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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 30.01.2025, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 5710/2023
Tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore,
RESISTENTE
Oggetto: prestazione Fondo di Garanzia presso l' CP_2
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata dipendente della di dal Controparte_3 Persona_1
14.09.2000 al 28.07.2005, in qualità di operaia macchinista (Op. II° Liv. Controparte_4
) e alla fine del rapporto di lavoro e di non aver percepito il TFR;
[...]
- che la nonché la signora venivano Controparte_5 Per_1
dichiarati falliti dal Tribunale di Prato in data 09.07.2014 (Fall. n. 81/2014);
- di aver depositato istanza di ammissione al passivo fallimentare, ma che in data 18.11.2015 il Tribunale di Prato disponeva di non procedere all'accertamento del passivo;
- che la è stata cancellata in data 09.02.2016, Controparte_5 Persona_1
dal Registro delle imprese per chiusura della procedura concorsuale, per cui nulla hanno riscosso i soci all'atto della chiusura della società;
1 - che con sentenza n.1329 del 25.02.2021, a definizione del giudizio promosso dall'istante ed iscritto al n.R.G.15615/2019, il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro – dichiarava intercorso il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società Controparte_5
e accertava il diritto del credito della sig. a titolo di TFR in €
[...] Pt_1
4.869,63;
- di avere, di conseguenza, proposto domanda per la corresponsione del T.F.R. alla sede territorialmente competente dell' di Aversa, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 CP_2
maggio 1982 n. 297 in modalità del 22.10.2021 allegando la domanda, la sentenza, il decreto di chiusura del fallimento, la visura camerale;
- che in data 29.12.2021 l' richiedeva documentazione e con pec del 10.01.2022 veniva CP_2
inviata attestazione conformità, visura catastale, modello SR 187, documento riconoscimento e certificato di residenza della signora Per_1
- che in data 04.04.2022 inviava istanza di riesame inoltrando il modello SR 187, il documento di riconoscimento, la dichiarazione di conformità degli atti inviati con la domanda, la visura della conservatoria e rappresentava come non era possibile procedere coattivamente nei confronti della società, nè della socia trattandosi solo di sentenza con la quale si accertava il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 4.869,63 a titolo di
TFR, ma non di condanna al pagamento di tale somma. Da ciò risulta chiaramente che non è CP_ possibile procedere a pignoramento, come richiesto dall'
- che in data 14.07.2022 proponeva ricorso al Comitato Provinciale in modalità CP_2
online.
Ha dedotto di aver pertanto diritto a percepire la somma di € 4.869,63 a titolo di TFR e ha chiesto pertanto di condannare l' in persona del l.r.p.t., a pagare la somma di € 4.869,63 a titolo di CP_2
T.F.R, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione delle somme all'effettivo pagamento, con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4%
C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, con distrazione.
L' si è costituito con memoria riferita ad altro giudizio, anche se allegando relazione relativa CP_2
alla ricorrente.
Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, si osserva in termini generali che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della Legge n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con CP_2
lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
2 La norma appena citata, nello specifico, dispone: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La formulazione letterale dell'art. 2, comma 5, L. 297/82 è chiara nel prevedere che qualora il datore di lavoro che non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non adempia (o adempia in misura parziale) alla corresponsione del TFR, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere il pagamento delle relative somme al fondo, sempreché sia stata esperita esecuzione forzata per la realizzazione del credito e le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
In caso di insolvenza del datore di lavoro, dunque, il lavoratore può conseguire le prestazioni del
Fondo di garanzia alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto alle procedure di cui alla Legge Fallimentare, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in tale circostanza, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
La ratio della norma appena citata è evidentemente quella di consentire al lavoratore di ottenere il pagamento da parte dell' solo dopo aver preventivamente fatto valere il proprio credito nei CP_2 confronti del datore di lavoro, tramite l'insinuazione al passivo - laddove questo sia soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/92 (cd. “Legge Fallimentare”) – oppure - nel caso in cui le disposizioni di quest'ultimo decreto non trovino applicazione - tramite procedura esecutiva individuale.
Vale a dire che la domanda al Fondo di Garanzia rappresenta l'extrema ratio, potendo essere accolta solo laddove il datore sia risultato del tutto o in parte insolvente a seguito delle azioni del lavoratore.
