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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 602/2023
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
OV, pubblicata in data 11.05.2023, n. 1116 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Teodoro Barnaba del Foro di OV per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Fabio Bajetto del Foro di OV per mandato in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di OV, contrariis reiectis:
A) IN VIA PRELIMINARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. sospendersi la efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata per i motivi di cui in premessa;
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1116/2023, emessa dal Tribunale di OV, Sezione Terza Civile, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati Dott.ssa Ada Lucca Presidente, Dott.ssa Paola Zampieri Giudice
e Dott.ssa Alessandra Mainella Giudice relatore – R.G. n. 9953/2019, pubblicata in data
11 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: respingere le domande proposte dall'attrice contro la convenuta
[...]
, perché inammissibili, improcedibili, infondate e/o come meglio ritenute con Pt_1 ogni conseguenza di legge;
accertare l'importo dei debiti ereditari e crediti nei confronti della Signora come indicato in parte narrativa con la riforma della sentenza di Pt_1
primo grado nei punti impugnati e dichiarare che non vi è lesione del valore della quota di legittima della controparte considerate anche le somme già ricevute all'appellata o nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ecc.ma Corte di Appello. Per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti di causa di primo grado e nel presente appello, rigettare tutte le domande avversarie nei confronti dell'esponente.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con la compensazione delle spese di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede pertanto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di OV rigettare l'avversario atto di appello siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO
2 1. Con atto di citazione , in qualità di madre di – Controparte_1 Persona_1
deceduto celibe e senza figli - agiva nei confronti di unica erede del de Parte_1
cuius in forza di tre testamenti olografi poiché riteneva di essere stata totalmente pretermessa dalla successione testamentaria del figlio e di avere diritto ad ottenere la quota di legittima ad essa spettante ai sensi dell'art. 538 c.c., pari ad 1/3 del compendio ereditario.
In particolare, parte attrice, previa richiesta di conferma e convalida del provvedimento cautelare già ottenuto ante causam, concludeva chiedendo: i) il rispetto della propria quota di legittima, pari ad 1/3 del patrimonio del de cuius; ii) la condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti e/o distratti, alla divisione dei beni ereditari con eventuale attribuzione di somme di denaro per equivalente, nonché al risarcimento dei danni morali subiti, oltre alle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta che concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'importo dei debiti ereditari e crediti nei suoi confronti con proporzionale riduzione del valore della quota di legittima di , la quale sarebbe così risultata pari ad euro zero. A sua volta, concludeva CP_1
chiedendo la condanna dell'attrice, quale erede illimitatamente responsabile, alla corresponsione pro quota (pari a 1\3) della somma di almeno euro 32.430,00 in suo favore.
3. Il Tribunale di OV, accertata la lesione della quota di legittima spettante a
, dichiarava: i) il diritto dell'attrice alla reintegrazione della quota di legittima CP_1
nei limiti di 1\3 del patrimonio relitto, con proporzionale riduzione delle disposizioni Per_ testamentarie;
ii) e eredi di rispettivamente per la quota di 1\3 e CP_1 Pt_1
2\3; iii) scioglieva la comunione incidentale con assegnazione, a favore di della Pt_1
quota di 1\6 dell'immobile sito in OV e della quota di 1\3 dell'auto; iv) poneva a carico di un conguaglio di euro 5.966,66; v) condannava al pagamento Pt_1 Pt_1
dell'importo di euro 20.283,68 oltre rivalutazione monetaria e interessi;
vi) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e il de cuius; vii) rigettava nel Pt_1
resto le altre domande delle parti;
viii) condannava a rifondere le spese di lite e le Pt_1
spese di C.T.U.
3 4. proponeva appello chiedendo: i) in via preliminare, la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza;
ii) in via principale, la riforma della sentenza sostenendo che, da un lato, non vi sarebbe stata alcuna lesione del valore della quota di legittima della controparte, dall'altro lato, il capo della sentenza contenente la condanna alla refusione delle spese di lite e di C.T.U. sarebbe stato errato.
5. si costituiva in appello sostenendo che il Tribunale, in modo corretto, avesse CP_1
sia individuato i beni del de cuius sia avesse affermato che gli importi di cui agli assegni contestati come indebiti prelievi fossero destinati al pagamento pro quota delle spese di gestione della vita familiare e, in quanto tali, sarebbero stati irripetibili.
