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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 497 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_4 C.F._4
FERRARI MASSIMILIANO
RICORRENTI contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato PICCHIONI GIUSEPPE
CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La presente controversia fa seguito ad altra, in materia successoria, intervenuta tra le stesse parti ma a ruoli invertiti.
1 CP Per quanto in questa sede rileva, , nella precedente causa attrice, ha trascritto la propria domanda giudiziale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena in data 23/04/2018 al n. 10978 di Registro generale e al n. 7532 di Registro particolare.
CP Le pretese avanzate da sono state tuttavia respinte da questo Tribunale con sentenza n. 887/2021, pubblicata il 25/05/2021, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 1035/2024, pubblicata il 16/05/2024, passata in giudicato.
2. Gli odierni ricorrenti hanno quindi radicato in data 03/02/2025 questo secondo contenzioso domandando ex art. 2668 c.c. ordinarsi la cancellazione della trascrizione dell'originaria domanda di CP
, ordine non contenuto nelle citate pronunce, e dando atto di aver intrapreso la via giudiziale solo
CP dopo aver tentato invano di risolvere bonariamente la questione con , la quale però ha ignorato le due pec ricevute in data 13/12/2024 e 16/01/2025.
CP 3. si è costituita aderendo alla richiesta della controparte, ma chiedendo la compensazione delle spese di lite, e riferendo di non essersi mai opposta alla cancellazione ex adverso richiesta che, a suo dire, gli odierni ricorrenti avrebbero potuto forse anche ottenere con una semplice richiesta di correzione di errore materiale della decisione di secondo grado, che tale ordine ha omesso di impartire.
4. La domanda principale dei ricorrenti è fondata, vista anche l'adesione della convenuta, non essendovi comunque dubbio che essi abbiano diritto di ottenere la cancellazione di cui trattasi a fronte del passaggio in giudicato della pronuncia che ha respinto la relativa domanda di CP1
5. Per il principio di causalità, la convenuta va poi condannata a rifondere le spese di lite ai ricorrenti, costretti a radicare il presente ulteriore contenzioso stante la mancata, doverosa (visto anche il disposto dell'art. 2668, primo comma, c.c. che, come noto, individua il consenso delle parti interessate quale primo strumento per la cancellazione e rende così irrilevanti, ai presenti fini, eventuali differenti
CP modalità di ottenere il medesimo risultato), collaborazione stragiudiziale di , la quale – oltre tutto da sempre perfettamente consapevole della propria volontà di non ricorrere in Cassazione – per due volte ha ignorato l'invito a tal fine ricevuto, addirittura nemmeno curandosi di rispondere.
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in euro
3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva, e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
2 - ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 23/04/2018, presentazione n. 26, Registro generale n. 10978 e Registro particolare n. 7532 a favore di e contro Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_1
- condanna la società convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si comunichi.
Modena, 30/05/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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