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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3176/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BALLABIO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE CHIARA MARIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MELORIO P.CO PIGA, N. 71 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 26 gennaio 2024, emise decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 280/2024 nei confronti di e per il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma complessiva di € 104.553,79, oltre interessi e spese.
e proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed Parte_2 Parte_1 evidenziarono di essere state destinatarie dell'ingiunzione a fronte dei seguenti titoli: fideiussione del 14.6.2004, rilasciata da entrambe, a garanzia del mutuo fondiario n. 0602050258023, sino alla concorrenza di Euro 200.000,00, il cui debitore principale era , e fideiussione del CP_2
20.12.2007, rilasciata dalla signora , a garanzia del mutuo fondiario 0602050790483, sino alla Pt_1 concorrenza di Euro 237.084,10, il cui debitore principale era sempre . Spiegò che il CP_2 debitore principale era stato dichiarato fallito, unitamente ad Lo , con sentenza CP_3 CP_4 CP_5 del Tribunale di Monza n. 115/2016, e che la procedura era stata definita con decreto di chiusura del 23.12.2022. Precisò che (già , a fronte della dichiarazione di fallimento Controparte_6 CP_7 del 16.5.2016, si era insinuata al passivo tardivamente, solo in data 17.1.2017, ovvero ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 cod. civ.. Eccepirono la nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni, risalenti al 2004 ed al 2007, in quanto conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A legge 287/1990. si costituì in giudizio affermando che le fideiussioni non erano del tipo omnibus, Controparte_1 trattandosi di garanzia specifica, e che per tale tipologia di contratto non era mai stata neppure ipotizzata l'esistenza di un cartello o di una violazione della normativa antitrust. In ogni caso, controparte avrebbe dovuto provare che le disposizioni “incriminate” fossero conformi ad uno schema ABI (per la fideiussione specifica) e che fossero ancora applicate in modo uniforme negli anni in cui vennero sottoscritti gli impegni fideiussori oggetto di causa ed in forza di una perdurante intesa illecita.
Osservò, peraltro, che non vi era stata alcuna violazione del disposto di cui all'art. 1957 cod. civ., avendo la banca agito contro il debitore principale mediante notifica dell'atto di pignoramento in data 20.05.2015. Fallita l'ipotesi conciliativa, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8 maggio 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
*** Preliminarmente, va rilevato che non è stata dedotta la qualità di consumatore dei fideiussori, cosicché ne va ritenuta la loro qualifica di “professionista”. Nel merito, l'opposizione è infondata. La qualifica di professionista dei fideiussori esclude l'applicabilità della normativa di protezione propria del consumatore, neppure invocata nella fattispecie.
Parte opponente ha insistito, invece, per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, per contrarietà all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia. Il provvedimento della Banca d'Italia non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce (cfr. da ultimo, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024).
Del resto, premesso che non sussiste neppure coincidenza tra i moduli contrattuali sottoscritti dalle opponenti ed il modello ABI censurato, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, del tipo di garanzia, dell'epoca di sottoscrizione pagina 2 di 4 della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
… a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Si consideri che la Banca d'Italia ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla Banca, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie, posto che e hanno allegato, a Parte_2 Parte_1 livello comparativo, solo modelli di fideiussione omnibus. Va disattesa, dunque, l'eccezione di invalidità, anche solo parziale, della garanzia fideiussoria. Il contratto di fideiussione contempla, peraltro, la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., deroga pattizia pienamente legittima (art. 5). La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass.
n. 394 del 11/01/2006).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007). Accertata, dunque, l'assenza di nullità e di contestazione specifica circa la corretta determinazione del pagina 3 di 4 credito, persiste l'obbligazione restitutoria integrale, posto che parte opponente non ha sollevato alcun'altra apprezzabile obbiezione. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da e e conferma il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 280/2024 emesso in data 26 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza su istanza di dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; Controparte_1
2) condanna e a rimborsare a le spese di lite Parte_2 Parte_1 Controparte_1 che liquida complessivamente in Euro 8.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere dr. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3176/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BALLABIO FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE CHIARA MARIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MELORIO P.CO PIGA, N. 71 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 26 gennaio 2024, emise decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 280/2024 nei confronti di e per il pagamento della Parte_2 Parte_1 somma complessiva di € 104.553,79, oltre interessi e spese.
e proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed Parte_2 Parte_1 evidenziarono di essere state destinatarie dell'ingiunzione a fronte dei seguenti titoli: fideiussione del 14.6.2004, rilasciata da entrambe, a garanzia del mutuo fondiario n. 0602050258023, sino alla concorrenza di Euro 200.000,00, il cui debitore principale era , e fideiussione del CP_2
20.12.2007, rilasciata dalla signora , a garanzia del mutuo fondiario 0602050790483, sino alla Pt_1 concorrenza di Euro 237.084,10, il cui debitore principale era sempre . Spiegò che il CP_2 debitore principale era stato dichiarato fallito, unitamente ad Lo , con sentenza CP_3 CP_4 CP_5 del Tribunale di Monza n. 115/2016, e che la procedura era stata definita con decreto di chiusura del 23.12.2022. Precisò che (già , a fronte della dichiarazione di fallimento Controparte_6 CP_7 del 16.5.2016, si era insinuata al passivo tardivamente, solo in data 17.1.2017, ovvero ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 cod. civ.. Eccepirono la nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni, risalenti al 2004 ed al 2007, in quanto conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A legge 287/1990. si costituì in giudizio affermando che le fideiussioni non erano del tipo omnibus, Controparte_1 trattandosi di garanzia specifica, e che per tale tipologia di contratto non era mai stata neppure ipotizzata l'esistenza di un cartello o di una violazione della normativa antitrust. In ogni caso, controparte avrebbe dovuto provare che le disposizioni “incriminate” fossero conformi ad uno schema ABI (per la fideiussione specifica) e che fossero ancora applicate in modo uniforme negli anni in cui vennero sottoscritti gli impegni fideiussori oggetto di causa ed in forza di una perdurante intesa illecita.
Osservò, peraltro, che non vi era stata alcuna violazione del disposto di cui all'art. 1957 cod. civ., avendo la banca agito contro il debitore principale mediante notifica dell'atto di pignoramento in data 20.05.2015. Fallita l'ipotesi conciliativa, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8 maggio 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
*** Preliminarmente, va rilevato che non è stata dedotta la qualità di consumatore dei fideiussori, cosicché ne va ritenuta la loro qualifica di “professionista”. Nel merito, l'opposizione è infondata. La qualifica di professionista dei fideiussori esclude l'applicabilità della normativa di protezione propria del consumatore, neppure invocata nella fattispecie.
Parte opponente ha insistito, invece, per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, per contrarietà all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia. Il provvedimento della Banca d'Italia non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce (cfr. da ultimo, Cass. n. 30383 del 25 novembre 2024).
Del resto, premesso che non sussiste neppure coincidenza tra i moduli contrattuali sottoscritti dalle opponenti ed il modello ABI censurato, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, del tipo di garanzia, dell'epoca di sottoscrizione pagina 2 di 4 della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
… a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Si consideri che la Banca d'Italia ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla Banca, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie, posto che e hanno allegato, a Parte_2 Parte_1 livello comparativo, solo modelli di fideiussione omnibus. Va disattesa, dunque, l'eccezione di invalidità, anche solo parziale, della garanzia fideiussoria. Il contratto di fideiussione contempla, peraltro, la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., deroga pattizia pienamente legittima (art. 5). La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass.
n. 394 del 11/01/2006).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007). Accertata, dunque, l'assenza di nullità e di contestazione specifica circa la corretta determinazione del pagina 3 di 4 credito, persiste l'obbligazione restitutoria integrale, posto che parte opponente non ha sollevato alcun'altra apprezzabile obbiezione. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da e e conferma il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 280/2024 emesso in data 26 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza su istanza di dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; Controparte_1
2) condanna e a rimborsare a le spese di lite Parte_2 Parte_1 Controparte_1 che liquida complessivamente in Euro 8.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere dr. Mirko Buratti
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