6. Dopo aver respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la
Corte sottoponeva alle parti una proposta conciliativa proponendo la rinuncia dell'appellante all'impugnazione con spese compensate per entrambi i gradi di giudizio alla quale aderiva solo l'appellante. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.11.2024 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Con un primo motivo parte appellante ritiene che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento di prelevamenti indebiti, ai sensi dell'art. 2041 c.c., da parte del de cuius dal conto corrente della Cannas. Peraltro, sostiene che riconoscendo quale debito Pt_1 ereditario l'intera somma prelevata dal conto corrente dell'appellante senza giustificato motivo o quantomeno la parte eccedente le effettive spese mensili (come da conteggio presentato dall'appellante), il valore della quota di legittima si ridurrebbe a zero, ribaltando completamente l'esito del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento in quanto il giudice di prime cure ha correttamente individuato i beni del de cuius e i debiti ereditari, essendo così giunto ad un calcolo corretto del valore del patrimonio ereditario netto caduto in successione. Ciò in quanto deve ritenersi esatto il ragionamento svolto dal Tribunale in forza del quale gli addebiti costanti di euro 990 mensili presenti nel conto corrente della – tenuto Pt_1
conto che la convivenza more uxorio tra appellante e de cuius è proseguita fino alla data del decesso di quest'ultimo - rappresentano somme che trovano titolo nelle spese quotidiane della coppia e di gestione della casa in comproprietà, in quanto tali irripetibili.
Peraltro, ad ulteriore sostegno della infondatezza del motivo di appello, è emerso che: da
4 un lato, parte appellante non ha nemmeno fornito prova del fatto che gli asseriti indebiti prelievi dal suo conto corrente siano stati posti in essere personalmente dal de cuius; dall'altro lato, dagli estratti conto del de cuius non è mai emerso alcun accredito pari agli importi di cui agli assegni indicati da parte appellante. Dunque, è verosimile ritenere che le somme contestate siano state destinate a far fronte ai bisogni e alle necessità della coppia.
2. Con un secondo motivo, parte appellante lamenta di essere stata erroneamente ritenuta totalmente soccombente nel giudizio di primo grado benché: i) in primo luogo, il
Tribunale avesse riconosciuto in favore di , a titolo di quota di legittima, una CP_1
somma pari alla metà di quella richiesta in citazione;
ii) in secondo luogo, il Tribunale avesse respinto la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno morale per ingiusto patimento subito. Inoltre, lamenta che erroneamente le spese Pt_1
di C.T.U. sono state poste a proprio carico dato che l'esito della valutazione immobiliare aveva confermato il valore da lei stessa attribuito all'immobile, minore rispetto a quanto valutato da parte attrice.
Il motivo di appello è fondato e merita accoglimento;
pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che le spese di lite di primo grado e di C.T.U. - ferma la liquidazione effettuata dal Tribunale di OV (per le spese di lite, in complessivi euro
11.000,00 per compenso professionale ed euro 517,11 per esborsi, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e c.p.a.; per le spese di C.T.U., come da separato provvedimento di liquidazione) - devono essere poste per 1\3 a carico di parte attrice e per 2\3 a carico di parte convenuta.
3. Per quanto riguarda le spese di lite del giudizio di appello, considerata la parziale fondatezza dell'impugnazione per quanto riguarda le spese del primo grado del giudizio, la Corte ritiene congruo compensarle per metà tra le parti e porre la restante metà a carico di parte appellante, soccombente nel merito;
tali spese, si liquidano – in accordo ai parametri previsti dal D.M. 55\2014, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa, nonché dell'attività svolta – in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di
OV, pubblicata in data 11.05.2023, n. 1116 promossa da:
5 - APPELLANTE Parte_1
contro
- APPELLATA Controparte_1
Così decide:
in parziale accoglimento dell'appello, riformando in questa sola parte la sentenza del
Tribunale, che conferma nel resto:
condanna a rimborsare a i due terzi delle spese del Parte_1 Controparte_1
primo grado del giudizio, liquidate dal Tribunale;
compensa il residuo.
Divide definitivamente tra le parti le spese di CTU, liquidate dal Tribunale, ponendole per un terzo a carico di e per due terzi a carico di Controparte_1 Parte_1
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata la metà delle spese del presente grado del giudizio, liquidate – detta frazione - nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo.
