Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
Decreto decisorio 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto decisorio 21/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2025 REG.PROV.PRES.
N. 04964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00827/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che, in data 17 febbraio 2025, l’appellante ha depositato atto con cui dichiara di aver conseguito il bene della vita sicché sarebbe cessata la materia del contendere;
Ritenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 35, 83, 84, 85 cod. proc. amm., quando è prevista la competenza monocratica a definire il giudizio, la stessa si estenda al regime delle spese di lite, che costituiscono un indefettibile accessorio della decisione principale, sia essa collegiale o monocratica; ritenuto altresì che, nella definizione delle spese di lite, il potere monocratico sia identico a quello del Collegio, come tale comprensivo sia del potere di condanna alle spese che di quello di compensazione delle stesse, non avendo alcuna giustificazione né normativa né logica la tesi che il potere monocratico sulle spese non comprenda la possibilità di compensazione delle stesse; né a tale ricostruzione osta il dato letterale dell’art. 84 c. 2 che, nel prevedere la possibilità di compensare le spese in caso di rinuncia, fa riferimento al “collegio”, e non al “giudice”, in quanto l’art. 85 cod. proc. amm. fissa il principio di perfetta equivalenza tra competenza monocratica e collegiale in caso di pronuncia di estinzione o improcedibilità, così implicitamente rendendo applicabile l’intero art. 84, ivi compreso il co. 2, in caso di definizione monocratica del giudizio per estinzione o improcedibilità;
Ritenuto che, valutate tutte le circostanze del caso, le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate. Contributo unificato irripetibile.
La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell’art. 85, co. 2, cod. proc. amm..
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 20 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.