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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6913/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv.to COPPOLA SALVATORE con il quale elettivamente domicilia in VIA LEONE MARSICANO 2 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.11.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa, ha
[...] rivendicato un inquadramento in mansioni superiori e differenze retributive come specificato nell'atto introduttivo. Si è costituita la convenuta che ha contro dedotto eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per la violazione dell'art. 414 n.
3.e.4.c.p.c. In via pregiudiziale si deve rilevare che questo giudice, che in precedenza aveva aderito ad altro orientamento, in considerazione del suo consolidarsi ritiene di aderire alle pronunce della Corte di Cassazione secondo cui:” è opinione comunemente condivisa che dal combinato disposto dell'art. 414 n. 4 c.p.c. regolante un requisito del ricorso introduttivo delle controversie di lavoro equivalente a quello indicato nell'art. 163 n. 4 c.p.c. - e dell'art. 420, 1° comma, c.p.c., si ricava che l'attore deve indicare sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto (causa petendi) posti a base della domanda, atteso che dalla citata disposizione dell'art. 420 c.p.c. emerge che l'attore nella prima udienza può modificare la domanda giudiziale solo ove ricorrano "gravi motivi" e "previa autorizzazione del giudice". La mancata specificazione di detti elementi, sempre che non siano individuabili neanche attraverso un esame complessivo del ricorso e della documentazione allegata, ne comporta la nullità (cfr. tra le altre: Cass. 11 marzo 2002 n. 3436; Cass. 7 marzo 2000 n. 2572; Cass. 1 marzo 2000 n. 2257; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2205), da ritenersi però sanabile alla stregua dell'art. 164, 5^ comma, c.p.c. per innestarsi il rito del lavoro, pur con le sue peculiarità, nell'alveo del processo civile anche in ragione del sostanziale avvicinamento dei due riti a seguito della novella del 26 novembre 1990 n. 353, avendo il processo ordinario ora acquisito numerose delle caratteristiche che avevano segnato "la specificità" della legge 11 agosto 1973 n. 533 (come è tra l'altro significativamente dimostrato dalla tendenziale monocraticità del giudice, art. 50 bis e 50 ter c.p.c.; dall'obbligatorietà dell'interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione delle parti, art. 183 c.p.c.; dal potere del giudice di pronunciare con ordinanza il pagamento delle somme non contestate o di cui il giudice ritenga raggiunta la prova, artt. 186 bis e quater c.p.c.; dalla ormai generalizzata esecutorietà della sentenza di primo grado, art. 282 c.p.c.). Né può sottacersi di ricordare che sul regime delle nullità formali dell'atto di citazione e della sua notificazione hanno già
2 avuto occasione di pronunziarsi - seppure prima della novella del 1990 ma con argomentazioni di perdurante condivisione - queste stesse Sezioni unite, che hanno ritenuto il detto regime applicabile al processo del lavoro in assenza di una specifica deroga normativa o di una manifesta incompatibilità strutturale perché il processo del lavoro - pur nella sua autonomia - rimane un giudizio a cognizione ordinaria inquadrabile nell'ambito del generale sistema del codice di procedura civile con l'effetto che ogni carenza della relativa disciplina ne impone l'integrazione attraverso l'applicazione, oltre che delle norme generali del libro 1 del c.p.c., anche di quelle del processo di cognizione di cui al libro 2, se ed in quanto le suddette norme non siano, appunto, incompatibili con le peculiarità connotanti il rito del lavoro” (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353; Cass., 26 agosto 2004, n. 16977; Cass., 23 dicembre 2004, n. 23929; Cass., 17 marzo 2005, n. 5879; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19900; Cass., 21 settembre 2006, n. 20450). L'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del ricorso ex art. 164 c.p.c. sussiste, tuttavia, ove non ci si trovi di fronte ad un caso di nullità assoluta del ricorso che non è viceversa in alcun modo sanabile. Sempre secondo il Supremo Collegio infatti:” Nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il "thema decidendum" della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso”(cfr. Cass.. 13989/2008). Per comprendere a pieno la portata della massima citata appare opportuno riportare un passo della sua motivazione:”.. E' stato, infatti, affermato in giurisprudenza che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste(anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito
3 del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali(ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo : Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit, cui adde : Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761 ).
