TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 18/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 224/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sciullo del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona alla
Via Cappuccini n. 104/A è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla nuova comparsa di costituzione;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Cimarelli del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona alla Via Aragona n. 12 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive autorizzate del 19.02.2025: “si riporta integralmente alle richieste formulate nel ricorso introduttivo ed accolte nell'ordinanza n. cronol. 2598/2024 del 09/10/2024 anche alla luce delle dichiarazioni rese dal minore all'udienza del Per_1
20/11/2024 in merito all'assegnazione della casa coniugale. Unica eccezione si chiede che l'On. Giudice Voglia porre a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_2 CP_1 il 100% delle somme percepite a titolo di Assegno Unico per il minore;
esigenza dipesa Per_1 soprattutto dall'attuale stato di disoccupazione in cui versa la sig.ra sempre comunque alla CP_1
1 ricerca quotidiana di una stabile occupazione (come da certificato del 13/02/2025 che si produce) e che, con non poca fatica, provvede al pagamento di utenze, contributi di locazione e condominiali per l'abitazione di Via Aldo Moro a Sulmona. Quanto alla IG (19enne) ci si oppone alla Per_2 richiesta avversaria, pure come formulata nella nota del 2011/2024, sia in punto di diritto che in fatto poiché, ad oggi, da notizie apprese da terzi la stessa risulta trasferita nella città di Chieti ove presta attività lavorativa condividendo pure l'abitazione con l'attuale compagno;
decisioni assunte dalla IG senza alcun preventivo parere o comunicazione con la madre nel totale disinteresse e rispetto. Spese vinte”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 19.02.2025: “si conclude affinché questo Ill.mo Tribunale voglia omologare la separazione personale dei coniugi, trasformando la presente procedura in consensuale, ove controparte decida di aderire a tale richiesta, con le condizioni stabilite in via temporanea dal Giudice Istruttore. Si rappresenta, nel caso in cui controparte non voglia aderire a tale richiesta, che la IG , ora trasferita a Chieti Per_2 ed iscritta all'Università, continua ad essere aiutata e mantenuta esclusivamente dal Sig. CP_2
e che pertanto le condizioni stabilite in via temporanea da questo Tribunale rappresentano
[...] il massimo cui lo stesso possa adeguarsi, senza di fatto essere privato di qualsivoglia mezzo di sostentamento, atteso che la casa verrà assegnata alla Sig.ra e che il medesimo CP_3 CP_1 pertanto dovrà provvedere a trovare una autonoma sistemazione. Ci si rimette al Tribunale sulla valutazione della richiesta di assegno in favore della IG , così come articolato in atti. Tenuto Per_2 conto del fatto che il Sig. si è reso disponibile alla sottoscrizione di una separazione CP_2 consensuale, alle condizioni previste dal Tribunale e di fatto coincidenti con quelle richieste da controparte, si chiede che le spese di lite vengano interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 08.05.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la CP_1 separazione giudiziale nei confronti di , chiedendo disporsi l'affidamento Controparte_2 condiviso del figlio minore con collocamento del medesimo presso la madre, l'allocazione Per_1 della IG maggiorenne presso l'abitazione del padre, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, la corresponsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la coniuge di €
100,00 nonché per il figlio minore nella misura di € 250,00, oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
A sostegno della domanda ha allegato:
- di aver contratto in data 05.09.2004 con matrimonio concordatario in Sulmona, Controparte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sulmona con atto numero 31 parte II serie A, in regime di comunione di beni;
- che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , nata a [...] il 10 gennaio Persona_3
2006 e nato a [...] il [...]; Persona_4
- che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata posta in Sulmona alla Via Aldo Moro n. 2 presso un alloggio A.T.E.R. intestato a CP_2
-che il rapporto matrimoniale si è logorato a causa di differenze caratteriali che hanno comportato l'allontanamento emotivo ed affettivo fra i coniugi;
- che i coniugi non sono titolari di beni immobili;
- che è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso il Call Center 3G Controparte_2 di Sulmona, con un reddito di circa € 23.000,00, mentre si è sempre dedicata alla cura CP_1
2 della casa e della famiglia mentre negli ultimi due anni si è messa alla ricerca di una occupazione, lavorando prima con contratto a tempo determinato presso un panificio/bar in Sulmona, ricavando un compenso mensile netto di € 800,00, successivamente in data 23.04.2024 è stata assunta con contratto a tempo determinato presso un supermercato di Sulmona, percependo un compenso mensile lordo di
