Articolo 109 del Codice antimafia
Articolo 97Articolo 99
Versione
13 ottobre 2011
Art. 109. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all' articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , un rapporto annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata.
Note all'art. 109:
- Si riporta il testo dell'art. 113 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121 :
"Art. 113.Relazione del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.".
Entrata in vigore il 13 ottobre 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente