Sentenza 7 aprile 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/04/2011, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01990/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03496/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3496 del 2009, proposto da:
SO EL, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico NGne, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Calata S. Marco, n. 4;
contro
COMUNE DI QUARTO (NA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Clara Improta, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Fiorentini, n. 61;
nei confronti di
NT UL e DE OS NN, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio D’NG, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via del Rione Sirignano, n. 6;
per l’annullamento
a) del provvedimento del Dirigente la Sezione Territorio del Comune di Quarto prot. 0010851 del 22.4.2009 con il quale si è ordinato al ricorrente di eliminare lo stato di pericolo insorto nella sua abitazione ubicata in Quarto alla Via Cocci, n. 44, in conseguenza dell’avvenuta esecuzione di opere costruttive eseguite da un terzo, titolare della D.I.A. 363/05 presso unità immobiliare contigua, ubicata in Quarto alla Via Cocci, n. 40;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, ivi compresa la Relazione di Sopralluogo UTC 671/Territorio del 21.4.2009 di cui è menzione nell’ordinanza sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Quarto e di GI Quaranta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette OS NG di essere proprietario di un’unità immobiliare ubicata in Quarto (NA), alla Via Cocci, n. 44 costituita da un appartamento facente parte di un immobile di maggiore consistenza, avente la tipica tipologia della “Masseria di campagna”, sviluppantesi su più livelli ed a mezzo di corpi di fabbrica contigui, costituenti espressione di edificazione effettuata in aggiunzione nel tempo, su di un piano acclivato, ed ospitante tre unità immobiliari, tutte a destinazione residenziale, ciascuna delle quali di proprietà di un soggetto diverso, e contraddistinta da un proprio numero civico; in particolare, mentre l’OS risulta titolare dell’appartamento contrassegnato con il civico 44, i confinanti, RA OS, sono proprietari dell’unità immobiliare contrassegnata con il civico 40 della medesima Via Cocci.
Aggiunge che, con denuncia di inizio di attività n. 365/05, i RA OS erano stati autorizzati dal Comune di Quarto ad eseguire svariate opere (tra cui si segnalano la demolizione e la ricostruzione di alcuni solai e tramezzi, questi ultimi spostati in altro sito, l’ampliamento di superficie e di volume), ma, che, a seguito di una sua segnalazione al Comune di Quarto del 19.1.2007, relativamente alla natura ed alla consistenza delle opere realizzate, molto maggiore di quella assentita, l’U.T.C. già con provvedimento prot. 0001561 del 19.1.2007 aveva intimato ai confinanti RA OS di sospendere ad horas le opere costruttive in essere e di ripristinare lo stato dei luoghi, a mezzo della eliminazione di uno sbancamento abusivamente effettuato, che aveva realizzato il piano fondale dell’edificio comune, causando crepe e fessurazioni nella sua proprietà.
Aggiunge, ancora, che la soluzione tecnica prescelta dai RA OS per il ripristino dello stato dei luoghi ordinato dal Comune, costituita dal reinterro con “terreni scolti, provenienti da scavi e da risulta di operazioni edilizie, in luogo dei terreni vergini e compatti scavati” - come da perizia esibita - non era certamente idonea al predetto ripristino ed, inoltre, che, senza che quest’ultimo avesse adottato alcun provvedimento repressivo (peraltro sollecitato dall’OS), erano stati posti in essere numerosi ulteriori interventi edilizi interessanti le strutture murarie portanti, tutti difformi rispetto al titolo assentito e tali da determinare la profonda “manomissione” dell’organismo edilizio preesistente, mentre ulteriore pregiudizio all’immobile di sua proprietà era stato causato dalle modalità operative utilizzate al fine di eseguire i predetti lavori, per i quali erano stati usati mezzi d’opera di notevoli dimensioni che avevano prodotto un “non sopportabile regime vibratorio”, collocando, altresì, grossi massi entro l’area ove era stato effettuato il (preteso) ripristino dello sbancamento effettuato, con “formazione di microsismi locali, che ha contribuito allo stato di danneggiamento”.
