Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 12 Luglio 2025, ore 12.50, per la parte attrice compare l'Avv. Cecilia
Trinchero, per la parte convenuta compare l'Avv. Silvio Fogliati.
Invitate dal giudice, entrambe le parti procedono alla illustrazione delle proprie posizioni in replica alle indicazioni avversarie e richiamano le conclusioni già formulate alla scorsa udienza.
Alle ore 13.05 si interrompe l'udienza per la celebrazione degli altri procedimenti per oggi chiamati ed alle ore 13.25, ripresa l'udienza il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Successivamente nella medesima giornata, il giudice, a conclusione della camera di consiglio,
alle ore 18.15, richiamate le parti, dà lettura della sentenza, contenente i motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti è presente alla lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2144 / 2023 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e C.F._2 Parte_3
(c.f.: ), attori C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Trinchero del Foro di Asti, in forza di procura in atti contro
(c.f.: ), convenuto CP_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Fogliati del Foro di Asti, in forza di procura in atti
Conclusioni di parte attrice: Previa acquisizione di tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo sommario di sfratto di cui al RG 1792/2023; Voglia il Giudice dichiarare: - l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dell'intimato dovuto alla morosità per canoni da luglio 2021 sino al rilascio dell'immobile avvenuto il 20.12.2023 tramite ufficiale giudiziario (doc.10) , oltre che per l'omesso pagamento delle spese condominiali,
confermando l'ordinanza di rilascio dell'immobile emesso in via cautelare in data 24.07.2023;
- Condannare Dott. al pagamento dei canoni arretrati ,della somma mensile di CP_1
euro 250,00, da luglio 2021 alla data di rilascio avvenuto il 20.12. 2023, mese in cui è stato eseguito l'accesso tramite ufficiale giudiziario, pari a complessivi euro 7.250,00; -condannare
Dott. al pagamento delle spese condominiali arretrate pari ad euro 5.373,68 e CP_1
pertanto per la somma totale di euro 12.623,68 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
-respingere ogni richiesta ex avverso formulata nei confronti della proprietà in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
In via istruttoria , ove ritenuta necessaria ai fini della decisione , ammettere i capi di prova indicati in memoria datata 02.10.2023 e con i testi ivi indicati , anche in prova contraria sugli eventuali capi di prova avversari. Si ribadisce l'opposizione all'accertamento dello stato dell'immobile per i motivi indicati in atti e perché
comunque irrilevante ai fini della sussistenza della morosità. Si ribadisce inoltre l'opposizione alla richiesta di chiamata in causa della Sig.ra in quanto irrilevante ai fini del presente CP_2
giudizio, come già precisato in atti;
Nel caso di accoglimento della richiesta di accertamento dello stato dell'immobile e di verifica dell'esistenza di danni al suo interno -accertare e dichiarare che i danni sono conseguenza della mancata corretta manutenzione dell'immobile da parte dell'intimato e conseguentemente condannare Dott. al risarcimento di tutti CP_3
i danni dallo stesso cagionati all'immobile, da accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio sommario e di merito.
Conclusioni di parte convenuta: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa rimessione in istruttoria della causa, Voglia il Tribunale di Asti Ill.mo: - in via preliminare,
revocare e/o dichiarare la decadenza ex tunc dell'ordinanza provvisoria di rilascio e, per l'effetto, disporre la reimmissione del Dott. nel possesso dell'immobile corrente CP_1
in Asti – Via Pietro Micca, 15 – per i motivi in atti;
- in via processuale, stante la richiesta dell'intimato Dott. di chiamata del terzo nei confronti della sig.ra CP_1 CP_4 residente in [...] – disporre lo spostamento dell'udienza ex art.
[...]
