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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1563/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1563/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Parte_1 C.F._1
PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PLACHESI PIETRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'II.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza:
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle fidejussioni poste a base della domanda di segnatamente l'art. 6 ivi richiamato, sia in quanto fidejussioni redatte su CP_2 modulo uniforme ABI per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali così come previsto dall'art.
2 comma 2 lett. A) della Legge n° 287/1990 sia in quanto tale clausola, articolo 6, risulta vessatoria ex art. 33 comma 1 Decreto Legislativo n° 206/2005 e come tale nulla/inefficace ex art. 36 Decreto
Legislativo 206/2005;
pagina 1 di 6 - conseguentemente: accertare e dichiarare che , cedente il credito oggi azionato da CP_3
ha attivato la procedura ex art. 1957 codice civile di recupero del credito tardivamente CP_2
rispetto ai 6 mesi prescritti decadendo dal diritto di rivalersi sui fidejussori con revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarando che non riveste figura di debitrice nei confronti di Parte_1
per nessun titolo e/o ragione;
CP_2
- datosi atto che l'opponente ha contestato la mancanza di prova del diritto di credito della opposta sia con riguardo agli addebiti per interessi, commissioni e spese sia riguardo agli addebiti per del rapporto commerciale relativo ad anticipazioni bancarie;
- datosi inoltre atto che l'opposta non ha versato in atti gli estratti conto del periodo temporale trascorso tra l'accensione del rapporto, 21.04.2004, ed il 30.11.2010;
- datosi atto che nel limitato periodo contrattuale tra il 30.11.2010 ed il 16.04.2015 sono stati rilevati addebiti illegittimi e che, per le stesse ragioni, analoghi addebiti sono presumibili per il periodo antecedente;
- datosi atto pertanto che il credito di €uro 68.333,99 esposto in decreto ingiuntivo non appare né certo, né liquido né esigibile neppure parzialmente,
- accogliersi la proposta opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese, diritti e compenso legale anche riguardo la fase di mediazione da distrarsi ex art. 93 a favore dell'Avv. Pietro Plachesi che si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 269/2021 (RGC
480/2021);
- nel merito rigettare la spiegata opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 269/2021;
- in via riconvenzionale, ma condizionatamente all'accoglimento delle spiegate eccezioni di nullità, accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come promesse unilaterali di pagamento e per l'effetto condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento della complessiva somma di €. 68.333,99 oltre interessi contrattuali per come pattuiti”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale procuratrice di a sua volta Controparte_4 Controparte_1 procuratrice di chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 269/21 nei Controparte_2
confronti di e Parte_1 Parte_2 Persona_1
pagina 2 di 6 Con il provvedimento monitorio veniva ingiunto ai suindicati soggetti il pagamento, in solido, della somma di Euro 68.333,99, oltre ad interessi e spese.
A sostegno della domanda monitoria il creditore esponeva che:
- era creditrice di di un importo pari alla somma oggetto Controparte_3 Parte_3
di ingiunzione, a fronte dei seguenti rapporti:
1) Euro 57.062,62 per portafoglio commerciale,
2) Euro 88,75 per rapporto di conto corrente,
3) Euro 11.182,62 per altro rapporto di conto corrente;
- Gli ingiunti rilasciavano due garanzie fideiussorie omnibus (in data 22.11.2011 e in data 31.05.2013)
a copertura dei debiti della società poi fallita;
- Atteso l'inadempimento della garantita e l'avvenuta cessione dei crediti di ad Controparte_3
veniva depositata domanda di ingiunzione, alla quale veniva allegata la seguente Controparte_2 documentazione: procure ed estratto dell'avviso dell'avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale, fideiussioni, certificazione ex art. 50 TUB, contratti di affidamento e contratto di conto corrente.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 269/21 interponeva opposizione sulla base delle Parte_1
seguenti eccezioni:
- Improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione;
- Nullità della clausola contrattuale n. 6 delle fideiussioni, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
- Difetto di prova circa la sussistenza del credito, essendosi controparte limitata a depositare solo i contratti e la certificazione ex art. 50 TUB e non avendo al contempo prodotto estratti conto e scalari.
Si costituiva in giudizio parte ingiungente contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza di comparizione il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnava termine per l'espletamento della procedura di mediazione.
