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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7038 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CASSANO LEONARDANTONIO, con elezione di domicilio telematico presso il difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1
parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TULLIO ANNA MARIA LUIGIA, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec:
Email_2
parte appellata
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
parte appellate contumace
Tribunale di Taranto
OGGETTO: appello – risarcimento danno – sinistri stradali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., al cui contenuto si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi dei fatti di causa. ha convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace di Parte_1
Martina Franca, e la compagnia assicurativa Controparte_2 CP_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo in conseguenza del sinistro verificatosi a Martina Franca il 18.06.2020, alle ore 18.30 circa.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
che, mentre stava percorrendo a bordo della propria autovettura
Peugeot 308 la strada via Difesa, si era visto invadere, improvvisamente e senza segnalazione, la sua corsia di marcia dal furgoncino bianco Peugeot di proprietà della convenuta (assicurato da ); CP_1
che la convenuta, provenendo dal senso opposto di marcia, aveva svoltato per immettersi nella strada privata posta alla sinistra del suo senso di marcia, senza concedergli la dovuta precedenza;
che, per evitare l'impatto frontale era stato costretto a sterzare sulla propria destra ed aveva così terminato la sua corsa sul muretto ivi esistente.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza degli assunti di CP_1
controparte, insistendo per il rigetto della domanda.
Non si è invece costituita in giudizio Controparte_2
Tribunale di Taranto
Il giudice di pace, all'esito dell'istruttoria espletata, ha riconosciuto la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro e ha condannato l' , in solido con al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2
dell'attore, della somma di € 1.839,75, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite e di c.t.u.
A fondamento della decisione, ha rilevato:
che la dinamica del sinistro descritta dall'attore, caratterizzata da mancanza di impatto, era stata confermata dal teste escusso Tes_1
[...]
che la mancata costituzione di era risultata Controparte_2
significativa ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;
che il ctu non era stato in grado di esprimere un giudizio di compatibilità tra i danni indiretti a causa della mancanza di danni sul veicolo della convenuta;
che la condotta dell'attore non poteva dirsi esente da colpe, in quanto aveva messo in atto una manovra di emergenza che non gli aveva permesso di mantenere il controllo del veicolo;
che “il giudice deve desumere l'omessa osservanza dell'obbligo di tenere una velocità moderata dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l'entità delle avarie riportate dai veicoli”;
che all'attore spettava anche il risarcimento per il danno da fermo tecnico.
Avverso tale pronuncia propone appello chiedendo la Parte_1
condanna dei convenuti all'integrale risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 4.712,27, oltre fermo tecnico ed accessori.
Tribunale di Taranto
In particolare, sottolinea che il giudice di prime cure gli ha addebitato un concorso di colpa in assenza di prove e in contrasto con le dichiarazioni del teste escusso e le risultanze della c.t.u..
Inoltre, rileva che il giudice ha errato nel discostarsi, senza un motivo, dalla quantificazione del danno da fermo tecnico operata dal c.t.u.
Costituitasi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello.
Quanto al merito del gravame, ha osservato:
che il teste escusso è inattendibile;
che l'attore ha confessato di aver sterzato d'istinto verso destra alla vista del furgoncino, quando invece avrebbe potuto rallentare, se avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi;
che l'attore non aveva tenuto una velocità adeguata ai luoghi e aveva violato i precetti di prudenza posti dall'art. 141 del codice della strada;
che il c.t.u. aveva rappresentato l'impossibilità di esprimersi con certezza in merito alla compatibilità dei danni riportati dal veicolo a seguito dell'impatto con il muretto;
che l'iter logico seguito dal giudice di prime cure risulta corretto;
Sulla base di tali premesse, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Non si è invece costituita, rimanendo contumace di Controparte_2
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa della parte appellata per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22/6/2012, n. 83, conv. con modifiche dalla L. 7/8/2012, n. 134, applicabile ratione temporis al
Tribunale di Taranto
presente giudizio.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. l'orientamento giurisprudenziale antecedente secondo il quale l'atto d'appello, per essere sufficientemente specifico, doveva consentire di individuare senza incertezze il quantum appellatum ( così Cass. sent. n. 911 del 1980 e Cass. sent. n. 5965 del
1979), deve ritenersi superato, dovendosi, al contrario, affermare che i motivi specifici dell'impugnazione, accanto alla funzione di identificare le parti della sentenza di cui si chiede il riesame, assolvono anche quella di individuare le ragioni della censura (così più di recente Cass. sent. n. 2217 del 2007).
