Sentenza 8 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 29/12/2025, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10304/2025REG.PROV.COLL.
N. 08618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8618 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Siena, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1615/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Siena e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. NI LO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La sentenza gravata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante per l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza per i richiedenti asilo.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Prefettura di Siena e il Ministero dell’Interno.
Il ricorso in appello – previo avviso in tal senso - è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025, fissata per l’esame dell’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata proposta dall’appellante.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione.
Non osta, evidentemente, a tale soluzione in rito l’assenza alla predetta camera di consiglio della parte appellata, posto che, come la Sezione ha già avuto modo di chiarire nella sentenza n. 4017/2015, “La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, ha infatti già precisato questo Consiglio, non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. St., sez. III, 20.12.2011, n. 6759)”.
3. Deve anzitutto rilevarsi che in data 24 novembre 2025 la parte appellante ha depositato una memoria nella quale ha dato atto che “ che l'appellante in data 17 novembre 2025 ha ricevuto comunicazione da parte della Prefettura di Siena di inserimento nel -OMISSIS- (doc. 1). Si rappresenta, inoltre, che l'appellante ha chiesto di essere trasferito in un -OMISSIS- o nelle zone limitrofe, dove è più semplice reperire un'attività lavorativa nel settore delle attività ricettive ”.
Ha quindi affermato di ritenere che in conseguenza di ciò “ possa essere dichiarata, anche con sentenza in forma semplificata, la cessazione della materia del contendere ”.
4. In ragione dell’accoglimento dell’istanza dell’interessato, deve ritenersi cessata la materia del contendere in merito all’inerzia dell’amministrazione, oggetto del presente giudizio.
5. Quanto al regime delle spese del doppio grado di giudizio, le stesse, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero dell’Interno, in ragione della regola della soccombenza.
L’avvento inserimento in un centro di accoglienza, avvenuto soltanto il 17 novembre 2025, a fronte della relativa istanza presentata nel mese di maggio dello stesso, dimostra ulteriormente che fino a quel momento (e dunque sia al momento del ricorso di primo grado che del ricorso in appello) l’amministrazione era rimasta inerte.
6. Il T.A.R. aveva invero dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sulla base della seguente motivazione: “ Parte ricorrente ha depositato in giudizio una comunicazione del 25.06.2025 dalla quale si evince che la Prefettura ha provveduto all’inserimento del ricorrente in una lista di soggetti in attesa di inserimento nel sistema di accoglienza, organizzata secondo un criterio cronologico. Tale circostanza emerge in giudizio come dato di fatto allegato dal ricorrente ad una memoria che, essendo stata depositata tardivamente, non può essere considerata quanto alla ulteriore articolazione delle tesi difensive ai fini del decidere. Il Collegio non può non prendere atto di tale circostanza di fatto, pena l’inutilità di una pronuncia di accertamento di una inerzia e illegittimità di un silenzio inadempimento che pacificamente sono venuti meno ”.
7. L’appellante ha contestato un simile ragionamento, con un motivo di gravame che il Collegio ritiene fondato.
Questa Sezione ha in più occasioni illustrato le ragioni per le quali una simile conclusione non può condividersi ( ex multis , ord. nn. 714/2025, 712/2025, 1003/2025, 3778/2025, 3779/2025, 3780/2025, 3960/2025; sentenza n. 8670/2025), e il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento.
In particolare, per quanto qui rileva mette conto richiamare, quanto alle misure di accoglienza per i richiedenti asilo “ la necessità, imposta dal regime normativo delle stesse, di provvedervi in un’ottica di effettività e di risultato, e non in modo meramente soprassessorio, che “rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato” (Consiglio di Stato, ordinanza n. 1793/2025) ” (ordinanza 3960/2025, cit.).
Si tratta, peraltro, di un sindacato giurisdizionale sull’inerzia dell’amministrazione (non esclusa da misure puramente formali e nominali) rispetto agli obblighi di provvedere normativamente imposti, che questo Consiglio di Stato ha praticato, in un’ottica di effettività della tutela, anche in altri settori sensibili (Consiglio di Stato, IV Sez., sentenze n. 8897 del 2023 e n. 3945 del 2024).
Nella materia in esame la soluzione si impone, a fortiori , in ragione degli obblighi comunitari gravanti sugli stati membri, come recentemente chiariti dalla sentenza della III Sezione della Corte di Giustizia dell’U.E. 1° agosto 2025, in causa C-97/24: “ Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che per varie settimane non abbia garantito l’accesso di un richiedente protezione internazionale alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non può sottrarsi alla sua responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione invocando l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili nel suo territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale che, per il suo carattere ingente e improvviso, sarebbe stato imprevedibile e ineluttabile ”.
Di qui la fondatezza della pretesa del ricorrente ed il carattere ineffettivo della misura che ha erroneamente indotto il primo giudice a ritenere inammissibile il ricorso sul presupposto, non sussistente, della mancanza di un’inerzia dell’amministrazione.
8. L’odierno appellante aveva domandato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di giudizio.
La competente Commissione si è pronunciata sull’istanza con Decreto n. 218 adottato nella seduta del 10 dicembre 2025.
Tale provvedimento, pur dando atto “ che, alla stregua della certificazione esibita, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata ”, ha tuttavia decretato l’improcedibilità della stessa in quanto “ all’esito della camera di consiglio del 27/11/2025 il Collegio di appello ha trattenuto in decisione la causa ai fini dell’adozione di una sentenza in forma semplificata ”.
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere accolta, sussistendo le condizioni reddituali (come accertato dal richiamato Decreto della Commissione), e stante la già delibata fondatezza del gravame.
9. In conseguenza dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle stesse sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere, e in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Accoglie l’istanza di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro tremila/00, oltre accessori come per legge. Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002, e a tal fine la presente sentenza sarà trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all’Amministrazione soccombente nella sede reale e presso l’Avvocatura domiciliataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27 novembre e 14 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI AD, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
NI LO, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LO | MI AD |
IL SEGRETARIO