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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7794/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7794/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a San Lazzaro di Savena (BO) in Parte_1 via Bellaria, 21 – di professione medico rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Borghi del Foro di Bologna, presso il quale elegge domicilio e
, nato a [...] il [...], residente a [...] Astronomico, 24 A, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Massacci del Foro di Cagliari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/07/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 28/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 1 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti i rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P . Q . M . Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a San Lazzaro di Parte_2
Savena, iscritto al relativo registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13 Parte I, anno
2018;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) prende atto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) prende atto che i ricorrenti dichiarano che null'altro è preteso o dovuto reciprocamente a qualsiasi titolo, dando atto di aver regolato ogni pendenza economica;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di San Lazzaro di Savena di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lazzaro di Savena perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento pagina 2 di 3 della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _16.7.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7794/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a San Lazzaro di Savena (BO) in Parte_1 via Bellaria, 21 – di professione medico rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Borghi del Foro di Bologna, presso il quale elegge domicilio e
, nato a [...] il [...], residente a [...] Astronomico, 24 A, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Massacci del Foro di Cagliari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/07/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 28/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 1 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti i rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P . Q . M . Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a San Lazzaro di Parte_2
Savena, iscritto al relativo registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13 Parte I, anno
2018;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) prende atto che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) prende atto che i ricorrenti dichiarano che null'altro è preteso o dovuto reciprocamente a qualsiasi titolo, dando atto di aver regolato ogni pendenza economica;
3. Spese di lite al definitivo;
4. Ordina al Comune di San Lazzaro di Savena di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lazzaro di Savena perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento pagina 2 di 3 della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _16.7.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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