Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
La regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo. Pertanto, in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la dichiarazione, con la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, di incostituzionalità dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (con riferimento, per un verso, agli adempimenti, stabiliti a garanzia del destinatario, concernenti l'avviso a mezzo raccomandata del compimento delle formalità prescritte in caso di rifiuto di ricevere il piego raccomandato o di firmare da parte delle persone abilitate a riceverlo o di assenza del destinatario ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, e, per l'altro, alla giacenza del piego presso l'ufficio postale) - ove applicabile in giudizio per non essere altrimenti preclusa la questione della conseguente nullità della notifica del verbale di contestazione - rende proponibili, anche in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo, eseguita sulla base del verbale di accertamento, motivi attinenti all'illegittimità di detto verbale, per essere stata la sua notifica effettuata senza il compimento delle formalità costituzionalmente necessarie, impedendo il verificarsi, per il destinatario, di ogni decadenza, sostanziale e processuale; fermo restando che - siccome l'esaurimento del rapporto, se la notifica è avvenuta in forza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, va diversamente valutato in relazione al notificante e al destinatario della notifica - con la tempestiva notifica, regolare secondo le norme vigenti al momento in cui è avvenuta, l'Amministrazione che ha accertato l'infrazione impedisce il verificarsi della decadenza di cui all'art. 201 del codice della strada, e tale effetto deve ritenersi definitivamente acquisito, impedendo l'estinzione dell'obbligo del destinatario di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, cosicché l'Amministrazione ben può reiterare la notifica entro il termine di prescrizione, con gli effetti e le conseguenze previsti dagli artt. 201 e ss. del citato codice.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23378 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 24/08/2021), n.23378 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente – Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28053-2014 proposto da: M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS TOSI; – ricorrente – contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 17184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17184 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere -
Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO FABBRETTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CAMPOPORMIDO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso l'Avvocato SGROMO GIOVAMBATTISTA rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PETIZIOL, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 52/00 del Tribunale di UDINE, depositata il 06/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricors. Svolgimento del processo
1. MI RA, con ricorso depositato il 13 ottobre 1999, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Udine avverso una cartella esattoriale (n. 9600072) notificatagli dal servizio riscossione tributi della Provincia di Udine, relativa a due violazioni del codice della strada accertate con verbali del 24 giugno 1997 e 9 settembre 1997. Deduceva la irritualità della notifica di detti verbali, avvenuta per compiuta giacenza secondo la normativa dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 346 del 1998, e prospettava motivi di opposizione relativi alla lesione del proprio diritto di difesa nell'ambito della procedura sanzionatoria, all'esistenza dell'infrazione, a vizi dei verbali di accertamento e alla decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di irrogare le sanzioni non essendo stati i verbali validamente notificati nel termine previsto dell'art. 201 del codice della strada. Chiedeva l'annullamento della cartella e di ogni atto presupposto. Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Campoformido, il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 6 marzo 2000, dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo insussistente il vizio di notifica dei verbali di accertamento, per essere le notifiche avvenute prima della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale. Avverso la sentenza il MI ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Comune di Campoformido il 20 aprile 2001, formulando un unico motivo. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 26 maggio 2001.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, deducendosi che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto non applicabili alla notifiche dei verbali di accertamento impugnati le dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, pronunciate dalla sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, per essere state dette notifiche regolarmente effettuate per compiuta giacenza secondo le norme al tempo vigenti ed essersi il relativo rapporto ormai "consolidato".
Secondo il ricorrente per rapporti "esauriti" debbono intendersi quelli per i quali si siano verificate prescrizioni o decadenze, o si sia verificato il giudicato, mentre il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla declaratoria di incostituzionalità la regola "tempus regit actum", che riguarda la successione di leggi nel tempo e non le declaratorie di incostituzionalità. La mancanza di tempestiva e rituale notifica dei verbali di accertamento impugnati, secondo il ricorrente, avrebbe provocato la estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 201, ultimo comma, del codice della strada. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
Va premesso che l'opponente, nel giudizio a quo, aveva impugnato l'iscrizione a ruolo di somme da lui dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, formulando motivi di opposizione relativi alla lesione dal proprio diritto di difesa nell'ambito della procedura sanzionatoria, all'esistenza dell'infrazione, a vizi dei verbali di accertamento e alla decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di irrogare le sanzioni non essendo stati i verbali validamente notificati nel termine previsto dall'art. 201 del codice della strada. Il Comune si era costituito deducendo che i verbali erano stati notificati ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 890 del 1982 per compiuta giacenza anteriormente alla sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, da ritenersi non applicabile - per tale ragione - alla fattispecie. L'opponente contestava in diritto tale ultima affermazione.