Tanto premesso e preso atto che le opere edilizie abusive realizzate dai RA OS, al punto da dar luogo ad un edificio diverso da quello preesistente - secondo le conclusioni contenute nella Relazione giurata esibita - erano state causa dei dissesti statici all’immobile del ricorrente, ed, inoltre, che l’intera area ove insiste il fabbricato di cui è parte l’unità immobiliare di sua proprietà era stata interessata da una pluralità di iniziative edificatorie, tutte poste in essere dai RA OS in esecuzione di una pluralità di provvedimenti (illegittimi) dell’Amministrazione Comunale che, considerata, altresì, l’entità delle opere realizzate, avevano causato una profonda modifica dell’assetto del terreno che aveva favorito il crearsi di fenomeno di dissesti (come da Relazione geologica esibita), OS NG - con ricorso notificato il 5.5.2009 e depositato il 23.6.2009 - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, l’ordinanza prot. 0010851 del 22.4.2009 in epigrafe con cui il Dirigente la Sezione Territorio del Comune di Quarto, sollecitato ad intervenire a seguito delle sue reiterate richieste, dopo aver accertato la presenza di “fessure” esistenti nel fabbricato comune, aveva ordinato, vista la necessità di procedere a più approfondite indagini in ordine all’origine dei dissesti, ai RA OS una (ulteriore) sospensione dei lavori inerenti la D.I.A. n. 363/2005, ed ordinato, anche all’OS, totalmente incolpevole, perché estraneo a qualsiasi attività edificatoria, di eliminare lo stato di pericolo:
“1) mediante il conferimento di incarico a professionisti all’uopo abilitati al fine di effettuare indagini approfondite sulle strutture portanti dell’intero organismo edilizio nonché sulle cause che hanno provocato il quadro fessurativo in atto;
2) l’invio, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della presente ordinanza, di idonea certificazione a firma dei professionisti incaricati in esito bagli accertamenti condotti dalla quale si rilevi l’insussistenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità. In caso contrario i professionisti incaricati dovranno certificare l’approntamento delle opere provvisionali idonee a scongiurare, nell’immediato, rischi a persone e cose e predisporre apposito progetto di consolidamento statico da sottoporre all’approvazione dell’amministrazione comunale”, avvertendo che, qualora venga accertata l’inottemperanza all’ordinanza, l’eliminazione dello stato di pericolo sarà effettuata a cura dell’Amministrazione comunale e a spese dei soggetti proprietari cui è stato intimato quanto sopra.
A sostegno del gravame l’interessato ha dedotto attraverso quattro censure profili di violazione dell’art. 54 D.L. vo 18.8.2000, n. 267, violazione del giusto procedimento di legge, violazione del principio di tipicità, difetto di legittimazione passiva e di eccesso di potere (per violazione di norme tecniche, difetto ed erroneità dell’istruttoria, genericità ed insufficienza della motivazione).
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, preliminarmente eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, stante, fra l’altro, l’adempimento del ricorrente - per quanto di sua spettanza - alle prescrizioni imposte nell’ordinanza.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati RA OS preliminarmente eccependo l’improcedibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse “atteso che il ricorrente aveva ottemperato in data 4.5.2009 a tutto quanto prescritto nell’ordinanza impugnata”; nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto suscettibile di essere definito nel merito.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio deve prendere atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente della persistenza, anche a fronte dell’eliminato pericolo per la pubblica e privata incolumità, dell’interesse del proprio assistito, ad una definizione nel merito del giudizio stante l’obbligo progettuale impostogli, la cui inosservanza potrebbe avere anche rilevanti implicazioni penali a suo carico.
2. Come rilevato in “fatto”, il provvedimento impugnato ordina l’eliminazione dello stato di pericolo mediante: 1) il conferimento di un incarico a professionista abilitato per l’effettuazione di indagini sulle strutture portanti dell’intero organismo edilizio, nonché sulle cause che hanno provocato le fessure in atto; 2) la presentazione entro 10 gg. di idonea certificazione attestante l’insussistenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
In caso contrario i professionisti incaricati dovranno certificare l’approntamento delle opere provvisionali idonee a scongiurare nell’immediato rischi a persone e a cose, nonché predisporre apposito progetto di consolidamento statico da sottoporre all’approvazione dell’amministrazione comunale.
3. Prima del deposito del ricorso, avvenuto il 22.6.2009, il tecnico di parte ricorrente ha certificato l’eliminazione del pericolo in via provvisoria mediante apposito puntellamento interno all’appartamento dell’immobile del ricorrente.
