Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Elena Chiulli Presidente
Dr.ssa Silvia Brat Consigliere rel.
Dr.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2273/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
MALLONE RITA e BARTESAGHI PAOLO, elettivamente domiciliata in Como, via Dante 20 e via
Borgovico 165, presso i difensori.
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
CASIRAGHI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Lissone (MB), viale Ancona n. 4/A, presso il difensore;
appellato pagina 1 di 18
rappresentata e difesa dall'avvocato BERNARDINI SVEVA, elettivamente domiciliata CP_3 in Roma, via Cicerone 49, presso il difensore;
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MILANO, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE PREGIUZIALE E CAUTELARE
Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa ai sensi artt 351 comma 2 e 353 cpc;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Como. 635/2024, pubblicata il 05/06/2024, RG n. 2607/2022, Rep. n.
2217/2024 del 05/06/2024, notificata il 19/06/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano accertare per tutti i motivi indicati in atti l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. nella prestazione professionale svolta Controparte_1 in favore dell'attrice e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra patrimoniali e non patrimoniali, esistenziali patiti e patiendi, nessuno escluso Parte_1 del caso e dunque anche per perdita di “chance”, come risulta dalla narrativa del presente atto così specificati: danno patrimoniale subito da così determinato Parte_1
a) dalle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento;
b) dal minore trattamento pensionistico che deriverà a causa della perdita delle retribuzioni.
Età al momento del licenziamento di Parte_1
55anni trattamento retributivo mensile di circa €1.700,00, per 14 mensilità, per un totale di euro 23.800,00 annui.
Totale somma che l'attrice avrebbe percepito dal licenziamento al verosimile pensionamento per 9 annualità € 214.200,00.
pagina 2 di 18 Oltre il minor TFR conseguito da e la minor pensione percipienda, come verranno Parte_1 quantificati incorso di causa, detratti gli importi che ha conseguito pereffetto Parte_1 dell'assegno di indennità di € 650,00.= percepito dall' a titolo di inabilità, nonché l'importo CP_4 stabilito nel verbale di conciliazione;
oltre a tutti gli oneri assistenziali e/o previdenziali dovuti per legge;
oltre al danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione e a quello esistenziale quantificati in una somma non inferiore a € 50.000,00 e così complessivamente in €264.200,00.= o in quella diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese di giudizio, rimborsò forfettario, iva e c.p.a. e c.u.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dell'avv. e per testi sui Controparte_1 seguenti capitoli di prova preceduti dal vero che:
1.in data 7.5.2005, l'attrice veniva assunta da Golf Club di Carimate- Associazione Dilettantistica, con sede in Carimate, Via Airoldi 2 con mansione di impiegata livello III;
Teste ; Tes_1 Testimone_2
c/o Golf Club Carimate;
2.nell'anno 2006 veniva riscontrato all'attrice un quadro nosografico di parkinsonismo acinetico con successiva evoluzione che indi cui ai documenti doc. 1 bis-2 bis- 3 bis allegati alla presente memoria
Teste dott. c/o istituto Neurologico Carlo Besta Milano;
Prof. Testimone_3 Testimone_4
c/o Università Azienda Ospedaliera di Padova Clinica Neurologica;
dott.ssa c/o Centro Tes_5
Specialistico Gaetano Pini;
dott. con studio in Milano;
Testimone_6
3- durante il lavoro presso il Golf Club di Carimate-, dall'inizio del 2019 l'attrice era soggetta ad una serie di comportamenti datoriali di emarginazione con sostituzione delle sue mansioni abituali: di gestione sinistri e fondo cassa, contatto soci, consegna score al giocatore con incasso green fee e ricevute, conteggio incasso giornaliero e gare beneficenza -emissione ricevute, predisposizione versamenti bancari, fatturazione di gare, pubblicità , utenze, parcheggi, invio ritenute d'acconto al commercialista del Golf dott. invio schede contabili al rag. invio certificazioni Per_1 Controparte_5 ai liberi professionisti, certificazioni starter e ranger, ordini ai fornitori, compilazione formulario smaltimento rifiuti, necrologi, ringraziamenti e solleciti di pagamento, preparazione documenti pagina 3 di 18 assembleari e per redazione bilanci, redazione fascicolo di fine anno, con trasformazione di tutte le predette prestazioni in mansioni di archivio e corrispondenza;
