CA
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 50743 V.g. dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), difeso dall'Avv. Mellidi Enrico Parte_1 C.F._1
(c.f. ), che lo/a rappresenta e difende con unitamente C.F._2
all'Avv.
Reclamante
E
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
Reclamato
E
(c.f. , difeso dall'Avv. Buonafede Alberto (C.F. CP_2 P.IVA_2
); C.F._3
Reclamato
E
In Prlpt Nq Mandataria CP_3 Controparte_4
(C.F. ), P.IVA_3
Reclamato
E
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_4 difeso dall'Avv. Pancali Serenella (C.F. ); C.F._4
Reclamato
r.g. n. 1 E
(C.F. ), difeso dall'Avv. Onori Elisa (C.F. Parte_2 P.IVA_5
; C.F._5
Reclamato
E
(C.F. ), difeso dall'Avv. Controparte_6 P.IVA_6
Faiola Alessio (C.F. ); C.F._6
Reclamato
E
(C.F. ); CP_7 P.IVA_7
Reclamato
.
E
Che Agisce In Nome E Per Conto Di Controparte_8 [...]
(C.F. ); Controparte_9 P.IVA_8
Reclamato
E
E Per Essa Quale Controparte_10 Controparte_11
(C.F. ), difeso dall' Avv. Malizia Roberto (c.f. P.IVA_3
); C.F._7
Reclamato
Oggetto: reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Latina del 12.4.2024 nella procedura di omologa del concordato minore n. 12/2024.
FATTO E DIRITTO
§1. Con provvedimento del 12.4.2024, il Tribunale di Latina ha rigettato la domanda di omologa del concordato minore proposto da nella sua Parte_1
qualità di imprenditore agricolo sul presupposto del mancato raggiungimento r.g. n. 2 della maggioranza dei creditori richiesta per l'omologa dall'art. 79 ccii.
ha presentato reclamo avverso il rigetto sulla base dei seguenti Parte_1
motivi: a) illogicità/ irragionevolezza del provvedimento di rigetto per difetto di valutazione dei presupposti logico giuridici e/o per carenza di motivazione, sotto i vari profili della a.1) irragionevolezza del voto negativo dei creditori, in particolare di quelli con maggiori crediti, a fronte della maggior convenienza del piano ( con valutazione degli immobili ad un valore ( € 660.166,00) superiore a quello stimato dal CTU della procedura esecutiva avviata da (€ CP_2
604.714,16), maggior soddisfazione di più creditori rispetto a quelli esecutanti garantiti da ipoteca); a.2) non manifesta inadeguatezza del piano al raggiungimento degli obiettivi quale requisito della “fattibilità del piano” e della maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria che non sarebbe stata valutata dal giudice di prime cure;
b) illogicità del provvedimento di rigetto per omessa valutazione della incauta concessione del credito e delle altre condotte da parte degli enti finanziatori che hanno determinato il rigetto dell'omologazione del concordato in danno del reclamante, sotto il profilo della b.1) incauta concessione del credito da parte dell'ente finanziatore ( , Parte_3 che avrebbe concesso un credito di € 900.000, prima, e di € 250.000, poi, con complessive rate da circa 7.000 € al mese senza tener conto delle ridotte entrate mensili dell' agricola (di ca € 2.000) e del patrimonio dato in CP_12 CP_13 garanzia ( del valore originario di complessivi € 1.200.000) soggetto a svalutazione, con conseguente esclusione dell'ente finanziatore dal voto e dalla legittimazione a proporre opposizione all'omologa o reclamo ai sensi dell'art. 69 ccii.
Instava, quindi, per l'annullamento del rigetto e l'omologa del piano.
, costituitosi, deduceva quanto segue : di aver corrisposto per conto del CP_2
alla Banca Popolare del Lazio la restituzione di parte del credito nella Pt_1 misura di € 440.548,61 e di essere subentrato nei diritti di credito della Banca
Popolare del Lazio e della accessoria garanzia ipotecaria;
sulla base di decreto ingiuntivo teso alla restituzione di quanto versato e di un precetto senza esito, aveva attivato azione di pignoramento immobiliare sui beni del a fronte Pt_1 di una proposta di piano che prevedeva solo il rimborso di € 200.000 in 45 rate,
r.g. n. 3 aveva espresso voto contrario;
in diritto, il reclamo non poteva essere accolto, posto che il raggiungimento delle maggioranze costituiva un requisito necessario per l'omologa ed un presupposto per la successiva valutazione di adeguatezza del piano;
l'eccezione di concessione colpevole del credito era tradiva in quanto proposta in sede di reclamo per la prima volta e, in ogni caso, irrilevante rispetto alla necessità della votazione.
e quale sua mandataria, nonché Controparte_14 CP_3
In liquidazione coatta Controparte_15
amministrativa, la e la , Parte_2 Controparte_16
quali creditori del si costituivano in causa contestando tutte le Pt_1
argomentazioni di contrasto al rigetto di omologa formulate con il reclamo.
La causa veniva trattata all'udienza dell'8.11.2024.
§ 2. Il reclamo è infondato e non può essere accolto.
Parte reclamante contesta, sulla base dei motivi poc'anzi detti e senza contestare il dato del mancato raggiungimento della maggioranza di approvazione, il provvedimento con cui il Tribunale di Latina ha rigettato l'omologa del concordato minore sul presupposto del mancato raggiungimento della maggioranza di approvazione del piano di cui all'art. 79 ccii.
Sul punto, ai fini di tutte le doglianze mosse con il reclamo, è dirimente quanto disposto dall'art. 80 ccii secondo cui
1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione
(…).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto dei due articoli (79 e 80 ccii), il raggiungimento della maggioranza di approvazione del piano costituisce una condizione legale per l'omologazione, dunque il presupposto per una più ampia valutazione di ammissibilità e fattibilità economica della proposta.
Ne consegue che valutazioni di ragionevolezza del piano, così come invocato da parte reclamante, restano sostanzialmente assorbite dalla mancanza del requisito legale della maggioranza di adesione ex art. 79 ccii.
Ed invero, da tale meccanismo è dato desumere che, a differenza di quanto r.g. n. 4 previsto con riferimento alla mancata adesione al piano da parte dei creditori erariali, una valutazione di convenienza della proposta di piano resta sostanzialmente affidata ai creditori privati mediante la manifestazione di voto.
Quanto all'allegata concessione colpevole del credito da parte dei finanziatori, valgono le medesime anzidette considerazioni sul necessario presupposto delle mancate maggioranze di adesione come difetto di un requisito legale anche ai fini delle valutazioni del piano, posto che anche in un'eventuale astratta evenienza del genere ( solo genericamente formulata in questa sede e senza che venisse specificamente sottoposta in primo grado ad un approfondito contraddittorio tra le parti interessate) l'art. 80 ccii comunque non prevede l'esclusione dei creditori colpevoli dalla votazione ma solo una loro esclusione da contestazioni in merito alla convenienza del piano, cosa che, invero, nella lettera della norma risulta presupporre una votazione favorevole al piano della maggioranza dei creditori.
Al che va anche aggiunto che la disposizione invocata da parte reclamante ( art. 69 ccii ) in merito all'inibizione alla presentazione di opposizioni o reclami da parte del creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento si riferiscono alla differente fattispecie del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in cui non è prevista la votazione dei creditori.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge il reclamo;
- Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, nella misura di € 1.500 oltre i rimborsi di legge ciascuna.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre r.g. n. 5 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 13.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6