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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2024 promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Alessandro Pollio Salimbeni n. 3/6, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Libbia (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Asti, Piazza S. Giuseppe n. C.F._2
1, ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. CP_1 C.F._3
resistente
Oggetto: DICHIARAZIONE DI INTERDIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
pagina 1 di 4 “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previo eventuale, ove necessario, esame dell'interdicendo nonché previo esperimento dei mezzi istruttori ritenuti necessari, anche di carattere medico legale, Voglia In via preliminare - Nominare il sig. , padre dell'interdicendo sig. , tutore Parte_1 CP_1
provvisorio ex art. 419 c.c.; Nel merito, in via principale - Accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione e, per l'effetto, - Dichiarare l'interdizione del sig.
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._4
Cascina Bricco n. 72; - Confermare la nomina del sig. quale tutore del sig. Parte_1 CP_1
”
[...]
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di essere il padre di nato CP_1
a Torino il 10.03.1995 e residente in [...], il quale è invalido civile al 100% a causa di una cerebropatia pre e perinatale, con impossibilità alla deambulazione ed è inoltre cieco assoluto (doc. 2 allegato al ricorso); esponeva parte ricorrente che la condizione medica del figlio sig. CP_1
richiede assistenza continuativa, non essendo in grado di provvedere in autonomia alle incombenze della vita quotidiana, nemmeno per quanto riguarda la propria persona;
il ricorrente esponeva altresì che il figlio sig. è attualmente residente presso l'abitazione materna, dove vive 6 mesi CP_1
l'anno, mentre trascorre gli ulteriori 6 mesi l'anno presso l'abitazione del padre, sita in Aosta, Via
Alessandro Pollio Salimbeni n. 3/6.
Relativamente alla situazione patrimoniale del figlio il ricorrente evidenziava che il medesimo è titolare di pensione di invalidità civile nella misura di € 2.000,00 mensili circa, oltre alla tredicesima, fino al mese di luglio 2024 accreditata su conto corrente cointestato tra lo stesso e la madre, sig.ra presso l'Istituto di credito bancario Banca di Asti S.p.A. Persona_1
Da ultimo parte ricorrente evidenziava che l'attuale situazione nella quale si trova il figlio sig.
impedisce allo stesso di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni, CP_1
rendendo così necessaria la nomina di un tutore che possa assisterlo nel compimento degli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione;
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previo eventuale, ove necessario, esame dell'interdicendo nonché previo esperimento dei mezzi istruttori ritenuti necessari, anche di carattere medico legale, Voglia In via preliminare - Nominare il sig. , padre dell'interdicendo sig. , tutore provvisorio ex art. 419 c.c.; Nel Parte_1 CP_1
merito, in via principale - Accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione e, per l'effetto, - Dichiarare l'interdizione del sig. (c.f. CP_1
pagina 2 di 4 ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Cascina Bricco n. C.F._4
72; - Confermare la nomina del sig. quale tutore del sig. ”. Parte_1 CP_1
Nel corso dell'udienza del 20 marzo 2025 si procedeva all'esame dell'interdicendo ed all'esito parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione collegiale.
Il Giudice designato tratteneva la causa per la decisione collegiale senza assegnazione di termini.
Motivi della decisione
La domanda di interdizione appare fondata e meritevole di accoglimento, in quanto dalla documentazione medica prodotta, nonché dall'esame diretto dell'interdicendo (cfr. processo verbale del 20 marzo 2025) si ricava il sicuro convincimento del suo stato mentale ormai abituale, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Il sig. è infatti invalido civile al 100% a causa di una cerebropatia pre e perinatale, con CP_1
impossibilità alla deambulazione ed è inoltre cieco assoluto (doc. 2 allegato al ricorso).
A causa di tali patologie egli non è, pertanto, in grado di far fronte in maniera autonoma alle usuali necessità di vita quotidiana.
Tale condizione stabilizzata di infermità comporta necessità di assistenza e di tutela per evitare l'effetto di uno stato pregiudizievole di abbandono e di disinteresse pericoloso, soprattutto nel compimento degli atti rilevanti per la cura della persona in ambito sanitario e patrimoniale.
All'accoglimento della domanda conseguiranno i provvedimenti di legge, riservata al giudice tutelare la nomina del tutore.
La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui agli artt. 423 c.c., 42 disp. att. c.c. (annotazione a registro- comunicazione all'Ufficiale Stato Civile e al Giudice Tutelare).
Spese di giudizio irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando: disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l' interdizione giudiziale di nato il [...] a [...] c.f. CP_1
; C.F._3
2) manda la Cancelleria per gli adempimenti prescritti dagli artt. 423 c.c., 42 disp. att. c.c., art. 55 regolamento notarile.
3) Nomina tutore provvisorio il padre sig. (c.f. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 10.02.1963, residente in [...]6,
3) riserva al Giudice tutelare la nomina del tutore definitivo.
4) Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2024 promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Alessandro Pollio Salimbeni n. 3/6, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Libbia (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Asti, Piazza S. Giuseppe n. C.F._2
1, ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. CP_1 C.F._3
resistente
Oggetto: DICHIARAZIONE DI INTERDIZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
pagina 1 di 4 “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previo eventuale, ove necessario, esame dell'interdicendo nonché previo esperimento dei mezzi istruttori ritenuti necessari, anche di carattere medico legale, Voglia In via preliminare - Nominare il sig. , padre dell'interdicendo sig. , tutore Parte_1 CP_1
provvisorio ex art. 419 c.c.; Nel merito, in via principale - Accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione e, per l'effetto, - Dichiarare l'interdizione del sig.
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._4
Cascina Bricco n. 72; - Confermare la nomina del sig. quale tutore del sig. Parte_1 CP_1
”
[...]
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di essere il padre di nato CP_1
a Torino il 10.03.1995 e residente in [...], il quale è invalido civile al 100% a causa di una cerebropatia pre e perinatale, con impossibilità alla deambulazione ed è inoltre cieco assoluto (doc. 2 allegato al ricorso); esponeva parte ricorrente che la condizione medica del figlio sig. CP_1
richiede assistenza continuativa, non essendo in grado di provvedere in autonomia alle incombenze della vita quotidiana, nemmeno per quanto riguarda la propria persona;
il ricorrente esponeva altresì che il figlio sig. è attualmente residente presso l'abitazione materna, dove vive 6 mesi CP_1
l'anno, mentre trascorre gli ulteriori 6 mesi l'anno presso l'abitazione del padre, sita in Aosta, Via
Alessandro Pollio Salimbeni n. 3/6.
Relativamente alla situazione patrimoniale del figlio il ricorrente evidenziava che il medesimo è titolare di pensione di invalidità civile nella misura di € 2.000,00 mensili circa, oltre alla tredicesima, fino al mese di luglio 2024 accreditata su conto corrente cointestato tra lo stesso e la madre, sig.ra presso l'Istituto di credito bancario Banca di Asti S.p.A. Persona_1
Da ultimo parte ricorrente evidenziava che l'attuale situazione nella quale si trova il figlio sig.
impedisce allo stesso di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni, CP_1
rendendo così necessaria la nomina di un tutore che possa assisterlo nel compimento degli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione;
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previo eventuale, ove necessario, esame dell'interdicendo nonché previo esperimento dei mezzi istruttori ritenuti necessari, anche di carattere medico legale, Voglia In via preliminare - Nominare il sig. , padre dell'interdicendo sig. , tutore provvisorio ex art. 419 c.c.; Nel Parte_1 CP_1
merito, in via principale - Accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione e, per l'effetto, - Dichiarare l'interdizione del sig. (c.f. CP_1
pagina 2 di 4 ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Cascina Bricco n. C.F._4
72; - Confermare la nomina del sig. quale tutore del sig. ”. Parte_1 CP_1
Nel corso dell'udienza del 20 marzo 2025 si procedeva all'esame dell'interdicendo ed all'esito parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione collegiale.
Il Giudice designato tratteneva la causa per la decisione collegiale senza assegnazione di termini.
Motivi della decisione
La domanda di interdizione appare fondata e meritevole di accoglimento, in quanto dalla documentazione medica prodotta, nonché dall'esame diretto dell'interdicendo (cfr. processo verbale del 20 marzo 2025) si ricava il sicuro convincimento del suo stato mentale ormai abituale, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Il sig. è infatti invalido civile al 100% a causa di una cerebropatia pre e perinatale, con CP_1
impossibilità alla deambulazione ed è inoltre cieco assoluto (doc. 2 allegato al ricorso).
A causa di tali patologie egli non è, pertanto, in grado di far fronte in maniera autonoma alle usuali necessità di vita quotidiana.
Tale condizione stabilizzata di infermità comporta necessità di assistenza e di tutela per evitare l'effetto di uno stato pregiudizievole di abbandono e di disinteresse pericoloso, soprattutto nel compimento degli atti rilevanti per la cura della persona in ambito sanitario e patrimoniale.
All'accoglimento della domanda conseguiranno i provvedimenti di legge, riservata al giudice tutelare la nomina del tutore.
La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui agli artt. 423 c.c., 42 disp. att. c.c. (annotazione a registro- comunicazione all'Ufficiale Stato Civile e al Giudice Tutelare).
Spese di giudizio irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando: disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l' interdizione giudiziale di nato il [...] a [...] c.f. CP_1
; C.F._3
2) manda la Cancelleria per gli adempimenti prescritti dagli artt. 423 c.c., 42 disp. att. c.c., art. 55 regolamento notarile.
3) Nomina tutore provvisorio il padre sig. (c.f. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 10.02.1963, residente in [...]6,
3) riserva al Giudice tutelare la nomina del tutore definitivo.
4) Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Paolo Rampini
pagina 4 di 4