OV, camera di consiglio dell'11.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 602/2023
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
OV, pubblicata in data 11.05.2023, n. 1116 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Teodoro Barnaba del Foro di OV per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Fabio Bajetto del Foro di OV per mandato in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di OV, contrariis reiectis:
A) IN VIA PRELIMINARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. sospendersi la efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata per i motivi di cui in premessa;
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1116/2023, emessa dal Tribunale di OV, Sezione Terza Civile, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati Dott.ssa Ada Lucca Presidente, Dott.ssa Paola Zampieri Giudice
e Dott.ssa Alessandra Mainella Giudice relatore – R.G. n. 9953/2019, pubblicata in data
11 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: respingere le domande proposte dall'attrice contro la convenuta
[...]
, perché inammissibili, improcedibili, infondate e/o come meglio ritenute con Pt_1 ogni conseguenza di legge;
accertare l'importo dei debiti ereditari e crediti nei confronti della Signora come indicato in parte narrativa con la riforma della sentenza di Pt_1
primo grado nei punti impugnati e dichiarare che non vi è lesione del valore della quota di legittima della controparte considerate anche le somme già ricevute all'appellata o nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ecc.ma Corte di Appello. Per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti di causa di primo grado e nel presente appello, rigettare tutte le domande avversarie nei confronti dell'esponente.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con la compensazione delle spese di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede pertanto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di OV rigettare l'avversario atto di appello siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO
2 1. Con atto di citazione , in qualità di madre di – Controparte_1 Persona_1
deceduto celibe e senza figli - agiva nei confronti di unica erede del de Parte_1
cuius in forza di tre testamenti olografi poiché riteneva di essere stata totalmente pretermessa dalla successione testamentaria del figlio e di avere diritto ad ottenere la quota di legittima ad essa spettante ai sensi dell'art. 538 c.c., pari ad 1/3 del compendio ereditario.
In particolare, parte attrice, previa richiesta di conferma e convalida del provvedimento cautelare già ottenuto ante causam, concludeva chiedendo: i) il rispetto della propria quota di legittima, pari ad 1/3 del patrimonio del de cuius; ii) la condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti e/o distratti, alla divisione dei beni ereditari con eventuale attribuzione di somme di denaro per equivalente, nonché al risarcimento dei danni morali subiti, oltre alle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta che concludeva per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l'importo dei debiti ereditari e crediti nei suoi confronti con proporzionale riduzione del valore della quota di legittima di , la quale sarebbe così risultata pari ad euro zero. A sua volta, concludeva CP_1
chiedendo la condanna dell'attrice, quale erede illimitatamente responsabile, alla corresponsione pro quota (pari a 1\3) della somma di almeno euro 32.430,00 in suo favore.
3. Il Tribunale di OV, accertata la lesione della quota di legittima spettante a
, dichiarava: i) il diritto dell'attrice alla reintegrazione della quota di legittima CP_1
nei limiti di 1\3 del patrimonio relitto, con proporzionale riduzione delle disposizioni Per_ testamentarie;
ii) e eredi di rispettivamente per la quota di 1\3 e CP_1 Pt_1
2\3; iii) scioglieva la comunione incidentale con assegnazione, a favore di della Pt_1
quota di 1\6 dell'immobile sito in OV e della quota di 1\3 dell'auto; iv) poneva a carico di un conguaglio di euro 5.966,66; v) condannava al pagamento Pt_1 Pt_1
dell'importo di euro 20.283,68 oltre rivalutazione monetaria e interessi;
vi) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e il de cuius; vii) rigettava nel Pt_1
resto le altre domande delle parti;
viii) condannava a rifondere le spese di lite e le Pt_1
spese di C.T.U.
3 4. proponeva appello chiedendo: i) in via preliminare, la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza;
ii) in via principale, la riforma della sentenza sostenendo che, da un lato, non vi sarebbe stata alcuna lesione del valore della quota di legittima della controparte, dall'altro lato, il capo della sentenza contenente la condanna alla refusione delle spese di lite e di C.T.U. sarebbe stato errato.
5. si costituiva in appello sostenendo che il Tribunale, in modo corretto, avesse CP_1
sia individuato i beni del de cuius sia avesse affermato che gli importi di cui agli assegni contestati come indebiti prelievi fossero destinati al pagamento pro quota delle spese di gestione della vita familiare e, in quanto tali, sarebbero stati irripetibili.