Parte opposta, in corso di causa, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della cedente
[...]
la richiesta veniva rigettata e all'esito i difensori precisavano le conclusioni nei termini di CP_3
cui sopra.
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata.
Giova premettere che parte opposta agisce quale creditore nei confronti di che ha Parte_1
assunto la posizione di garante per i debiti contratti da poi fallita. Parte_3
pagina 3 di 6 Anzitutto vi è prova documentale dell'avvenuta ammissione al passivo della procedura fallimentare dell'originario creditore ( e del subentro ex art. 115 L.F. della cessionaria del Controparte_3
credito (doc. 13 fascicolo monitorio).
Sebbene detto dato non faccia stato nei confronti si soggetti estranei alla procedura concorsuale, è noto che ben possa essere valutato quale elemento utile per ritenere la sussistenza del credito ex art. 116
c.p.c.
Sul punto, parte opponente contesta l'assenza di certezza in ordine ad an e quantum del preteso credito, anche e soprattutto a fronte del mancato deposito in giudizio della documentazione completa, atteso che controparte, pur avendo depositato tutti i contratti (di conto corrente, affidamento e fideiussioni), ha depositato solo estratti conto e scalari “parziali”, ovvero non per l'intero periodo in cui i rapporti hanno avuto esecuzione.
Se è vero, come è, che l'opposta non ha depositato la documentazione integrale, è tuttavia necessario prendere atto di quanto ormai pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza che, anche recentemente ed in un caso analogo, ha affermato “Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art.
1832 cod. civ. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass., n. 13127 del 24/5/2017; Cass., 3, n. 8944 del 5/5/2016; Cass.,
3, n. 23939 del 19/11/2007; Cass., 3, n. 18650 del 5/12/2003)”, (tra molte, Cass. Civ. ord. 7329/24).
Dunque, poiché dalla documentazione contrattuale (a differenza di quanto dedotto dal consulente di parte opponente nella perizia allegata) non emergono profili di nullità, atteso che gli interessi anatocistici risultano validamente pattuiti, le condizioni economiche sono puntualmente indicate e non
è correttamente allegato il tasso usurario delle pattuizioni né può ritenersi che vi sia usura contrattuale mediante l'utilizzo delle formula indicata dalla Banca d'Italia, deve concludersi circa la sussistenza del credito in capo all'opposta, anche relativamente al quantum.
Altra doglianza formulata dall'opponente si sostanzia nell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa in tema di concorrenza e per il carattere vessatorio della clausola n. 6 del contratto, nella parte in cui prevede la deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
L'eccezione è infondata per due assorbenti motivi.
In primis, come noto, la giurisprudenza di legittimità (SS.UU 41994/2021) ha affermato il principio pagina 4 di 6 per il quale i contratti fideiussori predisposti in conformità al modello predis posto dall'ABI nel
2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 1419 c.c. e 2, comma 3, l. 287/90, rispetto alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – in quanto restrittive della libera concorrenza sul mercato – salvo che emerga una diversa volontà delle parti.
Le clausole in questione sono:
1) Clausola di reviviscenza (art. 2): “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo";
2) Clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6): "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato";
3) Clausola di sopravvivenza (art. 8) che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della Banca, disponendo che "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"), le parti non avrebbero concluso il contratto.
Dunque, non si può ritenere che la sola presenza della clausola infici l'intero schema contrattuale, ma, al più, la nullità colpirebbe la singola clausola.
In ogni caso, come sopra accennato, l'eccezione è infondata in quanto dalla documentazione in atti emerge l'avvenuto rispetto, da parte del creditore, di quanto disposto dall'art. 1957 c.c.; infatti è principio ormai noto quello per il quale, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. Civ. 22346/17).
Prosegue la pronuncia ora richiamata affermando che “ove la parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi riferito - … - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, (cfr. Cass.
13078/2008 e 7345/95)”. pagina 5 di 6 Nel caso che occupa risulta che la debitrice principale sia stata dichiarata fallita giusta sentenza del
Tribunale di Forlì n. 21/2016 e che l'originaria creditrice sia stata tempestivamente Controparte_3
ammessa al passivo;
conseguentemente deve ritenersi che la stessa abbia diligentemente coltivato le proprie ragioni nei confronti del debitore principale nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1957
c.c. (conforme, Tribunale Monza sent. n. 2193/2024, Est. Dott.ssa Cinzia Fallo).
