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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 462. Precettazione 1. L'autorita' militare puo' fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione. 2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il <> e l'<>
successivamente inviatogli dall'autorita' militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorita' militare stessa. 3. L'autorita' militare ha inoltre facolta' di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti. 4. Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non e' indetta la requisizione o non e' pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorita' militare che lo ha precettato. 5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore e' tenuto altresi' a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorita' militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa citta'. 6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione puo' essere fatta risultare da prova testimoniale. 7. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui e' venuto in possesso del capo precettato, salva facolta' dell'autorita' di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario. 8. L'autorita' militare puo' sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.
successivamente inviatogli dall'autorita' militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorita' militare stessa. 3. L'autorita' militare ha inoltre facolta' di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti. 4. Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non e' indetta la requisizione o non e' pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorita' militare che lo ha precettato. 5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore e' tenuto altresi' a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorita' militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa citta'. 6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione puo' essere fatta risultare da prova testimoniale. 7. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui e' venuto in possesso del capo precettato, salva facolta' dell'autorita' di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario. 8. L'autorita' militare puo' sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.
Commentario • 1
- 1. Fissazione del termine per l'accettazione dell'ereditàAnnamaria Punzo · https://www.studiocataldi.it/ · 22 giugno 2020 · 0.9203136
L'acquisto dell'eredità Decadenza dal diritto di accettazione: art. 481 c.c. Legittimati attivi dell'actio interrogatoria Legittimati passivi dell'actio interrogatoria Le conseguenze dell'actio interrogatoria L'acquisto dell'eredità L'acquisto dell'eredità nel modello successorio delineato dal codice civile avviene attraverso un procedimento che inizia con la morte del de cuius e termina con l'accettazione dell'eredità. Non sono previsti meccanismi legali paragonabili all'istituto del saisine del diritto francese con il quale, in via generale, il possesso viene trasmesso direttamente dal defunto ai chiamati per garantire maggiormente la continuità e la certezza dei rapporti giuridici. …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2026, n. 24111Provvedimento: Numero registro generale 23174/2019 Oscuramento disposto Numero sezionale 3168/2026 Numero di raccolta generale 24111/2026 Data pubblicazione 27/07/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Composta da: PUBBLICO SA Di AO Presidente IMPIEGO MOBILITA' Caterina Marotta Consigliere SCOLASTICA Guglielmo Cinque Consigliere CAREGIVER DIRITTO DI Dario Conte Consigliere PRECEDENZA OV RI NE Consigliere Rel. Ud.01/07/2026 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23174/2019 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro …Leggi di più...
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- art. 33 legge 104/1992·
- art. 601 d.lgs. 297/1994·
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- art. 5 direttiva 2000/78/CE·
- bilanciamento interessi