Teste , Rag. di Cantù, Tes_1 Controparte_5 Testimone_2
4.A seguito della concessione della L.104/92 a nel maggio 2019 , Parte_1 Tes_1
con l'avv. Fabio Galli invitavano l'attrice a prendersi cura di se stessa arrecandole Controparte_6 con tale invito uno stato di preoccupazione e disagio per la sicurezza del suo posto di lavoro;
Testi , Tes_1 Controparte_6
5.nel maggio 2019, per la tutela del proprio posto di lavoro presso Golf Club di Parte_1
Carimate, a seguito del demansionamento di cui al capitolo 3, si rivolgeva all'avv. la Testimone_7 quale le riferiva che la stessa era da considerarsi come soggetto facente parte di categoria Pt_1 protetta e nel suo caso non licenziabile;
Teste avv. di Desio Testimone_7
6. a fine maggio 2019, era costretta dalle circostanze a rivolgersi ad altro diverso Parte_1 professionista poiché l'avv. era figlia del legale del presidente del Golf Club di Testimone_7
Carimate e su indicazione di un consigliere del Golf, , veniva indirizzata presso lo Persona_2 studio della dott.ssa ; Persona_3
Testi avv. di Cesasano Maderno Testimone_7 Persona_2
7.L'attrice a fine maggio 2019 si rivolgeva alla dott.ssa la quale riferiva alla Persona_3 Parte_1
di collaborare con l'avv. consigliandoglielo come legale per la tutela del
[...] Controparte_1 posto di lavoro;
Teste dott.ssa di Limbiate Viale dei Mille 23 Persona_3
8. in data 31.05.2019 si rivolgeva, per il tramite della dott.ssa , Parte_1 Persona_3 all'avv. conferendogli l'incarico professionale di tutelare e conservare il proprio Controparte_1 posto di lavoro al Golf dicendogli espressamente:”che quel lavoro era la sua vita”;
Teste dott.ssa ; Persona_3
9.il 30 settembre 2019 la dott.ssa contattava invitandola a presentarsi Persona_3 Parte_1 presso il suo studio per l'incontro con la parte datoriale e l'avv. Teste dott.ssa Controparte_1
Persona_3
10. il 30 settembre 2019, presso lo studio della dott.ssa in Limbiate, viale Dei Mille 23, venivano Per_3 sottoposti in locale separato rispetto alla parte datoriale ed in sequenza, a dalla Parte_2 dott.ssa lettera di Golf Club di Carimate di licenziamento per asserito giustificato motivo Per_3
pagina 4 di 18 oggettivo e un verbale di conciliazione per la sottoscrizione, senza previa lettura per definizione vertenza;
Teste dott.ssa , c/o Sindacato V.I.L.T.E.C. , ; Persona_3 Testimone_8 Tes_1
11.nella circostanza di cui a capitolo 10, l'avv. riferiva all'attrice che era fortunata per aver CP_1 ottenuto a definizione del rapporto con il Golf Club di Carimate la corresponsione di 12 mensilità rispetto alle sei previste per legge, quale unica ed esclusiva soluzione fattibile della controversia;
12. solo il-30 settembre 2019 l'attrice, nello studio della dott.ssa , veniva a conoscenza Persona_3 sommaria delle condizioni di cui al verbale di conciliazione con Golf Club Carimate, contestualmente al licenziamento che sottoscriveva sui due piedi;
13.il licenziamento del 30.09.2019 è stato fatto firmare a dai professionisti che Parte_1
l'assistevano –dott.ssa Curto-avv. sulla circostanza che il suo posto di lavoro al Golf CP_1 sarebbe stato soppresso per riduzione del personale;
Teste Dott.ssa ; Persona_3
14. il 30.09.2019 presso lo studio della dott.ssa sottoscriveva su consiglio dei Parte_1 Per_3 suoi professionisti gli incartamenti che le sottoponevano rappresentati quale asserita unica via percorribile per la definizione del rapporto con Golf Club;
15. L'avv. sia prima che in occasione della sottoscrizione del verbale di Controparte_1 conciliazione del 30.09.2019 ha omesso di spiegare alla sig.ra oralmente e per iscritto Pt_1 quanto la stessa avrebbe perso sottoscrivendo il verbale di conciliazione ed il contestuale licenziamento nonché i di lei diritti alternativi;
16. l'avv. sia prima che in occasione della sottoscrizione del verbale di conciliazione Controparte_1 del 30.09.2019 ha omesso di esplicitare alla sig.ra i propri diritti di lavoratrice con contratto Pt_1
a tempo indeterminato in soggetto affetto da patologia di parkison dal 2006 con rappresentazione unicamente del suo diritto alla liquidazione di sei-dodici mensilità?