269 comma 2 c.p.c., onde consentirne la costituzione in giudizio nei termini di cui all'art. 163
bis c.p.c., revocando così la propria precedente ordinanza, per i motivi in atti;
- in via istruttoria,
ordinare ex art. 210 c.p.c. alla , filiale di Asti – Corso Dante, Controparte_5
27 – la produzione degli estratti conto relativi ai versamenti effettuati dal Dott. CP_1
sul conto corrente nr. 1967.35, intestato alla sig.ra ed ivi conservati;
- Controparte_4
ulteriormente, in via istruttoria, disporre, ove occorra, CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dell'immobile corrente in Asti – Via Pietro Micca, 15 –, all'individuazione della natura straordinaria degli interventi da effettuare per la ristrutturazione e l'adeguamento dello stesso alle norme di sicurezza ed abitabilità, alla valutazione dell'eventuale indennità di occupazione dell'immobile commisurata allo stato in cui si trova, alla quantificazione della durata dello stato di fatiscenza dell'immobile stesso e delle maggiori spese (riscaldamento, luce, acqua) sostenute e sostenende dal Dott. a causa dello stato in cui versa l'immobile, nominandosi fin d'ora, CP_1
quale CTP, il Geom. , con studio professionale in Asti – Corso Dante, 78; Persona_1
- ancora, in via istruttoria, dare ingresso ai capi di prova per testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta, su cui si indica, salvo altri, il sig. , residente in [...]– Testimone_1
Via Dogliotti, 11, ed in memoria autorizzata 29/11/2023, su cui si indica a teste, salvo altri, il sig. , residente in [...]; - A) nel merito, in via Testimone_2
principale, dichiarare improcedibile l'azione introdotta per assenza di un contratto di locazione regolarmente registrato;
- B) nel merito, a seguito della chiamata di terzo della sig.ra sospendere il Controparte_4
giudizio demandando alla parti l'introduzione di procedimento di mediazione obbligatoria,
vertendosi in materia di locazione, ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 04/3/2010 nr. 28; - C) nel merito,
in subordine alla domanda sub A), rigettare la domanda in quanto introdotta, per quanto attiene agli importi relativi alle spese condominiali, in violazione dell'art. 9 comma 3 L. 392/1978 e,
relativamente agli importi richiesti a titolo di canone di locazione, non sussistendo la morosità
per i motivi di cui in atti;
- D) nel merito, in via riconvenzionale, dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro gli attori, e la terza chiamata sig.ra , ex art. 79 comma Controparte_6
2 L. 392/1978, alla restituzione in capo al convenuto delle somme pagate a titolo di canone di locazione, in nero ed in assenza di un valido contratto di locazione, in toto ovvero nella minor somma acclaranda dal Giudice designando, per i motivi di cui in atti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
- E) nel merito, ulteriormente in via riconvenzionale, dichiarare tenuti e condannare gli attori, in solido tra loro, e la terza chiamata sig.ra al risarcimento in favore del Dott. dei danni tutti, Controparte_6 CP_1
occorsi ed occorrendi, a causa delle fatiscenti condizioni dell'immobile corrente in Asti – Via
Pietro Micca, 15 – per i motivi di cui in atti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo, rimandandone la quantificazione al Tribunale secondo la sua prudente stima;
- F)
nel merito, in alternativa alla domanda sub D), dichiarare tenuti e condannare gli attori, in solido tra loro, e la terza chiamata sig.ra alla restituzione in favore del Dott. Controparte_6
delle somme costituenti la differenza tra quanto da questi pagato come canone di CP_1
locazione e la minor somma eventualmente acclaranda come dovuta per l'occupazione dell'immobile, in considerazione del suo stato di fatiscenza, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- G) nel merito, in via alternativa alle domande sub D) ed F), dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la terza chiamata, sig.ra alla restituzione in favore Controparte_4
del Dott. delle somme da questa percepite in pagamento dei canoni di locazione CP_1
dell'immobile corrente in Asti – Via Pietro Micca, 15 –, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dai singoli versamenti al saldo;
- in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare gli intimanti al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 2 e/o 3 c.p.c., per i motivi di cui in atti,
il cui importo si rimette alla prudente valutazione del Tribunale;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa ex art. 91 c.p.c.; - in caso di estraneità della terza chiamata, compensare le spese relative alla sig.ra alla luce della CP_2
comprovata condotta tenuta dalla stessa nel corso degli anni, come evidenziato in comparsa di costituzione e risposta della fase sommaria. Motivi della decisione
Le parti attrici, Sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, introducevano il presente giudizio, avanti al Tribunale di Asti, domandando
[...]