La sentenza impugnata sostanzialmente ha ritenuto che nel caso di specie, essendo stati i verbali di accertamento notificati per posta per "compiuta giacenza", ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, nel testo anteriore alle pronunce di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 346 del 1998, tali pronunce non fossero applicabili alla fattispecie, dovendosi ormai il rapporto considerare "consolidato".
Tale assunto - che ha condotto il Tribunale alla reiezione del ricorso - è errato nei sensi appresso indicati.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui non prevedeva che in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di temporanea assenza del destinatario, sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento delle formalità di deposito del piego presso l'ufficio comunale, nonché dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego, decorsi dieci giorni dal deposito sia restituito al mittente. A norma dell'art. 136 della Costituzione, quando viene dichiarata la illegittimità costituzionale di una legge, questa "cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". In aderenza a tale statuizione costituzionale, l'art. 30 della legge n. 87 del 1953, dopo avere disposto in ordine alla pubblicazione della sentenza ed alla comunicazione alle Camere "affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza", statuisce a sua volta che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".
Queste disposizioni comportano l'applicabilità della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma a tutti i rapporti non ancora "esauriti", operando tale declaratoria in modo differente dall'abrogazione, dalla quale si differenzia per presupposti, natura ed effetti.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti, a differenza dall'abrogazione, ha per presupposto la invalidità della legge, in quanto viziata dall'essere in contrasto con un precetto costituzionale. Ha efficacia invalidante. È assimilabile all'annullamento. Rende, in base all'art. 136 Cost., la norma dichiarata incostituzionale - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - non più applicabile ai rapporti che siano o divengano oggetto di giudizio, ancorché riguardanti situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, salvi gli effetti dei giudicati già formatisi, nonché delle decadenze e delle prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità. Nè la regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, è riferibile alla declaratoria di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma è una conseguenza della invalidità della legge (Cass. SS. UU. 9 aprile 1984, n. 2274), che ne comporta, secondo la normativa sopra riportata, l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento fra il principio enunciato nell'art. 136 Cost. e 30 della legge n. 89 dal 1953 e la regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito dal processo.
In particolare, sin dalla sopra menzionata sentenza delle nazioni unite di questa Corte, è stato affermato il principio, successivamente consolidatosi, valevole per la norma processuali ma anche per quelle procedimentali, secondo il quale non è consentito distinguere tra applicazione diretta - riferita cioè alla formazione dell'atto secondo la norma poi dichiarata illegittima - e applicazione indiretta - riferita al mero controllo sull'atto in precedenza compiuto - giacché anche in tale ultimo caso il giudice non può ritenere legittima un'attività svoltasi in conformità di una norma dichiarata incostituzionale.
La retroattività delle sentenze di illegittimità costituzionale, nei sensi anzi detti, costituisce ormai jus receptum ed è stata da ultimo riaffermata sia dalle sezioni unite civili che dalle sezioni unite penali di questa Corte (rispettivamente con le sentenze 19 novembre 2001, n. 14561 e 28 gennaio 1998, n. 3). Diversamente da quanto ritenuto da questa Corte in precedenza (Cass.1 novembre 2000, n. 14744), ritiene, peraltro, questo collegio che ove la notifica di un atto, come quella del verbale di accertamento di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, deve essere compiuto dall'Amministrazione, a pena di decadenza (con la conseguente estinzione, in caso di mancato tempestivo compimento, dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione: art. 201 del codice della strada), entro un termine, dal quale decorre un ulteriore termine nel quale l'atto può essere impugnato dal destinatario, l'esaurimento del rapporto, se la notifica è avvenuta in forza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, va diversamente valutato in relazione al notificante ed al destinatario della notifica.