In particolare, l'appello, già secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente rispetto alla modifica normativa in esame, si riteneva che dovesse contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;
ciò con riguardo ai fatti allegati e provati, posto che per le questioni di diritto vige il principio iura novit CU (così Cass. sent. n. 7190 del 2010).
Tale orientamento deve ritenersi essere stato recepito dalla modifica normativa in esame, di tal che deve ritenersi che i motivi dell'impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia, e dunque l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello.
Per superare il vaglio di ammissibilità, l'appello deve, dunque, contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
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impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, non è necessario ricorrere all'utilizzo di particolari forme sacramentali o alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Invero, il richiamo, contenuto nell'art. 342 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata) è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Nel caso di specie, sono stati correttamente prospettati tutti i profili sopraindicati, in quanto dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio
è dato pienamente comprendere quali parti della sentenza di primo grado risultano essere state impugnate e, nell'ottica di una sua rettifica, quali critiche siano state mosse al ragionamento fatto dal giudice di prime cure.
In virtù di tali considerazioni non può, pertanto, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio abbia violato le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. e la relativa eccezione di inammissibilità non può
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trovare accoglimento.
3. Sui motivi di appello.
Non essendo stato proposto appello incidentale dai convenuti, non è in discussione l'esistenza del sinistro, né tantomeno la prova dei danni lamentati dall'attore/appellante.
Ciò di cui si discute in questa sede è solo la sussistenza, o meno, del paventato concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro e la relativa quantificazione dei danni patiti.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha desunto il concorso di colpa della vittima dal fatto che questi aveva messo in atto una manovra di emergenza tale da non permettergli di mantenere il governo dell'autovettura.
Tale affermazione non contiene però alcun riferimento alla violazione di una regola cautelare da parte dell'attore/appellante, sostanziandosi nella semplice constatazione di un fatto, vale a dire l'infausta manovra di emergenza, che peraltro, come emerso in sede istruttoria, era dipesa dall'improvvisa manovra della conducente del veicolo antagonista, la quale aveva tagliato la strada all'odierno appellante.
Sempre sul versante del concorso di colpa, il giudice di pace si è limitato a precisare che l'autorità giudicante “deve desumere l'omessa osservanza dell'obbligo di tenere una velocità moderata dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l'entità delle avarie riportate dai veicoli””.
Anche in questo caso, l'affermazione si risolve in una petizione di principio, in quanto presume, in modo implicito e senza una effettiva prova, la violazione delle norme che regolano la velocità dei veicoli.
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A dire il vero, il passaggio della sentenza sembra più un richiamo a principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non accompagnati però da una valutazione di riscontro del giudice di prime cure in ordine alla presenza di elementi probatori o indiziari circa la violazione delle norme in materia di velocità dei veicoli.
Sul punto va piuttosto rilevato che gli unici elementi istruttori emersi depongono in senso contrario, in quanto il teste (che seguiva con il proprio veicolo l'appellante) ha affermato che l'appellante viaggiava ad una velocità inferiore ai 50 km/h e lo stesso c.t.u. ha precisato che i danni riportati dal veicolo dell'appellante possono generarsi anche a velocità moderate, essendo focalizzati in una zona ristretta del veicolo. Peraltro i danni ritratti delle foto risultano effettivamente compatibili, per morfologia e dimensioni, con un impatto avvenuto a velocità non elevate.
Non sono quindi emersi indizi sulla cui base ritenere che l'appellante abbia tenuto una velocità elevata o non commisurata ai luoghi.
Di contro, il teste ha confermato che il furgoncino dell'appellata, provenendo dal senso di marcia opposto a quello dell'appellante, aveva improvvisamente impegnato la corsia di marcia di quest'ultimo, tagliandogli in sostanza la strada per immettersi, con una manovra di svolta a sinistra (rispetto al proprio senso di marcia) nella via che intersecava la strada percorsa da entrambi i veicoli.
Il teste ha inoltre confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione e comunque il giudice di prime cure ha affermato, senza che sul punto sia stato proposto appello incidentale, che l'auto dell'attore/appellante aveva deviato la propria traiettoria sul muretto a causa della manovra posta in essere dal veicolo antagonista, che aveva invaso l'opposta corsia di marcia
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(cfr. pag. 2 della sentenza).
