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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9679 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 49449/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Valentina Maderna Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49449/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO Parte_1 C.F._1
MARIO con studio in VIA ENRICO MARTINI, 9 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GIACINTO CORACE e CP_1 C.F._2 dell'avv. DANIELA GASPARIN presso il cui studio in VIA LAMARMORA, 42 20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento dell'avv. - nella sua qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);
[...] Persona_2
Atti comunicati all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO in data 5/11/2019
OGGETTO: divorzio contenzioso pagina 1 di 10 Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 19 Aprile 2008 tra il IG. e la IGnora;
CP_1 Parte_1
Dichiarare l'affidamento super esclusivo dei figli e alla IGnora e Persona_1 Persona_2 Parte_1 fissare la residenza anagrafica a AT (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in subordine dichiarare l'affidamento esclusivo dei figli e e fissare la residenza anagrafica a Persona_1 Persona_2
AT (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in ogni caso assegnando il potere di decisione sui figli minori E alla IG.ra , al fine di Persona_2 Persona_1 Parte_1 permettere ai minori e di uscire autonomamente da scuola al regolare Persona_1 Persona_2 orario di uscita, nonché permettere ai minori di sottoporsi al vaccino anti- COVID e ai vaccini conIGliati dalle strutture sanitarie e dai pediatri di famiglia.
Dichiarare che il padre possa visitare i figli in uno spazio neutro previo effettivo avvio del percorso di supporto psicologico da parte del padre;
Dichiarare che il padre si impegni a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro seicento,00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
Disporre che la IG.ra percepisca, in via esclusiva, l'assegno unico e che la stessa Parte_1 beneficerà di tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio minore;
Dichiarare che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonchè delle spese scolastiche nella misura del 50%, e qualsiasi ulteriore spesa necessaria per la crescita dei minori nella misura del 50%;
Accertare e dichiarare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento previsto per il mese di dicembre 2018 ed il mancato pagamento del 50% della mensa dei minori e delle spese straordinarie degli anni 2019, 2020 e 2021 per tutti i titoli meglio esposti in narrativa e per l'effetto condannare il IG. a Per_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per il mese di dicembre 2018 ed € 1.908,20 a titolo di spese straordinarie sostenute per l'anno 2021, 2020 e 2019 in favore della IG.ra , oltre Parte_1
a successive ulteriori documentabili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/4/2008 a
Milano;
Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con pari collocamento degli stessi tra i genitori Per_1 Per_2 stabilendo la loro residenza presso la casa materna, con mantenimento diretto dei figli in capo ai genitori allorquando gli stessi saranno con ciascuno di loro;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle indicazioni fornite da codesto Onorevole Tribunale.
Disporre che salvo ogni migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nel corso della settimana, nel giorno previamente dal padre in base agli impegni lavorativi, con pernottamento presso lo stesso e accompagnamento a scuola l'indomani; nella settimana in cui i minori staranno il week-end con la madre, il padre terrà i minori anche un secondo giorno infrasettimanale con pernottamento, in base ai turni di lavoro del padre;
salvo ogni migliore accordo, durante le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre pagina 2 di 10 al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni tra i due genitori per l'intero periodo festivo e così ogni altra festività o ponte scolastico;
durante le vacanze estive i minori staranno coi genitori per un periodo di 30 giorni ( due periodi distinti e non consecutivi di 15 giorni ciascuno da concordare entro il 15 di aprile di ogni anno;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori;
Condannare la IG.ra al risarcimento del danno subito dai minori e dal padre in ragione del Parte_1 mancato rispetto delle visite padre-figli, siccome risultante dalle denunce e dalle comunicazioni plurime agli atti, nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia e tutelante del pari diritto dei figli minori di trascorrere con regolarità e costanza il loro tempo con entrambi i genitori.
Precisazione delle conclusioni del curatore speciale dei minori:
Disporre l'affido in via super-esclusiva dei minori e alla madre, e per l'effetto Per_1 Persona_2 disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che prenderà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza dei minori e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità/passaporto dei minori;
Confermare il collocamento di entrambi i minori presso la madre, anche ai fine della residenza anagrafica;
Disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente per la residenza dei minori regolamenti le frequentazioni padre – figli, inizialmente con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, con la facoltà di limitare, estendere o liberalizzare tali incontri, valutando il preminente interesse dei minori;
Confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori e del Comune di residenza del padre per la prosecuzione degli interventi in atto a favore del nucleo;
Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 350,00 in considerazione delle maggiori eIGenze dei figli e dei ridotti tempi di permanenza presso il padre. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT costo-vita (primo adeguamento ottobre 2025) e versato sino all'indipendenza economica dei figli;
Disporre che la madre possa richiedere e percepire integralmente l'assegno unico per i figli;
Porre a carico di entrambi i genitori la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli in misura del 50 %, secondo le voci di cui alle Linee guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2019, la IG. , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il IG. – unione da cui erano nati i figli in CP_1 Per_1 data 7 settembre 2008 e in data 5 aprile 2011 e di essersi separata consensualmente alle condizioni di Per_2 cui al verbale di separazione del 12/12/2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano del
20/12/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di disporre l'affido esclusivo dei minori, con le conseguenti pronunce;
rappresentava, nel merito, l'assoluto disinteresse del padre nella cura dei figli e l'assoluta incapacità genitoriale del resistente, che subito dopo la separazione non si era attenuto ai tempi di spettanza con i minori, oltre all'elevata conflittualità in atto tra le parti, per via degli atteggiamenti denigratori e aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della ex moglie anche in Per_1 presenza dei figli minori, il cui rapporto con il padre era divenuto anch'esso molto conflittuale.
pagina 3 di 10 Il Presidente f.f. all'epoca procedente, dott.ssa P. Gasparini, con decreto dell'1/11/2019, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio del convenuto.
Con memoria depositata in data 30/07/2020, si costituiva in giudizio il IG. che, contestando Per_2 quanto ex adverso dedotto ed allegando la mancata condivisione da parte della madre delle principali scelte assunte nell'interesse dei minori (per cui aveva altresì provveduto a sporgere denuncia-querela), aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo invece la conferma dell'affido condiviso, con collocamento paritetico e mantenimento diretto della prole.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 8/9/2020, il Presidente f.f., sentite le parti e rilevato che l'elevatissima conflittualità esistente tra le parti aveva evidenti ricadute sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulla loro organizzazione familiare e scolastica – essendo i genitori incapaci di assumere accordi finanche rispetto al ritiro dei minori da scuola, ovvero sull'accompagnamento del bambino alle sedute di psicoterapia (aspetto peraltro espressamente regolato in separazione) - disponeva procedersi, come da concordi conclusioni delle parti, a CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, stabilendo in via provvisoria l'affidamento dei minori e al Comune di residenza e le Per_1 Per_2 conseguenti limitazioni della responsabilità genitoriale, incaricando i Servizi sociali dell'ente affidatario della vigilanza e del monitoraggio sul collocamento dei minori e sulle frequentazioni con il genitore non collocatario, come da calendario disposto in separazione e con delega a intervenire in caso di mancato accordo fra i genitori sulle deleghe per la ripresa dei minori da scuola;
confermando, nel resto, le altre condizioni della separazione.