la convalida dello sfratto nei confronti del Sig. , relativamente all'immobile CP_1
sito in Asti, Via Pietro Micca n. 15.
Riferivano di essere divenuti proprietari dell'immobile de quo a seguito della successione ereditaria intervenuta nei confronti del proprio genitore, e quindi di Persona_2
essere subentrati, ex lege, in qualità di locatori nel contratto di locazione inizialmente stipulato con i conduttori Sigg.ri e alla data del 1 Maggio Testimone_2 Parte_4
1989 e registrato il 1 Giugno 1989 e specificavano che il valore attuale del canone di locazione ammontasse ad Euro 250,00 mensili, quantificazione non contestata dalla parte convenuta.
Riferivano che alla data del 1 Giugno 1993, il Sig. osse subentrato, in posizione Parte_5
di conduttore, al Sig. e che, a decorrere dal mese di Giugno del 2000, i Parte_4
conduttori avessero operato una ulteriore sostituzione, facendo subentrare nel contratto il Sig.
al Sig. CP_1 Parte_5
Riferivano, quindi, che il Sig. , nell'anno 2017, si fosse allontanato Testimone_2
dall'alloggio e che, conseguentemente, a partire da tale momento, l'unico soggetto occupante l'immobile e conduttore dello stesso, fosse rimasto il solo Sig. . CP_1
Infine dichiaravano che Quest'ultimo avesse interrotto il pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di Luglio 2021 in avanti ed avesse anche omesso il pagamento delle spese condominiali maturate dal 1 Dicembre 2020 sino al 13 Novembre 2022, per un totale alla data di redazione della intimazione di sfratto (8 Maggio 2023) di Euro 12.070,00 di cui Euro
5.750,00 per canoni non corrisposti (dal mese di Luglio 2021 sino al mese di Maggio 2023,
corrispondenti a 23 mensilità) ed Euro 6.320,00 per oneri accessori (Euro 3.431,00 [relativi al periodo dal 1 Dicembre 2020 al 15 Novembre 2021] + Euro 2.889,00 [relativi al periodo dal 16
Novembre 2021 al 13 Novembre 2022]). Sulla base della ritenuta morosità del conduttore, gli attori instavano per la convalida dello sfratto e per la emissione di ingiunzione immediatamente esecutiva.
Il convenuto proponeva opposizione alla convalida ritenendo non sussistente alcun diritto degli attori nei propri confronti: contestava la propria qualifica di conduttore, riferendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di locazione e di non essere subentrato in esso ma di essersi limitato ad occupare l'immobile, corrispondendo sul conto corrente intestato alla Sig.ra poiché così dettogli dal Sig. , l'importo per Controparte_6 Testimone_2
l'occupazione.
Altresì riferiva che le condizioni dell'immobile, sin dall'inizio dell'utilizzo, fossero inadeguate,
con l'acqua calda mancante, l'impianto elettrico non a norma e con pessime condizioni generali dell'alloggio.
Il convenuto, nelle proprie difese, riferiva di non avere inizialmente compreso che il locatore fosse un soggetto diverso dalla beneficiaria dei pagamenti e pertanto dichiarava di essere stato convinto che proprio Quest'ultima fosse la proprietaria, avendo visto il contratto di locazione solo il 4 Maggio 2021. Avendo accertato che la locatrice non fosse la Sig.ra il CP_4
convenuto domandava in restituzione i canoni precedentemente pagati in quanto percepiti senza titolo.