6.2. Orbene, diversamente da quanto assume il ricorrente, i suddetti principi non sono stati osservati nella fattispecie scrutinata perchè il mero deposito di documenti - quali quelli contenenti i conteggi relativi alla spettanze economiche richieste e la contrattazione collettiva di categoria applicabile - anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte. In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonchè a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza.
7. Di quanto sinora detto costituisce corollario il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro è affetto da nullità 4 assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarltà degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso".
7.1. Esigenze di completezza motivazionale rendono opportuno precisare che la ora riportata statuizione, riscontrabile sul punto della insanabilità della nullità anche in un recente pronunziato (cfr. Cass. 5 febbraio 2008 n. 2732), non si pone però in contrasto con i principi fissati dalla sentenza 17 giugno 2004 n. 11353 delle Sezioni Unite.
7.2. Ed invero con tale decisione, le cui statuizioni sono state più volte ribadite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante: Cass. 16 gennaio 2007 n. 820; Cass. 17 marzo 2005 n. 5879; Cass. 23 dicembre 2004 n. 23929), la nullità derivante dalla violazione del disposto dell'art. 414 c.p.c., si è ritenuta sanabile alla duplice condizione che il convenuto non abbia eccepito la detta nullità e che il giudice non l'abbia rilevata nell'udienza ex art. 420 c.p.c., con la fissazione di un termine per la rinnovazione del ricorso (o per la integrazione della domanda), ma nello stesso tempo si è anche precisato in maniera chiara che tale sanabilità non opera allorquando, come nel caso in esame, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda "non siano individuabili neanche attraverso un esame complessivo del ricorso e della documentazione allegata". Ed invero, in presenza di tali evenienze spetta al giudice - anche per non diluire nel tempo un giudizio in cui, mancando ogni identificazione del thema decidendum una sua prosecuzione si presenterebbe priva di giustificazione - il potere-dovere di rilevare con immediatezza tale nullità in ossequio alla regola della ragionevole durata del processo(art. 111 Cost., comma 2), che costituisce un parametro per valutare la compatibilità con il dettato costituzionale delle singole norme processuali o, quanto meno, per 5 patrocinarne una interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. sulla portata del disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, e sulle sue ricadute processuali: Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 e 8203).
8. Alla stregua degli enunciati principi la sentenza impugnata non merita alcuna censura.
8.1. Ed invero il giudice d'appello - dopo avere rimarcato che sulla giurisdizione per quanto attiene alle pretese economiche avanzate per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 si era formato il giudicato per mancanza sul punto di una tempestiva e rituale impugnativa - ha poi ritenuto che il ricorso introduttivo della controversia era affetto da nullità per una palese violazione dell'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè non consentiva detto ricorso - anche tenendo conto dei conteggi ad esso allegati - di comprendere quali fossero le specifiche doglianze mosse dal ricorrente e perchè non era in alcun modo individuabile quali fossero in concreto il titolo dell'azione proposta ed il bene e la tutela giuridica richiesta al giudice adito ed ha altresì evidenziato - richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 maggio 2003 n. 6754) - che spetta al giudice di merito definire il contenuto e la portata delle domande ed eccezioni avanzate dalle parti, identificando sia il bene della vita destinato a formare oggetto della pronunzia giudiziale (petitum) sia il complesso degli elementi da cui derivano le pretese dedotte in giudizio(causa petendi).