€ 800,00.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con comparsa del 7.10.2024 si è costituito , deducendo: Controparte_2
-di aver rilasciato, da oltre un anno e in accordo con la moglie, la casa coniugale, nel solo interesse Per_ della serenità dei figli ed;
Per_1 Per_
-che a distanza di pochi mesi, la IG è andata a vivere con lui, lamentando l'impossibilità di convivere con la madre per i suoi comportamenti e per le sue crisi di nervoso e depressive, e di essersi sempre occupato da allora in via esclusiva del mantenimento della ragazza e delle sue esigenze sportive e di studio, senza ricevere alcun apporto da parte della ricorrente;
-di aver sempre versato alla ricorrente, fin dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale, la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
-che l'amministratrice di condominio ha segnalato gravi criticità nella gestione dell'appartamento da parte di CP_1
-che non sussistono i presupposti per l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, atteso che la stessa non ha fornito alcuna evidenza probatoria circa il divario reddituale dei coniugi e l'incapacità di reperire un'attività lavorativa retribuita;
-che entrambi i coniugi hanno iniziato da tempo relazioni stabili con altri partner, in particolare ha una frequentazione stabile con un nuovo compagno, che regolarmente frequenta CP_1
l'abitazione di Via Aldo Moro.
Ha concluso quindi aderendo alla domanda di separazione, opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento per la ricorrente e all'assegnazione della casa coniugale in favore di e, in CP_1 subordine, aderendo alla richiesta di mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, Per_ chiedendo disporsi a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in pari misura.
4.All'udienza del 9.10.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
ha dichiarato di vivere, insieme col figlio, in un alloggio popolare in Sulmona alla Via CP_1
Moro n. 2, per il quale corrisponde un canone di € 80,00 mensile;
di essere inoccupata dal mese di marzo 2024 e di essere iscritta presso il Centro per l'impiego.
ha dichiarato di vivere in Sulmona alla Via XXV Aprile, in un alloggio popolare Controparte_2
concesso ai genitori, di lavorare presso un call center con contratto a tempo indeterminato, CP_3 ricavando uno stipendio mensile di circa € 1.200,00, di percepire un importo a titolo di assegno unico per i figli di circa € 300,00 mensili (€ 100,00 per la IG ed € 200,00 per il figlio) che per metà provvede a versare alla moglie. ha altresì dichiarato di non essere riuscito ad esercitare il CP_2 proprio diritto di vista nei confronti del figlio minore in occasione delle festività natalizie e per il compleanno del minore, a causa di comportamenti ostruzionistici della moglie.
All'esito il Giudice, provvedendo in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
ha confermato allo stato il collocamento del minore Per_1
3 presso la ricorrente, assegnando temporaneamente in suo favore la casa coniugale;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € Controparte_2
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse e documentate come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, nonché l'obbligo di versare in favore di CP_1
il 50% delle somme percepite a titolo di A.U. per il minore Ha disciplinato il diritto di
[...] Per_1 visita padre-figlio secondo il piano genitoriale proposto da parte ricorrente e condiviso dal resistente.
Ha infine posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge nella CP_2 misura di € 100,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat da corrispondere entro il 20 di ogni mese con decorrenza dal provvedimento.
5.Con comparsa del 17.10.2024 si è costituito l'Avv. Sciullo per la ricorrente, in sostituzione del precedente procuratore revocato.
6.All'udienza del 20.11.2024 il Giudice ha proceduto all'audizione del minore e, stante la concorde richiesta delle parti, ha fissato per la discussione l'udienza cartolare del 19.02.2025. La causa è stata quindi presa in riserva per la decisione collegiale.
***
Pronuncia sullo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che vivono di fatto separati da diverso tempo.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Affidamento e mantenimento del figlio minore.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per quanto concerne la regolamentazione dell'affidamento del minore e l'assegnazione della casa familiare.
Le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Le predette condizioni, attinenti alla regolamentazione dell'affidamento condiviso - e alla connessa assegnazione della casa familiare – sono pienamente condivisibili, in quanto rispondenti alle esigenze del figlio minore e funzionali alla tutela della bigenitorialità e dunque meritevoli di accoglimento.
