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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2024, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/3/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/11/2023 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO PAOLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Fabio Filzi n. 117, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
MARIA PALANDRI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via
Vittorio Veneto n. 72, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge e con l'impegno di comunicarsi a mezzo lettera raccomandata ogni cambiamento della propria residenza;
2) i figli minori e , resteranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre nella nuova abitazione di questa in Massarosa (LU), via di Ronco, n.
399, ove prenderanno la loro residenza anagrafica;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori sulle decisioni di maggior interesse, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente, durante i periodi di permanenza presso di sé.
I figli e , che frequentano la classe seconda della Scuola Primaria Statale Per_1 Per_2 [...]
di Viareggio (LU), staranno con il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di Org_1 scuola (o dalle ore 10:00, durante le vacanze, prelevandoli dalla casa materna) sino alla mattina
1 successiva, quando verranno riaccompagnati dal padre stesso a scuola.
I fine settimana i minori e staranno con la madre, salvo diverso accordo da Per_1 Per_2 concordarsi di volta in volta tra i genitori.
Per quanto concerne le vacanze natalizie i genitori continueranno a mantenere il calendario ordinario, tranne per i giorni di festa (rossi sul calendario) che saranno alternati tra i genitori di anno in anno (per esempio, se la madre trascorre con i figli il Natale, il padre trascorrerà S. Stefano, la madre il 1° dell'anno, il padre la EF e l'anno successivo viceversa). Per le festività pasquali i genitori potranno continuare a seguire il calendario ordinario tranne che per i giorni di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, che seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori.
Per quanto concerne le altre festività nazionali (segnate di rosso sul calendario) i bambini trascorreranno tali giornate alternandole tra i genitori di anno in anno.
Nel periodo di vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli e 2 Per_1 Per_2 settimane ciascuno, anche non consecutive. Tali periodi verranno programmati di comune accordo tra i genitori, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze dei bambini e ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore la località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con i figli.
4) Il sig. dovrà contribuire al mantenimento dei figli e con l'importo Pt_2 Per_1 Per_2 complessivo mensile di € 600,00 (euro seicento), oltre aumento ISTAT, che dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto della signora acceso presso Pt_1 Organizzazione_2 avente Iban: [...], entro il giorno 20 di ogni mese.
5) L'Assegno Unico, sarà percepito per intero alla signora in virtù della sua diretta Pt_1 richiesta, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio dei genitori nella misura del 50%.
6) Le spese straordinarie concordate resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Org_
del 7/10/2020, allegato 2, che qui si intende integralmente richiamato. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa e a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto alla loro individuazione, necessità ed ammontare. In tal caso il genitore che dovesse sostenere tale spesa ne dovrà dare informazione all'altro e, in caso di mancata risposta entro sette giorni, la richiesta si intenderà accettata. Il rimborso delle spese straordinarie effettivamente sostenute e documentate dovrà avvenire entro il mese successivo all'effettivo esborso.
7) La signora benché attualmente non svolga attività lavorativa, si dichiara Pt_1 economicamente indipendente e pertanto non bisognosa di alcun contributo per il proprio mantenimento, al quale pertanto espressamente rinuncia;
8) I coniugi dichiarano di aver composto ogni altra questione di ordine economico e/o patrimoniale;
9) i coniugi potranno recarsi all'estero anche senza il consenso reciproco ma se vorranno portare con sé i figli minori occorrerà il consenso dell'altro coniuge o, in mancanza, del Giudice Tutelare;
10) i coniugi concordano di voler dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati e chiedono congiuntamente di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte,
2 ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma II, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in TA (LU) il 23/9/2012, dal quale sono nati i due figli gemelli Per_1
e (nati l'11/7/2016), ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_2 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in TA (LU) in data 23/9/2012, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 37, Parte II,
Serie B, Ufficio primo, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/3/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/3/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 15/11/2023 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO PAOLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio
(LU), via Fabio Filzi n. 117, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
MARIA PALANDRI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via
Vittorio Veneto n. 72, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge e con l'impegno di comunicarsi a mezzo lettera raccomandata ogni cambiamento della propria residenza;
2) i figli minori e , resteranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre nella nuova abitazione di questa in Massarosa (LU), via di Ronco, n.
399, ove prenderanno la loro residenza anagrafica;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori sulle decisioni di maggior interesse, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente, durante i periodi di permanenza presso di sé.
I figli e , che frequentano la classe seconda della Scuola Primaria Statale Per_1 Per_2 [...]
di Viareggio (LU), staranno con il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di Org_1 scuola (o dalle ore 10:00, durante le vacanze, prelevandoli dalla casa materna) sino alla mattina
1 successiva, quando verranno riaccompagnati dal padre stesso a scuola.
I fine settimana i minori e staranno con la madre, salvo diverso accordo da Per_1 Per_2 concordarsi di volta in volta tra i genitori.
Per quanto concerne le vacanze natalizie i genitori continueranno a mantenere il calendario ordinario, tranne per i giorni di festa (rossi sul calendario) che saranno alternati tra i genitori di anno in anno (per esempio, se la madre trascorre con i figli il Natale, il padre trascorrerà S. Stefano, la madre il 1° dell'anno, il padre la EF e l'anno successivo viceversa). Per le festività pasquali i genitori potranno continuare a seguire il calendario ordinario tranne che per i giorni di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, che seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori.
Per quanto concerne le altre festività nazionali (segnate di rosso sul calendario) i bambini trascorreranno tali giornate alternandole tra i genitori di anno in anno.
Nel periodo di vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli e 2 Per_1 Per_2 settimane ciascuno, anche non consecutive. Tali periodi verranno programmati di comune accordo tra i genitori, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze dei bambini e ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore la località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con i figli.
4) Il sig. dovrà contribuire al mantenimento dei figli e con l'importo Pt_2 Per_1 Per_2 complessivo mensile di € 600,00 (euro seicento), oltre aumento ISTAT, che dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto della signora acceso presso Pt_1 Organizzazione_2 avente Iban: [...], entro il giorno 20 di ogni mese.
5) L'Assegno Unico, sarà percepito per intero alla signora in virtù della sua diretta Pt_1 richiesta, mentre le detrazioni fiscali saranno a beneficio dei genitori nella misura del 50%.
6) Le spese straordinarie concordate resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Org_
del 7/10/2020, allegato 2, che qui si intende integralmente richiamato. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa e a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili o urgenti e di quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto alla loro individuazione, necessità ed ammontare. In tal caso il genitore che dovesse sostenere tale spesa ne dovrà dare informazione all'altro e, in caso di mancata risposta entro sette giorni, la richiesta si intenderà accettata. Il rimborso delle spese straordinarie effettivamente sostenute e documentate dovrà avvenire entro il mese successivo all'effettivo esborso.
7) La signora benché attualmente non svolga attività lavorativa, si dichiara Pt_1 economicamente indipendente e pertanto non bisognosa di alcun contributo per il proprio mantenimento, al quale pertanto espressamente rinuncia;
8) I coniugi dichiarano di aver composto ogni altra questione di ordine economico e/o patrimoniale;
9) i coniugi potranno recarsi all'estero anche senza il consenso reciproco ma se vorranno portare con sé i figli minori occorrerà il consenso dell'altro coniuge o, in mancanza, del Giudice Tutelare;
10) i coniugi concordano di voler dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati e chiedono congiuntamente di voler sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte,
2 ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma II, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in TA (LU) il 23/9/2012, dal quale sono nati i due figli gemelli Per_1
e (nati l'11/7/2016), ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_2 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in TA (LU) in data 23/9/2012, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 37, Parte II,
Serie B, Ufficio primo, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/3/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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