17 l'avv. ha omesso di formalizzare alla sig.ra prima della Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del verbale di conciliazione, le condizioni di definizione dello stesso ed i vantaggi e gli svantaggi dell'accordo;
18. ha incontrato l'Avv. nello studio dello stesso una volta per Parte_1 Controparte_1 pochi minuti, su iniziativa della stessa per la consegna del mandato trasmessole via mail, Pt_1 che avrebbe dovuto firmare e ritrasmettere al Difensore con lo stesso mezzo ed una seconda volta presso lo studio della dott.ssa in Per_3
pagina 5 di 18 cui le veniva comunicato da entrambi i professionisti che il suo posto di lavoro era stato soppresso e veniva da loro diffidata dal recarsi sul posto di lavoro;
Teste dott.ssa Persona_3
19 Vero che ha richiesto ripetutamente all'avv. per il tramite Parte_1 Controparte_1 della dott.ssa , copia integrale della corrispondenza relativa alla sua pratica e la Persona_3 trasmissione dell'attestazione di deposito del verbale di conciliazione presso il competente Ufficio territoriale del lavoro senza esito positivo;
Teste dott.ssa Persona_3
20. Vero che dopo il 30.09.2019 ha scoperto, anche mediante accesso in loco nel Parte_1 gennaio 2020, che il suo posto di lavoro era stato occupato da altra persona;
Testi ; ; ; tutti c/o Golf di Carimate;
Tes_1 Testimone_9 Tes_10 Testimone_2
21.il verbale di conciliazione del 30.09.2019 tra e Golf Club di Carimate prevedeva Parte_1 alla condizione n. 12 in punto spese di lite la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F. cfr doc. 2, fascicolo verbale conciliazione;
Pt_1
Teste dott.ssa , ; Persona_3 Tes_1
22.l'avv. comunicava ai nuovi procuratori di avv.ti Bartesaghi-Mallone, CP_1 Parte_1 con pec 24.09.2020 che le sue competenze erano state regolarmente saldate da Golf Club Carimate così come convenuto in sede di conciliazione sindacale e come effettivamente avvenuto cfr doc. 4 bis, allegato alla presente memoria.
Teste Tes_1
23. ha saldato in due tranches in contanti per € 1200,00 il compenso della dott.ssa Parte_1
la quale nella circostanza le scontava per la metà l'importo dovuto e dicendo alla Persona_3 di vederla scontenta per l'esito della pratica cf doc. 6 bis nota pro forma Pt_1
24. che in data 22.04.2022 redigeva certificazione psicodiagnostica di cui al doc. 5 bis allegato alla presente memoria a sua firma che conferma lo stato psicofisico della in relazione al Parte_1 rapporto di lavoro di quest'ultima con Golf Club di Carimate di cui conferma il contenuto anche in ragione del malessere psicofisico della paziente ivi certificato? Teste dott.ssa Testimone_11
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dal convenuto dedotti poiché: CP_1
cap.1) generico nella definizione temporale “in cinque occasioni” quando? n.d.r. e documentale cap.2) generico nella definizione temporale “in cinque occasioni che nel medesimo periodo di cui sopra, l'Avv. la Dott.ssa e la sig.ra si interfacciavano Controparte_1 Persona_3 Pt_1
pagina 6 di 18 telefonicamente per un confronto delle situazioni per cui vi è causa con cadenza settimanale “quando?
n.d.r. e documentale cap.3) generico nella definizione temporale “che nelle occasioni di cui ai capitoli precedenti” e documentale valutativo suggerisce al teste la risposta nell'espressione” l'avv. illustrava alla CP_1 signora le possibili soluzioni alla vertenza di cui è causa sia per addivenire ad un accordo Pt_1 conciliativo sia di rientrare sul luogo di lavoro;
cap.4) generico nella definizione temporale “che nelle occasioni di cui ai capitoli precedenti;
“valutativo suggerisce al teste la risposta nell'espressione “la signora manifestava la Pt_1 propria volontà di continuare ad usufruire del periodo di malattia rilasciato dal medico curante e del periodo di ferie omettendo di rientrare al lavoro come da documentazione che si rammostra al teste
(doc. 9, 13, 14, 15, 21 convenuto)” cap. 5) documentale e valutativo suggerisce al teste la risposta nell'espressione “che nel periodo di cui ai capitoli precedenti, la malattia richiesta al medico curante dalla signora era riconducibile Pt_1 ad uno stato di depressione ed ansia della stessa dovute al clima che si era creato sul luogo di lavoro”. cap. 6) documentale e valutativo suggerisce al teste la risposta nell'espressione “che la signora nelle occasioni di incontro con l'avv. e la dott.ssa , chiedeva ai predetti di Pt_1 CP_1 Per_3 raggiungere un accordo economico con la datrice di lavoro poiché manifestava la propria ansia, disagio fisico e preoccupazione dovute ad un possibile rientro sul posto di lavoro;
cap. 7) valutativo suggerisce al teste la risposta nell'espressione “che l'avv. e la dott.ssa CP_1
, per i motivi ci cui al capitolo precedente, si recavano presso la sede del Golf Club in Carimate Per_3 in data 24/9/2019 per definire l'accordo economico con la IR (si rammostri al teste doc. 19); cap. 8) documentale;
cap. 9) documentale;
cap.10) documentale;
Cap. 11) documentale;
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. Si chiede una CTU volta a quantificare i danni subiti e subendi dall'attrice tra i quali minore trattamento pensionistico che deriverà a causa della perdita delle retribuzioni ed il minor TFR conseguito da
, come verranno quantificati in corso di causa” E conseguentemente disattendere Parte_1
pagina 7 di 18 tutte le eccezioni e le istanze solevate dagli appellati dinanzi al Tribunale e sollevande dinanzi alla
Corte di appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese diritti onorari
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte- nella parte motiva del presente atto”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'impugnazione proposta dalla signora Parte_1
per le ragioni indicate in atto;
[...]