9. Corollario di quanto ora detto è che la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, priva di salti logici ed avendo fatto corretta applicazione dei principi normativi applicabili alla materia in esame, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità”. Il ricorrente agisce per differenze retributive prospettando un inquadramento ad un livello superiore. Nel corpo del ricorso però non effettua alcuna descrizione delle mansioni in concreto svolte e tali da meritare un inquadramento differente rispetto a quello riconosciutogli dal datore di lavoro. In altri termini l'odierno ricorrente indica le mansioni svolte e riporta le declaratorie contrattuali, ma non sembra che svolga uno specifico raffronto per affermare lo svolgimento di mansioni superiori prevalenti rispetto all'inquadramento ricevuto. Analogamente con riferimento alle differenze retributive prima si allega:” Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì rispettando le seguenti turnazioni: dall ore 06:00 alle ore 14:00; dalle ore 14:00 alle ore 22:00; dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Il sabato dalle ore 07.00 alle 13:00. Per i mesi di luglio, agosto e settembre (periodo di lavorazione dei pomodori) si 6 eccedeva sull'orario di lavoro svolgendo circa 10 ore giornaliere, con ore di straordinario notturno, lavorando a ciclo continuo anche il sabato e la domenica. “ Po si allega:” Sulle differenze retributive In seguito a questo rapporto di lavoro intrattenuto dal con Pt_1 la società AR Industria Alimentare S.p.A secondo le disposizioni del CCNL Industria Alimentare, sono state calcola-te delle differenze retributive per il periodo dal 01/01/2012 al 20/12/2016, oltre il TFR matu-rato dal 1989. Le ore di lavoro svolte mediamente per ogni giorno erano di 8 ore al giorno dal Lunedì al Venerdì per i mesi Gennaio a Giugno e da Ottobre a Dicembre, solo per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre (periodo della lavorazione dei pomodori) si eccedeva sull'orario di lavoro, con ore di straordinario, notturno, lavorando a ciclo continuo anche il Sabato e la Domenica con turnazione. In seguito a questo rapporto di lavoro al dipendente assunto con la qualifica di Operaio, Addetto Parte_1 all'Etichettaggio, Livello 5del CCNL Industria Alimentare sono state calcolate delle differenze retributive per livello superiore rispetto a quello dell'inquadramento. Partendo dalle disposizioni del CCNL Industria Alimentare, per il periodo in cui si riferisce il conteggio, e cioè dal 01/01/2012al 19/12/2016, il sig. stato posizionato Pt_2 ad un livello retributivo superiore rispetto a quello indicato sul cedolino paghe, infatti il livello di inquadramento preso in considerazione è stato quello di unlivello4 e non quello del livello 5 come applicato sui cedolini paghe, quindi i minimi tabellari presi in considerazione per il conteggio delle differenze retributive sono quelle di talelivelli. Anche gli scatti di anzianità sonostati rapportati a quello di un livello 4,questo perchè il Sig.
[...]
mansioni che andavano ben oltre a quello di un Parte_3 semplice operaio comune, ma si trattava di lavoro che poteva svolgere una persona altamente qualificata Il conteggio èstato eseguito rispettando scrupolosamente le disposizioni del CCNL Industria Alimentare ed è stato eseguito nel seguente modo: per ogni mese sono stati individuati i giorni lavorabili,come riportato dai cedolini paga,tali giorni sono stati moltiplicati per le 8 ore di lavoro ordinario, determinando in questo modo le ore ordinarie lavorabili nel mese, tale ore moltiplicate per la paga base secondo il CCNL Industria Alimentare del livello 4ha determinato la paga mensile ordinaria. Ovviamente se nel mese ci stavano giorni di malattia, ferie o permessi, essi contribuivano a determinare le ore della retribuzione mensile così come i giorni lavorabili nel mese 7 moltiplicati per le 8 ore hanno concorso a determinare la retribuzione. Per i giorni in cui c'è stata la Cassa integrazione Guadagni (CIG), tali giorni non sono stati conteggiati ai fini della differenza retributiva poiché l'importo della CIG è stata corrisposta al dipendente direttamente dall' (periodo Ottobre 2012 ad CP_2