All'esito della discussione sulla CTU esperita dalla dott.ssa con ordinanza del Persona_3
14/09/2021, il Presidente f.f., rilevate le fragilità dei genitori e le dinamiche profondamente disfunzionali in atto e cui i minori erano stati esposti sin dalla nascita, confermava l'affidamento all'ente già disposto, il collocamento dei minori presso la madre e gli ulteriori incarichi conferiti ai servizi sociali dell'ente affidatario, provvedendo a regolamentare diversamente, tenuto conto delle conclusioni della CTU, il solo calendario delle frequentazioni tra il padre e i figli, a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 21:00, oltre a un giorno infrasettimanale fisso di spettanza paterna con recupero e riaccompagnamento a scuola;
confermava, nel resto, i provvedimenti provvisori già assunti e gli incarichi demandati all'Ente Affidatario di mantenere la vigilanza sul nucleo e sul rispetto delle frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario, disponendo altresì l'attivazione di tutti gli ulteriori interventi ritenuti opportuni a sostegno della genitorialità delle parti e in favore di e , anche di tipo psicologico, nonché il prosieguo per quest'ultimo - Per_1 Per_2 che aveva presentato fin dalla tenera età disturbo oppositivo-provocatorio e disturbi specifici dell'apprendimento, in un quadro di capacità cognitive al limite dell'insufficienza - della presa in carico all' . Pt_2
Nominava sé stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data
17/02/2022, poi disposta a trattazione scritta, all'esito della quale il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dai procuratori delle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, fissando udienza per la decisione sui mezzi istruttori al 16/06/2022.
Quindi, tenuto conto del persistere della situazione di criticità per i minori rilevata dai Servizi Sociali nella propria relazione di aggiornamento il G.I., con ordinanza resa a verbale, demandava espressamente all'Ente Affidatario, richiamati i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in atto, ad assumere tutte le decisioni di istruzione ed educative nell'interesse dei minori, ivi comprese quelle relative ai campus estivi, disponendo per la successiva udienza del 27.6.2022, la comparizione delle parti, all'esito della quale, attesa la grave situazione dei minori, provvedeva nel loro interesse alla nomina del curatore speciale avv. , assegnando allo stesso termine sino al 10.9.2022 per la propria Controparte_2 costituzione in giudizio.
pagina 4 di 10 In seguito all'intervenuto trasferimento del G.I. titolare del procedimento ad altro ufficio, il Giudice nelle more subentrato, dott.ssa C. Giannelli con ordinanza del 19/05/2023, così provvedeva:
“ letta l'istanza depositata il 5.5.2023 dal curatore speciale dei minori avv. , nella quale lo CP_2 stesso rappresenta, sulla scorta dell'ultima relazione redatta dai Servizi sociali il 26.4.2023, che:
1. il padre assume costantemente un atteggiamento ostacolante rispetto agli interventi disposti dal Tribunale e in relazione ai quali, alle udienze del 20.10.2022 e dell'8.2.2023, si era dichiarato disponibile, in particolare non intendendo partecipare al percorso di sostegno alla genitorialità proposto e consentendo Cont lo svolgimento dell'intervento di soltanto al di fuori della casa di abitazione dei propri genitori, presso la quale il IG. si è provvisoriamente trasferito;
Per_1
2. l'atteggiamento ostacolante del padre si riflette anche sul lavoro dell'Ente affidatario volto alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli, posto che il IG. non è mai disposto ad accettare le Per_1 proposte che gli vengono presentate, da ultimo con riferimento al periodo estivo;
3. da ultimo manifesta sempre maggiori resistenze rispetto alla frequentazione paterna, tanto da aver Per_2 recentemente contattato il curatore, comunicandogli di essersi rifiutato di andato a casa dei nonni paterni - dove il padre al momento risiede- durante l'ultimo fine settimana, dicendo di sentirsi male, di non sentirsi a suo agio;
e chiede la convocazione dei servizi sociali per “concordare, di concerto, un progetto nell'interesse dei minori e , tenuto conto dei costanti ostacoli riscontrati nella prosecuzione degli interventi Per_1 Per_2 prescritti e della difficoltà di contenimento del IG. ; Per_1 letta la relazione dei Servizi sociali in data 26.4.2023 allegata all'istanza; rilevato che il Comune affidatario ha, in quanto tale, in caso di disaccordo tra i genitori, il potere di regolamentare in autonomia le modalità e i tempi di permanenza dei minori con i singoli genitori e di decidere in autonomia le questioni educative e di istruzione che li riguardano, avuto riguardo all'interesse dei minori e tenuto conto dei loro desideri, delle loro eIGenze e delle loro difficoltà, anche transeunti;
rilevato altresì che l'Ente affidatario è tenuto a portare avanti gli interventi di supporto alla genitorialità demandatigli nei limiti in cui i genitori mantengano la loro disponibilità a parteciparvi;
osservato che la mancata collaborazione del padre con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potrà comportare l'assunzione di ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
P.Q.M.
1. autorizza l'Ente affidatario, Comune di AT, sentiti i genitori e il curatore speciale dei minori, a regolamentare i rapporti dei minori con il padre non collocatario secondo un calendario, anche diverso da quello attualmente in essere e anche nel disaccordo dei genitori, che tenga conto delle eIGenze, dei desideri e delle difficoltà – anche provvisorie- manifestate dai ragazzi, quale quella da ultimo manifestata da a frequentare il padre presso la casa dei nonni paterni;
Per_2
2. autorizza l'Ente affidatario ad assumere, sentiti i genitori e il curatore speciale dei minori, anche in caso di disaccordo dei genitori, tutte le decisioni educative e sanitarie necessarie ed opportune per i minori
(quali iscrizione ad attività sportive, visite mediche e cure dentistiche); le relative spese verranno ripartite al 50% tra i genitori, come da accordi di separazione attualmente vigenti;
3. avvisa i genitori e, in particolare, il padre, che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
”
Alla successiva udienza di verifica del 21/9/23, a fronte delle difficoltà sempre maggiori emerse nel rapporto padre-figli e del fermo rifiuto espresso dai ragazzi nei confronti del IG. il curatore speciale Per_1 dei minori chiedeva di ridurre le frequentazioni in atto, eliminando il giorno di visita infrasettimanale e il
G.I. provvedeva in conformità, autorizzando espressamente l'Ente affidatario a sospendere le frequentazioni infrasettimanali dei ragazzi col padre, stanti le difficoltà logistiche e il malessere dei minori e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 7.2.2024.
pagina 5 di 10 Nelle more, con ulteriore decreto del 27/12/2023 il G.I., provvedeva ad istaurare il contraddittorio sull'istanza depositata da parte resistente in data 19.12.2023, con cui il padre lamentava il rifiuto dei minori a vedere e sentire telefonicamente il padre, nonché la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni riguardanti i minori.