In via principale: rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dalla signora e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 635/2024 emessa dal Tribunale di Como in data
3/06/2024 (pubblicata il 05/06/2024) e tutte le statuizioni in essa contenute con condanna ex art. 96
c.p.c. nei limiti di quanto di giustizia;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata e per cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse la sussistenza di una responsabilità anche in misura concorsuale dell'avv. per i fatti per cui è causa, condannare Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire, sollevare, manlevare,
[...] ripetere o comunque indennizzare in forza della polizza in essere di quanto l'avv. Controparte_1 sarà costretto a versare a qualsivoglia titolo;
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: non si accetta il contraddittorio su domande nuove proposte dall'avversa parte e si rinnovano tutte le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di primo grado.
pagina 8 di 18 In particolare, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti di cui alla memoria ex art. 183
VI comma n° 2 c.p.c. depositata in data 21/04/2023 nel giudizio di primo grado, e più precisamente dei seguenti capitoli di prova per testi preceduti dall'espressione “Vero che”:
1) che dalla fine di maggio 2019 alla fine di settembre 2019, la signora incontrava Parte_1
l'Avv. e la Dott.ssa in 5 occasioni nel periodo tra maggio 2019 e Controparte_1 Persona_3 settembre 2019 presso gli studi di entrambi al fine di discutere della controversia insorta tra la medesima ed il datore di lavoro Golf Club Carimate;
2) che nel medesimo periodo di cui sopra, l'Avv. la Dott.ssa e la Controparte_1 Persona_3 sig.ra si interfacciavano telefonicamente per un confronto delle situazioni per cui vi è causa Pt_1 con cadenza settimanale;
3) che nelle occasioni di cui ai capitoli precedenti l'avv. illustrava alla signora le CP_1 Pt_1 possibili soluzioni alla vertenza di cui è causa sia per addivenire ad un accordo conciliativo sia di rientrare sul luogo di lavoro;
4) che nelle occasioni di cui ai capitoli precedenti la signora manifestava la propria volontà Pt_1 di continuare ad usufruire del periodo di malattia rilasciato dal medico curante e del periodo di ferie omettendo di rientrare al lavoro come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 9, 13, 14, 15,
21 convenuto);
5) che nel periodo di cui ai capitoli precedenti, la malattia richiesta al medico curante dalla signora era riconducibile ad uno stato di depressione ed ansia della stessa dovute al clima che si era Pt_1 creato sul luogo di lavoro;
6) che la signora nelle occasioni di incontro con l'avv. e la dott.ssa , chiedeva Pt_1 CP_1 Per_3 ai predetti di raggiungere un accordo economico con la datrice di lavoro poiché manifestava la propria ansia, disagio fisico e preoccupazione dovute ad un possibile rientro sul posto di lavoro;
7) che l'avv. e la dott.ssa , per i motivi ci cui al capitolo precedente, si recavano presso CP_1 Per_3 la sede del Golf Club in Carimate in data 24/9/2019 per definire l'accordo economico con la IR
(si rammostri al teste doc. 19);
8) che nel medesimo periodo di cui ai capitoli precedenti, la signora e l'Avv. si Pt_1 CP_1 scambiavano delle comunicazioni e-mail come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 3, 4,
5, 6, nonché doc. da 8 a 22, 24 convenuto);
9) che dal maggio 2019 sino alla data del 30/09/2019 la signora rimaneva a casa Parte_1 dal lavoro sia prolungando la malattia che usufruendo dei giorni di ferie a disposizione;
pagina 9 di 18 10) che in data 30/09/2019 la signora sottoscriveva l'accordo transattivo con il Parte_1 datore di lavoro presso lo a Limbiate (MB) dinnanzi alla presenza del Controparte_7 signor rappresentate del sindacato Uiltec, che viene rammostrato al teste (doc. 2 Testimone_8 convenuto);
11) che in data 16/10/2019 e 15/01/2019 la signora chiedeva all'odierno convenuto ed alla Pt_1
Dott.ssa in merito ai pagamenti di cui all'accordo sindacale del 30/09/19 Parte_3 come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 3, 4 e 5 convenuto).