Sempre antecedentemente al deposito del ricorso, il ricorrente ha depositato in atti in data 30.6.2009 note tecniche a firma di un tecnico geologo iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana nelle quali si specificano le cause che hanno determinato il pericolo per la pubblica e privata incolumità individuate sostanzialmente negli interventi edilizi operati sul confinante immobile di proprietà RA OS.
4. Con le predette attività poste in essere dal ricorrente quest’ultimo ha dato sostanziale esecuzione al provvedimento impugnato e, non avendo espresso riserva di impugnativa dell’atto, deve intendersi che egli abbia fatto acquiescenza al provvedimento impugnato, facendo in tal modo venir meno l’interesse al ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
5. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ai fini della dedotta persistenza dell’interesse a ricorrere, rileva la circostanza che nell’ordinanza impugnata si faccia carico (anche) all’OS della predisposizione di un progetto di consolidamento statico.
Infatti, tenuto conto che il tecnico geologo di parte ricorrente ha individuato le cause del dissesto nei lavori eseguiti nell’immobile confinante di proprietà Quranta-De OS, è evidente che, sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente, il progetto di consolidamento statico riguarda esclusivamente l’immobile confinante.
6. Orbene, relativamente alla predisposizione del progetto di consolidamento statico, il ricorso è infondato e vengono, pertanto, esaminate le censure.
7. Nella prima censura è dedotta l’incompetenza del Capo Sezione Territorio ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti
La censura è infondata in quanto non trattasi di ordinanza contingibile ed urgente, ma di un’ordinaria ordinanza in materia edilizia adottata dal competente Ufficio Comunale.
Come rilevato anche dal Comune di Quarto, deve rilevarsi l’erroneità della classificazione del provvedimento impugnato, operata dal ricorrente, nel genus delle ordinanze contingibili ed urgenti che vengono emesse dal Sindaco, quale ufficiale di governo, solo in caso di un’effettiva sussistenza di una situazione di pericolo di consistenza grave ed univoca per la pubblica e privata incolumità, mentre, nel caso di specie, l’amministrazione ha ordinato la verifica solo di un eventuale stato di pericolo, all’esito del quale sarebbero stati adottati - se del caso - gli opportuni provvedimenti, eventualmente anche straordinari.
Del resto una tale corretta qualificazione del potere esercitato nell’adottare l’ordinanza impugnata trova conferma dai richiami in quest’ultima operati all’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.L. vo 18.8.2000, n. 267 ed al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 recante il c.d. T.U. dell’Edilizia.
8. Infondato è anche il secondo motivo con cui si deduce l’insussistenza di una situazione di grave pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità, atteso che, non trattandosi, nel caso di specie, di provvedimento contingibile ed urgente non era necessario una motivazione sul pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità.
9. Con il terzo motivo si deduce che il provvedimento impugnato non andava emesso nei confronti del ricorrente, essendo quest’ultimo del tutto estraneo alle attività costruttive poste in essere dai RA OS sull’immobile confinante di loro proprietà.
10. La censura è infondata in quanto il quadro fessurativo riportato nell’immobile di proprietà del ricorrente, al di là della individuazione delle cause dello stesso, doveva essere eliminato per garantire la statica del fabbricato, sicché non si appalesa irragionevole l’ordine di predisposizione di un progetto di consolidamento statico del fabbricato di proprietà del ricorrente; progetto che, ovviamente, non poteva che far capo al medesimo ricorrente, quale proprietario dell’immobile, fatta salva ogni azione risarcitoria nei confronti dei soggetti terzi eventualmente responsabili.
Come rappresentato dal Comune resistente nella memoria di costituzione in giudizio l’ordinanza impugnata è stata emessa, oltre che per sospendere eventuali attività edilizie ancora in corso nella contigua proprietà De OS-Quaranta, anche per accertare, per il tramite dei proprietari, attraverso verifiche tecniche, l’esistenza di eventuali rischi a terzi. Il provvedimento era stato indirizzato anche al ricorrente al fine di estendere gli accertamenti all’intero organismo edilizio sia perché, da quanto verificato in loco dai tecnici comunali, non era possibile stabilire l’epoca ed individuare le cause del disseto delle microfessure riscontrate, sia perché, con l’emissione dell’ordinanza del 2007, il ricorrente non aveva acconsentito ad alcun accesso presso la sua abitazione per le necessarie verifiche statiche dei ”quadri fessurativo” presenti presso la proprietà OS, da parte del tecnico incaricato dai confinanti controinteressati RA OS, alla stregua di quanto rappresentato nella certificazione, a firma del direttore dei lavori trasmessa in data 31.1.2007 dai RA OS al Comune di Quarto per attestare l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, allegando la relativa documentazione fotografica.