6. Dopo aver respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la
Corte sottoponeva alle parti una proposta conciliativa proponendo la rinuncia dell'appellante all'impugnazione con spese compensate per entrambi i gradi di giudizio alla quale aderiva solo l'appellante. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.11.2024 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Con un primo motivo parte appellante ritiene che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento di prelevamenti indebiti, ai sensi dell'art. 2041 c.c., da parte del de cuius dal conto corrente della Cannas. Peraltro, sostiene che riconoscendo quale debito Pt_1 ereditario l'intera somma prelevata dal conto corrente dell'appellante senza giustificato motivo o quantomeno la parte eccedente le effettive spese mensili (come da conteggio presentato dall'appellante), il valore della quota di legittima si ridurrebbe a zero, ribaltando completamente l'esito del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento in quanto il giudice di prime cure ha correttamente individuato i beni del de cuius e i debiti ereditari, essendo così giunto ad un calcolo corretto del valore del patrimonio ereditario netto caduto in successione. Ciò in quanto deve ritenersi esatto il ragionamento svolto dal Tribunale in forza del quale gli addebiti costanti di euro 990 mensili presenti nel conto corrente della – tenuto Pt_1
conto che la convivenza more uxorio tra appellante e de cuius è proseguita fino alla data del decesso di quest'ultimo - rappresentano somme che trovano titolo nelle spese quotidiane della coppia e di gestione della casa in comproprietà, in quanto tali irripetibili.
Peraltro, ad ulteriore sostegno della infondatezza del motivo di appello, è emerso che: da
4 un lato, parte appellante non ha nemmeno fornito prova del fatto che gli asseriti indebiti prelievi dal suo conto corrente siano stati posti in essere personalmente dal de cuius; dall'altro lato, dagli estratti conto del de cuius non è mai emerso alcun accredito pari agli importi di cui agli assegni indicati da parte appellante. Dunque, è verosimile ritenere che le somme contestate siano state destinate a far fronte ai bisogni e alle necessità della coppia.
2. Con un secondo motivo, parte appellante lamenta di essere stata erroneamente ritenuta totalmente soccombente nel giudizio di primo grado benché: i) in primo luogo, il
Tribunale avesse riconosciuto in favore di , a titolo di quota di legittima, una CP_1
somma pari alla metà di quella richiesta in citazione;
ii) in secondo luogo, il Tribunale avesse respinto la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno morale per ingiusto patimento subito. Inoltre, lamenta che erroneamente le spese Pt_1
di C.T.U. sono state poste a proprio carico dato che l'esito della valutazione immobiliare aveva confermato il valore da lei stessa attribuito all'immobile, minore rispetto a quanto valutato da parte attrice.
Il motivo di appello è fondato e merita accoglimento;
pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che le spese di lite di primo grado e di C.T.U. - ferma la liquidazione effettuata dal Tribunale di OV (per le spese di lite, in complessivi euro
11.000,00 per compenso professionale ed euro 517,11 per esborsi, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e c.p.a.; per le spese di C.T.U., come da separato provvedimento di liquidazione) - devono essere poste per 1\3 a carico di parte attrice e per 2\3 a carico di parte convenuta.
3. Per quanto riguarda le spese di lite del giudizio di appello, considerata la parziale fondatezza dell'impugnazione per quanto riguarda le spese del primo grado del giudizio, la Corte ritiene congruo compensarle per metà tra le parti e porre la restante metà a carico di parte appellante, soccombente nel merito;
tali spese, si liquidano – in accordo ai parametri previsti dal D.M. 55\2014, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa, nonché dell'attività svolta – in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di
OV, pubblicata in data 11.05.2023, n. 1116 promossa da:
5 - APPELLANTE Parte_1
contro
- APPELLATA Controparte_1
Così decide:
in parziale accoglimento dell'appello, riformando in questa sola parte la sentenza del
Tribunale, che conferma nel resto:
condanna a rimborsare a i due terzi delle spese del Parte_1 Controparte_1
primo grado del giudizio, liquidate dal Tribunale;
compensa il residuo.
Divide definitivamente tra le parti le spese di CTU, liquidate dal Tribunale, ponendole per un terzo a carico di e per due terzi a carico di Controparte_1 Parte_1
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata la metà delle spese del presente grado del giudizio, liquidate – detta frazione - nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo.
OV, camera di consiglio dell'11.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
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