Il carattere improvviso della manovra ha quindi indotto l'appellante a sterzare verso destra, nel tentativo, riuscito, di evitare l'impatto con il veicolo antagonista, avendo poi arrestato la sua corsa sul muretto a secco a margine della strada.
La manovra del conducente del veicolo antagonista, che senza concedere la precedenza e in violazione dell'art. 154 CdS ha svoltato improvvisamente alla sua sinistra, creando una situazione di pericolo per l'appellante, ha avuto efficacia assorbente nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo, dato il carattere improvviso della svolta, non avrebbe potuto evitare in altro modo il danno.
Nel caso di specie, non opera peraltro la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., non essendo ravvisabile uno scontro tra veicoli1, sicché l'appellante non era tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di essere esente da colpe.
Ad ogni modo, come detto, non sono emersi elementi sulla cui base ipotizzare un concorso di colpa a carico dell'appellante, non potendosi desumere tale circostanza dal solo fatto che questi non sia stato in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo o dal fatto di non aver tenuto una velocità commisurata alla presenza di una intersezione (cfr. art. 141 del
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Codice della Strada=.
Ed invero, in assenza di indizi atti a dimostrare che la velocità tenuta dell'appellante era elevata o non commisurata ai luoghi, non si può inferire una sua colpa dal sol fatto che non abbia arrestato il veicolo e sia andato ad impattare sul muretto a secco. Del resto, la colpa va accertata sulla scorta di elementi concreti, altrimenti i precetti posti dall'art. 141, co. 1, 2 e 3 si tradurrebbero in altrettante ipotesi di culpa in re ipsa, necessitando sempre, invece, a parere di questo giudice, del supporto di riscontri effettivi sull'elevata velocità tenuta dal conducente interessato.
Sono del pari fondate le doglianze che investono la quantificazione del danno da fermo tecnico riconosciuto dal giudice di prime cure (capo della sentenza non impugnato con appello incidentale dalla compagnia assicurativa). Al riguardo, va osservato che il giudice, in modo del tutto arbitrario, ha ridotto ad € 90,00 la misura riconosciuta dal c.t.u., alla quale occorre invece attenersi in assenza di specifiche contestazioni sul punto, atteso che la compagnia, con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, si è limitata ad una generica contestazione e, con specifico riguardo al fermo tecnico, ha lamentato la mancanza di documentazione probatoria;
profilo, quest'ultimo, che sotto l'aspetto della prova dell'an del danno da fermo tecnico risulta coperto da giudicato per mancata proposizione di appello incidentale.
Pertanto, la sentenza va parzialmente riformata e, per l'effetto, va riconosciuto in favore dell'appellante l'importo, a titolo risarcitorio di €
4039,50, di cui € 450,00 per fermo tecnico ed € 3.589,50 per le riparazioni.
Dalla somma dovuta per le riparazioni non si è tenuto conto dell'iva, in quanto il giudice di prime cure l'ha esclusa, ritenendola non dovuta in
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mancanza di prova dell'esborso, e l'appellante non ha articolato sul punto una specifica doglianza, con la conseguenza che il capo in questione risulta coperto da giudicato (atteso peraltro che non opera in questo caso l'effetto espansivo interno dell'appello ex art. 336 c.p.c.2, in quanto il mancato riconoscimento dell'iva, questione dipendente dal quella relativa alla prova del danno, non si pone in insanabile contrasto con il riconoscimento dell'importo risarcitorio).
Su tale somma, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito.
Tuttavia, poiché la C.T.U. ha quantificato il danno alla data di deposito della perizia, ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dalla data di deposito della perizia ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati dal giorno dell'illecito sulla somma originaria, quindi sulla somma liquidata svalutata a tale data e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, vanno rideterminate le spese del
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giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Pertanto, Le spese del giudizio di primo grado, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (valori medi) seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellate.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (valori medi, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto di fatto mancante), seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di € 4.039,50, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 1.205,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 179,46 per spese esenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 147 per spese esenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico degli appellati le spese di c.t.u.
Così deciso in Taranto, in data 10/06/2025 .
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 27/02/2020 , n. 5433
“La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell' art. 2054 c.c. , ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno.”. 2 Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n.23985 “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima.”.
