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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 2734/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2734 R.G. dell'anno 2020 vertente TRA
(già Parte_1 [...] rap Parte_2 [...]
incorporante di Parte_2 Controparte_1 [...]
ai sensi de CP_2 Controparte_3 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA e c.f. , con sede in P.IVA_1
Avellino alla via Moccia n. 68, elett.te dom.ta i a via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE E (C.F. ) Controparte_4 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Daniele Capriglione e dall'Avv. Giovanni Ugolino presso il cui studio elett.te domicilia in Corbara (SA) alla via Cerzone n. 9 APPELLATO NONCHÉ CONTRO
, p. iva Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
p.t.
[...]
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Controparte_4 conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Lauro, l' Parte_1
e la , per ivi sentir
[...] Controparte_5
1 illegittimità dell'estratto di ruolo conosciuto in data 30.01.2019 relativo alla cartella di pagamento n. 01220120004687672000 emessa dalla CP_5
deducendo la mancata e/o irregolare notifica della cartella di
[...] nto, eccependo la prescrizione della pretesa impositiva, lamentando la nullità per maggiorazioni non dovute e la mancata indicazione della data di consegna del ruolo. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'inammissibilità Pt_1 dell'impugnazione del ruolo, l'info dell'eccezione di omessa notifica della cartella, il difetto di legittimazione passiva limitatamente alla notifica del verbale di accertamento prodromico;
deduceva, altresì, la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando la notifica di intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità per maggiorazioni non dovute. Si costituiva altresì la . Controparte_5
Con sentenza n. 341/2020 pubblicata in data 08.04.2020, il Giudice di Pace di Lauro, accoglieva l'opposizione, dichiarando la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 1.233,59 riportata nella cartella di pagamento n. 01220120004687672000 e condannando la convenuta (odierna appellante) al pagamento integrale delle spese di lite. Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
ha interposto gravame lamentando
[...]
ordine all'eccezione di inammissibilità di impugnazione del ruolo, ritualmente formalizzata nella comparsa costitutiva oltre che l'erronea declaratoria della prescrizione e della condanna al pagamento integrale delle spese di lite. Si è costituito insistendo per la conferma della sentenza Controparte_7 gravata;
è rimasta contumace, benché ritualmente citata, la CP_5
[...]
o il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo per conclusioni;
infine assegnata alla Scrivente in data 14/6/2023 ed introitata in decisione all'udienza del 8/1/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per avere le parti fattone espressa rinuncia.
***** Nel caso in esame va esaminato il principale motivo di censura afferente all'omessa pronuncia, da parte del Giudice di Pace, dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Come rilevato anche dall'appellato con le note di trattazione scritta, vi è stato un importante mutamento normativo e giurisprudenziale riguardante la questione, oggetto d'appello, relativa all'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo.
2 Il quadro giurisprudenziale di riferimento all'epoca in cui il Giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata era, tuttavia, tutt'altro che univoco. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura
3 costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione. Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale, non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire. Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è poi di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (citato anche dall'appellato), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui al d lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
4 Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Sulla portata di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Dunque, alla luce di tali sopravvenienze, va accolto l'appello dell
[...]
, con conseguente declaratoria di inam Controparte_8 dell'azione svolta dinanzi al Giudice di prime cure, dovendo rilevarsi la carenza di interesse ad agire in capo al sig. nell'impugnazione CP_4 dell'estratto di ruolo. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_5
2. accoglie l'appello, e per l'eff della sentenza appellata dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado di giudizio dal sig. ; Controparte_4
3. compensa int rti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del grado di appello.
Così deciso in data 15 gennaio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2734 R.G. dell'anno 2020 vertente TRA
(già Parte_1 [...] rap Parte_2 [...]
incorporante di Parte_2 Controparte_1 [...]
ai sensi de CP_2 Controparte_3 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA e c.f. , con sede in P.IVA_1
Avellino alla via Moccia n. 68, elett.te dom.ta i a via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE E (C.F. ) Controparte_4 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Daniele Capriglione e dall'Avv. Giovanni Ugolino presso il cui studio elett.te domicilia in Corbara (SA) alla via Cerzone n. 9 APPELLATO NONCHÉ CONTRO
, p. iva Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
p.t.
[...]
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Controparte_4 conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Lauro, l' Parte_1
e la , per ivi sentir
[...] Controparte_5
1 illegittimità dell'estratto di ruolo conosciuto in data 30.01.2019 relativo alla cartella di pagamento n. 01220120004687672000 emessa dalla CP_5
deducendo la mancata e/o irregolare notifica della cartella di
[...] nto, eccependo la prescrizione della pretesa impositiva, lamentando la nullità per maggiorazioni non dovute e la mancata indicazione della data di consegna del ruolo. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'inammissibilità Pt_1 dell'impugnazione del ruolo, l'info dell'eccezione di omessa notifica della cartella, il difetto di legittimazione passiva limitatamente alla notifica del verbale di accertamento prodromico;
deduceva, altresì, la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando la notifica di intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità per maggiorazioni non dovute. Si costituiva altresì la . Controparte_5
Con sentenza n. 341/2020 pubblicata in data 08.04.2020, il Giudice di Pace di Lauro, accoglieva l'opposizione, dichiarando la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 1.233,59 riportata nella cartella di pagamento n. 01220120004687672000 e condannando la convenuta (odierna appellante) al pagamento integrale delle spese di lite. Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
ha interposto gravame lamentando
[...]
ordine all'eccezione di inammissibilità di impugnazione del ruolo, ritualmente formalizzata nella comparsa costitutiva oltre che l'erronea declaratoria della prescrizione e della condanna al pagamento integrale delle spese di lite. Si è costituito insistendo per la conferma della sentenza Controparte_7 gravata;
è rimasta contumace, benché ritualmente citata, la CP_5
[...]
o il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo per conclusioni;
infine assegnata alla Scrivente in data 14/6/2023 ed introitata in decisione all'udienza del 8/1/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per avere le parti fattone espressa rinuncia.
***** Nel caso in esame va esaminato il principale motivo di censura afferente all'omessa pronuncia, da parte del Giudice di Pace, dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Come rilevato anche dall'appellato con le note di trattazione scritta, vi è stato un importante mutamento normativo e giurisprudenziale riguardante la questione, oggetto d'appello, relativa all'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo.
2 Il quadro giurisprudenziale di riferimento all'epoca in cui il Giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata era, tuttavia, tutt'altro che univoco. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura
3 costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione. Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale, non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire. Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è poi di recente intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (citato anche dall'appellato), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui al d lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
4 Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Sulla portata di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Dunque, alla luce di tali sopravvenienze, va accolto l'appello dell
[...]
, con conseguente declaratoria di inam Controparte_8 dell'azione svolta dinanzi al Giudice di prime cure, dovendo rilevarsi la carenza di interesse ad agire in capo al sig. nell'impugnazione CP_4 dell'estratto di ruolo. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_5
2. accoglie l'appello, e per l'eff della sentenza appellata dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado di giudizio dal sig. ; Controparte_4
3. compensa int rti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del grado di appello.
Così deciso in data 15 gennaio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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