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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 90 /2025, promosso da:
con sede legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO n° 35 Partita IVA Controparte_1
P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14-3-2025 l'impresa ha chiesto l'apertura della Controparte_1
propria liquidazione giudiziale stante la propria condizione di insolvenza.
La società ha, peraltro, dedotto che:
- è specializzata nella produzione, lavorazione e commercio di pelletteria, articoli in pelle ed accessori per abbigliamento e viaggi, detiene il 99,50% della società tunisina Maromed 1992 sarl che si occupa della produzione effettiva in esclusiva dei beni da lei commercializzati ed è controllata dalla società che detiene una partecipazione pari al Controparte_2
100% del suo capitale sociale oltre ad una partecipazione pari al 100% nella società Bottega
pagina 1 di 6 Manifatturiera Borse RL che è in concordato e la partecipazione pari al 95% del capitale sociale della società Il GI RL;
- al 31-12-2024 la società ha registrato una perdita di € 837.846 che ha azzerato il capitale sociale e determinato un patrimonio netto negativo di € 737.846 così da indurre i soci a deliberare di ricostituire il capitale sociale a pagamento: il diritto di opzione è stato esercitato dalla società
che così ha acquisito il 100% delle quote, anche se, allo stato Controparte_2
nessun pagamento è stato effettuato;
- la crisi determinata dalle difficoltà del settore di riferimento e soprattutto della controllante e della partecipata Il GI RL, la decisione dei nuovi clienti Controparte_2
Zadig&Voltaire e LL di allocare altrove la produzione nonché le difficoltà della società controllata di diritto hanno indotto il management prima a cercare di Persona_1
ridurre i costi e poi a richiedere in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale;
- in prospettiva, il ramo di azienda produttivo è stato affittato alla società Italia UF RL la quale ha anche effettuato una manifestazione di interesse non vincolante relativa ad alcuni asset sia pur soggetta a talune condizioni.
La società ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, quindi, Parte_1
questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare, va sottolineato che la società ha depositato uno specifico Parte_1
ricorso volto alla declaratoria della propria liquidazione giudiziale ed ha, per inciso, richiesto di assoggettare alla procedura unitaria di liquidazione giudiziale ex art 287 CCII anche le società
[...]
e Il GI RL appartenenti allo stesso gruppo con la nomina degli organi della Controparte_2
procedura unitari per tutte e tre le società.
Contestualmente sono stati depositati rispettivamente dalla società e Il Controparte_2
GI RL altri due ricorsi distinti, ciascuno per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente contenenti il medesimo inciso.
Dalla lettura dell'art 287 CCII che statuisce testualmente “ più impresa appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato Italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria…”, appare evidente che per avviare una procedura unica sia imprescindibile la presentazione di un unico ricorso.
Il legislatore, infatti, non prevede la possibilità di riunione di ricorsi plurimi sia pur contestualmente presentati.
pagina 2 di 6 Fatte tali premesse, appare evidente che dovranno essere pronunciate tre sentenze distinte, tuttavia stante l'esigenza di coordinamento, è stata ritenuta opportuna la nomina di uno stesso giudice delegato.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Il GI RL.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “la produzione, anche per conto terzi, e il commercio all'ingrosso e al dettaglio sia in Italia che all'estero di pelletteria di alta moda ”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
pagina 3 di 6 Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia: .
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII : dal bilancio chiuso al 31-12-2023 risultano un attivo patrimoniale di € 2.866.124 e ricavi per € 3.296.239.
Appare, infine, evidente dalle emergenze processuali ( dichiarazioni del debitore inerenti il crollo degli ordinativi oltre che la progressiva e decisa riduzione dei margini di guadagno che rendono impossibile il sostegno dei costi nonché il livello dell'indebitamento) che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
Tale situazione complessiva impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede Controparte_1
legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO n° 35 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_2
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-9-2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 5 di 6 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 90 /2025, promosso da:
con sede legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO n° 35 Partita IVA Controparte_1
P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14-3-2025 l'impresa ha chiesto l'apertura della Controparte_1
propria liquidazione giudiziale stante la propria condizione di insolvenza.