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7038 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CASSANO LEONARDANTONIO, con elezione di domicilio telematico presso il difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1
parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TULLIO ANNA MARIA LUIGIA, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec:
Email_2
parte appellata
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
parte appellate contumace
Tribunale di Taranto
OGGETTO: appello – risarcimento danno – sinistri stradali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., al cui contenuto si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi dei fatti di causa. ha convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace di Parte_1
Martina Franca, e la compagnia assicurativa Controparte_2 CP_1
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo in conseguenza del sinistro verificatosi a Martina Franca il 18.06.2020, alle ore 18.30 circa.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
che, mentre stava percorrendo a bordo della propria autovettura
Peugeot 308 la strada via Difesa, si era visto invadere, improvvisamente e senza segnalazione, la sua corsia di marcia dal furgoncino bianco Peugeot di proprietà della convenuta (assicurato da ); CP_1
che la convenuta, provenendo dal senso opposto di marcia, aveva svoltato per immettersi nella strada privata posta alla sinistra del suo senso di marcia, senza concedergli la dovuta precedenza;
che, per evitare l'impatto frontale era stato costretto a sterzare sulla propria destra ed aveva così terminato la sua corsa sul muretto ivi esistente.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza degli assunti di CP_1
controparte, insistendo per il rigetto della domanda.
Non si è invece costituita in giudizio Controparte_2
Tribunale di Taranto
Il giudice di pace, all'esito dell'istruttoria espletata, ha riconosciuto la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro e ha condannato l' , in solido con al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2
dell'attore, della somma di € 1.839,75, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite e di c.t.u.
A fondamento della decisione, ha rilevato:
che la dinamica del sinistro descritta dall'attore, caratterizzata da mancanza di impatto, era stata confermata dal teste escusso Tes_1
[...]
che la mancata costituzione di era risultata Controparte_2
significativa ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;
che il ctu non era stato in grado di esprimere un giudizio di compatibilità tra i danni indiretti a causa della mancanza di danni sul veicolo della convenuta;
che la condotta dell'attore non poteva dirsi esente da colpe, in quanto aveva messo in atto una manovra di emergenza che non gli aveva permesso di mantenere il controllo del veicolo;
che “il giudice deve desumere l'omessa osservanza dell'obbligo di tenere una velocità moderata dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l'entità delle avarie riportate dai veicoli”;
che all'attore spettava anche il risarcimento per il danno da fermo tecnico.
Avverso tale pronuncia propone appello chiedendo la Parte_1
condanna dei convenuti all'integrale risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 4.712,27, oltre fermo tecnico ed accessori.
Tribunale di Taranto
In particolare, sottolinea che il giudice di prime cure gli ha addebitato un concorso di colpa in assenza di prove e in contrasto con le dichiarazioni del teste escusso e le risultanze della c.t.u..
Inoltre, rileva che il giudice ha errato nel discostarsi, senza un motivo, dalla quantificazione del danno da fermo tecnico operata dal c.t.u.
Costituitasi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello.
Quanto al merito del gravame, ha osservato:
che il teste escusso è inattendibile;
che l'attore ha confessato di aver sterzato d'istinto verso destra alla vista del furgoncino, quando invece avrebbe potuto rallentare, se avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi;
che l'attore non aveva tenuto una velocità adeguata ai luoghi e aveva violato i precetti di prudenza posti dall'art. 141 del codice della strada;
che il c.t.u. aveva rappresentato l'impossibilità di esprimersi con certezza in merito alla compatibilità dei danni riportati dal veicolo a seguito dell'impatto con il muretto;
che l'iter logico seguito dal giudice di prime cure risulta corretto;
Sulla base di tali premesse, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Non si è invece costituita, rimanendo contumace di Controparte_2
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa della parte appellata per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22/6/2012, n. 83, conv. con modifiche dalla L. 7/8/2012, n. 134, applicabile ratione temporis al
Tribunale di Taranto
presente giudizio.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. l'orientamento giurisprudenziale antecedente secondo il quale l'atto d'appello, per essere sufficientemente specifico, doveva consentire di individuare senza incertezze il quantum appellatum ( così Cass. sent. n. 911 del 1980 e Cass. sent. n. 5965 del
1979), deve ritenersi superato, dovendosi, al contrario, affermare che i motivi specifici dell'impugnazione, accanto alla funzione di identificare le parti della sentenza di cui si chiede il riesame, assolvono anche quella di individuare le ragioni della censura (così più di recente Cass. sent. n. 2217 del 2007).