Si indicano quali testi:
- Dott.ssa con studio in Limbiate (MB), viale dei Mille n. 23; Persona_3
- signor c/o sindacato sede di Monza, via Dante Alighieri n. 17/A. Testimone_8 CP_8
Nella denegata ipotesi in cui la causa venga rimessa in istruttoria e vengano accolte le istanze avversarie, si chiede sin d'ora prova contraria sui capitoli ex adverso indicati”.
PER : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni esposte. Nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado, respingere il gravame poiché infondato in fatto e in diritto e in caso di accoglimento, tenere conto delle condizioni di polizza e delle eccezioni sollevate ai fini della manleva. Vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Como l'Avv. al quale deduceva di avere conferito mandato per assisterla nella Controparte_1 controversia sorta con il proprio datore di lavoro, il Golf Club Carimate ASD. La Pt_1 contestava il difetto di diligenza del suddetto professionista nell'espletamento dell'incarico conferitogli, poiché quest'ultimo l'avrebbe indotta a sottoscrivere un verbale di conciliazione con il quale, a fronte del pagamento di quattordici mensilità utili per il calcolo del trattamento di fine rapporto, aveva accettato il licenziamento intimatole dal Golf Club Carimate per giustificato motivo oggettivo;
il legale aveva, però, omesso di informarla compiutamente sui diritti e sull'evoluzione della controversia con il Golf Club Carimate, rendendola edotta del contenuto del verbale solo pagina 10 di 18 pochi istanti prima della sottoscrizione dello stesso e, dunque, senza possibilità per la cliente di analizzarne compiutamente le specifiche condizioni.
2. L'attrice chiedeva dunque di condannare l'Avv. al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1 subiti, consistenti nelle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento, nella differenza tra la retribuzione mensile dovuta in costanza di rapporto e l'assegno di invalidità ricevuto e pari ad € 650,00, oltre che nelle spese legali e nei danni morali.
3. In data 04.10.2022 si costituiva in giudizio contestando integralmente la Controparte_1 fondatezza delle domande attoree e chiedendo, previa autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, il rigetto e la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c..
4. Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio in data 30.01.2023 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
[...]
5. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 635/2024 pubblicata in data 05.06.2024, rigettava le domande attoree e, per l'effetto, condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto e della terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
6. In particolare, a fondamento della decisione, il Tribunale osservava, in primo luogo, l'infondatezza dell'affermazione attorea per cui l'Avv. avrebbe omesso di informare la cliente CP_1 adeguatamente circa lo sviluppo della controversia sorta con il datore di lavoro – Golf Club
Carimate, poiché dall'esame della documentazione prodotta “risulta dunque che Parte_1 sia stata adeguatamente edotta circa l'evoluzione della controversia sorta con Golf Club
Carimate”, posto che “emerge come l'avv. dopo il conferimento dell'incarico, Controparte_1 abbia provveduto a prendere contatti con l'associazione datrice di lavoro in primo luogo in data
4.6.2019, inviando la diffida, sottoscritta per approvazione anche dalla cliente”; “risulta altresì che la cliente da giugno a settembre 2019 si sia interfacciata con il professionista e con la dott.ssa
, consulente del lavoro, rappresentando di volta in volta anche le proprie valutazioni Persona_3 circa le scelte di prorogare la propria malattia e chiedere di usufruire delle ferie a lei spettanti”.
Inoltre, il giudice di prime cure rilevava come l'attrice avesse omesso di dimostrare, oltre alla negligenza dell'Avv. nell'espletamento dell'incarico, anche che i danni-conseguenza CP_1 lamentati fossero effettivamente riconducibili alla condotta tenuta dal professionista, e in particolare che, qualora in luogo di sottoscrivere il verbale di conciliazione la stessa fosse stata licenziata, il giudizio di impugnazione di detto licenziamento avrebbe avuto un fumus di probabile pagina 11 di 18 accoglimento e dunque ella avrebbe mantenuto il proprio posto di lavoro. Infatti, l'attrice si era limitata ad affermare di essere affetta da Parkinson dal 2006, senza tuttavia provare che tale circostanza l'avrebbe resa effettivamente soggetto non licenziabile.
7. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame chiedendo, in via Parte_1 preliminare, di concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, in via principale, l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, nonché, in via istruttoria, ammettersi prova orale per testi.
8. Si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. Controparte_1
342 c.p.c. e contestando nel merito tutti i motivi di gravame.
9. Si è inoltre costituita instando per il rigetto delle domande attoree e Controparte_2 chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
10. All'udienza di prima comparizione in data 10.12.2024, dato l'impegno del legale di parte di attendere l'esito del gravame e di non porre in esecuzione la sentenza di primo grado, CP_1 la difesa dell'appellante rinunciava alla formulata sospensiva e la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del 25.3.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
(a) erronea valutazione dei documenti ed erronea ricostruzione in fatto;
(b) ingiusta condanna alle spese processuali.