Quanto al regime del diritto/dovere di visita del minore da parte del resistente, appare congruo confermare integralmente il calendario già disposto in via provvisoria e urgente nell'ordinanza del
09.10.2024, avuto riguardo al piano genitoriale in atti e all'esito della richiesta congiunta delle parti del 20.11.2024.
Le parti sono pervenute ad una soluzione condivisa anche in ordine alla determinazione del mantenimento per il figlio minore.
Come è noto, il contributo al mantenimento della prole deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto
4 dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.).
Tanto premesso, va evidenziato che, sulla base della documentazione versata in atti e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che vive nell'alloggio CP_1 popolare a lei assegnato, unitamente al figlio minore, che solo negli ultimi anni di matrimonio si è determinata alla ricerca di un'occupazione, in data 09.08.2023 ha lavorato con contratto a tempo determinato presso un panificio/bar di Sulmona, con un compenso netto di € 800,00, e successivamente in data 23.04.2024 ha sottoscritto un tirocinio presso un supermercato di Sulmona con un compenso loro di € 800,00 mensili ed attualmente è inoccupata dal mese di marzo 2024;
[...]
allo stato attuale vive in Sulmona alla Via XXV Aprile, in un alloggio popolare CP_2 CP_3 concesso ai genitori, e lavora da vari anni presso un call center con un contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00.
Alla luce delle indicate argomentazioni e del provvedimento di assegnazione della casa familiare, si rende opportuno confermare l'obbligo, a carico di di contribuire al mantenimento del CP_2 figlio mediante il versamento dell'importo di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo, CP_1 per il medesimo, di versare in favore della stessa il 50% delle somme percepite a titolo di assegno unico per il minore.
Non può procedersi all'esame della domanda, formulata dalla ricorrente, di percezione del 100% dell'assegno unico del figlio minore, atteso che quest'ultimo è un sostegno economico statale che per legge, in mancanza di accordo fra le parti, viene ripartito al 50% fra i genitori in caso di affidamento condiviso.
Si dispone altresì che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Mantenimento della IG maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il resistente ha chiesto porsi a carico della ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento della IG maggiorenne mediante il versamento di un assegno di mensile di € 250,00 Persona_3
(ossia del medesimo importo versato per il figlio minore . Per_1
Dalla documentazione prodotta risulta che la IG diciannovenne non è economicamente autosufficiente, attualmente frequenta l'Università e viene sostenuta economicamente in via esclusiva dal padre.
La resistente si è opposta alla richiesta di rappresentando, in sede di note conclusive, che CP_2 la IG si sarebbe trasferita nella città di Chieti per frequentare l'università, prestando attività lavorativa e condividendo il domicilio con l'attuale compagno.
Di tale circostanza, tuttavia, non ha dato alcun riscontro probatori, asserendo che trattasi di “notizie” apprese da terzi.
Allo stato, pertanto, atteso che la ragazza è ancora convivente con il padre e che deve porsi – specularmente a quanto rilevato per il figlio minore – un obbligo di contributo al mantenimento in capo al genitore non convivente, alla luce del divario reddituale di ritiene congruo porre a carico di
5 ed in favore di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG CP_1 Controparte_2 Per_
nella misura di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 20 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda giudiziale (atteso che a da quel momento la ragazza risultava già trasferita presso il resistente).
Assegno di mantenimento per il coniuge.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi un assegno in proprio favore nella misura di € 100,00 mensili. All'esito dei provvedimenti temporanei e urgenti, ha dichiarato di aderire al contenuto CP_2 delle statuizioni ivi contenute, incluso il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella misura di € 100,00.
Nel caso di specie, ai fini della decisione sulla domanda di contributo al mantenimento, non può non considerarsi che allo stato attuale sussiste un divario reddituale tra le parti, in ragione delle scarse risorse economiche delle quali dispone la ricorrente rispetto al reddito, sia pur modesto, percepito dal coniuge resistente.
In diritto deve osservarsi come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, di tal che i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr.
Cass. 31717/2023).
Per le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che debba essere confermato a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento di , nella misura di € 100,00 CP_1 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Spese di lite.
