Articolo 775 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 783Articolo 776
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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19 dicembre 2018
Art. 775. (Corso di formazione professionale) 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalita' telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso e' condizione per la nomina a vice brigadiere.
2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da questi delegata.
3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di ((...)) formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018