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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2771/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13766/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054430761 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3077/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 17.7.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- CARTELLA di PAGAMENTO n. 071 2025 0054430761 000 --
- Ufficio impositore: Nominativo_1 Campania --
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e Riscossione--
- Data di notifica: 14.6.2025--
- Oggetto: TASSE AUTO--
- Anno d'imposta: 2019--
- Importo: 244,51--
---------------------
Assumeva a sostegno:
- La mancata notifica degli atti pregressi e l'intervenuta prescrizione
- La nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati
Si è costituita in giudizio la sola ADER depositando fascicolo e controdeduzioni.
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento
Va infatti evidenziato che il termine per l'accertamento concesso alle regioni (e prima di esse all'Amministrazione Finanziaria dello Stato) è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82
(convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83) e successive modifiche. Trattasi di termine di prescrizione che spira il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Va da sé che sarebbe stato preciso onere dell'Ente Impositore (Regione Campania) dimostrare l'avvenuta e valida notifica di atti pregressi, cosa che invece non è avvenuta (si ricordi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti).
Le spese seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al Difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Si ritiene viceversa equo compensare le restanti spese fra tutte le parti
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
accoglie il ricorso e condanna la Regiune Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€250,00 oltre cut ed accessori di legge, con distrazione al difensore Difensore_1 . Compensa tra le altre parti le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13766/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054430761 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3077/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 17.7.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- CARTELLA di PAGAMENTO n. 071 2025 0054430761 000 --
- Ufficio impositore: Nominativo_1 Campania --
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e Riscossione--
- Data di notifica: 14.6.2025--
- Oggetto: TASSE AUTO--
- Anno d'imposta: 2019--
- Importo: 244,51--
---------------------
Assumeva a sostegno:
- La mancata notifica degli atti pregressi e l'intervenuta prescrizione
- La nullità per mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati
Si è costituita in giudizio la sola ADER depositando fascicolo e controdeduzioni.
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento
Va infatti evidenziato che il termine per l'accertamento concesso alle regioni (e prima di esse all'Amministrazione Finanziaria dello Stato) è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82
(convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83) e successive modifiche. Trattasi di termine di prescrizione che spira il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Va da sé che sarebbe stato preciso onere dell'Ente Impositore (Regione Campania) dimostrare l'avvenuta e valida notifica di atti pregressi, cosa che invece non è avvenuta (si ricordi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti).
Le spese seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al Difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Si ritiene viceversa equo compensare le restanti spese fra tutte le parti
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
accoglie il ricorso e condanna la Regiune Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€250,00 oltre cut ed accessori di legge, con distrazione al difensore Difensore_1 . Compensa tra le altre parti le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)