In ragione delle sollevate contestazioni, il Sig. instava per la conversione del rito da CP_1
monitorio ad ordinario al fine di poter far valere le proprie ragioni nel corso del procedimento di accertamento nel merito, instando anche per la chiamata del terzo nel giudizio, Sig.ra
Controparte_6
Alla udienza del 12 Luglio 2023, il convenuto eccepiva l'omesso deposito della procura rilasciata al Difensore di controparte ed il giudice, pur rilevando che la procura in realtà
risultasse allegata alla citazione notificata, disponeva, comunque, un nuovo deposito di essa con la specificazione del corretto nominativo di una delle parti.
Il giudice con provvedimento del 24 Luglio 2023 disponeva la conversione del rito e non autorizzava la chiamata del terzo. Inoltre, previa esplicita richiesta delle parti attrici, ordinava al convenuto, ex art. 665 c.p.c, il rilascio dell'immobile oggetto del processo entro la data del
30 Settembre 2023.
Il procedimento proseguiva con la fase di merito e con ordinanza del 11 Dicembre 2024, il giudice, non ritenuta necessaria l'istruttoria orale domandata dalle parti, fissava udienza per la discussione del processo.
Alla data del 28 Aprile 2025 le parti discutevano il processo e precisavano le conclusioni definitive ed il giudice rinviava per repliche alla data odierna, nel corso della quale i litisconsorti, replicando alle indicazioni della propria rispettiva controparte, richiamavano le conclusioni come indicate in epigrafe.
Per quanto attiene al merito della vertenza si ritiene che la domanda proposta dalle parti attrici appaia fondata nella misura e con le indicazioni che seguono.
Si ritiene che il Sig. sia qualificabile come legittimo conduttore dell'immobile CP_1
di proprietà degli odierni attori, in quanto appare pacifico e condiviso da tutte le parti in lite che l'odierno convenuto abbia occupato l'immobile sin dal mese di Giugno del 2000.
Non appare diversamente sostenibile, in quanto il Sig. , quale parte attiva del rapporto, CP_1
corrispondeva inizialmente una quota e poi, dal 30 Novembre 2017 sino al mese Giugno 2021,
l'intero ammontare del canone e la parte originaria contraente, Sig. , Persona_2
aveva avuto contezza certa dei pagamenti in quanto pacificamente versati sul conto corrente dallo stesso indicato a tal fine (circostanza pacifica riferita dal conduttore e non contestata, anzi riconosciuta, dai locatori).
A nulla rileva una diversa interpretazione soggettiva data dalle parti circa la effettiva qualifica di esse, in relazione al contratto di locazione de quo, in essere sin dal 1 Maggio 1989.
Poiché, come dimostrato dai pagamenti eseguiti dal Sig. e regolarmente incassati dal CP_1
Sig. , previo versamento sul conto corrente intestato alla propria Persona_2
consorte, Sig.ra entrambe le parti erano certamente ben Controparte_6
consapevoli della situazione esistente, situazione che rientrava nello schema tipico del rapporto di locazione immobiliare (messa a disposizione di un immobile previo pagamento periodico di una somma di denaro).
Pertanto si ritiene che appaia assolutamente dimostrato, per facta concludentia, l'intervenuto subentro del Sig. , nel contratto originario, a partire dal Giugno 2000, con la CP_1
conseguente assunzione della qualifica di conduttore dell'immobile relativamente a tale contratto inizialmente sorto tra il Sig. ed i Sigg.ri e Persona_2 Testimone_2
in data 1 Maggio 1989 e regolarmente registrato presso la competente Parte_4
Agenzia delle Entrate in data 1 Giugno 1989 (vedasi contratto di locazione presente in atti e prodotto da tutte le parti in lite).