Il punto controverso della causa in esame risiede nella valutazione della diligenza richiesta al creditore nel procedere, prima di accedere al fondo di garanzia, ad ogni utile tentativo di escutere il patrimonio del debitore, datore di lavoro, tenendo conto che nella specie si tratta di società in accomandita semplice, e dunque una società di persone.
3 Ebbene, in ordine a tale specifico profilo, occorre nella fattispecie fare riferimento all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in materia.
Ha ritenuto la Suprema Corte che: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_2
realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cassazione civile sez. VI,
07/07/2020, n.14020).
Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis.
E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783,
Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007).
È stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007).
La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
4 oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, come noto, dalla premessa (Sez. L,
Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale.
E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'in fruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa. 10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione.
Sarà invece l' , cui spetta il diritto di surroga, ad azionare direttamente il titolo ottenuto dal CP_2
lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi. "La legge, inflitti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa – soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, privo di adeguate risorse economiche (nonché
, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: semmai l' cui CP_2
attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui
5 situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1848 del 02/02/2004).
L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta per integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n.
27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del
29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004).
Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole.
Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sé, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perché non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.
Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di Garanza chiedendo direttamente all' la stessa CP_2
tutela una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo)
6 senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente).
Non vi quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito.
D'altra parte, la Suprema Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che " tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un
Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa s che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010).
Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la stessa rientri nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, essendo stato provato in giudizio che non si è potuto procedere all' accertamento del passivo per assenza di attivo da distribuire ai creditori.
Pertanto, trattandosi di società cancellata dal registro delle imprese e dunque non più esistente, la ricorrente non avrebbe potuto procedere alla esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso in esame, tuttavia, essendo una società di persone, la ricorrente avrebbe dovuto tentare la esecuzione forzata del credito nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per i debiti della società.
Soltanto all'esito dell'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione forzata avrebbe potuto presentare domanda di accesso al Fondo di Garanzia . CP_2
7 Per tali ragioni il ricorso non merita accoglimento. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione reddituale depositata in atti.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Aversa, 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 30.01.2025, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 5710/2023
Tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore,
RESISTENTE
Oggetto: prestazione Fondo di Garanzia presso l' CP_2
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2023 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata dipendente della di dal Controparte_3 Persona_1
14.09.2000 al 28.07.2005, in qualità di operaia macchinista (Op. II° Liv. Controparte_4
) e alla fine del rapporto di lavoro e di non aver percepito il TFR;
[...]
- che la nonché la signora venivano Controparte_5 Per_1
dichiarati falliti dal Tribunale di Prato in data 09.07.2014 (Fall. n. 81/2014);
- di aver depositato istanza di ammissione al passivo fallimentare, ma che in data 18.11.2015 il Tribunale di Prato disponeva di non procedere all'accertamento del passivo;
- che la è stata cancellata in data 09.02.2016, Controparte_5 Persona_1
dal Registro delle imprese per chiusura della procedura concorsuale, per cui nulla hanno riscosso i soci all'atto della chiusura della società;
1 - che con sentenza n.1329 del 25.02.2021, a definizione del giudizio promosso dall'istante ed iscritto al n.R.G.15615/2019, il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro – dichiarava intercorso il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società Controparte_5
e accertava il diritto del credito della sig. a titolo di TFR in €
[...] Pt_1
4.869,63;
- di avere, di conseguenza, proposto domanda per la corresponsione del T.F.R. alla sede territorialmente competente dell' di Aversa, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 CP_2
maggio 1982 n. 297 in modalità del 22.10.2021 allegando la domanda, la sentenza, il decreto di chiusura del fallimento, la visura camerale;
- che in data 29.12.2021 l' richiedeva documentazione e con pec del 10.01.2022 veniva CP_2
inviata attestazione conformità, visura catastale, modello SR 187, documento riconoscimento e certificato di residenza della signora Per_1
- che in data 04.04.2022 inviava istanza di riesame inoltrando il modello SR 187, il documento di riconoscimento, la dichiarazione di conformità degli atti inviati con la domanda, la visura della conservatoria e rappresentava come non era possibile procedere coattivamente nei confronti della società, nè della socia trattandosi solo di sentenza con la quale si accertava il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 4.869,63 a titolo di
TFR, ma non di condanna al pagamento di tale somma. Da ciò risulta chiaramente che non è CP_ possibile procedere a pignoramento, come richiesto dall'
- che in data 14.07.2022 proponeva ricorso al Comitato Provinciale in modalità CP_2
online.