All'udienza del 7/02/2023 tenutasi dinanzi al GOT delegato, in cui emergeva che il conflitto tra le parti era ancora attuale, il curatore speciale dei minori confermava l'aggravarsi della situazione nei rapporti padre/figli, atteso che i minori rifiutavano di vedere il padre a far data dal mese di settembre 2023.
Con decreto del 29/2/24, il Presidente di Sezione incaricava i Servizi sociali dell'ente affidatario di provvedere quindi alla regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro, a fronte della dichiarata disponibilità del padre, fissando in prosecuzione l'udienza del 26/06/2024, per esame della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, dinanzi al Giudice Relatore, cui nelle more il procedimento veniva da ultimo riassegnato, a fronte del trasferimento del precedente magistrato titolare.
Quindi acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali, all'udienza indicata, sentite le parti,
i difensori congiuntamente chiedevano termine per depositare documentazione reddituale aggiornata e per precisare le proprie conclusioni, anticipando la rinuncia ai termini per le memorie conclusionali.
Il Giudice disponeva in conformità, assegnando termine alle parti fino al 13/09/2024 per il deposito di note contenenti le proprie conclusioni e rimettendo all'esito la causa in decisione, senza assegnazione dei termini per le memorie conclusionali, stante l'espressa rinuncia delle parti.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 25/9/2024.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite e in particolare superflue, oltre che irrilevanti, generiche, inammissibili le istanze istruttorie di prova orale formulate da parte ricorrente, condividendo sul punto le determinazioni istruttorie rese nell'ordinanza sopra riportata.
Gli elementi acquisiti, all'esito della CTU e delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché avuto riguardo alle relazioni dei servizi sociali acquisite e alla documentazione depositata in atti, consentono al Collegio di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare, sul regime di affido più tutelante per il percorso di crescita dei minori.
Sotto tale profilo, neppure si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori, risultando lo stesso manifestamente superfluo, alla luce della volontà dei minori a non riprendere almeno allo stato i rapporti con il padre, chiaramente emersa in corso del giudizio: gli stessi, più volte sentiti dai Servizi Sociali e dallo stesso curatore speciale, hanno più volte riferito in ordine alle ragioni che hanno comportato il loro progressivo allontanamento dal padre, sostanzialmente ascrivibili alle modalità relazionali del IG. Per_1 che non ha inteso aderire ai plurimi interventi a sostegno della genitorialità disposti nel corso del procedimento e nei cui confronti i ragazzi hanno ribadito la loro sfiducia quanto a possibili cambiamenti da parte del padre, tanto da non rendere neppure possibile l'avvio degli incontri in spazio neutro da ultimo disposti dal Tribunale (cfr. relazione Servizi Sociali del 12/06/2024). In linea con l'insegnamento della
Suprema Corte, l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I
24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Gli elementi acquisiti e la documentazione depositata consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione anche in ordine alle residue questioni economiche relative al contributo al mantenimento indiretto della prole. Il Tribunale evidenzia, infatti, che, secondo il consolidato pagina 6 di 10 orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744). Siffatta ricostruzione, nel caso di specie, può ben essere effettuata sulla base della documentazione prodotta e acquisita, anche da ultimo su ordine di integrazione del Giudice Istruttore.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale del
12/12/2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 20/12/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (essendo stato il ricorso depositato l'11/10/2019), ricorrono gli estremi di legge previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato visto il lungo tempo trascorso dalla separazione e attese le allegazioni delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio, in conformità alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori, nonché dagli stessi Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, debba essere modificato il regime di esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido super esclusivo dei figli e alla madre, presso la cui abitazione in AT (MI) via Silvio Pellico n. 14/d Persona_1 Per_2 gli stessi devono restare collocati, anche ai fini della residenza anagrafica.
Da un lato, dalle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti emerge come la IG.ra Parte_1 abbia sempre collaborato con l'Ente Affidatario, aderendo agli interventi prescritti e mostrandosi disponibile a lavorare sulle criticità rilevate all'esito della CTU che, insieme alla reciproca conflittualità tra le parti e a quelle altrettanto importanti del avevano reso necessario confermare l'affido all'Ente dei Per_1 minori, già disposto in via provvisoria.
Nel corso del processo, la madre ha tuttavia dato prova di aver maturato adeguate capacità genitoriali, occupandosi pressochè da sola di tutte le necessità e i bisogni quotidiani, dell'accudimento e della cura dei figli, per cui è divenuta sostanzialmente il genitore di riferimento – oltre che della loro gestione familiare e di tutte le decisioni più importanti da assumere nell'interesse dei minori – attesa la posizione di disinteresse e di sterile opposizione assunta dal padre, tanto più dopo lo stallo intervenuto nella relazione con i figli, che di fatto ha condotto alla sospensione delle loro frequentazioni già a far data da settembre 2023 e di cui il ha continuato ad attribuire la responsabilità alla madre. Per_1
Per contro, risultano pienamente accertate dagli atti del processo le carenze genitoriali del padre, riconducibili a una struttura di personalità rigida e controllante, connotata da deficit cognitivi ed emotivi, accompagnati da un importante orientamento narcisistico come messo in evidenza già all'esito della CTU – assetto personologico, poi confermato durante la presa in carico, su cui il padre non ha mai inteso lavorare.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali risulta infatti come “..i percorsi individuali e di coppia prescritti..sin dal 2021 in favore dell'uomo, di fatto non hanno mai visto una loro attivazione adesione
pagina 7 di 10 da parte dello stesso, andando ad aumentare gli aspetti di fragilità e preoccupazione dell'uomo già evidenziati all'interno della CTU effettuata dalla dott.ssa ”. Detta posizione di sterile rigidità Per_3 del padre ha sostanzialmente di fatto impedito, come rilevato anche dal curatore speciale dei minori,
l'attuazione degli interventi socio-educativi e di supporto alla genitorialità demandati ai Servizi – con le conseguenti ricadute sul rapporto padre-figli, ma anche sulla relazione con l'ex moglie, alimentando una conflittualità che di fatto ha impedito “una cogenitorialità efficace.. e una risposta adeguata e coesa ai bisogni e alle necessità dei figli”; il convenuto peraltro ha continuato a perpetrare “tramite manovre di coartazione controllo e prevaricazione” una relazione di fatto fondata sul discredito dell'ex compagna, additata come genitore inadeguato e incapace di rispondere alle necessità dei figli, di cui invece la stessa si è fatta sostanzialmente e pressochè integralmente carico, a fronte del ruolo genitoriale “di fatto apparente” da parte del padre.