Non essendo contestato l'omesso versamento, riferito dai locatori, di un qualsiasi importo, da parte del conduttore, per i titoli dedotti in causa, si ritiene dimostrato l'inadempimento del Sig.
alla obbligazione principale del conduttore, consistente nel dovere di CP_1
corresponsione del canone di locazione per l'utilizzo dell'immobile: mancata corresponsione che deve individuarsi nella misura di 30 mensilità decorrenti dal 1 Luglio 2021 e maturate sino alla data di effettivo rilascio intervenuta il giorno 20 Dicembre 2023, a seguito di esecuzione coatta (doc. 10 di parte attrice e doc. 29 di parte convenuta).
L'importo così risultante sarà di complessivi Euro 7.500,00 (Euro 250,00 x 30).
Anche gli oneri accessori domandati dagli attori devono ritenersi riconosciuti nella misura domandata in memoria integrativa Avv. Trinchero del 2 Ottobre 2023 per il periodo dal 1
Dicembre 2020 sino al 13 Novembre 2023 e pari ad Euro 4.639,44, risultanti dalla somma di
Euro 1.750,30 relativa al periodo dal 1 Dicembre 2020 sino al 15 Novembre 2021 e di Euro
2.889,14 concernente il successivo periodo dal 16 Novembre 2021 al 13 Novembre 2022: non
è, infatti, da intendersi contestato l'effettivo pagamento (vedasi memoria autorizzata, Avv.
Fogliati, del 29 Novembre 2023, pagina 17, riga 7 e ss.) ed inoltre detto pagamento oltre che dalla esplicita attestazione resa dall'Amministratore del condominio ARCOCASA datata 21
Aprile 2023 (doc. 7 di parte attrice) emerge dal preventivo dell'Amministratore medesimo relativo all'annualità di spese 2022/2023, da cui risulta che il saldo a fine esercizio dell'anno precedente recasse un credito di Euro 65,12 a favore degli odierni attori (doc. 9 di parte attrice)
così come emerge che i precedenti consuntivi fossero stati approvati (doc. 8 di parte attrice), da ciò derivando la prova sia della maturazione del credito (a seguito della approvazione dei consuntivi) che del pagamento da parte dei locatori di tali somme (in quanto pacifico, non contestato ed anzi riconosciuto che il Sig. non abbia mai versato nulla a tale titolo per CP_1
dette annualità di spesa condominiale).
Non viene, invece, accolta la ulteriore richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 734,24 per le spese concernenti l'esercizio condominiale 2022 / 2023 in quanto assente la prova del pagamento già eseguito dagli attori (non risulta prodotto in atti né il consuntivo di spesa regolarmente approvato, né una qualche diversa dimostrazione del pagamento di tali spese).
Il totale maturato a credito solidale di tutti locatori dovrà pertanto individuarsi in complessivi
Euro 12.139,44 (7.500,00 + 4.639,44), oltre interessi di legge, sino al saldo effettivo, a decorrere dalla data di instaurazione del procedimento, 11 Maggio 2023, per le somme maturate in relazione ai mesi precedenti ed a decorrere da ogni scadenza di mese, per le mensilità da Giugno
2023 sino al rilascio avvenuto il 20 Dicembre 2023.
Il Sig. contestava le richieste economiche delle controparti anche alla luce delle CP_1
riferite condizioni dell'immobile, ritenute pessime a tal punto da rendere l'alloggio locato assolutamente inidoneo all'uso. Conseguentemente chiedeva di escludere, o quanto meno ridurre, qualsiasi credito dei locatori.
Tale interpretazione non viene oggi condivisa poiché gli elementi addotti a supporto della richiesta non appaiono idonei a fondare l'accoglimento della domanda: infatti il Sig. CP_1
pur occupando l'immobile per un periodo di oltre venti anni (dal Giugno 2000) a dimostrazione dei propri assunti allega unicamente una perizia eseguita il 5 Giugno 2023 dal Geometra
[...]
e poi asseverata in Tribunale il successivo 16 Giugno 2023 (doc. 2 di parte convenuta). Per_1
Non vi è però alcuna prova di quali fossero le condizioni iniziali dell'immobile, così come non emerge che i danni ed i vizi lamentati siano imputabili alla proprietà e non al conduttore medesimo, essendo peraltro stato espressamente riportato nell'originario contratto del 1 Maggio
1989, che i locali fossero in normale stato di manutenzione (pagina seconda, punto 8 del contratto di locazione presente in atti e prodotto da tutte le parti in lite).