Per le suindicate ragioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 269/21, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Forlì, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1563/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Parte_1 C.F._1
PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PLACHESI PIETRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'II.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza:
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle fidejussioni poste a base della domanda di segnatamente l'art. 6 ivi richiamato, sia in quanto fidejussioni redatte su CP_2 modulo uniforme ABI per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali così come previsto dall'art.
2 comma 2 lett. A) della Legge n° 287/1990 sia in quanto tale clausola, articolo 6, risulta vessatoria ex art. 33 comma 1 Decreto Legislativo n° 206/2005 e come tale nulla/inefficace ex art. 36 Decreto
Legislativo 206/2005;
pagina 1 di 6 - conseguentemente: accertare e dichiarare che , cedente il credito oggi azionato da CP_3
ha attivato la procedura ex art. 1957 codice civile di recupero del credito tardivamente CP_2
rispetto ai 6 mesi prescritti decadendo dal diritto di rivalersi sui fidejussori con revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarando che non riveste figura di debitrice nei confronti di Parte_1
per nessun titolo e/o ragione;
CP_2
- datosi atto che l'opponente ha contestato la mancanza di prova del diritto di credito della opposta sia con riguardo agli addebiti per interessi, commissioni e spese sia riguardo agli addebiti per del rapporto commerciale relativo ad anticipazioni bancarie;
- datosi inoltre atto che l'opposta non ha versato in atti gli estratti conto del periodo temporale trascorso tra l'accensione del rapporto, 21.04.2004, ed il 30.11.2010;
- datosi atto che nel limitato periodo contrattuale tra il 30.11.2010 ed il 16.04.2015 sono stati rilevati addebiti illegittimi e che, per le stesse ragioni, analoghi addebiti sono presumibili per il periodo antecedente;
- datosi atto pertanto che il credito di €uro 68.333,99 esposto in decreto ingiuntivo non appare né certo, né liquido né esigibile neppure parzialmente,
- accogliersi la proposta opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese, diritti e compenso legale anche riguardo la fase di mediazione da distrarsi ex art. 93 a favore dell'Avv. Pietro Plachesi che si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 269/2021 (RGC
480/2021);
- nel merito rigettare la spiegata opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 269/2021;
- in via riconvenzionale, ma condizionatamente all'accoglimento delle spiegate eccezioni di nullità, accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come promesse unilaterali di pagamento e per l'effetto condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento della complessiva somma di €. 68.333,99 oltre interessi contrattuali per come pattuiti”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale procuratrice di a sua volta Controparte_4 Controparte_1 procuratrice di chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 269/21 nei Controparte_2
confronti di e Parte_1 Parte_2 Persona_1
pagina 2 di 6 Con il provvedimento monitorio veniva ingiunto ai suindicati soggetti il pagamento, in solido, della somma di Euro 68.333,99, oltre ad interessi e spese.
A sostegno della domanda monitoria il creditore esponeva che:
- era creditrice di di un importo pari alla somma oggetto Controparte_3 Parte_3
di ingiunzione, a fronte dei seguenti rapporti:
1) Euro 57.062,62 per portafoglio commerciale,
2) Euro 88,75 per rapporto di conto corrente,
3) Euro 11.182,62 per altro rapporto di conto corrente;
- Gli ingiunti rilasciavano due garanzie fideiussorie omnibus (in data 22.11.2011 e in data 31.05.2013)
a copertura dei debiti della società poi fallita;
- Atteso l'inadempimento della garantita e l'avvenuta cessione dei crediti di ad Controparte_3
veniva depositata domanda di ingiunzione, alla quale veniva allegata la seguente Controparte_2 documentazione: procure ed estratto dell'avviso dell'avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale, fideiussioni, certificazione ex art. 50 TUB, contratti di affidamento e contratto di conto corrente.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 269/21 interponeva opposizione sulla base delle Parte_1
seguenti eccezioni:
- Improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione;
- Nullità della clausola contrattuale n. 6 delle fideiussioni, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
- Difetto di prova circa la sussistenza del credito, essendosi controparte limitata a depositare solo i contratti e la certificazione ex art. 50 TUB e non avendo al contempo prodotto estratti conto e scalari.
Si costituiva in giudizio parte ingiungente contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza di comparizione il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnava termine per l'espletamento della procedura di mediazione.
