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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
Il Giudice Unico dott. Stefano Aldo Tiberti , sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
12/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA SU ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE AL
SEQUESTRO CONSERVATIVO
EX ARTT. 669-BIS SEGG. E 671 C.P.C.
sul ricorso presentato
DA
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. MALVICINI MARCO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ) con sede in 29121 Piacenza, Via Martiri Controparte_1 P.IVA_1 della Resistenza n.10,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 669-bis segg. e 671 c.p.c. ha chiesto che il Tribunale Parte_1 autorizzasse inaudita altera parte (o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti) il sequestro conservativo di tutti i beni del resistente sino alla concorrenza della somma di € 84.147,30.
Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica amezzo PEC del 25/02/2025, non si è costituita in giudizio;
Ciò premesso, va ricordato in diritto che la concessione del sequestro conservativo è condizionata alla ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In particolare:
• il fumus boni iuris deve essere inteso come situazione che consenta di ritenere probabile (e non certa) la fondatezza della pretesa in contestazione (cfr. Cassazione civile sez. IV, 26 giugno 1998, n. 6336; Cassazione civile sez. lav., 3 febbraio 1996, n. 927) e quindi come indicazione di quegli elementi che consentano al giudice di approdare – a seguito di un primo accertamento delibativo senza pregiudicare il successivo giudizio di merito – ad una prognosi di probabile esistenza del credito o del diritto fatto valere (Cassazione civile, sez.
I, 11 marzo 1987 n. 2523) senza che si renda necessaria quella piena dimostrazione TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
Ordinanza
dell'esistenza del diritto, che è oggetto del giudizio di merito (cfr. Cassazione civile, sez. I,
19 aprile 1983 n. 2672);
• la cognizione del fumus boni iuris dev'essere conseguentemente circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali;
è sufficiente, quindi, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento di convalida, che il giudice dia sommaria ragione degli elementi essenziali su cui trovi fondamento la ritenuta probabilità dell'esistenza del diritto (cfr. Cassazione civile sez. I, 27 febbraio 1998, n.
2248)
• il periculum in mora va inteso non come pericolo di danno derivante dal ritardato adempimento, bensì come “pericolo da infruttuosità” e cioè eventualità che – nelle more del giudizio di merito – il patrimonio del debitore venga depauperato o “trasformato” in modo tale da sottrarlo in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c.;
• detto timore non può essere meramente “soggettivo” del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni che attestino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito (cfr. Cassazione civile, sez. IV, 26 gennaio 1980 n. 643);
• la Corte di Cassazione ha precisato che tale requisito, indispensabile per la concessione del sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore, in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2002, n.2081,
Cassazione civile sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042;); tali elementi, tuttavia, devono essere concreti e non possono ridursi a mere petizioni di principio o espressioni tautologiche;
• tale giudizio – si ribadisce - deve tenere conto del rapporto di proporzionalità tra l'ammontare del credito e gli elementi valutativi acquisiti nel corso dell'istruttoria sommaria (cfr. Cassazione civile sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; Cassazione civile, sez.
I, 10 agosto 1988 n. 4906).
Passando al vaglio del caso di specie, va osservato quanto segue.
1) Sussiste il fumus bonis iuris, in quanto parte ricorrente ha ottenuto da questo Tribunale
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 65/2025 per la cifra di euro 84.147,30, notificato in data 07/0272025, sicché deve darsi per presupposto che in sede monitoria sia stato già effettuato un accertamento sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
2) Sussiste altresì il necessario periculum in mora, in quanto la impresa resistente, che esercita attività di somministrazione cibo e bevande, risulta ex actis aver ha già ceduto l'azienda in data 08/01/2025, sicché vi è ragionevole timore che la stessa si sia spogliata dei principali asset aziendali costituenti la garanzia patrimoniale in favore dei creditori;
il ricorso, quindi, può essere accolto.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
Ordinanza
A seguito della riforma della disciplina dei procedimenti cautelari del 2005 – 2006, come è noto, il previgente obbligo di instaurazione della causa del merito a seguito della concessione di qualunque misura cautelare è venuto meno. La non chiara disciplina dell'art. 669-octies
c.p.c., infatti, ha di fatto introdotto una dicotomia tra provvedimenti cautelari a strumentalità
c.d. “attenuata” e provvedimenti cautelari a strumentalità “stretta”, lasciando solo per questi ultimi l'obbligo di instaurare la causa di merito.
Ritiene questo giudicante, nel caso di specie, di non dover fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, avendo parte ricorrente già ottenuto un titolo giudiziale contenente l'accertamento del proprio buon diritto di credito, sicché il presente deve essere qualificato come provvedimento a strumentalità attenuata, non essendo strettamente funzionale ad un instaurando giudizio di merito il quale, se il decreto ingiuntivo acquisisse autorità di giudicato1, non potrebbe né dovrebbe certo essere instaurato utilmente (se non altro, per palese difetto di interesse ad agire).
P.Q.M.
letti gli artt. 669-bis ss. e 671 c.p.c.
1) AUTORIZZA a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni - Parte_1 mobili, immobili o crediti - di titolarità di fino a concorrenza di Controparte_1
€ 84.147,30;
2) Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi
Piacenza, 17/03/2025 Il Giudice Unico
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr. 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Allo stato, infatti, il decreto non è stato munito di decreto di esecutività.