In tale situazione e relativamente all’ordine rivolto all’OS di predisporre un progetto di consolidamento statico (anche) del fabbricato di proprietà dell’OS, del tutto prive di rilievo ed inconferenti si presentano le circostanze che parte ricorrente, dando seguito all’impugnata ordinanza, abbia presentato atto di nomina del tecnico da lui incaricato, il quale in data 4.5.2009 abbia certificato l’eliminazione del pericolo.
Ne deriva che alcuna stupore può destare l’emanazione dell’impugnato provvedimento emesso anche nei confronti del ricorrente, né alcuna contraddittorietà può ravvisarsi nel comportamento dell’Amministrazione Comunale che, da un lato prenderebbe atto dell’eliminazione dello stato di pericolo da parte dell’OS e, dall’altro, gli ordinerebbe la predisposizione di un progetto di consolidamento statico, mentre del tutto irrilevanti ed inconferenti, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, sono le asserzioni di parte ricorrente (di cui si è riferito in “fatto”), intese a dimostrare la sua totale estraneità alle cause che hanno causato il quadro fessurativo venutosi a creare nell’abitazione di sua proprietà; trattasi, all’evidenza di aspetti collaterali esulanti dal giudizio in esame (tutto incentrato sulla impugnativa del provvedimento dirigenziale prot. 0010851 del 22.4.2009), ed implicanti l’accertamento di eventualità responsabilità per il quale sono state adite altre Autorità giudiziarie presso le quali gli interessi implicati potranno trovare più appropriata composizione.
11. Infondato è anche l’ultimo motivo di gravame in cui si deduce la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, per avere la resistente Amministrazione adottato un’ordinanza contingibile ed urgente al di fuori delle ipotesi previste dal D.L. vo n. 267/2000.
E’ sufficiente, al riguardo, osservare che, nella specie, come si è chiarito dianzi, l’ordinanza impugnata non è da qualificarsi quale ordinanza contingibile ed urgente, bensì come un’ordinanza emessa in materia edilizia nell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività edilizia nell’ambito del Comune.
12. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, relativamente alla impugnativa del provvedimento del Dirigente la Sezione Territorio del Comune di Quarto prot. 0010851 del 22.4.2009, nella parte inerente al conferimento di incarico a professionista abilitato al fine di effettuare indagini sulle cause fessurativo in atto, nonché alla produzione di idonea certificazione in ordine all’approntamento di opere provvisionali idonee a scongiurare nell’immediato rischi a persone o a cose, avendo il ricorrente dato esecuzione all’impugnata ordinanza su tali punti, prima del deposito del ricorso e facendo, in tal modo, acquiescenza al provvedimento.
Viceversa il ricorso si appalesa infondato, relativamente all’impugnazione del provvedimento del Dirigente la Sezione Territorio del Comune di Quarto prot. 0010851 del 22.4.2009, nella parte in cui si dispone a carico del ricorrente la predisposizione di apposito progetto di consolidamento statico.
13. L’esito del giudizio suggerisce di compensare fra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3496/2009 R.G.) proposto da OS NG, così dispone:
a) lo dichiara inammissibile, relativamente alla impugnativa del provvedimento del Dirigente la Sezione Territorio del Comune di Quarto prot. 0010851 del 22.4.2009, nella parte inerente al conferimento di incarico a professionista abilitato al fine di effettuare indagini sulle cause fessurativo in atto, nonché alla produzione di idonea certificazione in ordine all’approntamento di opere provvisionali idonee a scongiurare nell’immediato rischi a persone o a cose;
b) lo respinge, relativamente all’impugnazione del provvedimento del Dirigente la Sezione Territorio del Comune di Quarto prot. 0010851 del 22.4.2009, nella parte in cui si dispone a carico del ricorrente la predisposizione di apposito progetto di consolidamento statico.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Buonauro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
IL SEGRETARIO