In particolare, l'appello, già secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente rispetto alla modifica normativa in esame, si riteneva che dovesse contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;
ciò con riguardo ai fatti allegati e provati, posto che per le questioni di diritto vige il principio iura novit CU (così Cass. sent. n. 7190 del 2010).
Tale orientamento deve ritenersi essere stato recepito dalla modifica normativa in esame, di tal che deve ritenersi che i motivi dell'impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia, e dunque l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello.
Per superare il vaglio di ammissibilità, l'appello deve, dunque, contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
Tribunale di Taranto
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, non è necessario ricorrere all'utilizzo di particolari forme sacramentali o alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Invero, il richiamo, contenuto nell'art. 342 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata) è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Nel caso di specie, sono stati correttamente prospettati tutti i profili sopraindicati, in quanto dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio
è dato pienamente comprendere quali parti della sentenza di primo grado risultano essere state impugnate e, nell'ottica di una sua rettifica, quali critiche siano state mosse al ragionamento fatto dal giudice di prime cure.
In virtù di tali considerazioni non può, pertanto, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio abbia violato le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. e la relativa eccezione di inammissibilità non può
Tribunale di Taranto
trovare accoglimento.
3. Sui motivi di appello.
Non essendo stato proposto appello incidentale dai convenuti, non è in discussione l'esistenza del sinistro, né tantomeno la prova dei danni lamentati dall'attore/appellante.
Ciò di cui si discute in questa sede è solo la sussistenza, o meno, del paventato concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro e la relativa quantificazione dei danni patiti.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha desunto il concorso di colpa della vittima dal fatto che questi aveva messo in atto una manovra di emergenza tale da non permettergli di mantenere il governo dell'autovettura.
Tale affermazione non contiene però alcun riferimento alla violazione di una regola cautelare da parte dell'attore/appellante, sostanziandosi nella semplice constatazione di un fatto, vale a dire l'infausta manovra di emergenza, che peraltro, come emerso in sede istruttoria, era dipesa dall'improvvisa manovra della conducente del veicolo antagonista, la quale aveva tagliato la strada all'odierno appellante.
Sempre sul versante del concorso di colpa, il giudice di pace si è limitato a precisare che l'autorità giudicante “deve desumere l'omessa osservanza dell'obbligo di tenere una velocità moderata dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l'entità delle avarie riportate dai veicoli””.
Anche in questo caso, l'affermazione si risolve in una petizione di principio, in quanto presume, in modo implicito e senza una effettiva prova, la violazione delle norme che regolano la velocità dei veicoli.
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A dire il vero, il passaggio della sentenza sembra più un richiamo a principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non accompagnati però da una valutazione di riscontro del giudice di prime cure in ordine alla presenza di elementi probatori o indiziari circa la violazione delle norme in materia di velocità dei veicoli.
Sul punto va piuttosto rilevato che gli unici elementi istruttori emersi depongono in senso contrario, in quanto il teste (che seguiva con il proprio veicolo l'appellante) ha affermato che l'appellante viaggiava ad una velocità inferiore ai 50 km/h e lo stesso c.t.u. ha precisato che i danni riportati dal veicolo dell'appellante possono generarsi anche a velocità moderate, essendo focalizzati in una zona ristretta del veicolo. Peraltro i danni ritratti delle foto risultano effettivamente compatibili, per morfologia e dimensioni, con un impatto avvenuto a velocità non elevate.
Non sono quindi emersi indizi sulla cui base ritenere che l'appellante abbia tenuto una velocità elevata o non commisurata ai luoghi.
Di contro, il teste ha confermato che il furgoncino dell'appellata, provenendo dal senso di marcia opposto a quello dell'appellante, aveva improvvisamente impegnato la corsia di marcia di quest'ultimo, tagliandogli in sostanza la strada per immettersi, con una manovra di svolta a sinistra (rispetto al proprio senso di marcia) nella via che intersecava la strada percorsa da entrambi i veicoli.
Il teste ha inoltre confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione e comunque il giudice di prime cure ha affermato, senza che sul punto sia stato proposto appello incidentale, che l'auto dell'attore/appellante aveva deviato la propria traiettoria sul muretto a causa della manovra posta in essere dal veicolo antagonista, che aveva invaso l'opposta corsia di marcia
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(cfr. pag. 2 della sentenza).