Con la tempestiva notifica, regolare secondo le norma vigenti al momento in cui è avvenuta, l'Autorità cha ha accertato la sanzione amministrativa impedisce il verificarsi della decadenza e tale effetto deve ritenersi definitivamente acquisito, impedendo la estinzione dell'obbligo del destinatario di pagare la sanzione, cosicché l'Amministrazione può reiterare la notifica entro il termine di prescrizione, con gli affetti e le conseguenze previsti dagli artt. 201 e segg. del codice della strada.
Quanto, invece, al destinatario della notifica, costituisce principio consolidato che egli può dedurne la nullità e i vizi formali e sostanziali dell'accertamento in sede di impugnazione del ruolo (Cass. SS. UU. 19 ottobre 2000, n. 1122 conformi: Cass. 9 aprile 2001, n. 5277; Cass. 7 aprile 2000, n. 4360; Cass. 20 gennaio 1999, n. 482). Nei riguardi del destinatario, pertanto, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale la notificazione è stata eseguita, essendo il vizio della notifica deducibile in sede di impugnazione del ruolo, il rapporto non può direi esaurito, cosicché le declaratorie di illegittimità costituzionale della normativa attinente alla notifica debbono ritenersi operanti, impedendo - fra l'altro - il verificarsi, per il destinatario, di ogni decadenza, sostanziale e processuale.
Tale ricostruzione della fattispecie, che contempera l'interessa e le ragioni del notificante con quelle del destinatario, appare conforme a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, con la successiva sentenza 26 novembre 2002, n. 477, che con riferimento all'art. 4 della legge n. 890 del 1982, ha affermato il principio tendenziale - valevole in ogni caso come regola ermeneutica - secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità. Principio che costituisce un ulteriore sviluppo di quanto già affermato in precedenza dalle SS. UU. di questa Corte, con la sentenza 5 marzo 1996, n. 1729, a proposito della notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, che aveva scisso il momento dell'efficacia della notifica in relazione al notificante ed al notificando.
Ne deriva che le declaratorie di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 346 del 1998 debbono ritenersi applicabili alla fattispecie in esame nel senso che, pur non potendosi pronunciare in danno dell'Amministrazione la decadenza prevista dall'art. 201 del codice della strada, con l'estinzione per l'interessato dell'obbligo di pagare la sanzione, in sede di opposizione alla cartella esattoriale l'opponente può dedurre, in conformità di quanto costantemente affermato da questa Corte, la nullità della cartella e della notifica dei verbali e ogni altro vizio procedimentale e sostanziale anteriore all'emissione della cartella.
Il ricorso, pertanto, deve ritenersi fondato nei sensi anzi detti e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Decidendosi la causa nel merito - sussistendone le condizioni, essendo incontroverso che la notifica dei verbali in questione era avvenuta per compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8 della legge n.890 del 1982, prima della declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 346 del 1998 e nel testo allora vigente - ne deriva che l'apposizione deva essere accolta per la ragione assorbente della nullità della notifica dei verbali di contestazione, con il conseguente annullamento della cartella e la declaratoria di nullità dalla notifica dei su detti verbali. Il Comune resistente va condannato al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, quanto alle spese del giudizio di cassazione, nella misura di euro trecento per onorari, euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge;
quanto al giudizio di primo grado (in mancanza di nota spese) nella misura di euro trecentocinquanta per onorari, euro novanta per diritti ed euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge.
P.Q.M
La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, accoglie l'opposizione, annulla la cartella impugnata e dichiara la nullità della notifica dei verbali di accertamento ivi indicati. Condanna il Comune di Campoformido al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida quanto alle spese del giudizio di cassazione nella misura di euro trecento per onorari, euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge;
quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro trecentocinquanta per onorari, euro novanta per diritti ed euro cinquanta per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2003.