Ha dedotto di aver pertanto diritto a percepire la somma di € 4.869,63 a titolo di TFR e ha chiesto pertanto di condannare l' in persona del l.r.p.t., a pagare la somma di € 4.869,63 a titolo di CP_2
T.F.R, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione delle somme all'effettivo pagamento, con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4%
C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, con distrazione.
L' si è costituito con memoria riferita ad altro giudizio, anche se allegando relazione relativa CP_2
alla ricorrente.
Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso, si osserva in termini generali che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della Legge n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con CP_2
lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
2 La norma appena citata, nello specifico, dispone: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La formulazione letterale dell'art. 2, comma 5, L. 297/82 è chiara nel prevedere che qualora il datore di lavoro che non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non adempia (o adempia in misura parziale) alla corresponsione del TFR, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere il pagamento delle relative somme al fondo, sempreché sia stata esperita esecuzione forzata per la realizzazione del credito e le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
In caso di insolvenza del datore di lavoro, dunque, il lavoratore può conseguire le prestazioni del
Fondo di garanzia alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto alle procedure di cui alla Legge Fallimentare, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in tale circostanza, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
La ratio della norma appena citata è evidentemente quella di consentire al lavoratore di ottenere il pagamento da parte dell' solo dopo aver preventivamente fatto valere il proprio credito nei CP_2 confronti del datore di lavoro, tramite l'insinuazione al passivo - laddove questo sia soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/92 (cd. “Legge Fallimentare”) – oppure - nel caso in cui le disposizioni di quest'ultimo decreto non trovino applicazione - tramite procedura esecutiva individuale.
Vale a dire che la domanda al Fondo di Garanzia rappresenta l'extrema ratio, potendo essere accolta solo laddove il datore sia risultato del tutto o in parte insolvente a seguito delle azioni del lavoratore.
Il punto controverso della causa in esame risiede nella valutazione della diligenza richiesta al creditore nel procedere, prima di accedere al fondo di garanzia, ad ogni utile tentativo di escutere il patrimonio del debitore, datore di lavoro, tenendo conto che nella specie si tratta di società in accomandita semplice, e dunque una società di persone.
3 Ebbene, in ordine a tale specifico profilo, occorre nella fattispecie fare riferimento all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in materia.
Ha ritenuto la Suprema Corte che: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_2
realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cassazione civile sez. VI,
07/07/2020, n.14020).
Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis.
E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783,
Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007).
È stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007).
La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
4 oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, come noto, dalla premessa (Sez. L,
Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale.
E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'in fruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa. 10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione.
Sarà invece l' , cui spetta il diritto di surroga, ad azionare direttamente il titolo ottenuto dal CP_2
lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi. "La legge, inflitti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa – soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, privo di adeguate risorse economiche (nonché
, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: semmai l' cui CP_2
attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui
5 situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1848 del 02/02/2004).
L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta per integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n.
27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del
29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004).
Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole.
Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili.
Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa.
Vale osservare in proposito che l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sé, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale (ad es. perché non dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione;
oppure per insufficienza dell'attivo; condizioni che non dipendono certo dal comportamento del creditore) rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.
Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di Garanza chiedendo direttamente all' la stessa CP_2
tutela una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo)
6 senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente).
Non vi quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito.
D'altra parte, la Suprema Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che " tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un
Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa s che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010).
Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004).
Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la stessa rientri nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, essendo stato provato in giudizio che non si è potuto procedere all' accertamento del passivo per assenza di attivo da distribuire ai creditori.
Pertanto, trattandosi di società cancellata dal registro delle imprese e dunque non più esistente, la ricorrente non avrebbe potuto procedere alla esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso in esame, tuttavia, essendo una società di persone, la ricorrente avrebbe dovuto tentare la esecuzione forzata del credito nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per i debiti della società.
Soltanto all'esito dell'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione forzata avrebbe potuto presentare domanda di accesso al Fondo di Garanzia . CP_2
7 Per tali ragioni il ricorso non merita accoglimento. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione reddituale depositata in atti.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Aversa, 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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