Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1988, n. 1473
CASS
Sentenza 11 febbraio 1988

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Poiché l'effettiva Estinzione della società non consegue allo esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo, e cioè all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la stessa anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. ( Conf 52/81, mass n 410438; ( V 2962/78, mass n 392402; ( V 388/72, mass n 356283).*

La legittimazione ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti di una società consortile posta in liquidazione compete al liquidatore che - ove non risultino dallo statuto o dall'atto di nomina limitazioni all'ambito dei poteri conferitigli ex lege - ha la rappresentanza legale dell'ente societario in liquidazione, senza necessità di ulteriori delibere confirmatorie od integrative di tale capacità processuale. ( V 4734/76, mass n 383473; ( Conf 52/81, mass n 410437).*

Qualora, eseguito un provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo ante causam), il sequestrante non abbia provveduto ad instaurare il giudizio (per la convalida e, soprattutto), per il merito, nel quale può essere definitivamente contestata l'avvenuta esecuzione del sequestro in Mancanza del diritto cautelato e senza la normale prudenza, il sequestrato può far valere la responsabilità del sequestrante a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. in separato giudizio, non sussistendo a suo carico l'Onere di instaurare un "giudizio di merito", per l'accertamento dell'inesistenza del diritto sostanziale a suo tempo vantato dal sequestrante, nel quale inserire la pretesa risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ.. ( Conf 6407/81, mass n 417209; ( V 4291/74, mass n 372970).*

Più danneggiati dal medesimo fatto illecito ben possono indicare in un'unica somma complessiva l'ammontare del danno patito, non avendo il debitore alcun interesse alla ripartizione del "quantum debeatur" tra i creditori. ( Conf 1720/72, mass n 358630; ( Conf 155/65, mass n 310176).*

Il concorso del fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art. 1227 cod. civ. integra un'eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere dal danneggiante in Sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione. ( Conf 1061/85, mass n 439197; ( Conf 137/80, mass n 403522; ( Conf 4291/76, mass n 382995).*

In presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi o succedentisi nel tempo, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e le releghi al rango di occasioni estranee. Lo accertamento se uno o più di tali fatti rientrino nel quadro delle condizioni necessarie alla produzione dell'evento costituisce un tipico giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. ( Conf 4531/86, mass n 447276; ( V 2234/85, mass n 440118; ( Conf 6716/82, mass n 424353).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1988, n. 1473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1473
Data del deposito : 11 febbraio 1988

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