In ragione della natura della controversia, nonché dell'adesione pressoché totale del resistente alle istanze di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la separazione personale di e , i quali hanno contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in Sulmona, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sulmona, numero 31 parte II serie A del 05.09.2004;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , a titolo Controparte_2 CP_1 di mantenimento della stessa, la somma di € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo la
6 variazione degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con Persona_4 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
-assegna a la casa familiare sita in Sulmona alla Via Aldo Moro n. 2; CP_1
-disciplina il diritto di visita del padre con il figlio secondo il seguente Controparte_2 Per_1 calendario: potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati, una Controparte_2 Per_1 settimana dalla uscita di scuola del sabato sino alle ore 21.30 della domenica quando lo ricondurrà presso la casa materna;
nella settimana in cui starà con il padre durante il weekend nella Per_1 giornata del mercoledì dalla uscita da scuola sino alle ore 21.30; nella settimana in cui non Per_1 starà con il padre durante il weekend nelle giornate del martedì e giovedì dalla uscita da scuola sino alle ore 21.30; Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Per le restanti festività il padre avrà con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo. Verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/01 gennaio in modo che il genitore che avrà con sé il figlio per il Natale non lo abbia anche per il 31.12. Durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi il minore resterà con il padre, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. Il minore trascorrerà Per_1 inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, mentre nel giorno del compleanno del minore questo verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme ovvero, in mancanza di accordi, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio minore per
3 (tre) settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia del figlio. Tale periodo andrà comunicato alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno. Quanto alla madre, anch'essa avrà con sé il figlio minore per 3 (tre) settimane non consecutive. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine dell'anno scolastico, si manterrà una alternanza di presenza del minore presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/fine settimana di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Facoltativamente, il figlio minore potrà restare per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre e per una settimana consecutiva con la madre. I genitori comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Controparte_2 Per_4
a decorrere dalla data della domanda, nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il 20 di ogni CP_1 mese;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG, CP_1 Per_3
, a decorrere dalla data della domanda, nella misura di € 100,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il 20 di ogni Controparte_2 mese;
-dispone che versi, in favore di , il 50% delle somme percepite a Controparte_2 CP_1 titolo di assegno unico per il minore Persona_4
7 -dispone che e contribuiscano, ciascuno in ragione del 50%, alle Controparte_2 CP_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Sulmona;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 224/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sciullo del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona alla
Via Cappuccini n. 104/A è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla nuova comparsa di costituzione;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Cimarelli del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona alla Via Aragona n. 12 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive autorizzate del 19.02.2025: “si riporta integralmente alle richieste formulate nel ricorso introduttivo ed accolte nell'ordinanza n. cronol. 2598/2024 del 09/10/2024 anche alla luce delle dichiarazioni rese dal minore all'udienza del Per_1
20/11/2024 in merito all'assegnazione della casa coniugale. Unica eccezione si chiede che l'On. Giudice Voglia porre a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_2 CP_1 il 100% delle somme percepite a titolo di Assegno Unico per il minore;
esigenza dipesa Per_1 soprattutto dall'attuale stato di disoccupazione in cui versa la sig.ra sempre comunque alla CP_1
1 ricerca quotidiana di una stabile occupazione (come da certificato del 13/02/2025 che si produce) e che, con non poca fatica, provvede al pagamento di utenze, contributi di locazione e condominiali per l'abitazione di Via Aldo Moro a Sulmona. Quanto alla IG (19enne) ci si oppone alla Per_2 richiesta avversaria, pure come formulata nella nota del 2011/2024, sia in punto di diritto che in fatto poiché, ad oggi, da notizie apprese da terzi la stessa risulta trasferita nella città di Chieti ove presta attività lavorativa condividendo pure l'abitazione con l'attuale compagno;