Parte opposta, in corso di causa, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della cedente
[...]
la richiesta veniva rigettata e all'esito i difensori precisavano le conclusioni nei termini di CP_3
cui sopra.
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata.
Giova premettere che parte opposta agisce quale creditore nei confronti di che ha Parte_1
assunto la posizione di garante per i debiti contratti da poi fallita. Parte_3
pagina 3 di 6 Anzitutto vi è prova documentale dell'avvenuta ammissione al passivo della procedura fallimentare dell'originario creditore ( e del subentro ex art. 115 L.F. della cessionaria del Controparte_3
credito (doc. 13 fascicolo monitorio).
Sebbene detto dato non faccia stato nei confronti si soggetti estranei alla procedura concorsuale, è noto che ben possa essere valutato quale elemento utile per ritenere la sussistenza del credito ex art. 116
c.p.c.
Sul punto, parte opponente contesta l'assenza di certezza in ordine ad an e quantum del preteso credito, anche e soprattutto a fronte del mancato deposito in giudizio della documentazione completa, atteso che controparte, pur avendo depositato tutti i contratti (di conto corrente, affidamento e fideiussioni), ha depositato solo estratti conto e scalari “parziali”, ovvero non per l'intero periodo in cui i rapporti hanno avuto esecuzione.
Se è vero, come è, che l'opposta non ha depositato la documentazione integrale, è tuttavia necessario prendere atto di quanto ormai pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza che, anche recentemente ed in un caso analogo, ha affermato “Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art.
1832 cod. civ. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass., n. 13127 del 24/5/2017; Cass., 3, n. 8944 del 5/5/2016; Cass.,
3, n. 23939 del 19/11/2007; Cass., 3, n. 18650 del 5/12/2003)”, (tra molte, Cass. Civ. ord. 7329/24).
Dunque, poiché dalla documentazione contrattuale (a differenza di quanto dedotto dal consulente di parte opponente nella perizia allegata) non emergono profili di nullità, atteso che gli interessi anatocistici risultano validamente pattuiti, le condizioni economiche sono puntualmente indicate e non
è correttamente allegato il tasso usurario delle pattuizioni né può ritenersi che vi sia usura contrattuale mediante l'utilizzo delle formula indicata dalla Banca d'Italia, deve concludersi circa la sussistenza del credito in capo all'opposta, anche relativamente al quantum.
Altra doglianza formulata dall'opponente si sostanzia nell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa in tema di concorrenza e per il carattere vessatorio della clausola n. 6 del contratto, nella parte in cui prevede la deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
L'eccezione è infondata per due assorbenti motivi.
In primis, come noto, la giurisprudenza di legittimità (SS.UU 41994/2021) ha affermato il principio pagina 4 di 6 per il quale i contratti fideiussori predisposti in conformità al modello predis posto dall'ABI nel
2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 1419 c.c. e 2, comma 3, l. 287/90, rispetto alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – in quanto restrittive della libera concorrenza sul mercato – salvo che emerga una diversa volontà delle parti.
Le clausole in questione sono:
1) Clausola di reviviscenza (art. 2): “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo";
2) Clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6): "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato";
3) Clausola di sopravvivenza (art. 8) che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della Banca, disponendo che "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"), le parti non avrebbero concluso il contratto.
Dunque, non si può ritenere che la sola presenza della clausola infici l'intero schema contrattuale, ma, al più, la nullità colpirebbe la singola clausola.
In ogni caso, come sopra accennato, l'eccezione è infondata in quanto dalla documentazione in atti emerge l'avvenuto rispetto, da parte del creditore, di quanto disposto dall'art. 1957 c.c.; infatti è principio ormai noto quello per il quale, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. Civ. 22346/17).
Prosegue la pronuncia ora richiamata affermando che “ove la parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi riferito - … - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, (cfr. Cass.
13078/2008 e 7345/95)”. pagina 5 di 6 Nel caso che occupa risulta che la debitrice principale sia stata dichiarata fallita giusta sentenza del
Tribunale di Forlì n. 21/2016 e che l'originaria creditrice sia stata tempestivamente Controparte_3
ammessa al passivo;
conseguentemente deve ritenersi che la stessa abbia diligentemente coltivato le proprie ragioni nei confronti del debitore principale nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1957
c.c. (conforme, Tribunale Monza sent. n. 2193/2024, Est. Dott.ssa Cinzia Fallo).
Per le suindicate ragioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 269/21, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Forlì, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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