Parimenti, dev'essere confermato l'incarico ai servizi Sociali – già reso con decreto presidenziale del 29/2/24, di provvedere alla ripresa dei rapporti padre-figli tramite incontri osservati e protetti in spazio neutro, con facoltà di limitare, ovvero estendere o liberalizzare tali incontri, tenuto conto dell'interesse e della volontà dei minori - solo ove risultino effettivamente sussistenti le condizioni per ripristinare una relazione funzionale e tutelante per questi ultimi, previo avvio di un percorso di supporto psicologico e terapeutico individuale del IG. - laddove il padre effettivamente intenda aderirvi, Per_1 come espressamente da ultimo dichiarato dalla parte all'udienza del 26/06/2024, per addivenire a modalità relazionali più rispondenti alle eIGenze dei minori, sia sul piano comunicativo che affettivo.
Dev'essere poi confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori alla prosecuzione degli interventi in atto a favore della madre e dei minori.
Mantenimento della prole
Riguardo alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, le parti hanno fatto richieste contrastanti: la madre, a fronte dei mutati tempi di frequentazione padre-figli e dell'arretrato accumulato dal IG. nel rimborso delle spese straordinarie, ha chiesto aumentarsi ad € Per_1
600,00 il contributo mensile a carico del padre – in luogo di quello di € 200,00 previsto in sede di separazione consensuale del 2018, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per contro, il padre ha insistito nella propria domanda di collocamento paritetico e mantenimento diretto della prole – fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne i dati reddituali disponibili, alla scadenza del termine da ultimo assegnato con l'ordine di esibizione e di aggiornamento della documentazione agli atti, la ricorrente ha provveduto al deposito delle sole dichiarazioni dei redditi dell'ultimo biennio, mentre il resistente ha provveduto al deposito della dichiarazione di c.d. disclosure aggiornata.
Ciò premesso, dall'esame degli atti e dei documenti disponibili si evince che il IGnor che Per_1
è sempre dipendente RAI, dove lavora come operaio, percepisce una retribuzione di 1.400/1600 € mensili circa (come risulta anche dalle buste paga prodotte in atti); ha dichiarato un reddito netto complessivo annuo dichiarato nell'anno di imposta 2021 pari a € 19.758, per l'anno d'imposta 2022 di
€ 17.313 e per il 2023 di € 21.547 - che, rapportato a dodici mensilità, corrisponde invero a un reddito mensile netto medio di circa € 1.795.
È titolare di due c/c – uno presso e l'altro presso TS AN – con giacenze CP_4 dichiarate al 31.12.2023 di circa 18.000 € complessivi.
pagina 8 di 10 Non ha documentato il ricavato della vendita dell'immobile in precedenza detenuto a Milano – che ha allegato di aver in parte destinato per circa 90.000 € all'estinzione anticipata del mutuo cointestato alle parti che gravava sul suddetto immobile (doc. 10) e in parte all'acquisto, avvenuto nel 2019, di un altro immobile in Caronno Pertusella (VA), per cui ha contratto un nuovo mutuo (con rata di € 500.00 mensili, in scadenza a giugno 2025); ha poi dichiarato in disclosure di aver acquistato un altro immobile nel 2023, contraendo un ulteriore mutuo per 552,00 € mensili e di esser gravato dei costi di vari finanziamenti per le spese di ristrutturazione (di ulteriori €250 mensili).
Quanto alla resistente, che lavora come educatrice presso una scuola dell'infanzia, la stessa ha documentato di aver percepito nell'anno d'imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di €25.224
e nell'anno d'imposta successivo (CU 2024) di €28.333, corrispondenti a un reddito netto mensile di circa €1.500 mensili. La stessa sostiene tutte le spese dell'immobile di sua proprietà, dove vive con i figli (spese condominiali e utenze). Oltre alla cifra mensile di € 200,00 che riceve per il mantenimento dei figli dal IG. percepisce altresì la quota del 50 % dell'assegno unico familiare (che è pari a Per_1 466.00 € complessivi).
Alla luce, pertanto, delle emergenze reddituali e patrimoniali disponibili come sopra ricostruite, tenuto altresì conto degli oneri di cui le parti sono gravate e avuto riguardo al tempo trascorso dall'epoca della separazione consensuale (dicembre 2018), rispetto al quale - oltre ad essere certamente aumentate le eIGenze dei figli, sono per contro radicalmente diminuiti - rectius allo stato azzerati - i tempi di permanenza presso il padre;
tutto ciò premesso, il Tribunale reputa equo e congruo rideterminare l'obbligo a carico del padre per il contributo al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, dell'importo mensile di € 350,00 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.
A far data dalla pubblicazione della sentenza la IG.ra percepirà altresì anche l'intero Parte_1 assegno unico famigliare, trattandosi del genitore affidatario dei minori.
Deve rilevarsi infine l'inammissibilità nel presente giudizio delle restanti domande delle parti.
Spese del giudizio
Tenuto conto delle ragioni della decisione, della soccombenza e del comportamento processuale del IG. le spese di lite devono esser poste a carico della parte, che dev'essere altresì condannata a Per_1 rifusione delle spese di lite di controparte che si liquidano in € 2.800,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in MILANO (MI) il 19.04.2008 trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2008, atto n. 161, Reg. 3, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido super-esclusivo dei minori e alla madre, che eserciterà la Per_1 Persona_2 responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione delle decisioni sulla salute, istruzione, educazione e residenza dei minori e sulle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compreso il rilascio dei documenti di identità/passaporto dei minori, con solo dovere di vigilanza del padre;
pagina 9 di 10 3. Conferma il collocamento dei minori presso l'abitazione della madre sita in AT, via S. Pellico, n. 14/D anche ai fini della residenza anagrafica.
4. Incarica i Servizi Sociali del Comune di AT:
- di provvedere alla ripresa dei rapporti padre-figli allo stato tramite un calendario di incontri osservati e protetti in spazio neutro, con facoltà di valutare eventuali limitazioni, ampliamenti o estensioni, tenuto conto dell'interesse e della volontà dei minori - ove risultino effettivamente sussistenti le condizioni per ripristinare una relazione funzionale e tutelante per i minori e comunque solo una volta verificata l'effettiva adesione del padre a un percorso di supporto psicologico e terapeutico individuale;
- di proseguire per il tempo ritenuto opportuno i percorsi già attivati a sostegno del nucleo (ADM, percorso di sostegno alla genitorialità per la madre) e i percorsi psicologici per i minori.
