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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott. Nicola Del Vecchio - Giudice dott. Nicola Romanin - Giudice onorario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 265 2025 R.G. promossa da ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Moscattini Gian Carla ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Andrea Bulgarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 19-2-2025, ha proposto Parte_1 domanda ex art. 473-bis.29 c.p.c., avente ad oggetto la cessazione del proprio obbligo di corrispondere alla ex moglie, l'assegno divorzile di CP_1
250,00 euro stabilito all'esito del procedimento congiunto di scioglimento del matrimonio instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara e conclusosi con la sentenza n. 763/2023. In via gradata, il ricorrente ha domandato la riduzione a 1 100,00 euro mensili del contributo dovuto alla ai sensi dell'art. 5 L. CP_1
898/1970.
Il ricorrente ha dedotto che, negli accordi raggiunti tra le parti, la previsione della corresponsione di un assegno divorzile erano solo temporanea, dal momento che di fatto il divario economico tra i coniugi era sostanzialmente nullo, ed era giustificata solo dalla previsione di pagamento della rata del mutuo. Il Parte_1 ha precisato di avere affrontato da solo numerose spese correlate alla vendita della casa familiare, come lo svuotamento di alcuni magazzini annessi alla abitazione principale, le pratiche ed i lavori per mettere a norma la casa ecc., e di aver continuato a pagare in luogo della ex moglie, le spese per l'acquisto della cucina, poi rimasta nell'abitazione in comproprietà venduta, e della autovettura intestata alla Ha soggiunto che l'8-2-2024, vale a dire dopo la pronuncia CP_1 di scioglimento del matrimonio, gli ex coniugi hanno venduto l'abitazione familiare e con il ricavato hanno estinto il mutuo e diviso il residuo. Inoltre, la ha preteso l'assegno divorzile (versato con l'attribuzione di € 10.000 a suo CP_1 favore al momento del rogito) e ha poi chiesto e ottenuto la quota del TFR percepito dal De a lei spettante. Pt_1
Ha inoltre dedotto che la sua situazione reddituale sarebbe peggiorata in quanto, dopo il pensionamento, le sue entrate mensili sono diminuite da 2.100,00 euro a 1.900,00 euro, mentre la ex moglie ha cambiato numerose attività lavorative nel corso del 2024, tutte a tempo indeterminato e retribuite, l'ultima delle quali presso Lunazzura Cooperativa, dalla quale si è spontaneamente licenziata per aprire una propria attività finalizzata alla prestazione di assistenza, avendo la la qualifica di OSS. Il ha inoltre precisato che la ha CP_1 Parte_1 CP_1 ripreso inoltre a insegnare yoga, collaborando anche con palestre, tra cui la Keep Fit&Wellness s.s.d a r.l. di Ferrara.
2. Con decreto depositato il 21-2-2025 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e fissato l'udienza per la comparizione personale delle parti innanzi al collegio alla data del 23-5-2025, poi anticipata al 22-5-2025, dando alla convenuta gli avvisi previsti dal codice di rito e informandola della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
3. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20-5-2025, contestando la veridicità delle circostanze di fatto dedotte dal
[...]
. Ha infatti sostenuto che in costanza di matrimonio i coniugi gestivano Pt_1 un'attività avente ad oggetto il benessere della persona, che il ha Parte_1 proseguito con la sua attuale compagna, mentre la dal canto suo, ha CP_1 acquistato una nuova casa e ha dovuto interrompere l'attività di OSS per problemi alla colonna vertebrale. Inoltre, dal giorno della vendita della casa coniugale il ricorrente non le ha più versato alcun contributo al mantenimento. Ha dedotto di aver aperto una partita IVA e di svolgere l'attività di massaggiatrice e di collaboratrice con palestre, nonché di dover sostenere l'onere del pagamento di una rata mensile di 286,40 euro per il finanziamento contratto 2 per la ristrutturazione della casa. La convenuta ha altresì affermato di percepire entrate dell'ammontare di circa 1.000,00 euro al mese, e che il ha Parte_1 venduto l'auto per acquistarne una nuova, come risulta dal bonifico effettuato il giorno della vendita allo stesso concessionario cui aveva alienato la vecchia autovettura. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'avversaria domanda e, in subordine, la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile previsto in sede di separazione.
4. All'udienza del 22-5-2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulla riduzione della misura dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla e ne hanno CP_1 limitato nel tempo la durata, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
5. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge.
6. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.265/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- a parziale modifica della sentenza n. 763/2023 del Tribunale di Ferrara, provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 22 maggio 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
3
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott. Nicola Del Vecchio - Giudice dott. Nicola Romanin - Giudice onorario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 265 2025 R.G. promossa da ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Moscattini Gian Carla ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Andrea Bulgarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 19-2-2025, ha proposto Parte_1 domanda ex art. 473-bis.29 c.p.c., avente ad oggetto la cessazione del proprio obbligo di corrispondere alla ex moglie, l'assegno divorzile di CP_1
250,00 euro stabilito all'esito del procedimento congiunto di scioglimento del matrimonio instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara e conclusosi con la sentenza n. 763/2023. In via gradata, il ricorrente ha domandato la riduzione a 1 100,00 euro mensili del contributo dovuto alla ai sensi dell'art. 5 L. CP_1
898/1970.
Il ricorrente ha dedotto che, negli accordi raggiunti tra le parti, la previsione della corresponsione di un assegno divorzile erano solo temporanea, dal momento che di fatto il divario economico tra i coniugi era sostanzialmente nullo, ed era giustificata solo dalla previsione di pagamento della rata del mutuo. Il Parte_1 ha precisato di avere affrontato da solo numerose spese correlate alla vendita della casa familiare, come lo svuotamento di alcuni magazzini annessi alla abitazione principale, le pratiche ed i lavori per mettere a norma la casa ecc., e di aver continuato a pagare in luogo della ex moglie, le spese per l'acquisto della cucina, poi rimasta nell'abitazione in comproprietà venduta, e della autovettura intestata alla Ha soggiunto che l'8-2-2024, vale a dire dopo la pronuncia CP_1 di scioglimento del matrimonio, gli ex coniugi hanno venduto l'abitazione familiare e con il ricavato hanno estinto il mutuo e diviso il residuo. Inoltre, la ha preteso l'assegno divorzile (versato con l'attribuzione di € 10.000 a suo CP_1 favore al momento del rogito) e ha poi chiesto e ottenuto la quota del TFR percepito dal De a lei spettante. Pt_1
Ha inoltre dedotto che la sua situazione reddituale sarebbe peggiorata in quanto, dopo il pensionamento, le sue entrate mensili sono diminuite da 2.100,00 euro a 1.900,00 euro, mentre la ex moglie ha cambiato numerose attività lavorative nel corso del 2024, tutte a tempo indeterminato e retribuite, l'ultima delle quali presso Lunazzura Cooperativa, dalla quale si è spontaneamente licenziata per aprire una propria attività finalizzata alla prestazione di assistenza, avendo la la qualifica di OSS. Il ha inoltre precisato che la ha CP_1 Parte_1 CP_1 ripreso inoltre a insegnare yoga, collaborando anche con palestre, tra cui la Keep Fit&Wellness s.s.d a r.l. di Ferrara.
2. Con decreto depositato il 21-2-2025 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e fissato l'udienza per la comparizione personale delle parti innanzi al collegio alla data del 23-5-2025, poi anticipata al 22-5-2025, dando alla convenuta gli avvisi previsti dal codice di rito e informandola della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
3. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20-5-2025, contestando la veridicità delle circostanze di fatto dedotte dal
[...]
. Ha infatti sostenuto che in costanza di matrimonio i coniugi gestivano Pt_1 un'attività avente ad oggetto il benessere della persona, che il ha Parte_1 proseguito con la sua attuale compagna, mentre la dal canto suo, ha CP_1 acquistato una nuova casa e ha dovuto interrompere l'attività di OSS per problemi alla colonna vertebrale. Inoltre, dal giorno della vendita della casa coniugale il ricorrente non le ha più versato alcun contributo al mantenimento. Ha dedotto di aver aperto una partita IVA e di svolgere l'attività di massaggiatrice e di collaboratrice con palestre, nonché di dover sostenere l'onere del pagamento di una rata mensile di 286,40 euro per il finanziamento contratto 2 per la ristrutturazione della casa. La convenuta ha altresì affermato di percepire entrate dell'ammontare di circa 1.000,00 euro al mese, e che il ha Parte_1 venduto l'auto per acquistarne una nuova, come risulta dal bonifico effettuato il giorno della vendita allo stesso concessionario cui aveva alienato la vecchia autovettura. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'avversaria domanda e, in subordine, la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile previsto in sede di separazione.
4. All'udienza del 22-5-2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulla riduzione della misura dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla e ne hanno CP_1 limitato nel tempo la durata, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
5. Gli accordi raggiunti dalle parti sono conformi alla legge.
6. Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.265/2025 R.V.G., promosso da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- a parziale modifica della sentenza n. 763/2023 del Tribunale di Ferrara, provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 22 maggio 2025 la Presidente est.
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