La società ha, peraltro, dedotto che:
- è specializzata nella produzione, lavorazione e commercio di pelletteria, articoli in pelle ed accessori per abbigliamento e viaggi, detiene il 99,50% della società tunisina Maromed 1992 sarl che si occupa della produzione effettiva in esclusiva dei beni da lei commercializzati ed è controllata dalla società che detiene una partecipazione pari al Controparte_2
100% del suo capitale sociale oltre ad una partecipazione pari al 100% nella società Bottega
pagina 1 di 6 Manifatturiera Borse RL che è in concordato e la partecipazione pari al 95% del capitale sociale della società Il GI RL;
- al 31-12-2024 la società ha registrato una perdita di € 837.846 che ha azzerato il capitale sociale e determinato un patrimonio netto negativo di € 737.846 così da indurre i soci a deliberare di ricostituire il capitale sociale a pagamento: il diritto di opzione è stato esercitato dalla società
che così ha acquisito il 100% delle quote, anche se, allo stato Controparte_2
nessun pagamento è stato effettuato;
- la crisi determinata dalle difficoltà del settore di riferimento e soprattutto della controllante e della partecipata Il GI RL, la decisione dei nuovi clienti Controparte_2
Zadig&Voltaire e LL di allocare altrove la produzione nonché le difficoltà della società controllata di diritto hanno indotto il management prima a cercare di Persona_1
ridurre i costi e poi a richiedere in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale;
- in prospettiva, il ramo di azienda produttivo è stato affittato alla società Italia UF RL la quale ha anche effettuato una manifestazione di interesse non vincolante relativa ad alcuni asset sia pur soggetta a talune condizioni.
La società ha rinunciato espressamente a comparire dinanzi al GD e, quindi, Parte_1
questo ha rimesso direttamente il fascicolo al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare, va sottolineato che la società ha depositato uno specifico Parte_1
ricorso volto alla declaratoria della propria liquidazione giudiziale ed ha, per inciso, richiesto di assoggettare alla procedura unitaria di liquidazione giudiziale ex art 287 CCII anche le società
[...]
e Il GI RL appartenenti allo stesso gruppo con la nomina degli organi della Controparte_2
procedura unitari per tutte e tre le società.
Contestualmente sono stati depositati rispettivamente dalla società e Il Controparte_2
GI RL altri due ricorsi distinti, ciascuno per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente contenenti il medesimo inciso.
Dalla lettura dell'art 287 CCII che statuisce testualmente “ più impresa appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato Italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, ad una procedura di liquidazione giudiziale unitaria…”, appare evidente che per avviare una procedura unica sia imprescindibile la presentazione di un unico ricorso.
Il legislatore, infatti, non prevede la possibilità di riunione di ricorsi plurimi sia pur contestualmente presentati.
pagina 2 di 6 Fatte tali premesse, appare evidente che dovranno essere pronunciate tre sentenze distinte, tuttavia stante l'esigenza di coordinamento, è stata ritenuta opportuna la nomina di uno stesso giudice delegato.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Il GI RL.
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “la produzione, anche per conto terzi, e il commercio all'ingrosso e al dettaglio sia in Italia che all'estero di pelletteria di alta moda ”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
pagina 3 di 6 Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia: .
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII : dal bilancio chiuso al 31-12-2023 risultano un attivo patrimoniale di € 2.866.124 e ricavi per € 3.296.239.
Appare, infine, evidente dalle emergenze processuali ( dichiarazioni del debitore inerenti il crollo degli ordinativi oltre che la progressiva e decisa riduzione dei margini di guadagno che rendono impossibile il sostegno dei costi nonché il livello dell'indebitamento) che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
Tale situazione complessiva impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede Controparte_1
legale in SCANDICCI alla VIA DI PORTO n° 35 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_2
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 4 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-9-2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 5 di 6 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2-4-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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