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante CP_1 versamento della somma mensile di euro 350,00 – da corrispondersi a Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
6. Dispone che l'assegno unico (attualmente di € 466,00) sia percepito per intero dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo della prole;
7. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte che si liquidano in € 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché del Comune di AT dove pure il matrimonio è stato trascritto per le annotazioni e trascrizioni di legge e per la comunicazione ai Servizi
Sociali di AT.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 25 settembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valentina Di Peppe dott. Maria Laura Amato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Valentina Maderna Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49449/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO Parte_1 C.F._1
MARIO con studio in VIA ENRICO MARTINI, 9 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GIACINTO CORACE e CP_1 C.F._2 dell'avv. DANIELA GASPARIN presso il cui studio in VIA LAMARMORA, 42 20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento dell'avv. - nella sua qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);
[...] Persona_2
Atti comunicati all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO in data 5/11/2019
OGGETTO: divorzio contenzioso pagina 1 di 10 Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 19 Aprile 2008 tra il IG. e la IGnora;
CP_1 Parte_1
Dichiarare l'affidamento super esclusivo dei figli e alla IGnora e Persona_1 Persona_2 Parte_1 fissare la residenza anagrafica a AT (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in subordine dichiarare l'affidamento esclusivo dei figli e e fissare la residenza anagrafica a Persona_1 Persona_2
AT (MI) in Via Silvio Pellico n. 14/d presso la madre;
in ogni caso assegnando il potere di decisione sui figli minori E alla IG.ra , al fine di Persona_2 Persona_1 Parte_1 permettere ai minori e di uscire autonomamente da scuola al regolare Persona_1 Persona_2 orario di uscita, nonché permettere ai minori di sottoporsi al vaccino anti- COVID e ai vaccini conIGliati dalle strutture sanitarie e dai pediatri di famiglia.
Dichiarare che il padre possa visitare i figli in uno spazio neutro previo effettivo avvio del percorso di supporto psicologico da parte del padre;
Dichiarare che il padre si impegni a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (Euro seicento,00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
Disporre che la IG.ra percepisca, in via esclusiva, l'assegno unico e che la stessa Parte_1 beneficerà di tutte le agevolazioni fiscali relative al figlio minore;
Dichiarare che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonchè delle spese scolastiche nella misura del 50%, e qualsiasi ulteriore spesa necessaria per la crescita dei minori nella misura del 50%;
Accertare e dichiarare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento previsto per il mese di dicembre 2018 ed il mancato pagamento del 50% della mensa dei minori e delle spese straordinarie degli anni 2019, 2020 e 2021 per tutti i titoli meglio esposti in narrativa e per l'effetto condannare il IG. a Per_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per il mese di dicembre 2018 ed € 1.908,20 a titolo di spese straordinarie sostenute per l'anno 2021, 2020 e 2019 in favore della IG.ra , oltre Parte_1
a successive ulteriori documentabili, o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/4/2008 a
Milano;
Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con pari collocamento degli stessi tra i genitori Per_1 Per_2 stabilendo la loro residenza presso la casa materna, con mantenimento diretto dei figli in capo ai genitori allorquando gli stessi saranno con ciascuno di loro;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle indicazioni fornite da codesto Onorevole Tribunale.
Disporre che salvo ogni migliore accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nel corso della settimana, nel giorno previamente dal padre in base agli impegni lavorativi, con pernottamento presso lo stesso e accompagnamento a scuola l'indomani; nella settimana in cui i minori staranno il week-end con la madre, il padre terrà i minori anche un secondo giorno infrasettimanale con pernottamento, in base ai turni di lavoro del padre;
salvo ogni migliore accordo, durante le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre pagina 2 di 10 al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni tra i due genitori per l'intero periodo festivo e così ogni altra festività o ponte scolastico;
durante le vacanze estive i minori staranno coi genitori per un periodo di 30 giorni ( due periodi distinti e non consecutivi di 15 giorni ciascuno da concordare entro il 15 di aprile di ogni anno;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori;
Condannare la IG.ra al risarcimento del danno subito dai minori e dal padre in ragione del Parte_1 mancato rispetto delle visite padre-figli, siccome risultante dalle denunce e dalle comunicazioni plurime agli atti, nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia e tutelante del pari diritto dei figli minori di trascorrere con regolarità e costanza il loro tempo con entrambi i genitori.
Precisazione delle conclusioni del curatore speciale dei minori:
Disporre l'affido in via super-esclusiva dei minori e alla madre, e per l'effetto Per_1 Persona_2 disporre che quest'ultima eserciti la responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione di ogni decisione – che prenderà quindi in via autonoma - circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza dei minori e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità/passaporto dei minori;
Confermare il collocamento di entrambi i minori presso la madre, anche ai fine della residenza anagrafica;
Disporre che il Servizio Sociale territorialmente competente per la residenza dei minori regolamenti le frequentazioni padre – figli, inizialmente con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, con la facoltà di limitare, estendere o liberalizzare tali incontri, valutando il preminente interesse dei minori;
Confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori e del Comune di residenza del padre per la prosecuzione degli interventi in atto a favore del nucleo;
Porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 350,00 in considerazione delle maggiori eIGenze dei figli e dei ridotti tempi di permanenza presso il padre. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT costo-vita (primo adeguamento ottobre 2025) e versato sino all'indipendenza economica dei figli;
Disporre che la madre possa richiedere e percepire integralmente l'assegno unico per i figli;
Porre a carico di entrambi i genitori la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli in misura del 50 %, secondo le voci di cui alle Linee guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/10/2019, la IG. , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il IG. – unione da cui erano nati i figli in CP_1 Per_1 data 7 settembre 2008 e in data 5 aprile 2011 e di essersi separata consensualmente alle condizioni di Per_2 cui al verbale di separazione del 12/12/2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano del
20/12/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di disporre l'affido esclusivo dei minori, con le conseguenti pronunce;
rappresentava, nel merito, l'assoluto disinteresse del padre nella cura dei figli e l'assoluta incapacità genitoriale del resistente, che subito dopo la separazione non si era attenuto ai tempi di spettanza con i minori, oltre all'elevata conflittualità in atto tra le parti, per via degli atteggiamenti denigratori e aggressivi tenuti dal IG. nei confronti della ex moglie anche in Per_1 presenza dei figli minori, il cui rapporto con il padre era divenuto anch'esso molto conflittuale.
pagina 3 di 10 Il Presidente f.f. all'epoca procedente, dott.ssa P. Gasparini, con decreto dell'1/11/2019, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio del convenuto.
Con memoria depositata in data 30/07/2020, si costituiva in giudizio il IG. che, contestando Per_2 quanto ex adverso dedotto ed allegando la mancata condivisione da parte della madre delle principali scelte assunte nell'interesse dei minori (per cui aveva altresì provveduto a sporgere denuncia-querela), aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo invece la conferma dell'affido condiviso, con collocamento paritetico e mantenimento diretto della prole.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 8/9/2020, il Presidente f.f., sentite le parti e rilevato che l'elevatissima conflittualità esistente tra le parti aveva evidenti ricadute sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulla loro organizzazione familiare e scolastica – essendo i genitori incapaci di assumere accordi finanche rispetto al ritiro dei minori da scuola, ovvero sull'accompagnamento del bambino alle sedute di psicoterapia (aspetto peraltro espressamente regolato in separazione) - disponeva procedersi, come da concordi conclusioni delle parti, a CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, stabilendo in via provvisoria l'affidamento dei minori e al Comune di residenza e le Per_1 Per_2 conseguenti limitazioni della responsabilità genitoriale, incaricando i Servizi sociali dell'ente affidatario della vigilanza e del monitoraggio sul collocamento dei minori e sulle frequentazioni con il genitore non collocatario, come da calendario disposto in separazione e con delega a intervenire in caso di mancato accordo fra i genitori sulle deleghe per la ripresa dei minori da scuola;
confermando, nel resto, le altre condizioni della separazione.