Il carattere improvviso della manovra ha quindi indotto l'appellante a sterzare verso destra, nel tentativo, riuscito, di evitare l'impatto con il veicolo antagonista, avendo poi arrestato la sua corsa sul muretto a secco a margine della strada.
La manovra del conducente del veicolo antagonista, che senza concedere la precedenza e in violazione dell'art. 154 CdS ha svoltato improvvisamente alla sua sinistra, creando una situazione di pericolo per l'appellante, ha avuto efficacia assorbente nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo, dato il carattere improvviso della svolta, non avrebbe potuto evitare in altro modo il danno.
Nel caso di specie, non opera peraltro la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., non essendo ravvisabile uno scontro tra veicoli1, sicché l'appellante non era tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di essere esente da colpe.
Ad ogni modo, come detto, non sono emersi elementi sulla cui base ipotizzare un concorso di colpa a carico dell'appellante, non potendosi desumere tale circostanza dal solo fatto che questi non sia stato in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo o dal fatto di non aver tenuto una velocità commisurata alla presenza di una intersezione (cfr. art. 141 del
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Codice della Strada=.
Ed invero, in assenza di indizi atti a dimostrare che la velocità tenuta dell'appellante era elevata o non commisurata ai luoghi, non si può inferire una sua colpa dal sol fatto che non abbia arrestato il veicolo e sia andato ad impattare sul muretto a secco. Del resto, la colpa va accertata sulla scorta di elementi concreti, altrimenti i precetti posti dall'art. 141, co. 1, 2 e 3 si tradurrebbero in altrettante ipotesi di culpa in re ipsa, necessitando sempre, invece, a parere di questo giudice, del supporto di riscontri effettivi sull'elevata velocità tenuta dal conducente interessato.
Sono del pari fondate le doglianze che investono la quantificazione del danno da fermo tecnico riconosciuto dal giudice di prime cure (capo della sentenza non impugnato con appello incidentale dalla compagnia assicurativa). Al riguardo, va osservato che il giudice, in modo del tutto arbitrario, ha ridotto ad € 90,00 la misura riconosciuta dal c.t.u., alla quale occorre invece attenersi in assenza di specifiche contestazioni sul punto, atteso che la compagnia, con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, si è limitata ad una generica contestazione e, con specifico riguardo al fermo tecnico, ha lamentato la mancanza di documentazione probatoria;
profilo, quest'ultimo, che sotto l'aspetto della prova dell'an del danno da fermo tecnico risulta coperto da giudicato per mancata proposizione di appello incidentale.
Pertanto, la sentenza va parzialmente riformata e, per l'effetto, va riconosciuto in favore dell'appellante l'importo, a titolo risarcitorio di €
4039,50, di cui € 450,00 per fermo tecnico ed € 3.589,50 per le riparazioni.
Dalla somma dovuta per le riparazioni non si è tenuto conto dell'iva, in quanto il giudice di prime cure l'ha esclusa, ritenendola non dovuta in
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mancanza di prova dell'esborso, e l'appellante non ha articolato sul punto una specifica doglianza, con la conseguenza che il capo in questione risulta coperto da giudicato (atteso peraltro che non opera in questo caso l'effetto espansivo interno dell'appello ex art. 336 c.p.c.2, in quanto il mancato riconoscimento dell'iva, questione dipendente dal quella relativa alla prova del danno, non si pone in insanabile contrasto con il riconoscimento dell'importo risarcitorio).
Su tale somma, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito.
Tuttavia, poiché la C.T.U. ha quantificato il danno alla data di deposito della perizia, ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dalla data di deposito della perizia ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati dal giorno dell'illecito sulla somma originaria, quindi sulla somma liquidata svalutata a tale data e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, vanno rideterminate le spese del
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giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Pertanto, Le spese del giudizio di primo grado, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (valori medi) seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellate.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (valori medi, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto di fatto mancante), seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di € 4.039,50, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 1.205,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 179,46 per spese esenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna gli appellati al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 147 per spese esenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico degli appellati le spese di c.t.u.
Così deciso in Taranto, in data 10/06/2025 .
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 27/02/2020 , n. 5433
“La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell' art. 2054 c.c. , ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno.”. 2 Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n.23985 “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima.”.