decisioni assunte dalla IG senza alcun preventivo parere o comunicazione con la madre nel totale disinteresse e rispetto. Spese vinte”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 19.02.2025: “si conclude affinché questo Ill.mo Tribunale voglia omologare la separazione personale dei coniugi, trasformando la presente procedura in consensuale, ove controparte decida di aderire a tale richiesta, con le condizioni stabilite in via temporanea dal Giudice Istruttore. Si rappresenta, nel caso in cui controparte non voglia aderire a tale richiesta, che la IG , ora trasferita a Chieti Per_2 ed iscritta all'Università, continua ad essere aiutata e mantenuta esclusivamente dal Sig. CP_2
e che pertanto le condizioni stabilite in via temporanea da questo Tribunale rappresentano
[...] il massimo cui lo stesso possa adeguarsi, senza di fatto essere privato di qualsivoglia mezzo di sostentamento, atteso che la casa verrà assegnata alla Sig.ra e che il medesimo CP_3 CP_1 pertanto dovrà provvedere a trovare una autonoma sistemazione. Ci si rimette al Tribunale sulla valutazione della richiesta di assegno in favore della IG , così come articolato in atti. Tenuto Per_2 conto del fatto che il Sig. si è reso disponibile alla sottoscrizione di una separazione CP_2 consensuale, alle condizioni previste dal Tribunale e di fatto coincidenti con quelle richieste da controparte, si chiede che le spese di lite vengano interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 08.05.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la CP_1 separazione giudiziale nei confronti di , chiedendo disporsi l'affidamento Controparte_2 condiviso del figlio minore con collocamento del medesimo presso la madre, l'allocazione Per_1 della IG maggiorenne presso l'abitazione del padre, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, la corresponsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la coniuge di €
100,00 nonché per il figlio minore nella misura di € 250,00, oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
A sostegno della domanda ha allegato:
- di aver contratto in data 05.09.2004 con matrimonio concordatario in Sulmona, Controparte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sulmona con atto numero 31 parte II serie A, in regime di comunione di beni;
- che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , nata a [...] il 10 gennaio Persona_3
2006 e nato a [...] il [...]; Persona_4
- che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata posta in Sulmona alla Via Aldo Moro n. 2 presso un alloggio A.T.E.R. intestato a CP_2
-che il rapporto matrimoniale si è logorato a causa di differenze caratteriali che hanno comportato l'allontanamento emotivo ed affettivo fra i coniugi;
- che i coniugi non sono titolari di beni immobili;
- che è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso il Call Center 3G Controparte_2 di Sulmona, con un reddito di circa € 23.000,00, mentre si è sempre dedicata alla cura CP_1
2 della casa e della famiglia mentre negli ultimi due anni si è messa alla ricerca di una occupazione, lavorando prima con contratto a tempo determinato presso un panificio/bar in Sulmona, ricavando un compenso mensile netto di € 800,00, successivamente in data 23.04.2024 è stata assunta con contratto a tempo determinato presso un supermercato di Sulmona, percependo un compenso mensile lordo di
€ 800,00.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con comparsa del 7.10.2024 si è costituito , deducendo: Controparte_2
-di aver rilasciato, da oltre un anno e in accordo con la moglie, la casa coniugale, nel solo interesse Per_ della serenità dei figli ed;
Per_1 Per_
-che a distanza di pochi mesi, la IG è andata a vivere con lui, lamentando l'impossibilità di convivere con la madre per i suoi comportamenti e per le sue crisi di nervoso e depressive, e di essersi sempre occupato da allora in via esclusiva del mantenimento della ragazza e delle sue esigenze sportive e di studio, senza ricevere alcun apporto da parte della ricorrente;
-di aver sempre versato alla ricorrente, fin dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale, la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
-che l'amministratrice di condominio ha segnalato gravi criticità nella gestione dell'appartamento da parte di CP_1
-che non sussistono i presupposti per l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, atteso che la stessa non ha fornito alcuna evidenza probatoria circa il divario reddituale dei coniugi e l'incapacità di reperire un'attività lavorativa retribuita;
-che entrambi i coniugi hanno iniziato da tempo relazioni stabili con altri partner, in particolare ha una frequentazione stabile con un nuovo compagno, che regolarmente frequenta CP_1
l'abitazione di Via Aldo Moro.
Ha concluso quindi aderendo alla domanda di separazione, opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento per la ricorrente e all'assegnazione della casa coniugale in favore di e, in CP_1 subordine, aderendo alla richiesta di mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, Per_ chiedendo disporsi a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG in pari misura.
