CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1340/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2549/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249004404961000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2549/2025 l'Agenzia delle Entrate CO ha appellato la sentenza n. 14176/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Società_1 SRLS avverso l'avviso di intimazione n. 07120249004404961000 IVA-ALIQUOTE 2017.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ha dedotto l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti e la violazione dell'art.7 della legge 212/2000.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
.-mancata prova della regolare notifica della cartella di pagamento, osservando che l'Agenzia delle Entrate-
CO ha tentato di dimostrare la regolarità della notifica presentando un atto con relata in bianco e senza allegare documentazione attestante la modalità di notifica e che la relata in bianco non costituisce prova valida di avvenuta notifica. La società ricorrente ha eccepito che la notifica degli atti presupposti (la cartella di pagamento) non era stata effettuata correttamente o era stata irritualmente notificata. L'Agenzia non ha fornito elementi probatori sufficienti per contrastare questa eccezione;
.- assenza di documentazione comprovante la regolarità della notifica, ritenendo che la documentazione prodotta dall'Agenzia non contenesse elementi concreti e certi circa la corretta avvenuta notifica dell'atto presupposto.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate CO per i seguenti motivi:
a.- inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società nel corso del giudizio di primo grado a causa della non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
b.- errata valutazione in ordine al decorso del termine prescrizionale;
c.- rituale notifica delle cartelle esattoriali.
Si è costituita in giudizio la società, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- Preliminarmente, si rileva che l'AdER ha proposto l'appello sotto forma di atto di citazione.
Questo Giudice, avvallendosi del potere di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992, lo qualifica come ricorso, essendo stati rispettati i termini di notifica e di deposito dell'atto.
2.- Quanto ai motivi dell'appello, come esposto in narrativa, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso per omessa notifica della cartella presupposta n. 07120220119771408000.
Sono, pertanto, inammissibili i motivi dell'appello non attinenti ai capi della sentenza.
L'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992 prevede che il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici di impugnazione ovvero le critiche puntuali e dettagliate alla sentenza di primo grado che l'appellante deve svolgere per contestare la decisione del Giudice a quo, indicando quali punti specifici del provvedimento sono errati e perché (Cass., Ordinanza n. 5161/2020).
Nella specie, risponde a tale prescrizione soltanto il motivo inerente alla ritenuta rituale notifica delle cartelle esattoriali.
Il motivo è, in ogni caso, infondato, atteso che l'Agenzia delle Entrate-CO non ha fornito prova sufficiente della regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120220119771408000.
In particolare, la documentazione depositata dall'Agenzia include una relata di notifica in bianco, cioè priva di dati relativi alla modalità di notifica.
La relata in bianco, quindi, non permette di dimostrare con certezza che l'atto sia stato consegnato alla controparte in modo efficace e conforme alla normativa sulla notifica degli atti tributari.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2549/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249004404961000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2549/2025 l'Agenzia delle Entrate CO ha appellato la sentenza n. 14176/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Società_1 SRLS avverso l'avviso di intimazione n. 07120249004404961000 IVA-ALIQUOTE 2017.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ha dedotto l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti e la violazione dell'art.7 della legge 212/2000.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
.-mancata prova della regolare notifica della cartella di pagamento, osservando che l'Agenzia delle Entrate-
CO ha tentato di dimostrare la regolarità della notifica presentando un atto con relata in bianco e senza allegare documentazione attestante la modalità di notifica e che la relata in bianco non costituisce prova valida di avvenuta notifica. La società ricorrente ha eccepito che la notifica degli atti presupposti (la cartella di pagamento) non era stata effettuata correttamente o era stata irritualmente notificata. L'Agenzia non ha fornito elementi probatori sufficienti per contrastare questa eccezione;
.- assenza di documentazione comprovante la regolarità della notifica, ritenendo che la documentazione prodotta dall'Agenzia non contenesse elementi concreti e certi circa la corretta avvenuta notifica dell'atto presupposto.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate CO per i seguenti motivi:
a.- inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società nel corso del giudizio di primo grado a causa della non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
b.- errata valutazione in ordine al decorso del termine prescrizionale;
c.- rituale notifica delle cartelle esattoriali.
Si è costituita in giudizio la società, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- Preliminarmente, si rileva che l'AdER ha proposto l'appello sotto forma di atto di citazione.
Questo Giudice, avvallendosi del potere di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992, lo qualifica come ricorso, essendo stati rispettati i termini di notifica e di deposito dell'atto.
2.- Quanto ai motivi dell'appello, come esposto in narrativa, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso per omessa notifica della cartella presupposta n. 07120220119771408000.
Sono, pertanto, inammissibili i motivi dell'appello non attinenti ai capi della sentenza.
L'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992 prevede che il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici di impugnazione ovvero le critiche puntuali e dettagliate alla sentenza di primo grado che l'appellante deve svolgere per contestare la decisione del Giudice a quo, indicando quali punti specifici del provvedimento sono errati e perché (Cass., Ordinanza n. 5161/2020).
Nella specie, risponde a tale prescrizione soltanto il motivo inerente alla ritenuta rituale notifica delle cartelle esattoriali.
Il motivo è, in ogni caso, infondato, atteso che l'Agenzia delle Entrate-CO non ha fornito prova sufficiente della regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120220119771408000.
In particolare, la documentazione depositata dall'Agenzia include una relata di notifica in bianco, cioè priva di dati relativi alla modalità di notifica.
La relata in bianco, quindi, non permette di dimostrare con certezza che l'atto sia stato consegnato alla controparte in modo efficace e conforme alla normativa sulla notifica degli atti tributari.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.