- Sezione civile –
Il Giudice Unico dott. Stefano Aldo Tiberti , sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
12/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA SU ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE AL
SEQUESTRO CONSERVATIVO
EX ARTT. 669-BIS SEGG. E 671 C.P.C.
sul ricorso presentato
DA
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. MALVICINI MARCO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA ) con sede in 29121 Piacenza, Via Martiri Controparte_1 P.IVA_1 della Resistenza n.10,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 669-bis segg. e 671 c.p.c. ha chiesto che il Tribunale Parte_1 autorizzasse inaudita altera parte (o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti) il sequestro conservativo di tutti i beni del resistente sino alla concorrenza della somma di € 84.147,30.
Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica amezzo PEC del 25/02/2025, non si è costituita in giudizio;
Ciò premesso, va ricordato in diritto che la concessione del sequestro conservativo è condizionata alla ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In particolare:
• il fumus boni iuris deve essere inteso come situazione che consenta di ritenere probabile (e non certa) la fondatezza della pretesa in contestazione (cfr. Cassazione civile sez. IV, 26 giugno 1998, n. 6336; Cassazione civile sez. lav., 3 febbraio 1996, n. 927) e quindi come indicazione di quegli elementi che consentano al giudice di approdare – a seguito di un primo accertamento delibativo senza pregiudicare il successivo giudizio di merito – ad una prognosi di probabile esistenza del credito o del diritto fatto valere (Cassazione civile, sez.
I, 11 marzo 1987 n. 2523) senza che si renda necessaria quella piena dimostrazione TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
Ordinanza
dell'esistenza del diritto, che è oggetto del giudizio di merito (cfr. Cassazione civile, sez. I,
19 aprile 1983 n. 2672);
• la cognizione del fumus boni iuris dev'essere conseguentemente circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali;
è sufficiente, quindi, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento di convalida, che il giudice dia sommaria ragione degli elementi essenziali su cui trovi fondamento la ritenuta probabilità dell'esistenza del diritto (cfr. Cassazione civile sez. I, 27 febbraio 1998, n.
2248)
• il periculum in mora va inteso non come pericolo di danno derivante dal ritardato adempimento, bensì come “pericolo da infruttuosità” e cioè eventualità che – nelle more del giudizio di merito – il patrimonio del debitore venga depauperato o “trasformato” in modo tale da sottrarlo in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c.;
• detto timore non può essere meramente “soggettivo” del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni che attestino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito (cfr. Cassazione civile, sez. IV, 26 gennaio 1980 n. 643);
• la Corte di Cassazione ha precisato che tale requisito, indispensabile per la concessione del sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore, in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2002, n.2081,
Cassazione civile sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042;); tali elementi, tuttavia, devono essere concreti e non possono ridursi a mere petizioni di principio o espressioni tautologiche;
• tale giudizio – si ribadisce - deve tenere conto del rapporto di proporzionalità tra l'ammontare del credito e gli elementi valutativi acquisiti nel corso dell'istruttoria sommaria (cfr. Cassazione civile sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; Cassazione civile, sez.
I, 10 agosto 1988 n. 4906).
Passando al vaglio del caso di specie, va osservato quanto segue.
1) Sussiste il fumus bonis iuris, in quanto parte ricorrente ha ottenuto da questo Tribunale
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 65/2025 per la cifra di euro 84.147,30, notificato in data 07/0272025, sicché deve darsi per presupposto che in sede monitoria sia stato già effettuato un accertamento sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
2) Sussiste altresì il necessario periculum in mora, in quanto la impresa resistente, che esercita attività di somministrazione cibo e bevande, risulta ex actis aver ha già ceduto l'azienda in data 08/01/2025, sicché vi è ragionevole timore che la stessa si sia spogliata dei principali asset aziendali costituenti la garanzia patrimoniale in favore dei creditori;
il ricorso, quindi, può essere accolto.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
Ordinanza
A seguito della riforma della disciplina dei procedimenti cautelari del 2005 – 2006, come è noto, il previgente obbligo di instaurazione della causa del merito a seguito della concessione di qualunque misura cautelare è venuto meno. La non chiara disciplina dell'art. 669-octies
c.p.c., infatti, ha di fatto introdotto una dicotomia tra provvedimenti cautelari a strumentalità
c.d. “attenuata” e provvedimenti cautelari a strumentalità “stretta”, lasciando solo per questi ultimi l'obbligo di instaurare la causa di merito.
Ritiene questo giudicante, nel caso di specie, di non dover fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, avendo parte ricorrente già ottenuto un titolo giudiziale contenente l'accertamento del proprio buon diritto di credito, sicché il presente deve essere qualificato come provvedimento a strumentalità attenuata, non essendo strettamente funzionale ad un instaurando giudizio di merito il quale, se il decreto ingiuntivo acquisisse autorità di giudicato1, non potrebbe né dovrebbe certo essere instaurato utilmente (se non altro, per palese difetto di interesse ad agire).
P.Q.M.
letti gli artt. 669-bis ss. e 671 c.p.c.
1) AUTORIZZA a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni - Parte_1 mobili, immobili o crediti - di titolarità di fino a concorrenza di Controparte_1
€ 84.147,30;
2) Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi
Piacenza, 17/03/2025 Il Giudice Unico
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr. 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Allo stato, infatti, il decreto non è stato munito di decreto di esecutività.