12. Con il motivo sub a) la difesa di parte appellante afferma in primo luogo che il giudizio, diversamente da quanto inteso dal Tribunale, verterebbe sulla violazione del dovere di informativa della cliente da parte del proprio legale circa le condizioni di definizione dell'accordo e in particolare dei vantaggi e/o svantaggi conseguenti alla transazione, e non, invece, sul consiglio fornito dall'Avv. di accettare il licenziamento in sé. Tale omissione sarebbe dimostrata CP_1 dal fatto che l'appellante non avrebbe ricevuto alcuna bozza dell'accordo prima della stipula dello stesso, avvenuta con una sorta di “blitz” e senza che le fosse concessa alcuna possibilità di analizzarne e valutarne adeguatamente il contenuto. A tal proposito, l'appellante contesta l'interpretazione data dal Tribunale alla documentazione in atti, compreso lo scambio di e-mails intervenuto con il legale appellato, dalla quale sarebbe emerso che la stessa era stata adeguatamente pagina 12 di 18 edotta circa l'evoluzione della controversia sorta con Golf Club Carimate e che aveva manifestato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro in essere, usufruendo fino al giorno della stipula del verbale di conciliazione di periodi di malattia e di ferie, non facendo più rientro sul luogo di lavoro.
Tale circostanza sarebbe in particolare smentita dal contenuto della premessa (C) del verbale di conciliazione, che recita testualmente “la lavoratrice a mezzo del proprio legale, contestava ed esprimeva disappunto al predetto licenziamento ritenendolo nullo, illegittimo e comunque inefficace non evidenziandone i motivi di legge, rendendosi disponibile al reintegro per la ripresa dell'attività lavorativa”. In definitiva, secondo l'appellante, la stessa avrebbe sottoscritto l'accordo solo perché le era stato fatto credere “che la perdita di un contratto di lavoro a tempo indeterminato comportasse come unica alternativa la liquidazione dell'importo ivi dedotto”.
13. Opinione della Corte in ordine al motivo sub a).
14. Il motivo è infondato e va rigettato. La Corte aderisce a quanto già correttamente rilevato dal giudice di primo grado, per cui non si rinviene alcuna violazione, da parte dell'Avv. del CP_1 dovere di informativa nei confronti della sua cliente circa il contenuto e poi la sottoscrizione dell'accordo transattivo con il Golf Club Carimate. Ed, invero, dalla documentazione in atti si deduce che l'appellato aveva correttamente e tempestivamente tenuto al corrente la sua assistita circa l'evoluzione della controversia con il datore di lavoro. In primo luogo, è da rilevarsi che in data 30 settembre 2019 vi era stata la convocazione presso lo studio del consulente del lavoro in
Limbiate, delle parti, del sindacalista, del datore di lavoro e dell'avv. ed in tale sede in CP_1
Limbiate veniva consegnata la lettera di licenziamento riportante la sede dell'azienda datoriale, in
Carimate. Tanto dimostra, dunque, che le firme furono apposte effettivamente nei luoghi di rispettivo confezionamento dei documenti. In ogni caso, la documentazione di seguito illustrata dimostra l'effettiva concatenazione dei contatti, da cui si evince la puntuale informazione del cliente ad opera del professionista. E' in atti la mail del 23/09/19 alle ore 11:51 (doc. 19 fascicolo primo grado convenuto), dunque di una settimana prima dell'accordo, con la quale l'Avv. CP_1 così scriveva alla (e per conoscenza alla Dott.ssa ): “questa mattina mi ha contattato Pt_1 Per_3
l'Avv. Galli (legale del Golf Club Carimate) confermandomi l'incarico a definire (non é entrato nel dettaglio dell'accordo). Mi ha chiesto di incontrarsi per meglio dettagliare i valori economici dell'accordo (mensilità lorde, nette T.F.R. ecc…)....Ovviamente non verrà data alcuna conferma senza il suo preventivo nulla osta. E' tuttavia chiaro che ragioneremo sulla base già tra noi discussa (un'annualità di retribuzione)”. Ancora, è in atti email del consulente del lavoro dott.ssa pagina 13 di 18 (che si occupò dei materiali conteggi delle spettanze della stessa) in data 30 settembre 2019, Per_3 alle ore 12:48 inviata alla (doc. 20 del fascicolo di parte convenuta in prime cure) del Pt_1 seguente tenore: “Ciao , ti invio e inoltro quanto segue come da accordi telefonici: Pt_1 cedolino provvisorio, prospetto tfr lordo, l'ultima bozza della conciliazione non mi é ancora arrivata, con i netti precisi richiesti;