All'esito della discussione sulla CTU esperita dalla dott.ssa con ordinanza del Persona_3
14/09/2021, il Presidente f.f., rilevate le fragilità dei genitori e le dinamiche profondamente disfunzionali in atto e cui i minori erano stati esposti sin dalla nascita, confermava l'affidamento all'ente già disposto, il collocamento dei minori presso la madre e gli ulteriori incarichi conferiti ai servizi sociali dell'ente affidatario, provvedendo a regolamentare diversamente, tenuto conto delle conclusioni della CTU, il solo calendario delle frequentazioni tra il padre e i figli, a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 21:00, oltre a un giorno infrasettimanale fisso di spettanza paterna con recupero e riaccompagnamento a scuola;
confermava, nel resto, i provvedimenti provvisori già assunti e gli incarichi demandati all'Ente Affidatario di mantenere la vigilanza sul nucleo e sul rispetto delle frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario, disponendo altresì l'attivazione di tutti gli ulteriori interventi ritenuti opportuni a sostegno della genitorialità delle parti e in favore di e , anche di tipo psicologico, nonché il prosieguo per quest'ultimo - Per_1 Per_2 che aveva presentato fin dalla tenera età disturbo oppositivo-provocatorio e disturbi specifici dell'apprendimento, in un quadro di capacità cognitive al limite dell'insufficienza - della presa in carico all' . Pt_2
Nominava sé stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data
17/02/2022, poi disposta a trattazione scritta, all'esito della quale il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dai procuratori delle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, fissando udienza per la decisione sui mezzi istruttori al 16/06/2022.
Quindi, tenuto conto del persistere della situazione di criticità per i minori rilevata dai Servizi Sociali nella propria relazione di aggiornamento il G.I., con ordinanza resa a verbale, demandava espressamente all'Ente Affidatario, richiamati i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in atto, ad assumere tutte le decisioni di istruzione ed educative nell'interesse dei minori, ivi comprese quelle relative ai campus estivi, disponendo per la successiva udienza del 27.6.2022, la comparizione delle parti, all'esito della quale, attesa la grave situazione dei minori, provvedeva nel loro interesse alla nomina del curatore speciale avv. , assegnando allo stesso termine sino al 10.9.2022 per la propria Controparte_2 costituzione in giudizio.
pagina 4 di 10 In seguito all'intervenuto trasferimento del G.I. titolare del procedimento ad altro ufficio, il Giudice nelle more subentrato, dott.ssa C. Giannelli con ordinanza del 19/05/2023, così provvedeva:
“ letta l'istanza depositata il 5.5.2023 dal curatore speciale dei minori avv. , nella quale lo CP_2 stesso rappresenta, sulla scorta dell'ultima relazione redatta dai Servizi sociali il 26.4.2023, che:
1. il padre assume costantemente un atteggiamento ostacolante rispetto agli interventi disposti dal Tribunale e in relazione ai quali, alle udienze del 20.10.2022 e dell'8.2.2023, si era dichiarato disponibile, in particolare non intendendo partecipare al percorso di sostegno alla genitorialità proposto e consentendo Cont lo svolgimento dell'intervento di soltanto al di fuori della casa di abitazione dei propri genitori, presso la quale il IG. si è provvisoriamente trasferito;
Per_1
2. l'atteggiamento ostacolante del padre si riflette anche sul lavoro dell'Ente affidatario volto alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli, posto che il IG. non è mai disposto ad accettare le Per_1 proposte che gli vengono presentate, da ultimo con riferimento al periodo estivo;
3. da ultimo manifesta sempre maggiori resistenze rispetto alla frequentazione paterna, tanto da aver Per_2 recentemente contattato il curatore, comunicandogli di essersi rifiutato di andato a casa dei nonni paterni - dove il padre al momento risiede- durante l'ultimo fine settimana, dicendo di sentirsi male, di non sentirsi a suo agio;
e chiede la convocazione dei servizi sociali per “concordare, di concerto, un progetto nell'interesse dei minori e , tenuto conto dei costanti ostacoli riscontrati nella prosecuzione degli interventi Per_1 Per_2 prescritti e della difficoltà di contenimento del IG. ; Per_1 letta la relazione dei Servizi sociali in data 26.4.2023 allegata all'istanza; rilevato che il Comune affidatario ha, in quanto tale, in caso di disaccordo tra i genitori, il potere di regolamentare in autonomia le modalità e i tempi di permanenza dei minori con i singoli genitori e di decidere in autonomia le questioni educative e di istruzione che li riguardano, avuto riguardo all'interesse dei minori e tenuto conto dei loro desideri, delle loro eIGenze e delle loro difficoltà, anche transeunti;
rilevato altresì che l'Ente affidatario è tenuto a portare avanti gli interventi di supporto alla genitorialità demandatigli nei limiti in cui i genitori mantengano la loro disponibilità a parteciparvi;
osservato che la mancata collaborazione del padre con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potrà comportare l'assunzione di ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
P.Q.M.
1. autorizza l'Ente affidatario, Comune di AT, sentiti i genitori e il curatore speciale dei minori, a regolamentare i rapporti dei minori con il padre non collocatario secondo un calendario, anche diverso da quello attualmente in essere e anche nel disaccordo dei genitori, che tenga conto delle eIGenze, dei desideri e delle difficoltà – anche provvisorie- manifestate dai ragazzi, quale quella da ultimo manifestata da a frequentare il padre presso la casa dei nonni paterni;
Per_2
2. autorizza l'Ente affidatario ad assumere, sentiti i genitori e il curatore speciale dei minori, anche in caso di disaccordo dei genitori, tutte le decisioni educative e sanitarie necessarie ed opportune per i minori
(quali iscrizione ad attività sportive, visite mediche e cure dentistiche); le relative spese verranno ripartite al 50% tra i genitori, come da accordi di separazione attualmente vigenti;
3. avvisa i genitori e, in particolare, il padre, che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
”
Alla successiva udienza di verifica del 21/9/23, a fronte delle difficoltà sempre maggiori emerse nel rapporto padre-figli e del fermo rifiuto espresso dai ragazzi nei confronti del IG. il curatore speciale Per_1 dei minori chiedeva di ridurre le frequentazioni in atto, eliminando il giorno di visita infrasettimanale e il
G.I. provvedeva in conformità, autorizzando espressamente l'Ente affidatario a sospendere le frequentazioni infrasettimanali dei ragazzi col padre, stanti le difficoltà logistiche e il malessere dei minori e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 7.2.2024.
pagina 5 di 10 Nelle more, con ulteriore decreto del 27/12/2023 il G.I., provvedeva ad istaurare il contraddittorio sull'istanza depositata da parte resistente in data 19.12.2023, con cui il padre lamentava il rifiuto dei minori a vedere e sentire telefonicamente il padre, nonché la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni riguardanti i minori.
