralmente le spese di lite tra e CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e Controparte_2 Parte_2
Così deciso in Vasto, 28/2/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. pag. 3, punto 9 della traduzione del provvedimento della High Court of Justice Business and Property
Courts of England and Wales Companies Court (ChD) del 25/11/2020; 9 4 in relazione di consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nel
Proc. n. 761/2018 R.G.N.R.; 5 così Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019: « Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un 14