valuta tu se accettare o no la dilazione di 8 mesi di 32.015 come da prospetto inviato (almeno diluisci le tasse mi farei fare un cedolino mensile); i ratei di 13
e 14 come anticipato a mio avviso sono corretti 9 e 3 sia come importo che quantità; sono le trattenute che addizionali regionali e comunali che incidono le trattenute e il conguaglio di fine rapporto”. Della preventiva illustrazione dei contenuti della conciliazione è traccia anche nello stesso verbale (doc. n. 2 del fascicolo del convenuto in primo grado) e, del resto, che le parti abbiano trattato le varie questioni emerge anche dalle seguenti emails: in data 25.06.2019 ( doc. n. 9 del fascicolo di primo grado del convenuto), in cui l'Avv. con in copia l'appellante, CP_1 aggiornava la consulente del lavoro dott. circa l'evoluzione della situazione;
nelle date Per_3 dell'11.7.2019 e del 9.8.2019 ( doc. ti nn. 21 e 22), nelle quali la consulente del lavoro si occupava puntualmente di gestire il rientro della lavoratrice alla luce dei giorni di malattia spettanti, delle ferie e delle specificità derivanti dal morbo di Parkinsosn;
del 2.9.2019, in cui l'appellante dichiarava testualmente: “vi chiedo gentilmente se possiamo incontrarci prima di prendere contatto con la controparte per comunicare la nostra contro offerta” (cfr. doc. nn. 10 e 18.1 fascicolo di primo grado parte convenuta). Risulta, dunque, da tale documentazione come la fosse Pt_1 del tutto consapevole delle trattative in corso tra il suo legale e il Golf Club Carimate per definire la controversia e come avesse chiaramente e consapevolmente manifestato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro in essere, usufruendo di periodi di malattia e di ferie, e dunque non facendo più rientro sul luogo di lavoro, come ulteriormente comprovato dalle emails inviate alla Dott.ssa Per_3
e all'Avv. in data 9.8.2019 e 11.09.2019 ( doc. ti 14 e 15 del convenuto) in cui CP_1
l'appellante affermava, nella prima email: “a seguito della conversazione telefonica intercorsa con inerente al certificato di malattia con copertura al 31.08.2019 pensavo di chiedere le Parte_4 vacanze maturate, circa 7 giorni cosi per avere il tempo di definire la pratica visto che nel mese in corso sono tutti in ferie. Ma a pensarci bene ... no non richiedo le ferie ma rispondiamo con la nostra richiesta in questi giorni e se non rispondono entro il 31.08 a quel punto ci pensiamo al da farsi.”; nella seconda così si esprimeva: “buongiorno a tutti, come si pensava la risposta l'abbiamo ricevuta a fronte di un sollecito. Attendiamo i loro comodi!!! Nel frattempo prolungherò la pagina 14 di 18 malattia sino al 20.09.2019. Grazie per la vs collaborazione e ci sentiamo presto. ”. Pt_1
Infine, con email in data 1.10. 2019 ( doc. n. 24 del fascicolo del convenuto in prime cure), di un giorno successivo all'accordo del 30.9.2019, scriveva all'avv. ed alla Pt_1 CP_1 consulente del lavoro Dott.ssa : “vi ringrazio per aver dedicato tempo e pazienza a questa Per_3 pratica ostica. Sono contenta del risultato ottenuto ma soprattutto contenta di avervi conosciuto”.
Le emails successive sono relative alle tempistiche dei versamenti degli assegni ed all'importo degli stessi, ma mai pongono in discussione il fatto storico della volontà di interrompere il rapporto lavorativo, ormai usurato.
15. In ogni caso, anche a ritenere sussistente la violazione del dovere di informativa da parte dell'Avv.
– ma, va ribadito, si tratta di prospettazione sconfessata per via documentale - CP_1
l'appellante ha omesso di dimostrare che nell'ipotesi di adeguata informativa non avrebbe comunque sottoscritto l'accordo. La difesa dell'appellante si è, invece, limitata ad affermare che la in quanto affetta da morbo di Parkinson, non sarebbe stata un soggetto licenziabile, e Pt_1 che pertanto le condizioni concordate nel verbale di conciliazione sarebbero state peggiorative rispetto a quelle eventualmente ottenibili a fronte dell'impugnazione di un ipotetico, illegittimo licenziamento. Tuttavia, è d'uopo rilevare che la difesa della non ha minimamente Pt_1 individuato una normativa che la facesse inquadrare in termini di soggetto non licenziabile, limitandosi a una simile affermazione per dedurne un danno economico in termini peggiorativi, senza neppure specificare una valida e puntuale base di comparazione. Men che meno, pertanto, può discendere quale conseguenza una probabile vittoria nell'ipotesi di impugnativa del licenziamento.