All'udienza del 7/02/2023 tenutasi dinanzi al GOT delegato, in cui emergeva che il conflitto tra le parti era ancora attuale, il curatore speciale dei minori confermava l'aggravarsi della situazione nei rapporti padre/figli, atteso che i minori rifiutavano di vedere il padre a far data dal mese di settembre 2023.
Con decreto del 29/2/24, il Presidente di Sezione incaricava i Servizi sociali dell'ente affidatario di provvedere quindi alla regolamentazione degli incontri padre/figli in spazio neutro, a fronte della dichiarata disponibilità del padre, fissando in prosecuzione l'udienza del 26/06/2024, per esame della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, dinanzi al Giudice Relatore, cui nelle more il procedimento veniva da ultimo riassegnato, a fronte del trasferimento del precedente magistrato titolare.
Quindi acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali, all'udienza indicata, sentite le parti,
i difensori congiuntamente chiedevano termine per depositare documentazione reddituale aggiornata e per precisare le proprie conclusioni, anticipando la rinuncia ai termini per le memorie conclusionali.
Il Giudice disponeva in conformità, assegnando termine alle parti fino al 13/09/2024 per il deposito di note contenenti le proprie conclusioni e rimettendo all'esito la causa in decisione, senza assegnazione dei termini per le memorie conclusionali, stante l'espressa rinuncia delle parti.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 25/9/2024.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite e in particolare superflue, oltre che irrilevanti, generiche, inammissibili le istanze istruttorie di prova orale formulate da parte ricorrente, condividendo sul punto le determinazioni istruttorie rese nell'ordinanza sopra riportata.
Gli elementi acquisiti, all'esito della CTU e delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché avuto riguardo alle relazioni dei servizi sociali acquisite e alla documentazione depositata in atti, consentono al Collegio di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare, sul regime di affido più tutelante per il percorso di crescita dei minori.
Sotto tale profilo, neppure si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori, risultando lo stesso manifestamente superfluo, alla luce della volontà dei minori a non riprendere almeno allo stato i rapporti con il padre, chiaramente emersa in corso del giudizio: gli stessi, più volte sentiti dai Servizi Sociali e dallo stesso curatore speciale, hanno più volte riferito in ordine alle ragioni che hanno comportato il loro progressivo allontanamento dal padre, sostanzialmente ascrivibili alle modalità relazionali del IG. Per_1 che non ha inteso aderire ai plurimi interventi a sostegno della genitorialità disposti nel corso del procedimento e nei cui confronti i ragazzi hanno ribadito la loro sfiducia quanto a possibili cambiamenti da parte del padre, tanto da non rendere neppure possibile l'avvio degli incontri in spazio neutro da ultimo disposti dal Tribunale (cfr. relazione Servizi Sociali del 12/06/2024). In linea con l'insegnamento della
Suprema Corte, l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I
24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Gli elementi acquisiti e la documentazione depositata consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione anche in ordine alle residue questioni economiche relative al contributo al mantenimento indiretto della prole. Il Tribunale evidenzia, infatti, che, secondo il consolidato pagina 6 di 10 orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744). Siffatta ricostruzione, nel caso di specie, può ben essere effettuata sulla base della documentazione prodotta e acquisita, anche da ultimo su ordine di integrazione del Giudice Istruttore.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano con verbale del
12/12/2018, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 20/12/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (essendo stato il ricorso depositato l'11/10/2019), ricorrono gli estremi di legge previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato visto il lungo tempo trascorso dalla separazione e attese le allegazioni delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Ritiene il Tribunale che, all'esito del giudizio, in conformità alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e dal curatore speciale dei minori, nonché dagli stessi Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, debba essere modificato il regime di esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido super esclusivo dei figli e alla madre, presso la cui abitazione in AT (MI) via Silvio Pellico n. 14/d Persona_1 Per_2 gli stessi devono restare collocati, anche ai fini della residenza anagrafica.
Da un lato, dalle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti emerge come la IG.ra Parte_1 abbia sempre collaborato con l'Ente Affidatario, aderendo agli interventi prescritti e mostrandosi disponibile a lavorare sulle criticità rilevate all'esito della CTU che, insieme alla reciproca conflittualità tra le parti e a quelle altrettanto importanti del avevano reso necessario confermare l'affido all'Ente dei Per_1 minori, già disposto in via provvisoria.
Nel corso del processo, la madre ha tuttavia dato prova di aver maturato adeguate capacità genitoriali, occupandosi pressochè da sola di tutte le necessità e i bisogni quotidiani, dell'accudimento e della cura dei figli, per cui è divenuta sostanzialmente il genitore di riferimento – oltre che della loro gestione familiare e di tutte le decisioni più importanti da assumere nell'interesse dei minori – attesa la posizione di disinteresse e di sterile opposizione assunta dal padre, tanto più dopo lo stallo intervenuto nella relazione con i figli, che di fatto ha condotto alla sospensione delle loro frequentazioni già a far data da settembre 2023 e di cui il ha continuato ad attribuire la responsabilità alla madre. Per_1
Per contro, risultano pienamente accertate dagli atti del processo le carenze genitoriali del padre, riconducibili a una struttura di personalità rigida e controllante, connotata da deficit cognitivi ed emotivi, accompagnati da un importante orientamento narcisistico come messo in evidenza già all'esito della CTU – assetto personologico, poi confermato durante la presa in carico, su cui il padre non ha mai inteso lavorare.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali risulta infatti come “..i percorsi individuali e di coppia prescritti..sin dal 2021 in favore dell'uomo, di fatto non hanno mai visto una loro attivazione adesione
pagina 7 di 10 da parte dello stesso, andando ad aumentare gli aspetti di fragilità e preoccupazione dell'uomo già evidenziati all'interno della CTU effettuata dalla dott.ssa ”. Detta posizione di sterile rigidità Per_3 del padre ha sostanzialmente di fatto impedito, come rilevato anche dal curatore speciale dei minori,
l'attuazione degli interventi socio-educativi e di supporto alla genitorialità demandati ai Servizi – con le conseguenti ricadute sul rapporto padre-figli, ma anche sulla relazione con l'ex moglie, alimentando una conflittualità che di fatto ha impedito “una cogenitorialità efficace.. e una risposta adeguata e coesa ai bisogni e alle necessità dei figli”; il convenuto peraltro ha continuato a perpetrare “tramite manovre di coartazione controllo e prevaricazione” una relazione di fatto fondata sul discredito dell'ex compagna, additata come genitore inadeguato e incapace di rispondere alle necessità dei figli, di cui invece la stessa si è fatta sostanzialmente e pressochè integralmente carico, a fronte del ruolo genitoriale “di fatto apparente” da parte del padre.