Aprile 2013). Per ogni giorno, per il periododal 01/01/2012fino alla data del licenziamentoil sig per 8 ore al Parte_4 giorno dal Lunedi al quindi si trattavano tutte di ore di Per_1 lavoro ordinario, le ore di straordinario diurno sono state maggiorate del 45%, il notturno maggiorato del 22,5%, le ore di lavoro festivo maggiorate del 50% e le ore svolte di per il Per_2 periodo di Luglio, Agosto e Settembre sono state considerate come straordinario festivo maggiorato al 60% perché erano ore che andavano oltre le 40 ore settimanali, tale retribuzione maggiorata è stata adeguata al livello 4. Inoltre nel mese in cui ci stavano le festività, esse sono state calcolate ed aggiunte alla mensilità spettante così come presenti sul cedolino paghe, ovviamente adeguate al livello 4 e non al livello 5 come risulta dall'inquadramento.Allo stesso modo sono state ricalcolate secondo il livello 4 e non il livello 5, le ore dell'indennità sostitutiva mensa. Sommando la retribuzione ordinaria a quella dello straordinariodiurno, straordinario festivo, maggiorazione del notturno, l'indennità sostitutivo di mensa ele festività si è determimata la retribuzione mensile lorda spettante in base alle ore di lavoro effettivamente svolte come risultano dalle buste paghe però ad un livello 4 e non al livello 5. Anche gli scatti di anzianità che sono una componente della retribuzione oraria è maturano ogni biennio sono stati adeguati alla retribuzione del livello 4….”. Quindi innanzitutto prima si allega il lavoro durante il sabato e poi no e poi, soprattutto, non si allegano in modo idoneo gli orari seguiti
“ a cicolo continuo” nei mesi di luglio, agosto e settembre. Quindi anche sotto questo profilo esaminato il complesso del ricorso, va detto che i fatti e le pretese del ricorrente dovevano essere indicate in maniera dettagliata e precisa, specificando in particolare gli orari in cui si sarebbe svolto tutto lo straordinario al fine di consentire il diritto di difesa . Si chiede invece il pagamento del lavoro straordinario e delle altre voci non correttamente indicate in busta paga, ma non si indica poi in ricorso sempre quando e come avrebbe svolto lo straordinario. Il ricorso consiste in una esplicazione dei conteggi e nell'indicazione del quantum complessivo. Invero 8 esaminato il complesso del ricorso, è evidente che esso manca di un'idonea allegazione in ordine al preteso diritto, nonché di un' idonea indicazione dei criteri in base ai quali dovrebbe essere accolta la richiesta. La mancata specificazione, nel ricorso introduttivo, degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, qualora non siano individuabili neppure alla stregua di un esame complessivo dell'atto introduttivo, comporta la nullità dello stesso anche alla luce della disposizione di cui all'art. 420 I comma c.p.c., in base alla quale le parti potranno modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate solo qualora ricorrano gravi motivi ed in presenza di un'apposita autorizzazione giudiziale, la quale, a sua volta, potrà essere concessa solo laddove il giudice accerti che la novità che si vuole introdurre in giudizio discenda, effettivamente, dall'andamento dialettico del processo e dall'attuazione del principio del contraddittorio e non si risolva, pertanto, in un semplice ripensamento, espressione di uno ius poenitendi che nel rito del lavoro non trova alcun margine di applicazione. La nullità della domanda relativa alle mansioni superiori ed allo straordinario non può che comportare la domanda relativa al TFR, dato che la richiesta del suo ammontare è determinata dalle prime due. A sommesso avviso del presente giudice, quindi, nel caso in esame, vi è una assoluta violazione del diritto di difesa, la quale dovrebbe subire una prova articolata genericamente, che non trova una corrispondenza nei fatti dedotti in ricorso, rispetto ai quali ha formulato le sue difese. E' superfluo sottolineare che una tale carenza non è superabile mediante una relatio alla documentazione depositata che non viene notificata unitamente al ricorso, comportando una diversa soluzione, ad avviso del presente giudice una violazione dei termini di comparizione, posti a garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. In altri termini per ragioni logiche prima che giuridiche non sembra potersi emanare nessuna pronuncia nel merito, dato che nel caso di specie il thema decidendum appare totalmente indeterminato ed oscuro. Al riguardo l'art.414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda. Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in 9 condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione è configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale. Essa si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio, con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Tanto premesso non si può far altro che dichiarare la nullità del ricorso e quindi inammissibili le domande proposte, emanando quindi una pronuncia di rito. La pronuncia non preclude la riproposizione della domanda. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. La particolarità e novità della questione esaminata, che ha dato vita a mutamenti di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, induce a compensare le spese di lite ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente fra le parti le spese di giudizio;
10 c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c...
Torre Annunziata 24/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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