Sarebbe stato onere del conduttore fornire la dimostrazione delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 2697, co. II, c.p.c., anche alla luce del tempo così lungo (oltre vent'anni) trascorso nella occupazione dei locali senza mai alcuna contestazione documentata, precedente al sorgere del contenzioso.
Riconosciuto il diritto dei locatori a legittimamente pretendere l'intero pagamento dei canoni di locazione, pari ad Euro 250,00 mensili, sulla base di un valido contratto, così come anche riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento degli oneri accessori maturati nella misura sopra indicata, vengono rigettate tutte le domande introdotte dalla parte convenuta nei confronti dei locatori, non ritenuti imputabili di alcuna condotta inadempiente.
Per quanto riguarda la posizione della Sig.ra a prescindere da Controparte_6
qualsiasi vaglio delle ragioni nel merito, si conferma la mancata autorizzazione alla chiamata nel giudizio, poiché il titolo fatto valere (arricchimento senza causa) risulta non collegabile all'odierno procedimento introdotto come inadempimento contrattuale.
Pertanto, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, Sig.ra Controparte_6
e non avendo Essa assunto la qualifica di litisconsorte nell'odierno giudizio, nulla
[...]
dovrà oggi disporsi in ordine alla richiesta di condanna della stessa, formulata dal convenuto.
Alla stregua di quanto sopra argomentato si ritiene il Sig. , sia da riconoscersi CP_1
conduttore dell'immobile di Asti, Via Pietro Micca, n. 15, di proprietà dei Sigg.ri Parte_1
e , ed altresì che sia
[...] Parte_2 Parte_3
responsabile della risoluzione del contratto, avendo omesso, senza legittima giustificazione,
l'integrale corresponsione del canone, per un periodo significativamente prolungato nel tempo
(oltre due anni) e per un importo complessivo rilevante (Euro 12.139,44), così da concretizzare una condotta di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, secondo il dettato degli artt. 1453 e 1455 c.c. Stante la intervenuta pronuncia resa dal Tribunale durante la fase monitoria (in data 24 Luglio
2023) dell'ordine di rilascio immediato dell'immobile, con riserva delle eccezioni del convenuto, ex art. 665 c.p.c. e considerata la già intervenuta esecuzione di tale ordine (alla data del 20 Dicembre 2023), non necessita oggi alcuna individuazione di termine per l'esecuzione del rilascio dell'immobile locato.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio, oltre che della fase a cognizione sommaria del processo e dell'attività svolta in sede mediatoria.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione in atti per grave inadempimento del conduttore, Sig. , CP_1
condanna il Sig. al pagamento in favore solidale dei Sigg.ri , CP_1 Parte_1
e , della somma di Euro Parte_2 Parte_3
12.139,44, oltre interessi di legge, sino al saldo effettivo, a decorrere dalla data di instaurazione del procedimento, 11 Maggio 2023. per le somme maturate in relazione al periodo precedente ed a decorrere da ogni scadenza di mese, per le mensilità da Giugno 2023 sino al rilascio del
20 Dicembre 2023.
Condanna
il Sig. al pagamento delle spese di lite a favore solidale dei Sigg.ri CP_1 Parte_1
e , spese oggi
[...] Parte_2 Parte_3
liquidate in Euro 7.000,00 a titolo di compensi per le difese, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15%
sulle somme imponibili quale rimborso spese generali ed Euro 430,73, a titolo di esposti. ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, il 12 Giugno 2025
Respinge
Il giudice dott. Andrea Martinetto