Parimenti, dev'essere confermato l'incarico ai servizi Sociali – già reso con decreto presidenziale del 29/2/24, di provvedere alla ripresa dei rapporti padre-figli tramite incontri osservati e protetti in spazio neutro, con facoltà di limitare, ovvero estendere o liberalizzare tali incontri, tenuto conto dell'interesse e della volontà dei minori - solo ove risultino effettivamente sussistenti le condizioni per ripristinare una relazione funzionale e tutelante per questi ultimi, previo avvio di un percorso di supporto psicologico e terapeutico individuale del IG. - laddove il padre effettivamente intenda aderirvi, Per_1 come espressamente da ultimo dichiarato dalla parte all'udienza del 26/06/2024, per addivenire a modalità relazionali più rispondenti alle eIGenze dei minori, sia sul piano comunicativo che affettivo.
Dev'essere poi confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori alla prosecuzione degli interventi in atto a favore della madre e dei minori.
Mantenimento della prole
Riguardo alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, le parti hanno fatto richieste contrastanti: la madre, a fronte dei mutati tempi di frequentazione padre-figli e dell'arretrato accumulato dal IG. nel rimborso delle spese straordinarie, ha chiesto aumentarsi ad € Per_1
600,00 il contributo mensile a carico del padre – in luogo di quello di € 200,00 previsto in sede di separazione consensuale del 2018, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per contro, il padre ha insistito nella propria domanda di collocamento paritetico e mantenimento diretto della prole – fermo il contributo al 50% delle spese straordinarie.
Per quanto concerne i dati reddituali disponibili, alla scadenza del termine da ultimo assegnato con l'ordine di esibizione e di aggiornamento della documentazione agli atti, la ricorrente ha provveduto al deposito delle sole dichiarazioni dei redditi dell'ultimo biennio, mentre il resistente ha provveduto al deposito della dichiarazione di c.d. disclosure aggiornata.
Ciò premesso, dall'esame degli atti e dei documenti disponibili si evince che il IGnor che Per_1
è sempre dipendente RAI, dove lavora come operaio, percepisce una retribuzione di 1.400/1600 € mensili circa (come risulta anche dalle buste paga prodotte in atti); ha dichiarato un reddito netto complessivo annuo dichiarato nell'anno di imposta 2021 pari a € 19.758, per l'anno d'imposta 2022 di
€ 17.313 e per il 2023 di € 21.547 - che, rapportato a dodici mensilità, corrisponde invero a un reddito mensile netto medio di circa € 1.795.
È titolare di due c/c – uno presso e l'altro presso TS AN – con giacenze CP_4 dichiarate al 31.12.2023 di circa 18.000 € complessivi.
pagina 8 di 10 Non ha documentato il ricavato della vendita dell'immobile in precedenza detenuto a Milano – che ha allegato di aver in parte destinato per circa 90.000 € all'estinzione anticipata del mutuo cointestato alle parti che gravava sul suddetto immobile (doc. 10) e in parte all'acquisto, avvenuto nel 2019, di un altro immobile in Caronno Pertusella (VA), per cui ha contratto un nuovo mutuo (con rata di € 500.00 mensili, in scadenza a giugno 2025); ha poi dichiarato in disclosure di aver acquistato un altro immobile nel 2023, contraendo un ulteriore mutuo per 552,00 € mensili e di esser gravato dei costi di vari finanziamenti per le spese di ristrutturazione (di ulteriori €250 mensili).
Quanto alla resistente, che lavora come educatrice presso una scuola dell'infanzia, la stessa ha documentato di aver percepito nell'anno d'imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di €25.224
e nell'anno d'imposta successivo (CU 2024) di €28.333, corrispondenti a un reddito netto mensile di circa €1.500 mensili. La stessa sostiene tutte le spese dell'immobile di sua proprietà, dove vive con i figli (spese condominiali e utenze). Oltre alla cifra mensile di € 200,00 che riceve per il mantenimento dei figli dal IG. percepisce altresì la quota del 50 % dell'assegno unico familiare (che è pari a Per_1 466.00 € complessivi).
Alla luce, pertanto, delle emergenze reddituali e patrimoniali disponibili come sopra ricostruite, tenuto altresì conto degli oneri di cui le parti sono gravate e avuto riguardo al tempo trascorso dall'epoca della separazione consensuale (dicembre 2018), rispetto al quale - oltre ad essere certamente aumentate le eIGenze dei figli, sono per contro radicalmente diminuiti - rectius allo stato azzerati - i tempi di permanenza presso il padre;
tutto ciò premesso, il Tribunale reputa equo e congruo rideterminare l'obbligo a carico del padre per il contributo al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, dell'importo mensile di € 350,00 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.
A far data dalla pubblicazione della sentenza la IG.ra percepirà altresì anche l'intero Parte_1 assegno unico famigliare, trattandosi del genitore affidatario dei minori.
Deve rilevarsi infine l'inammissibilità nel presente giudizio delle restanti domande delle parti.
Spese del giudizio
Tenuto conto delle ragioni della decisione, della soccombenza e del comportamento processuale del IG. le spese di lite devono esser poste a carico della parte, che dev'essere altresì condannata a Per_1 rifusione delle spese di lite di controparte che si liquidano in € 2.800,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in MILANO (MI) il 19.04.2008 trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2008, atto n. 161, Reg. 3, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido super-esclusivo dei minori e alla madre, che eserciterà la Per_1 Persona_2 responsabilità genitoriale in via super esclusiva in relazione all'assunzione delle decisioni sulla salute, istruzione, educazione e residenza dei minori e sulle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compreso il rilascio dei documenti di identità/passaporto dei minori, con solo dovere di vigilanza del padre;
pagina 9 di 10 3. Conferma il collocamento dei minori presso l'abitazione della madre sita in AT, via S. Pellico, n. 14/D anche ai fini della residenza anagrafica.
4. Incarica i Servizi Sociali del Comune di AT:
- di provvedere alla ripresa dei rapporti padre-figli allo stato tramite un calendario di incontri osservati e protetti in spazio neutro, con facoltà di valutare eventuali limitazioni, ampliamenti o estensioni, tenuto conto dell'interesse e della volontà dei minori - ove risultino effettivamente sussistenti le condizioni per ripristinare una relazione funzionale e tutelante per i minori e comunque solo una volta verificata l'effettiva adesione del padre a un percorso di supporto psicologico e terapeutico individuale;
- di proseguire per il tempo ritenuto opportuno i percorsi già attivati a sostegno del nucleo (ADM, percorso di sostegno alla genitorialità per la madre) e i percorsi psicologici per i minori.
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante CP_1 versamento della somma mensile di euro 350,00 – da corrispondersi a Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
6. Dispone che l'assegno unico (attualmente di € 466,00) sia percepito per intero dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo della prole;
7. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte che si liquidano in € 2.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché del Comune di AT dove pure il matrimonio è stato trascritto per le annotazioni e trascrizioni di legge e per la comunicazione ai Servizi
Sociali di AT.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 25 settembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valentina Di Peppe dott. Maria Laura Amato
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