4.All'udienza del 9.10.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
ha dichiarato di vivere, insieme col figlio, in un alloggio popolare in Sulmona alla Via CP_1
Moro n. 2, per il quale corrisponde un canone di € 80,00 mensile;
di essere inoccupata dal mese di marzo 2024 e di essere iscritta presso il Centro per l'impiego.
ha dichiarato di vivere in Sulmona alla Via XXV Aprile, in un alloggio popolare Controparte_2
concesso ai genitori, di lavorare presso un call center con contratto a tempo indeterminato, CP_3 ricavando uno stipendio mensile di circa € 1.200,00, di percepire un importo a titolo di assegno unico per i figli di circa € 300,00 mensili (€ 100,00 per la IG ed € 200,00 per il figlio) che per metà provvede a versare alla moglie. ha altresì dichiarato di non essere riuscito ad esercitare il CP_2 proprio diritto di vista nei confronti del figlio minore in occasione delle festività natalizie e per il compleanno del minore, a causa di comportamenti ostruzionistici della moglie.
All'esito il Giudice, provvedendo in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
ha confermato allo stato il collocamento del minore Per_1
3 presso la ricorrente, assegnando temporaneamente in suo favore la casa coniugale;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € Controparte_2
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse e documentate come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, nonché l'obbligo di versare in favore di CP_1
il 50% delle somme percepite a titolo di A.U. per il minore Ha disciplinato il diritto di
[...] Per_1 visita padre-figlio secondo il piano genitoriale proposto da parte ricorrente e condiviso dal resistente.
Ha infine posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge nella CP_2 misura di € 100,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat da corrispondere entro il 20 di ogni mese con decorrenza dal provvedimento.
5.Con comparsa del 17.10.2024 si è costituito l'Avv. Sciullo per la ricorrente, in sostituzione del precedente procuratore revocato.
6.All'udienza del 20.11.2024 il Giudice ha proceduto all'audizione del minore e, stante la concorde richiesta delle parti, ha fissato per la discussione l'udienza cartolare del 19.02.2025. La causa è stata quindi presa in riserva per la decisione collegiale.
***
Pronuncia sullo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che vivono di fatto separati da diverso tempo.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Affidamento e mantenimento del figlio minore.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per quanto concerne la regolamentazione dell'affidamento del minore e l'assegnazione della casa familiare.
Le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Le predette condizioni, attinenti alla regolamentazione dell'affidamento condiviso - e alla connessa assegnazione della casa familiare – sono pienamente condivisibili, in quanto rispondenti alle esigenze del figlio minore e funzionali alla tutela della bigenitorialità e dunque meritevoli di accoglimento.
Quanto al regime del diritto/dovere di visita del minore da parte del resistente, appare congruo confermare integralmente il calendario già disposto in via provvisoria e urgente nell'ordinanza del
09.10.2024, avuto riguardo al piano genitoriale in atti e all'esito della richiesta congiunta delle parti del 20.11.2024.
Le parti sono pervenute ad una soluzione condivisa anche in ordine alla determinazione del mantenimento per il figlio minore.
Come è noto, il contributo al mantenimento della prole deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto
4 dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.).
Tanto premesso, va evidenziato che, sulla base della documentazione versata in atti e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che vive nell'alloggio CP_1 popolare a lei assegnato, unitamente al figlio minore, che solo negli ultimi anni di matrimonio si è determinata alla ricerca di un'occupazione, in data 09.08.2023 ha lavorato con contratto a tempo determinato presso un panificio/bar di Sulmona, con un compenso netto di € 800,00, e successivamente in data 23.04.2024 ha sottoscritto un tirocinio presso un supermercato di Sulmona con un compenso loro di € 800,00 mensili ed attualmente è inoccupata dal mese di marzo 2024;
[...]
allo stato attuale vive in Sulmona alla Via XXV Aprile, in un alloggio popolare CP_2 CP_3 concesso ai genitori, e lavora da vari anni presso un call center con un contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00.
Alla luce delle indicate argomentazioni e del provvedimento di assegnazione della casa familiare, si rende opportuno confermare l'obbligo, a carico di di contribuire al mantenimento del CP_2 figlio mediante il versamento dell'importo di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo, CP_1 per il medesimo, di versare in favore della stessa il 50% delle somme percepite a titolo di assegno unico per il minore.
Non può procedersi all'esame della domanda, formulata dalla ricorrente, di percezione del 100% dell'assegno unico del figlio minore, atteso che quest'ultimo è un sostegno economico statale che per legge, in mancanza di accordo fra le parti, viene ripartito al 50% fra i genitori in caso di affidamento condiviso.