16. In merito al motivo sub b), la difesa dell'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha condannato la sua assistita alla rifusione delle spese di lite anche in favore di in virtù del principio di soccombenza. In particolare, Controparte_2
l'appellante osserva che il diritto del professionista di essere tenuto indenne dalla compagnia sarebbe stato prescritto, di modo che la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto di primo grado nei confronti del terzo chiamato comporterebbe l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, con conseguente addebito delle spese di lite a carico del ed a favore dell'assicuratore. Ed, invero, la difesa CP_1 dell'impugnante adduce che la comunicazione del sinistro inoltrata dal legale alla propria assicurazione era del 9.4.2021 e pertanto sarebbe stata da considerare prescritta.
pagina 15 di 18 17. Opinione della Corte in ordine al motivo sub b). Preliminarmente, la Corte richiama i consolidati arresti di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019). Posta tale premessa, è a sottolinearsi che solo l'evidente e dunque altamente probabile rigetto della domanda di manleva potrebbe costituire valida argomentazione per escludere la condanna di parte attorea a rimborsare le spese processuali in favore del terzo. Tanto implica la necessità di un puntuale esame circa l'infondatezza, palese, della domanda di manleva spiccata nei confronti del terzo chiamato. Preliminare a tale esame è, di conseguenza, l'adeguata prospettazione della parte che insta per la diversa regolazione delle spese di lite, ossia dell'odierna appellante. Quest'ultima, tuttavia, prospetta la manleva in termini dubbiosi, quanto al possibile accoglimento, indicando, in primo luogo, che la polizza assicurativa era datata 24.4.2018 e scadeva il 24.4.2019; in secondo luogo, prosegue affermando che il verbale di conciliazione sottoscritto dalla è del 30.9.2019, mentre il legale Pt_1 CP_1 avrebbe inoltrato la richiesta all'assicuratore in data 9.4.2021. Orbene, premesso che non vi è alcun dubbio in ordine alla validità della polizza rinnovata di anno in anno come emerge dal doc. n. 25 -
e come neppure contestato – quanto all'eccezione di prescrizione, effettivamente sollevata dall'assicuratore nella comparsa costitutiva di primo grado, è da rilevarsi che la prima formale richiesta risarcitoria inviata da tramite i propri legali risulta essere stata inviata Parte_1 con PEC all'Avv. in data 6/04/2021 (per mero errore materiale la difesa di ha CP_1 CP_9 indicato 9/4/21 – pag. 4 comparsa di costituzione), come risulta dal doc. n. 5 di parte attorea in prime cure. Se è vero che nella predetta comunicazione le parti avevano fatto riferimento a corrispondenza pregressa tra le stesse, tuttavia tale richiamo riguardava una e-mail inviata dai subentrati legali della all'Avv. in data 23/09/2020, ove gli stessi Pt_1 CP_1 comunicavano al legale di essere subentrati nel mandato professionale al fine di tutelare CP_1 gli interessi della loro assistita nei confronti del Golf Club Carimate, chiedendo al legale se le pagina 16 di 18 spettanze dello stesso fossero state integralmente corrisposte (doc. 29 del fascicolo di primo grado del convenuto). Nessun riferimento veniva effettuato in merito ad una possibile azione risarcitoria nei confronti dell'avv. tale da rendere necessaria una formale comunicazione di CP_1 sinistro all'assicuratore professionale. Di conseguenza, l'odierno appellato provvedeva già in data
8/04/2021 ad informare la propria agenzia di assicurazioni, chiedendo l'apertura della posizione di sinistro, che avveniva in data 22/04/2021 come da relativa comunicazione trasmessa da CP_9
(doc. 30 del fascicolo di primo grado). E', dunque, evidente che nessun profilo di CP_1 prescrizione si appalesa fondato e neppure laddove dovesse aversi riguardo, peraltro in modo non corretto, al momento del conferimento del mandato in data 31.5.2019, non essendo decorsi neppure in questo caso i due anni ex art. 2952, II comma, c.c.. Tanto comporta che le spese processuali correttamente sono state addebitate a carico di Parte_1
18. Conclusivamente, l'appello va respinto, non risultando rilevanti i capitoli di prova articolati dalla e riproposti, in quanto afferenti a circostanze risultanti per via documentale e non Pt_1 contestate quanto allo snodarsi della vicenda. La sentenza di primo grado va, di conseguenza, integralmente confermata.
19. L'odierna appellante deve, dunque, essere condannata a rimborsare, in favore di
[...]
e di le spese processuali del presente grado di giudizio, CP_1 Controparte_2 liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 52.001 a 260.000) e con esclusione della fase istruttoria, non celebratasi in questo grado.
20. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2273/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
635/2024 emessa dal Tribunale di Como;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 17 di 18 III. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_2 processuali del grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
IV. dà atto che sussistono, quanto a i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 Parte_1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 2.4.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
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