Si dispone altresì che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Mantenimento della IG maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il resistente ha chiesto porsi a carico della ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento della IG maggiorenne mediante il versamento di un assegno di mensile di € 250,00 Persona_3
(ossia del medesimo importo versato per il figlio minore . Per_1
Dalla documentazione prodotta risulta che la IG diciannovenne non è economicamente autosufficiente, attualmente frequenta l'Università e viene sostenuta economicamente in via esclusiva dal padre.
La resistente si è opposta alla richiesta di rappresentando, in sede di note conclusive, che CP_2 la IG si sarebbe trasferita nella città di Chieti per frequentare l'università, prestando attività lavorativa e condividendo il domicilio con l'attuale compagno.
Di tale circostanza, tuttavia, non ha dato alcun riscontro probatori, asserendo che trattasi di “notizie” apprese da terzi.
Allo stato, pertanto, atteso che la ragazza è ancora convivente con il padre e che deve porsi – specularmente a quanto rilevato per il figlio minore – un obbligo di contributo al mantenimento in capo al genitore non convivente, alla luce del divario reddituale di ritiene congruo porre a carico di
5 ed in favore di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG CP_1 Controparte_2 Per_
nella misura di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 20 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda giudiziale (atteso che a da quel momento la ragazza risultava già trasferita presso il resistente).
Assegno di mantenimento per il coniuge.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi un assegno in proprio favore nella misura di € 100,00 mensili. All'esito dei provvedimenti temporanei e urgenti, ha dichiarato di aderire al contenuto CP_2 delle statuizioni ivi contenute, incluso il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella misura di € 100,00.
Nel caso di specie, ai fini della decisione sulla domanda di contributo al mantenimento, non può non considerarsi che allo stato attuale sussiste un divario reddituale tra le parti, in ragione delle scarse risorse economiche delle quali dispone la ricorrente rispetto al reddito, sia pur modesto, percepito dal coniuge resistente.
In diritto deve osservarsi come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, di tal che i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr.
Cass. 31717/2023).
Per le ragioni esposte, il Tribunale ritiene che debba essere confermato a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento di , nella misura di € 100,00 CP_1 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Spese di lite.
In ragione della natura della controversia, nonché dell'adesione pressoché totale del resistente alle istanze di parte ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la separazione personale di e , i quali hanno contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in Sulmona, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sulmona, numero 31 parte II serie A del 05.09.2004;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , a titolo Controparte_2 CP_1 di mantenimento della stessa, la somma di € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo la
6 variazione degli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con Persona_4 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
-assegna a la casa familiare sita in Sulmona alla Via Aldo Moro n. 2; CP_1
-disciplina il diritto di visita del padre con il figlio secondo il seguente Controparte_2 Per_1 calendario: potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati, una Controparte_2 Per_1 settimana dalla uscita di scuola del sabato sino alle ore 21.30 della domenica quando lo ricondurrà presso la casa materna;
nella settimana in cui starà con il padre durante il weekend nella Per_1 giornata del mercoledì dalla uscita da scuola sino alle ore 21.30; nella settimana in cui non Per_1 starà con il padre durante il weekend nelle giornate del martedì e giovedì dalla uscita da scuola sino alle ore 21.30; Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Per le restanti festività il padre avrà con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo. Verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/01 gennaio in modo che il genitore che avrà con sé il figlio per il Natale non lo abbia anche per il 31.12. Durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi il minore resterà con il padre, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. Il minore trascorrerà Per_1 inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, mentre nel giorno del compleanno del minore questo verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme ovvero, in mancanza di accordi, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio minore per
3 (tre) settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia del figlio. Tale periodo andrà comunicato alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno. Quanto alla madre, anch'essa avrà con sé il figlio minore per 3 (tre) settimane non consecutive. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine dell'anno scolastico, si manterrà una alternanza di presenza del minore presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/fine settimana di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Facoltativamente, il figlio minore potrà restare per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre e per una settimana consecutiva con la madre. I genitori comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Controparte_2 Per_4
a decorrere dalla data della domanda, nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il 20 di ogni CP_1 mese;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG, CP_1 Per_3
, a decorrere dalla data della domanda, nella misura di € 100,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il 20 di ogni Controparte_2 mese;
-dispone che versi, in favore di , il 50% delle somme percepite a Controparte_2 CP_1 titolo di assegno unico per il minore Persona_4
7 -dispone che e contribuiscano, ciascuno in ragione del 50%, alle Controparte_2 CP_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Sulmona;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
8